Corte costituzionale

Ordinanza n. 204/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1988 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 92 della legge

24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale), promossi con

ordinanze emesse il 20 maggio 1983 e il 3 febbraio 1984 dal Giudice

Istruttore presso il Tribunale di Novara, iscritta ai nn.91 e 466 del

registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 169 e 259 dell'anno 1984;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

1. - Ritenuto, in fatto, che il Giudice Istruttore presso il

Tribunale di Novara e lo stesso Tribunale di Novara, rispettivamente

con ordinanze 20 maggio e 3 febbraio 1984, investiti

dall'impugnazione del Pubblico Ministero rispettivamente contro

sentenza istruttoria del Pretore di Novara e sentenza dibattimentale

del Pretore di Borgomanero, che avevano prosciolto per remissione

della querela i rispettivi imputati di lesioni colpose gravi,

sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 92

della l. 24 novembre 1981 n. 689, con riferimento agli artt. 2, 3 e

32 Cost.:

che nelle rispettive ordinanze, identiche nel testo per forma e

sostanza, sostengono i giudici rimettenti che il diritto

all'integrità fisica, almeno nei limiti previsti dall'art. 5 cod.

civ., è diritto indisponibile, come tale tutelato dalla Costituzione

negli artt. 2 e 32 quale interesse della collettività, e perciò

insuscettibile di essere abbandonato alla discrezione del privato in

ordine alla sua liceità ed alla procedibilità;

che peraltro anche il principio d'uguaglianza viene in causa,

giacché l'esercizio o non del diritto di querela determina

conseguenze diverse per fatti che ledono lo stesso interesse;

che, pur essendo vero che anche in ordine ad altri delitti

lesivi di interessi della generalità il legislatore ha previsto la

procedibilità a querela, come per i reati contemplati negli artt. da

519 a 526 e dall'art. 530 cod. pen., la Relazione al codice ha,

però, chiarito che si tratta di eccezioni inserite per evitare lo

strepitus fori che potrebbe riuscire alla vittima più dannoso dello

stesso reato, e che comunque per quelle ipotesi la querela sporta è

poi irrevocabile;

che, tale giustificazione non potendo valere per i delitti in

esame, l'illegittimità denunziata sembrerebbe fondata;

che nel giudizio relativo al procedimento in corso innanzi al

Giudice Istruttore di Novara è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello

Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata

manifestamente infondata;

2. - Considerato, in diritto, che le questioni sollevate dalle due

ordinanze riguardano la stessa norma e sono riferite agli stessi

parametri costituzionali, per cui appare opportuna la riunione dei

giudizi per deciderli con unica ordinanza;

che i giudici rimettenti hanno focalizzato la loro attenzione

sulla disponibilità o indisponibilità del diritto tutelato dalla

norma penale e perciò sul suo riferimento ad un interesse

individuale o a quello generale della società, mentre in realtà - a

differenza di quanto si verifica a proposito della scriminante del

consenso dell'avente diritto - duplice è il criterio che ha indotto

il legislatore a rendere perseguibili taluni reati previa

proposizione della querela da parte dell'offeso;

che, infatti, come è ormai riconosciuto dalla prevalente e più

autorevole dottrina, se effettivamente il legislatore ha inteso, da

una parte, tener conto di ragioni di riguardo all'interesse privato,

dall'altra, però, si è ispirato altresì ad una certa relativa

tenuità dell'interesse pubblico compromesso, talché ambo i criteri

e, perciò, ambo gl'interessi concorrono a spiegare l'istituto della

querela;

che, pertanto, alla luce di tali premesse, non è affatto

decisiva l'indagine dei giudici rimettenti circa il carattere anche

pubblicistico dell'interesse offeso dalla fattispecie in esame, come

dimostrano numerosi esempi del codice, ben al di là di quelli

esemplificati dalle ordinanze (si considerino gli artt. 513, 554,

614, 622, 623, 633, 635 primo co., 637, 638, 639, 641, 642 u.c., 646,

647 e la disposizione di cui al secondo co. dell'art. 649 cod.pen.),

dove pure è innegabile la presenza anche dell'interesse della

generalità, e tuttavia la procedibilità è subordinata alla

proposizione della querela perché il legislatore ha tenuto conto di

ambo i criteri e, nella tenuità dell'interesse pubblico, ha

preferito, per ragioni di politica criminale e di opportunità,

rendere rilevante come presupposto della procedibilità la volontà

del privato;

che, pertanto, l'intento di evitare lo strepitus fori si

riferisce soltanto a poche ipotesi, oltre quelle che nel citato passo

considerava la relazione del Guardasigilli, mentre le altre

fattispecie dimostrano che svariate sono le ragioni che inducono il

legislatore a subordinare alla querela la procedibilità per taluni

reati;

che, in analoga ipotesi, d'altra parte, questa Corte ha già

sottolineato che "la scelta del modo di procedibilità... deve

rimanere affidata a valutazioni discrezionali (del legislatore),

insindacabili in questa sede...": e ciò in quanto trattasi appunto

di materia di politica legislativa che sfugge ad ogni censura di

legittimità costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92 della l. 24

novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), che ha sostituito

l'ultimo comma dell'art. 590 cod. pen. sollevate dal Giudice

istruttore presso il Tribunale di Novara con ordinanza 20 maggio 1983

(n. 91 del 1984) e dal Tribunale di Novara con ordinanza 3 febbraio

1984 (n. 466 del 1984), in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte