Sentenza n. 205/1985
Altra decisione · depositata il 15/07/1985 · relatore Alberto Malagugini
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
il 22 dicembre 1975 e riapprovata il 16 marzo 1976 dal Consiglio
regionale d'Abruzzo, recante: Abrogazione della legge regionale 6
giugno 1975, n. 56, con la quale erano state delegate alle Province
alcune funzioni amministrative regionali, promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 aprile 1976,
depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 15 del
registro ricorsi 1976.
Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1985 il Giudice relatore
Alberto Malagugini;
udito l'Avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti per il
ricorrente.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 2 aprile 1976 e depositato in
cancelleria il 12 successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri
impugnava, in riferimento all'art. 118, terzo comma, Cost. il disegno
di legge approvato dal Consiglio regionale d'Abruzzo il 22 dicembre
1975 e riapprovato, dopo il rinvio del Governo, il 16 marzo 1976, con
il quale veniva disposta l'abrogazione della legge regionale 6 giugno
1975, n. 56, recante "delega alle province delle funzioni
amministrative in materia di beneficenza pubblica, istruzione artigiana
e professionale, assistenza scolastica, viabilità, caccia e pesca
nelle acque interne".
Il ricorrente contestava innanzitutto la tesi, sostenuta dalla
regione in sede di riapprovazione, secondo cui la prescrizione
contenuta nell'art. 118, terzo comma, Cost. avrebbe carattere
puramente orientativo e non cogente, sicché rientrerebbe nell'ambito
dell'autonoma valutazione discrezionale della regione la decisione sia
sul quando e come attuare il principio della delega di funzioni
amministrative agli enti locali, sia sull'opportunità di revocare o
modificare le deleghe già concesse. Tale tesi contrasterebbe col
carattere di ente ad amministrazione indiretta necessaria da
attribuirsi alla regione, conseguente all'esigenza - cui si ispira la
predetta norma costituzionale - di evitare un accentramento regionale
delle funzioni esercitabili dagli enti locali ed il formarsi di una
cospicua burocrazia regionale, non imposta da valide ragioni di ordine
tecnico o giuridico (sentt. 11/59, 39/57, 36/60). L'art. 118, terzo
comma, Cost., espressione di un disegno generale di decentramento
amministrativo, conterrebbe perciò - come previsto dalla Corte in
riferimento alla analoga disposizione di cui all'art. 42 St. reg. sardo
- un "categorico precetto" la cui previa applicazione condiziona la
legittima formazione degli organici degli impiegati regionali (sent. n.
30 del 1959). Ciò sarebbe del resto confermato dall'art. 10 dello
Statuto della regione Abruzzo che, oltre a recepire integralmente la
norma costituzionale in questione, configura la revoca della delega
come misura di carattere sanzionatorio, assistita da precise formalità
e garanzie, con ciò dimostrando che trattasi di rimedio eccezionale al
quale la regione può ricorrere solo quando sussistano precise
circostanze che la giustificano.
Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, la disposta revoca
sarebbe arbitraria, giacché la ragione addotta nel disegno di legge -
e cioè il previsto riordinamento delle materie oggetto della delega in
sede di attuazione della l. 23 luglio 1975, n. 382 - "non giustifica
certamente una, oltretutto transitoria, riassunzione diretta delle
attività amministrative operative da parte della regione".
2. - La Regione Abruzzo si è costituita con atto depositato il 2
luglio 1976, e perciò oltre il termine di 20 giorni dal deposito del
ricorso previsto dall'art. 23, ult. comma, delle Norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
3. - All'udienza pubblica del 21 maggio 1985 l'Avvocatura dello
Stato ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere,
insistendo, in subordine, per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto :
1. - Con ricorso notificato il 2 aprile 1976, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato il disegno di legge, approvato il
22 dicembre 1975 e riapprovato, a seguito di rinvio governativo, il 16
marzo 1976 dal Consiglio regionale d'Abruzzo, portante "Abrogazione
della legge regionale 6 giugno 1975, n. 56: delega alle province delle
funzioni amministrative in materia di beneficenza pubblica, istruzione
artigiana e professionale, assistenza scolastica, viabilità, caccia e
pesca nelle acque interne".
A giudizio del ricorrente, il disegno di legge denunziato si
porrebbe in contrasto con l'art. 118, terzo comma, Cost., per effetto
del quale la Regione non potrebbe "a suo libito delegare o meno agli
enti locali le funzioni amministrative regionali ed anche revocare le
deleghe già disposte".
2. - La legge regionale n. 56 del 1975, della cui abrogazione si
tratta, conteneva la delega alle province di talune funzioni
amministrative nelle materie sopra indicate mentre al conseguente,
necessario, finanziamento delle funzioni così delegate si sarebbe
dovuto provvedere in sede di bilancio (regionale), ripartendo i fondi
all'uopo occorrenti.
Entrata in vigore la legge 22 luglio 1975, n. 382, il Consiglio
regionale d'Abruzzo approvava e, in seguito al rinvio governativo,
riapprovava il disegno di legge impugnato. Con la delibera legislativa
in esame, da un lato (primo comma) veniva disposta l'abrogazione della
precedente legge (regionale) n. 56 del 1975 e, dall'altro (secondo
comma), si preannunziava una nuova disciplina in materia di "delega di
funzioni amministrative in attuazione dei principi posti dall'art. 118
della Costituzione e dall'art. 10 dello Statuto, tenuto conto del
complesso di norme da emanarsi entro il 30 settembre 1976 in virtù
della legge 22 luglio 1975, n. 382, anche in riferimento alle connesse
procedure di programmazione".
In effetti, la delega di cui all'art. 1 della legge 382 del 1975
(alla quale fa inequivoco riferimento il secondo comma, sopra
riportato, dell'art. 1 del disegno di legge regionale) venne attuata,
nel termine prorogato, in forza della legge n. 894 del 1976, con il
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che, come è appena il caso di
ricordare, ha radicalmente modificato l'ambito delle funzioni
delegabili, ponendo le premesse per la realizzazione di un più
organico decentramento.
Così mutato il quadro normativo statale, la Regione Abruzzo, con
la legge 11 settembre 1979, n. 44, ha dettato "i principi e le
modalità per il conferimento di funzioni degli enti locali mediante
delega e subdelega in attuazione dell'art. 118 della Costituzione e
degli artt. 9 e 10 del proprio statuto".
3. - Risulta evidente da quanto sopra osservato che la revoca della
delega di talune parziali funzioni amministrative alle province,
operata dalla Regione Abruzzo con il disegno di legge impugnato,
rispondeva alla esigenza, posta dalla legge statale n. 382 del 1975, di
affrontare in modo organico e complessivamente i rapporti tra Regioni
ed enti territoriali minori, il che presuppone l'avvenuto trasferimento
dallo Stato alle Regioni delle funzioni amministrative a queste ultime
spettanti per dettato costituzionale.
Ora in presenza della sopravvenuta normazione statale, dal
contenuto così fortemente innovatore, nonché della successiva
legislazione regionale, di principio e di dettaglio (di cui alle leggi
(regionali) nn. 44, 62, 63 del 1979, 21 del 1980, 61 del 1982, 10 e 45
del 1983, 71 del 1984) si deve prendere atto che anche la Regione
Abruzzo ha attuato e sta attuando nel quadro in tale modo ridefinito le
opportune deleghe e subdeleghe agli enti territoriali minori. Si deve,
perciò, ritenere cessata la materia del contendere, posto che non può
più discutersi di una pretesa violazione del precetto di cui all'art.
118, terzo comma, Cost. (quale ne sia l'interpretazione offerta),
venendo se mai in rilievo tempi e modi di attuazione delle deleghe, ivi
previste; il che esula dal thema decidendum.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte