Sentenza n. 204/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo e
sesto comma, della legge regionale del Lazio 3 gennaio 1986, n. 1
(Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme
transitorie), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dal
Comune di Frascati contro la Regione Lazio, iscritta al n. 529 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un giudizio promosso dal Comune di Frascati nei
confronti della Regione Lazio per ottenere l'annullamento della
nomina, disposta dal Comitato regionale di controllo, di un
commissario ad acta, in sostituzione del Comune inadempiente, per
l'esame e la decisione in ordine a domande di alienazione di terreni
di proprietà collettiva, il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, primo e sesto comma, della legge regionale del Lazio 3
gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e
relative norme transitorie), in riferimento agli artt. 128 e 97 della
Costituzione.
La disposizione denunciata, al primo comma, autorizza ad alienare
agli occupatori le superfici di terreni di proprietà collettiva su
cui siano state effettuate costruzioni non debitamente assentite
dall'ente titolare, se le opere siano conformi agli strumenti ed alle
norme urbanistiche o suscettibili di sanatoria ai sensi della legge
28 febbraio 1985, n. 47 e della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28
e successive modificazioni. La stessa disposizione prevede, al sesto
comma, che con deliberazione motivata del Comune il prezzo di
alienazione possa essere ridotto rispetto al valore determinato da
tecnici designati dalla Giunta regionale, in relazione a particolari
situazioni di esigenze abitative, per coloro che hanno eseguito o
acquistato la costruzione per destinarla a prima abitazione, se la
superficie complessiva dell'edificio non supera 400 metri quadrati.
Il Tribunale amministrativo ritiene che questa disposizione sia in
contrasto con l'autonomia degli enti locali (art. 128 della
Costituzione), in quanto lesiva del potere di scelta in ordine
all'alienazione ed alla determinazione del prezzo. In presenza di
particolari esigenze abitative la discrezionalità del Comune, che
deve motivare la propria scelta, sarebbe puramente nominale. Inoltre
sarebbe leso il principio del buon andamento della pubblica
amministrazione (art. 97 della Costituzione), che impone di ricavare
la massima utilità dai beni della comunità locale anche in caso di
alienazione, mentre la disposizione denunciata sostanzialmente
vincolerebbe alla riduzione del prezzo di vendita.
Il giudice rimettente ritiene che la soluzione della questione di
legittimità costituzionale sia rilevante, in quanto il suo
accoglimento farebbe venire meno le ragioni stesse del provvedimento
oggetto del giudizio principale. Considerato in diritto
1. - Il dubbio di legittimità costituzionale concerne le norme
transitorie per l'alienazione di terreni di proprietà collettiva
oggetto di costruzioni abusivamente effettuate, dettate dalla Regione
Lazio nel contesto della legge 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime
urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie).
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ritiene che
l'autorizzazione ad alienare agli occupatori le superfici di terreni
di proprietà collettiva su cui sono state effettuate costruzioni non
debitamente assentite dall'ente titolare (art. 8, primo comma),
unitamente alla possibilità di ridurre il prezzo di alienazione
quando la costruzione sia destinata a prima abitazione (art. 8, sesto
comma), violi l'autonomia del Comune (art. 128 della Costituzione)
nello scegliere se procedere o meno all'alienazione, obbligandolo
sostanzialmente alla vendita ed alla riduzione del prezzo, in
contrasto con il principio di buon andamento dell'amministrazione
(art. 97 della Costituzione).
2. - La questione di legittimità costituzionale non è fondata.
La disposizione denunciata si inserisce nel contesto della
disciplina che regolamenta il regime urbanistico dei terreni di uso
civico, prevedendo che la Giunta regionale, sentito l'Assessore
regionale agli usi civici, possa autorizzare l'alienazione di
proprietà civiche divenute edificatorie in conformità al piano
regolatore generale. I proventi dell'alienazione devono essere
destinati all'acquisto di terreni sui quali si trasferiscono i
vincoli esistenti sui terreni alienati o all'esecuzione di opere di
miglioramento fondiario sul demanio collettivo (art. 5 della legge
regionale n. 1 del 1986).
Il procedimento previsto per l'autorizzazione regionale
all'alienazione, che nella disciplina a regime è rilasciata in ogni
singolo caso con uno specifico provvedimento, è sostituito nella
disciplina transitoria da un'autorizzazione ex lege all'alienazione
di terreni che non rientrino in zone specificamente protette o di
particolare interesse pubblico, edificati in conformità agli
strumenti urbanistici o con costruzioni abusive suscettibili di
sanatoria (art. 8, primo comma, della stessa legge).
La legge non obbliga il Comune ad alienare, ma disciplina
l'autorizzazione regionale necessaria in ragione dei vincoli che
gravano sui beni, restando ogni altra valutazione in ordine alla
opportunità della vendita, con gli atti che ne seguono, rimessa alle
discrezionali determinazioni dell'ente locale.
Anche la prevista possibilità di ridurre, rispetto al valore
determinato da tecnici nominati dalla Giunta regionale, il prezzo di
vendita del terreno a chi ha eseguito la costruzione abusiva o l'ha
acquistata al solo scopo di destinarla a prima abitazione non obbliga
il Comune alla riduzione del prezzo né determina la misura della
riduzione stessa, attribuendo all'ente locale solo la facoltà di
derogare motivatamente alle valutazioni di stima, in ragione della
situazione abitativa esistente. La legge è diretta a consentire in
tal modo una valutazione che tenga conto dell'interesse pubblico a
trarre la massima utilità dall'alienazione del bene, ma che
consideri anche la condizione del bene e le esigenze collegate a
situazioni nelle quali l'utilizzo della costruzione risponde ad
essenziali necessità abitative (cfr. sentenza n. 169 del 1994).
Si è dunque in presenza di norme che non obbligano il Comune
nella sua azione amministrativa, ma che disciplinano atti di
competenza regionale, quali l'autorizzazione alla alienazione, o
attribuiscono al Comune una facoltà, quale la possibilità di
ridurre, in presenza e nei limiti di un interesse pubblico, il prezzo
di vendita dei beni considerati.
Non è dunque lesa l'autonomia del Comune ed è anche esclusa la
violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, primo e sesto comma, della legge regionale del Lazio 3
gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e
relative norme transitorie), sollevata, in riferimento agli artt. 128
e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte