Corte costituzionale

Sentenza n. 205/1985

Altra decisione · depositata il 15/07/1985 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata

il 22 dicembre 1975 e riapprovata il 16 marzo 1976 dal Consiglio

regionale d'Abruzzo, recante: Abrogazione della legge regionale 6

giugno 1975, n. 56, con la quale erano state delegate alle Province

alcune funzioni amministrative regionali, promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 aprile 1976,

depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 15 del

registro ricorsi 1976.

Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;

udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1985 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

udito l'Avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti per il

ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 2 aprile 1976 e depositato in

cancelleria il 12 successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri

impugnava, in riferimento all'art. 118, terzo comma, Cost. il disegno

di legge approvato dal Consiglio regionale d'Abruzzo il 22 dicembre

1975 e riapprovato, dopo il rinvio del Governo, il 16 marzo 1976, con

il quale veniva disposta l'abrogazione della legge regionale 6 giugno

1975, n. 56, recante "delega alle province delle funzioni

amministrative in materia di beneficenza pubblica, istruzione artigiana

e professionale, assistenza scolastica, viabilità, caccia e pesca

nelle acque interne".

Il ricorrente contestava innanzitutto la tesi, sostenuta dalla

regione in sede di riapprovazione, secondo cui la prescrizione

contenuta nell'art. 118, terzo comma, Cost. avrebbe carattere

puramente orientativo e non cogente, sicché rientrerebbe nell'ambito

dell'autonoma valutazione discrezionale della regione la decisione sia

sul quando e come attuare il principio della delega di funzioni

amministrative agli enti locali, sia sull'opportunità di revocare o

modificare le deleghe già concesse. Tale tesi contrasterebbe col

carattere di ente ad amministrazione indiretta necessaria da

attribuirsi alla regione, conseguente all'esigenza - cui si ispira la

predetta norma costituzionale - di evitare un accentramento regionale

delle funzioni esercitabili dagli enti locali ed il formarsi di una

cospicua burocrazia regionale, non imposta da valide ragioni di ordine

tecnico o giuridico (sentt. 11/59, 39/57, 36/60). L'art. 118, terzo

comma, Cost., espressione di un disegno generale di decentramento

amministrativo, conterrebbe perciò - come previsto dalla Corte in

riferimento alla analoga disposizione di cui all'art. 42 St. reg. sardo

- un "categorico precetto" la cui previa applicazione condiziona la

legittima formazione degli organici degli impiegati regionali (sent. n.

30 del 1959). Ciò sarebbe del resto confermato dall'art. 10 dello

Statuto della regione Abruzzo che, oltre a recepire integralmente la

norma costituzionale in questione, configura la revoca della delega

come misura di carattere sanzionatorio, assistita da precise formalità

e garanzie, con ciò dimostrando che trattasi di rimedio eccezionale al

quale la regione può ricorrere solo quando sussistano precise

circostanze che la giustificano.

Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, la disposta revoca

sarebbe arbitraria, giacché la ragione addotta nel disegno di legge -

e cioè il previsto riordinamento delle materie oggetto della delega in

sede di attuazione della l. 23 luglio 1975, n. 382 - "non giustifica

certamente una, oltretutto transitoria, riassunzione diretta delle

attività amministrative operative da parte della regione".

2. - La Regione Abruzzo si è costituita con atto depositato il 2

luglio 1976, e perciò oltre il termine di 20 giorni dal deposito del

ricorso previsto dall'art. 23, ult. comma, delle Norme integrative per

i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

3. - All'udienza pubblica del 21 maggio 1985 l'Avvocatura dello

Stato ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere,

insistendo, in subordine, per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto :

1. - Con ricorso notificato il 2 aprile 1976, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha impugnato il disegno di legge, approvato il

22 dicembre 1975 e riapprovato, a seguito di rinvio governativo, il 16

marzo 1976 dal Consiglio regionale d'Abruzzo, portante "Abrogazione

della legge regionale 6 giugno 1975, n. 56: delega alle province delle

funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, istruzione

artigiana e professionale, assistenza scolastica, viabilità, caccia e

pesca nelle acque interne".

A giudizio del ricorrente, il disegno di legge denunziato si

porrebbe in contrasto con l'art. 118, terzo comma, Cost., per effetto

del quale la Regione non potrebbe "a suo libito delegare o meno agli

enti locali le funzioni amministrative regionali ed anche revocare le

deleghe già disposte".

2. - La legge regionale n. 56 del 1975, della cui abrogazione si

tratta, conteneva la delega alle province di talune funzioni

amministrative nelle materie sopra indicate mentre al conseguente,

necessario, finanziamento delle funzioni così delegate si sarebbe

dovuto provvedere in sede di bilancio (regionale), ripartendo i fondi

all'uopo occorrenti.

Entrata in vigore la legge 22 luglio 1975, n. 382, il Consiglio

regionale d'Abruzzo approvava e, in seguito al rinvio governativo,

riapprovava il disegno di legge impugnato. Con la delibera legislativa

in esame, da un lato (primo comma) veniva disposta l'abrogazione della

precedente legge (regionale) n. 56 del 1975 e, dall'altro (secondo

comma), si preannunziava una nuova disciplina in materia di "delega di

funzioni amministrative in attuazione dei principi posti dall'art. 118

della Costituzione e dall'art. 10 dello Statuto, tenuto conto del

complesso di norme da emanarsi entro il 30 settembre 1976 in virtù

della legge 22 luglio 1975, n. 382, anche in riferimento alle connesse

procedure di programmazione".

In effetti, la delega di cui all'art. 1 della legge 382 del 1975

(alla quale fa inequivoco riferimento il secondo comma, sopra

riportato, dell'art. 1 del disegno di legge regionale) venne attuata,

nel termine prorogato, in forza della legge n. 894 del 1976, con il

d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che, come è appena il caso di

ricordare, ha radicalmente modificato l'ambito delle funzioni

delegabili, ponendo le premesse per la realizzazione di un più

organico decentramento.

Così mutato il quadro normativo statale, la Regione Abruzzo, con

la legge 11 settembre 1979, n. 44, ha dettato "i principi e le

modalità per il conferimento di funzioni degli enti locali mediante

delega e subdelega in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e

degli artt. 9 e 10 del proprio statuto".

3. - Risulta evidente da quanto sopra osservato che la revoca della

delega di talune parziali funzioni amministrative alle province,

operata dalla Regione Abruzzo con il disegno di legge impugnato,

rispondeva alla esigenza, posta dalla legge statale n. 382 del 1975, di

affrontare in modo organico e complessivamente i rapporti tra Regioni

ed enti territoriali minori, il che presuppone l'avvenuto trasferimento

dallo Stato alle Regioni delle funzioni amministrative a queste ultime

spettanti per dettato costituzionale.

Ora in presenza della sopravvenuta normazione statale, dal

contenuto così fortemente innovatore, nonché della successiva

legislazione regionale, di principio e di dettaglio (di cui alle leggi

(regionali) nn. 44, 62, 63 del 1979, 21 del 1980, 61 del 1982, 10 e 45

del 1983, 71 del 1984) si deve prendere atto che anche la Regione

Abruzzo ha attuato e sta attuando nel quadro in tale modo ridefinito le

opportune deleghe e subdeleghe agli enti territoriali minori. Si deve,

perciò, ritenere cessata la materia del contendere, posto che non può

più discutersi di una pretesa violazione del precetto di cui all'art.

118, terzo comma, Cost. (quale ne sia l'interpretazione offerta),

venendo se mai in rilievo tempi e modi di attuazione delle deleghe, ivi

previste; il che esula dal thema decidendum.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte