Sentenza n. 203/1999
Altra decisione · depositata il 28/05/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica del 7
maggio 1997 con la quale è stata dichiarata l'insindacabilità delle
opinioni espresse dal senatore Francesco Tabladini nei confronti di
Francesco Lisciotto e Anna Di Martino, promosso con ricorso del
pretore di Milano, notificato il 7 settembre 1998, depositato in
cancelleria il 13 ottobre 1998 ed iscritto al n. 29 del registro
conflitti 1998.
Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico, tra altri, del
senatore Francesco Tabladini, il pretore di Milano, con ordinanza
emessa il 1 dicembre 1997, ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione
del 7 maggio 1997 che ha ritenuto che i fatti per i quali il senatore
Tabladini è sottoposto a procedimento penale innanzi allo stesso
pretore concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente insindacabilità,
ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Il giudice ricorrente espone che il senatore Tabladini è stato
citato a giudizio, in ordine al reato di cui agli artt. 110-112
numero 1, 81 e 341 cod. pen., per aver apposto su alcuni edifici del
centro di Brescia, contigui alla sede della Procura della Repubblica
presso il locale tribunale, scritte lesive dell'onore e del prestigio
di due magistrati in servizio, rispettivamente, presso il tribunale
di Brescia e la Procura della Repubblica presso detto tribunale, "a
causa delle loro funzioni e precisamente per aver archiviato il
procedimento relativo alla costruzione dell'immobile denominato
"Cristal Palace" ".
Nel corso del procedimento, ritenendo di non poter accogliere
l'eccezione sollevata dall'imputato, il pretore di Milano ha
trasmesso copia degli atti al Senato della Repubblica, per la
determinazione circa l'applicabilità dell'art. 68, primo comma,
della Costituzione, ai sensi dell'allora vigente decreto-legge 23
ottobre 1996, n. 555 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art.
68 della Costituzione). Il Senato, approvando la proposta della
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nella seduta
del 7 maggio 1997, ha deliberato che i fatti per i quali è in corso
il procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, e ha pertanto
dichiarato l'insindacabilità.
È quindi contro detta delibera che il pretore ha promosso
conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, ritenendo che il
Senato abbia esercitato illegittimamente il proprio potere, in quanto
i fatti specifici addebitati al senatore Tabladini sarebbero estranei
all'ambito di operatività dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione.
Le attività diverse da atti parlamentari tipici possono rientrare,
secondo il ricorrente, nell'area della prerogativa costituzionale
soltanto a due condizioni: a) deve trattarsi di condotta che, sebbene
tenuta al di fuori del Parlamento, è tuttavia connessa all'attività
parlamentare, in quanto proiezione esterna di iniziative poste in
essere dalle assemblee parlamentari o dalle commissioni; b) la
condotta deve essere finalizzata alla divulgazione di tali iniziative
con l'utilizzo di qualsiasi mezzo lecito di comunicazione del
pensiero.
Ma nessuna di tali condizioni ricorrerebbe nella specie: infatti,
il contenuto delle scritte non può in alcun modo essere ricondotto
all'attività parlamentare, contrariamente a quanto sostenuto nel
giudizio penale dalla difesa del senatore; né l'apporre scritte sui
muri può qualificarsi come un mezzo lecito di manifestazione del
pensiero, in quanto rientra nell'ipotesi delittuosa di cui all'art.
639 cod. pen..
La valutazione compiuta dal Senato sarebbe quindi, secondo il
ricorrente, del tutto arbitraria e svincolata dalle caratteristiche
concrete del caso in questione, risultando manifesta l'estraneità
della condotta del parlamentare ai concetti di "opinione" o di
"esercizio delle funzioni" previsti dalla norma costituzionale; i
comportamenti tenuti dal senatore Tabladini costituirebbero invece
attività politica non connessa all'esercizio di attività
parlamentare e come tale sottoponibile al sindacato del giudice
penale, sussistendo estremi di reato.
2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n.
300 del 18 luglio 1998 di questa Corte.
Il pretore di Milano ha notificato in data 7 settembre 1998 il
ricorso e l'ordinanza di ammissibilità al Senato della Repubblica,
depositandoli poi, insieme con la prova dell'avvenuta notifica, nella
cancelleria della Corte costituzionale in data 13 ottobre 1998.
3. - Con atto depositato il 16 settembre 1998 si è costituito in
giudizio il Senato, che, con ulteriore atto depositato il successivo
26 settembre, ha svolto le proprie deduzioni e, attraverso la
ricostruzione delle vicende, parlamentari e processuali, che hanno
dato origine alla pronuncia di insindacabilità e al susseguente
conflitto, ha concluso nel senso dell'inammissibilità di esso - per
la parte in cui mira a censurare nel merito la valutazione effettuata
dal Senato - e comunque nel senso della correttezza della delibera
parlamentare, argomentando la riconducibilità degli atti e dei
comportamenti del senatore Tabladini all'esercizio delle sue
funzioni, anche alla luce dei precedenti parlamentari in materia.
In prossimità della camera di consiglio il Senato ha ulteriormente
depositato una memoria nella quale, riassumendo le vicende del
procedimento e sottolineando in particolare la tardività del
deposito del ricorso da parte del ricorrente pretore di Milano,
rispetto al termine di venti giorni previsto dall'art. 26 delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ha
concluso per una declaratoria di improcedibilità del conflitto, alla
luce del consolidato orientamento in tal senso della Corte
costituzionale.
Alla deduzione accennata, il Senato ha aggiunto altresì taluni
ulteriori rilievi circa il venir meno dell'interesse al giudizio da
parte del ricorrente, in conseguenza del mancato rispetto della
sequenza di adempimenti e di termini per il conflitto: benché non
sia previsto un termine per sollevare il conflitto di attribuzioni,
infatti, ad avviso del Senato, una volta che il conflitto sia
sollevato ma - come è nella specie - male coltivato deve ritenersi
estinta la facoltà di sollevarne uno nuovo sullo stesso oggetto e
per le medesime circostanze, poiché altrimenti verrebbe meno la
ratio del procedimento, che è quella di risolvere tempestivamente
una situazione di contrasto dannosa per il corretto funzionamento
delle istituzioni, e si aprirebbe una pericolosa incertezza nei
rapporti tra poteri, soggetti a mutevoli determinazioni di uno di
essi.
Il Senato conclude pertanto per l'inammissibilità o per
l'improcedibilità o comunque per il rigetto del ricorso, secondo le
osservazioni formulate negli atti sopra indicati. Considerato in diritto
1. - È stato sollevato dal pretore di Milano conflitto di
attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione
alla deliberazione con la quale, il 7 maggio 1997, il Senato ha
ritenuto che i fatti addebitati al senatore Francesco Tabladini nel
procedimento penale dinanzi allo stesso pretore costituiscono
opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e sono
quindi insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione.
Secondo il ricorrente, con detta deliberazione il Senato ha
ricondotto alla sfera di applicabilità della prerogativa
dell'insindacabilità comportamenti che non possono in alcun modo a
essa ricollegarsi e in tal modo ha leso le attribuzioni
costituzionali dell'autorità giudiziaria.
2. - Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 300 del 1998 con cui
questa Corte lo ha dichiarato ammissibile, è stato notificato al
Senato, a cura del ricorrente, in data 7 settembre 1998; il ricorso e
l'ordinanza, con la prova dell'eseguita notificazione, sono stati
depositati nella cancelleria della Corte costituzionale il successivo
13 ottobre.
3. - Il Senato della Repubblica, tempestivamente costituitosi in
giudizio, ha concluso per l'improcedibilità o l'inammissibilità del
conflitto, e comunque per il rigetto di esso, ribadendo la
riconducibilità delle condotte del senatore all'espressione di
opinioni nell'esercizio delle funzioni parlamentari.
4. - L'eccezione di improcedibilità che attiene alla valida
instaurazione del giudizio per conflitto di attribuzione ha carattere
pregiudiziale.
4.1. - L'eccezione è fondata.
4.2. - Nella disciplina dei conflitti di attribuzione tra poteri
dello Stato, l'avvio di ciascuna delle due distinte fasi procedurali
nelle quali si articola il giudizio - destinate a concludersi, la
prima con la delibazione sommaria sull'ammissibilità del ricorso, e
la seconda con la decisione definitiva sul merito oltre che
sull'ammissibilità - è rimesso all'iniziativa della parte
interessata, che, in particolare, all'esito della prima fase, ha
l'onere di provvedere, nei termini previsti, non solo alla
notificazione del ricorso e dell'ordinanza che lo ammette, ma anche
al deposito presso la cancelleria della Corte degli atti notificati,
nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, ai sensi
dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 449 del 1997).
Al riguardo, questa Corte ha numerose volte affermato che il
deposito del ricorso nel termine indicato costituisce un adempimento
necessario perché possa aprirsi la seconda fase del giudizio sul
conflitto, e che l'anzidetto termine ha carattere perentorio perché
è da esso che decorre l'intera catena degli ulteriori termini
stabiliti per la prosecuzione del giudizio dall'art. 26, quarto
comma, delle richiamate norme integrative (v., oltre alla citata
sentenza n. 449 del 1997, sentenze nn. 50 e 35 del 1999; 342 e 274
del 1998).
4.3. - Non essendo stato rispettato l'anzidetto termine per il
deposito del ricorso, non può procedersi allo svolgimento
dell'ulteriore fase del giudizio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato proposto dal pretore di Milano nei confronti del Senato
della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte