Sentenza n. 203/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1995 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto
comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1993 dal Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di
Brescia, sui ricorsi riuniti proposti da Macaluso Vincenzo contro il
Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 505 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,
sezione staccata di Brescia, adi'to dal signor Vincenzo Macaluso per
l'annullamento del decreto del Provveditore agli studi di Brescia che
lo esclude dalla graduatoria per supplenza annuale, e per
l'annullamento della decisione di rigetto di un successivo ricorso
gerarchico, solleva, in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,
quinto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato), nella parte in cui prevede l'automatica esclusione
dall'accesso ai pubblici impieghi di quei soggetti privati
dell'elettorato attivo a seguito della dichiarazione di fallimento.
Dopo aver ricordato che il ricorrente, inserito in una graduatoria
provinciale per supplenza annuale, è stato escluso dalla stessa
perché depennato dalle liste elettorali per effetto della
dichiarazione di fallimento, il giudice a quo invoca la
giurisprudenza di questa Corte che ha censurato la irrogazione
automatica di sanzione disciplinare (sentenza n. 197 del 1993) e
osserva che considerazioni analoghe varrebbero per l'esclusione dai
pubblici impieghi, adottata in forma indifferenziata e per
fattispecie disomogenee (art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058,
e successive modificazioni).
Il sistema andrebbe perciò ricondotto a razionalità,
contemplando una valutazione del caso singolo, che eviterebbe di
equiparare fattispecie fra loro assai diverse, anche perché nella
coscienza comune il fallimento non è più evento indicativo di
particolare allarme sociale e, comunque, ha importanza di gran lunga
inferiore rispetto alle altre ipotesi contemplate dalla norma che
disciplina l'esclusione dall'elettorato attivo.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo nel senso dell'inammissibilità o, quanto meno,
dell'infondatezza della questione.
La fissazione dei requisiti per l'accesso ai pubblici impieghi
rientra nella discrezionalità del legislatore, e la norma denunziata
rappresenta un corretto esercizio di tale potere, sia alla luce del
principio di ragionevolezza, sia con riguardo al canone introdotto
dall'art. 97 della Costituzione. Le norme che impediscono ai soggetti
dichiarati falliti di accedere ai pubblici impieghi sono infatti le
stesse che precludono il godimento dei diritti politici, tra le quali
rientrano, oltre a quella in esame, ipotesi di pericolosità sociale
risultanti da condanne penali.
La limitazione del godimento dei diritti politici, per legge, è
consentita dall'art. 48 della Costituzione, con riferimento al quale
- ricorda l'Avvocatura - la Corte si è pronunziata, proprio in
ordine alla situazione del fallito, con la sentenza di infondatezza
n. 43 del 1970; mentre la disciplina della destituzione di diritto
non sarebbe comparabile con il caso in esame, dove si tratta di
accertare i requisiti soggettivi per l'accesso al pubblico impiego.
La destituzione presuppone, invero, l'esistenza di un rapporto in
atto, e richiede la valutazione del comportamento del dipendente,
diversamente da quanto accade per l'ammissione a un concorso; e in
tale fase, nessun apprezzamento discrezionale potrebbe essere
effettuato, di norma, dalla pubblica amministrazione. Considerato in diritto
1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia,
sezione staccata di Brescia, solleva questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2, quinto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957,
n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato), nella parte in cui esclude
"automaticamente" dall'accesso al pubblico impiego quei soggetti
privati dell'elettorato attivo in ragione della dichiarazione di
fallimento, sospettando che tale norma sia in contrasto con gli artt.
3 e 97 della Costituzione.
In base al quinto comma dell'art. 2 in esame, non possono accedere
agli impieghi civili dello Stato i soggetti esclusi dall'elettorato
politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione. L'art. 2 rinvia,
così, alla disciplina positiva sull'elettorato attivo, dove lo stato
di fallimento è ricompreso, insieme con altre fattispecie, quale
causa ostativa (v. dapprima l'art. 2 della legge n. 1058 del 1947, e
successive modificazioni, e il testo unico approvato con d.P.R. 20
marzo 1967, n. 223, art. 2, a sua volta novellato dall'art. 1 della
legge 16 gennaio 1992, n. 15; e, poi, il regolamento sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di cui al d.P.R. 9
maggio 1994, n. 487, art. 2, comma 3).
Il giudice a quo insiste sulla sentenza di questa Corte n. 197 del
1993, ritenendo che il sistema andrebbe ricondotto a razionalità in
base ai principi affermati da tale decisione, che avrebbero carattere
generale e varrebbero, dunque, anche per l'accesso al pubblico
impiego: dall'accoglimento della questione proposta seguirebbe la
possibilità, per l'autorità competente, di valutare i singoli casi
evitando l'equiparazione di fattispecie fra loro assai diverse. Non
potendosi reputare il fallimento - così conclude l'ordinanza - quale
evento indicativo di grave allarme sociale, idoneo a determinare
l'esclusione dal godimento dei diritti politici e, conseguentemente,
dall'accesso ai pubblici impieghi.
2. - Quest'ultimo rilievo potrebbe essere meritevole di
approfondimento, alla luce sia dell'esperienza di quest'ultimo
decennio, che registra un notevole incremento delle dichiarazioni di
fallimento, anche "incolpevole", sia della riflessione dottrinale che
- nel superare la sistemazione tradizionale imperniata
sull'"indegnità" del fallito - ha tenuto altresì conto delle
eventuali conseguenze penali, produttive di ulteriori effetti
giuridici. Ma il giudice rimettente non indirizza il sospetto
d'incostituzionalità sulla norma che ricomprende la dichiarazione di
fallimento fra le cause ostative al godimento dei diritti politici (e
quindi sull'art. 2 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, come novellato
dalla legge 16 gennaio 1992, n. 15), bensì sull'art. 2, quinto
comma, del d.P.R. n. 3 del 1957, nella parte in cui esclude
automaticamente dall'accesso ai pubblici impieghi il fallito.
È, questo, un campo per il quale non è evocabile il principio di
gradualità e di articolazione del procedimento. E, infatti, mentre i
provvedimenti che portano alla destituzione (o alla decadenza ex
legge 18 gennaio 1992, n. 16) non possono avere carattere automatico,
perché è necessario ponderare ogni singolo caso, attraverso il
procedimento disciplinare secondo il principio affermato da questa
Corte, in particolare nella sentenza n. 197 del 1993 (ma v. anche le
sentenze nn. 16 del 1991, 158 e 40 del 1990), nell'accesso al
pubblico impiego occorre che i requisiti soggettivi siano definiti in
termini univoci dal legislatore; e il riconoscimento, in ipotesi, di
un'ampia discrezionalità alla pubblica amministrazione, in questo
campo, rischierebbe di compromettere i principi di eguaglianza e di
buon andamento, pervenendo così a esiti opposti a quelli perseguiti,
in astratto, dall'ordinanza di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2, quinto comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato), nella parte in cui prevede l'automatica
esclusione dall'accesso agli impieghi pubblici dei soggetti privati
dell'elettorato attivo a seguito della dichiarazione di fallimento,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata
di Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte