Sentenza n. 204/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/05/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge
Reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 ("Norme per la tutela della
fauna e disciplina della caccia") e n. 14 tariffa allegata alla legge
Reg. Piemonte 6 marzo 1980, n. 13
("Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali") in relazione
ad altre leggi statali, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1986
dal Tribunale di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
Trentin Franco ed altri contro Regione Piemonte iscritta al n. 755
del Registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 60/1ª s.s. dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di giudizi promossi da concessionari di riserve di
caccia e aziende faunistico-venatorie, che contestavano la pretesa
della Regione Piemonte del pagamento di una tassa di concessione di
lire 8.000 per ettaro, il Tribunale di Torino ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 119 Cost.,
dell'art. 57, comma secondo, della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979,
n. 60 e del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte 6
marzo 1980, n. 13, in quanto - fissando l'ammontare della tassa di
concessione regionale per le riserve di caccia e le aziende
faunistico-venatorie nella misura di lire 8.000 per ettaro - non
hanno rispettato i limiti massimi stabiliti al riguardo dall'art. 3
della legge statale 16 maggio 1970, n. 281 e dalla l. 23 novembre
1979, n. 594.
Nell'ordinanza si osserva che, a norma dell'art. 119 Cost., le
regioni hanno autonomia finanziaria "nelle forme e nei limiti
stabiliti dalle leggi della Repubblica" e pertanto, in materia di
tasse di concessioni regionali, sono tenute a rispettare i limiti
stabiliti al riguardo dalla legislazione statale. In proposito,
l'art. 3 della l. n. 281 del 1970 dispose che dette tasse non
potessero essere determinate dalle leggi regionali, in sede di prima
applicazione del tributo, in misura superiore al 120% delle
corrispondenti tasse erariali. Successivamente la l. 23 novembre
1979, n. 594, ne consentì l'aumento in "misura non superiore al
triplo dell'ammontare in vigore al 1° aprile 1972". Pertanto, essendo
la tassa erariale di lire 200 per ettaro (art. 23, l. 2 agosto 1967,
n. 799), gli aumenti previsti dalle leggi n. 281 del 1970 e n. 594
del 1979 non consentivano di elevare le tasse in questione a lire
8.000 per ettaro, con la conseguente illegittimità costituzionale
della normativa impugnata.
In via subordinata, per il caso in cui non sia ritenuta fondata la
questione sollevata, sotto il profilo - dedotto dalle parti private -
che l'art. 24, ult. comma, della l. 27 dicembre 1977, n. 968 avrebbe
attribuito alle regioni un illimitato potere normativo per quanto
attiene alla disciplina tributaria delle aziende faunistico-venatorie
e delle riserve di caccia, il tribunale di Torino ha poi sollevato
anche questione di legittimità costituzionale di detto art. 24, per
contrasto con l'art. 119 Cost., in quanto non stabilisce le forme e i
limiti entro i quali deve esplicarsi l'autonomia normativa regionale
al riguardo.
Dinanzi a questa Corte non vi è stato intervento né costituzione
di parti private. Considerato in diritto
2. - Il Tribunale di Torino ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 57, comma secondo, della l. reg. Piemonte 17
ottobre 1979, n.60 e del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg.
Piemonte 6 marzo 1980, n. 13, in quanto, fissando in lire 8.000 per
ettaro l'ammontare della tassa di concessione regionale per le
riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie, contrasterebbero
con l'art. 119, primo comma, Cost., in relazione al disposto delle
leggi statali n. 281 del 1970 e n. 594 del 1979. In via subordinata,
ove la su detta questione sia ritenuta infondata sotto il profilo che
l'art. 24, ult. comma, l. 27 dicembre 1977, n. 968 abbia attribuito
alle regioni un illimitato potere normativo per quanto attiene alla
disciplina tributaria delle aziende faunistico-venatorie e delle
riserve di caccia, il Tribunale di Torino ha sollevato anche
questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, ult. comma,
della l. 27 dicembre 1977, n. 968, in riferimento all'art. 119 Cost.,
in quanto, se interpretato nel senso su detto, non stabilisce i
limiti entro i quali deve esplicarsi l'autonomia legislativa
regionale al riguardo.
3. - Questa Corte, con la sentenza 19 dicembre 1986, n. 271, ha
già dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte
6 marzo 1980, n. 13. Pertanto, non essendo stati prospettati profili
nuovi, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Con quella stessa sentenza questa Corte ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo l'art. 57, comma secondo, della l.
reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60, nella parte in cui determinava
in lire ottomila per ettaro la tassa per le concessioni e l'esercizio
delle aziende faunistico-venatorie. Cosicché la questione sollevata
dal Tribunale di Torino, per quanto attiene all'art. 57, comma
secondo, della legge reg. Piemonte n. 60 del 1979, nella parte in cui
determinava in lire ottomila per ettaro la tassa per la concessione e
l'esercizio delle aziende faunistico-venatorie, va dichiarata
manifestamente infondata, essendo stata la norma già dichiarata
costituzionalmente illegittima nella parte impugnata.
La Corte, non si è ancora pronunciata, invece, sulla legittimità
costituzionale dell'art. 57, comma secondo, della l. reg. Piemonte n.
60 del 1979, nella parte in cui determina in lire ottomila per ettaro
la tassa per le concessioni e l'esercizio delle riserve di caccia.
4. - Secondo l'ordinanza di rimessione detta statuizione contrasta
con l'art. 119 Cost., avendo la legge regionale determinato la tassa
in misura superiore a quella consentita dall'art. 3 della l. n. 281
del 1970 e dall'articolo unico della l. n. 594 del 1979, così
violando i limiti del potere impositivo regionale stabiliti dalla
legislazione statale in attuazione del principio stabilito dall'art.
119 Cost., secondo il quale le regioni a statuto ordinario hanno
autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi
della Repubblica.
La questione è fondata.
Questa Corte, con la citata sentenza n. 271 del 1986, ha già
dichiarato costituzionalmente illegittime disposizioni di altre leggi
regionali, con le quali le tasse per la concessione e l'esercizio
delle riserve di caccia erano state determinate in misura superiore a
quella prevista dalle l. statali n. 281 del 1970 e n. 594 del 1979.
In tale sentenza si osserva in proposito che, avendo le regioni a
statuto ordinario, a norma dell'art. 119 Cost., autonomia finanziaria
nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione statale, in
mancanza di una legge statale che attribuisca alla regione un
determinato tipo di tributo e delimiti il potere impositivo regionale
riguardo ad esso, l'autonomia tributaria regionale non può
legittimamente esplicarsi.
In attuazione di tale principio, l'art. 3 della l. n. 281 del
1970, nel disciplinare i provvedimenti finanziari per l'attuazione
delle regioni a statuto ordinario - dopo avere disposto, in materia
di tasse sulle concessioni regionali, che esse debbono applicarsi
agli atti e provvedimenti adottati dalle regioni nell'esercizio delle
loro funzioni e corrispondenti a quelli già di competenza dello
Stato assoggettati alle tasse sulle concessioni governative stabilì
che "nella prima applicazione le Regioni determinano l'ammontare
della tassa in misura non inferiore all'80 per cento delle
corrispondenti tasse erariali. Successive maggiorazioni possono
essere disposte ad intervalli non inferiori al quinquennio, nel
limite del 20 per cento delle tasse regionali vigenti nel periodo
precedente". In seguito l'articolo unico della l. 23 novembre 1979,
n. 594 dispose che le regioni a statuto ordinario potessero aumentare
le tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al
triplo dell'ammontare in vigore all'1° aprile 1972. Ulteriori limiti
al potere impositivo regionale furono disposti dall'art. 25, n. 11,
del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55 (conv. nella l. 26 aprile 1983, n.
131); né può ritenersi che l'art. 24 della l. n. 968 del 1977
(recante la nuova legge sulla caccia), abbia attribuito alle regioni
una illimitata potestà tributaria riguardo alle tasse sulle riserve
di caccia, giacché - come ha affermato questa Corte nella citata
sentenza n. 271 del 1986 - detto art. 24 si limita a confermare
l'attribuzione alle regioni della competenza legislativa in materia,
senza incidere sui limiti stabiliti dalla legislazione statale.
Ne deriva che l'art. 57 della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n.
60, non avendo rispettato i limiti quantitativi determinati dalla
legislazione statale, va dichiarato costituzionalmente illegittimo,
nella parte in cui ha fissato l'ammontare della tassa per il rilascio
ed il rinnovo delle concessioni per le riserve di caccia in lire
8.000 per ettaro.
La questione sollevata in via subordinata va conseguentemente
dichiarata assorbita
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del n. 14 della tariffa allegata alla l. reg. Piemonte
6 marzo 1980, n. 13 ("Disciplina delle tasse sulle concessioni
regionali"), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe in
riferimento all'art. 119 Cost.;
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale, sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in
riferimento all'art. 119 Cost., dell'art. 57, comma secondo, della l.
reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 ("Norme per la tutela della
fauna e la disciplina della caccia"), nella parte in cui determinava
in lire ottomila per ettaro la tassa di concessione per le aziende
faunistico-venatorie, già dichiarato costituzionalmente illegittimo,
nella parte impugnata, con sentenza 19 dicembre 1986, n. 271;
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, comma
secondo, della l. reg. Piemonte 17 ottobre 1979, n. 60 ("Norme per la
tutela della fauna e la disciplina della caccia"), nella parte in cui
determina in lire ottomila per ettaro la tassa di concessione per le
aziende di caccia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte