Corte costituzionale

Ordinanza n. 204/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1986 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, 15,

comma primo, e 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni

sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza

emessa il 28 maggio 1985 dal Pretore di Alessandria nel procedimento

civile vertente tra Maraucci Alfredo e l'Esattoria di Alessandria,

iscritta al n. 578 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale

dell'anno 1986.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1986 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli.

Ritenuto che in data 28 maggio 1985 il Pretore di Alessandria ha

emesso un'ordinanza del seguente testuale tenore: "Il Pretore conferma

il proprio decreto 17 maggio 1985 ritenendo non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 -

15 comma primo, 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in relazione agli

artt. 3, 24 comma secondo, 113 Costituzione; per le ragioni esposte nel

decreto confermato ";

che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto

che la predetta questione venga dichiarata inammissibile.

Considerato che nella predetta ordinanza è omessa la benché

minima motivazione tanto sulla rilevanza che sulla non manifesta

infondatezza della questione sollevata, e che non è consentita una

motivazione per relationem;

che, restando in tal modo eluso il precetto di cui all'art. 23

della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione sollevata deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 11, 15, primo comma e 39 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sollevata, in riferimento agli artt.

3, 24, secondo comma, e 113 Cost., dal Pretore di Alessandria con

ordinanza del 28 maggio 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte