Sentenza n. 204/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/06/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1938 del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1996 dal giudice
istruttore del tribunale di Varese nel procedimento civile vertente
tra Anna Terziroli ed altre e Banca Commerciale Italiana s.p.a. ed
altra, iscritta al n. 616 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie
speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 4 aprile 1996 nel corso di un
giudizio promosso per far dichiarare la nullità di una fideiussione
per obbligazioni future (cosiddetta "fideiussione omnibus"), prestata
prima della legge 17 febbraio 1992, n. 154 (Norme per la trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) - che, all'art.
10, ha stabilito debba essere previsto l'importo massimo garantito -
il giudice istruttore del tribunale di Varese ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 47, primo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1938 cod. civ.,
che, anche dopo la modifica apportata con la legge n. 154 del 1992,
continuerebbe a considerare valide ed efficaci le fideiussioni di
importo illimitato stipulate prima del 9 luglio 1992 (data di entrata
in vigore della legge di riforma).
Il giudice rimettente ritiene che le fideiussioni per obbligazioni
future, con garanzia illimitata, siano tuttora valide ed efficaci.
Difatti la disposizione che prevede l'obbligo di indicare l'importo
massimo garantito avrebbe carattere innovativo e non sarebbe una
norma di interpretazione autentica del precedente testo dell'art.
1938 cod. civ., da riconoscere solo se l'intervento del legislatore
fosse stato destinato a porre fine al dibattito dottrinale e
giurisprudenziale che si era sviluppato, particolarmente per i
rapporti bancari, sulla validità delle fideiussioni per obbligazioni
future senza limite di importo garantito. Queste, secondo un
orientamento interpretativo minoritario, erano da considerare nulle,
perché l'oggetto del contratto non sarebbe stato determinato o
determinabile (art. 1346 cod. civ.); mentre, secondo
l'interpretazione dominante, tali fideiussioni erano valide, giacché
l'oggetto del contratto poteva essere determinato con riferimento al
contratto bancario (per lo più un'apertura di credito) cui la
garanzia accedeva.
Affermata, in conformità all'interpretazione prevalente, la non
retroattività dell'art. 10 della legge n. 154 del 1992, l'obbligo di
prevedere, nelle fideiussioni per obbligazioni future, l'importo
massimo garantito non potrebbe trovare applicazione alle fideiussioni
prestate in precedenza, i cui effetti, quindi, permarrebbero; con la
conseguenza che situazioni identiche, ad avviso del giudice
rimettente, sarebbero disciplinate diversamente, in violazione del
principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 della Costituzione).
L'ordinanza di rimessione indica anche, quale ulteriore parametro
per il giudizio di legittimità costituzionale, l'art. 47, primo
comma, della Costituzione, che prevede sia incoraggiato e tutelato il
risparmio e che sia disciplinato e controllato l'esercizio del
credito.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata.
Ad avviso dell'Avvocatura, la questione non poteva essere sollevata
dal giudice istruttore, il quale, per il compimento degli atti
istruttori, non avrebbe dovuto fare applicazione della norma
denunciata, destinata ad essere applicata nella fase della decisione
della causa, la sola fase nella quale l'incidente di legittimità
costituzionale potrebbe essere rilevante. Difatti la modifica della
composizione del tribunale, quando giudica quale organo monocratico,
determinerebbe l'identificazione in una stessa persona fisica delle
figure del giudice istruttore e del giudice unico (decidente), ma non
muterebbe le rispettive attribuzioni, che resterebbero distinte. E,
ai fini della rilevanza della questione, dall'ordinanza di rimessione
non risulterebbe che, nel giudizio principale, si fosse passati dalla
fase dell'istruttoria a quella della decisione.
Nel merito, l'Avvocatura ritiene che il richiamo all'art. 47, primo
comma, della Costituzione non sia pertinente, neppure con riferimento
alla disciplina ed al controllo dell'esercizio del credito, che non
riguarderebbero un contratto di garanzia.
Non sarebbe, inoltre, violato l'art. 3 della Costituzione, perché,
riconosciuta la perdurante efficacia di un contratto posto in essere
prima che una norma lo escluda dall'ordinamento, la diversa
valutazione nel tempo, da parte del legislatore, di un medesimo fatto
o comportamento non potrebbe costituire termine di comparazione per
verificare il rispetto del principio di eguaglianza. Sarebbe, anzi,
ragionevole tutelare l'affidamento e la certezza delle relazioni
giuridiche, mantenendo gli effetti di un rapporto intersoggettivo in
conformità alla disciplina della legge vigente al momento in cui il
contratto è sorto. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale investe l'art.
1938 del codice civile, che disciplina la fideiussione per
obbligazioni future. Questa disposizione prescrive, a seguito delle
modifiche apportate con l'art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n.
154 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
e finanziari), che sia previsto l'importo massimo garantito. Lo
stesso limite non varrebbe, tuttavia, per le fideiussioni prestate
prima dell'entrata in vigore (9 luglio 1992) della legge di riforma,
le quali sarebbero tuttora valide ed efficaci. Sicché, ad avviso del
giudice istruttore del Tribunale di Varese, sarebbe violato l'art. 3
della Costituzione, in presenza di una disciplina ingiustificatamente
diversa per situazioni analoghe, oltre che l'art. 47, primo comma,
della Costituzione.
2. - L'eccezione, proposta dall'Avvocatura dello Stato, di
inammissibilità della questione di legittimità costituzionale,
perché sollevata dal giudice istruttore, non può essere accolta.
L'Avvocatura ritiene che, nella fase istruttoria, il giudice non
avrebbe potuto valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza
del dubbio di legittimità costituzionale della norma che disciplina
il merito della causa, da apprezzare invece nella fase di decisione.
L'eccezione di inammissibilità presuppone che, anche dopo la legge
26 novembre 1990, n. 353, che ha modificato la disciplina del
processo civile, valga la precedente distinzione tra giudice
istruttore e tribunale, anche quando quest'ultimo sia a composizione
monocratica, giacché vi sarebbe identità nelle persone fisiche ma
distinzione degli organi e delle fasi del procedimento.
La giurisprudenza costituzionale ha, sino ad ora, affermato che il
giudice istruttore nel processo civile non può sollevare questioni
di legittimità costituzionale delle norme da applicare per la
definizione della controversia, la cui identificazione e valutazione
è riservata al tribunale, il quale, nella sua composizione
collegiale, è chiamato a giudicare del merito (ordinanza n. 295 del
1996; ordinanza n. 503 del 1995; ordinanze nn. 436 e 424 del 1994;
sentenza n. 1104 del 1988; sentenza n. 125 del 1980). Il giudice
istruttore può, invece, proporre incidente di costituzionalità
relativamente alle norme che egli stesso debba applicare, per
adottare provvedimenti attribuiti alla sua competenza (sentenza n. 84
del 1996; sentenza n. 278 del 1994; ordinanza n. 199 del 1990).
La legittimazione del giudice a proporre incidente di legittimità
costituzionale è, dunque, ancorata alla rilevanza concreta ed
attuale della questione, che può essere sollevata solo dal giudice
nel momento in cui è chiamato ad applicare la norma della cui
legittimità costituzionale dubita.
Questa regola porta ora a conclusioni diverse rispetto a quelle
delineate in passato, essendo mutata la configurazione dei poteri del
giudice istruttore, secondo la disciplina del processo civile quale
risulta a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 353 del
1990.
Fuori dei casi espressamente riservati alla cognizione collegiale,
in materia civile il tribunale "decide in persona del giudice
istruttore" (art. 48 dell'Ordinamento giudiziario, modificato con
l'art. 88 della legge n. 353 del 1990), che si configura, dunque,
quale giudice unico con tutti i poteri del collegio. Allo stesso
giudice istruttore spetta, nelle cause delle quali, come nel caso in
esame, ha esclusiva cognizione, individuare la norma da applicare
alla questione sottoposta al suo giudizio. Né occorre attendere il
momento conclusivo del processo per sollevare il dubbio di
legittimità costituzionale, quando è chiaro che dalla sua soluzione
dipende la decisione della causa e, ancor prima, lo sviluppo
istruttorio di essa. Inoltre i termini del giudizio risultano già
definiti dalle domande, eccezioni e conclusioni proposte dalle parti
negli atti introduttivi (artt. 163 e 167 cod. proc. civ.) e sono
determinati sin dalla prima udienza di trattazione (art. 183 cod.
proc. civ.). A ciò si aggiunga che il solo giudice istruttore, in
funzione di giudice unico, è competente a compiere ogni atto ed a
decidere nel merito, sicché - come con riguardo al pretore, che
già in precedenza, nelle cause civili, ha sollevato, senza che fosse
posta in dubbio la sua legittimazione, questioni di legittimità
costituzionale anche prima dell'udienza di precisazione delle
conclusioni - deve ritenersi che il giudice istruttore, quale giudice
monocratico, sia abilitato ad individuare le norme delle quali deve
fare applicazione per il giudizio ed a valutare se il dubbio di
legittimità costituzionale sia concretamente rilevante.
3. - Nel merito la questione non è fondata.
Il giudice rimettente, aderendo alla interpretazione prevalente,
ritiene che la legge n. 154 del 1992, nello stabilire, sostituendo il
testo dell'art. 1938 cod. civ., che la fideiussione prestata per
un'obbligazione futura debba prevedere l'importo massimo garantito,
abbia carattere innovativo e non si applichi, retroattivamente, ai
rapporti preesistenti.
Ciò non implica, tuttavia, che la disciplina precedente - la
quale, secondo l'interpretazione dominante, consentiva la prestazione
di una garanzia illimitata per le obbligazioni future il cui oggetto
fosse determinabile - acquisti carattere ultrattivo, tale da
consentire che la garanzia personale prestata dal fideiussore assista
non solo le obbligazioni principali sorte prima della entrata in
vigore della legge n. 154 del 1992, ma anche quelle successive, in
modo da attribuire efficacia permanente alla illimitatezza del
rapporto di garanzia.
In altri termini l'innovazione legislativa, che stabilisce la
nullità delle fideiussioni per obbligazioni future senza limitazione
di importo, non tocca la garanzia per le obbligazioni principali già
sorte, ma esclude che si producano ulteriori effetti e che la
fideiussione possa assistere obbligazioni principali successive al
divieto di garanzia senza limiti.
In questo contesto interpretativo, la diversità di disciplina tra
fideiussioni prestate prima o dopo l'entrata in vigore della legge n.
154 del 1992 non configura alcuna ingiustificata disparità di
trattamento di situazioni identiche, ma rispecchia, piuttosto, la
diversa qualificazione degli atti, nel tempo, da parte del
legislatore, il quale, nel dettare una nuova regola attinente ad un
requisito del contratto, non travolge gli obblighi già sorti in base
alla normativa precedente.
Tanto vale ad escludere la denunciata violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
4. - La questione non è fondata anche con riferimento all'art.
47, primo comma, della Costituzione.
La disposizione costituzionale prevede la tutela del risparmio, la
disciplina ed il controllo dell'esercizio del credito. Ma non è
dedotto, né è rilevabile, alcun profilo che induca a mettere in
relazione la previsione costituzionale con le modalità di disciplina
del contratto di fideiussione, poste in discussione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1938 del codice civile, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 47, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore
del Tribunale di Varese con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1997.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1997:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte