Sentenza n. 205/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/05/1987 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 198, secondo
comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo
unico delle leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza
emessa l'11 febbraio 1980 dalla Commissione Tributaria Centrale di
Roma sul ricorso proposto da Barzotti Augusto, iscritta al n. 840 del
registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 56 dell'anno 1981;
Visto l'atto di costituzione dei Barzotti Augusto nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 14 aprile 1987 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Commissione Tributaria Centrale con ordinanza in. data
11.2.1980 (reg. ord. n. 840/1980) solleva questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 198, 2°
co., T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, il quale, nell'ipotesi di sgravio
di un carico tributario non dovuto, ammette a rimborso anche gli aggi
di riscossione, tranne che nei casi previsti dagli artt. 61 e 68, e -
per effetto della sentenza n. 13 del 1970 di questa Corte -
l'indennità di mora, e non la maggiorazione d'imposta per prolungata
rateazione.
2. - Il signor Augusto Barzotti, a carico del quale era stata
iscritta a ruolo a titolo provvisorio per gli anni 1964 e 1966
un'imposta di R.M. e complementare di (Lira Sterlina). 94.735.152,
otteneva dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 184-ter
T.U. n. 645 del 1958, il prolungamento della rateazione ordinaria; di
conseguenza, in applicazione dell'art. 184-quater dello stesso T.U.,
veniva iscritta a ruolo una maggiorazione d'imposta di (Lira
Sterlina). 16.389.839.
Riconosciuta successivamente la parziale illegittimità
dell'imposizione, l'Amministrazione stessa provvedeva, ex art. 198
T.U., a rimborsare o discaricare l'imposta non dovuta ((Lira
Sterlina). 90.873.816) e la maggiorazione non ancora corrisposta
((Lira Sterlina). 5.637.120), mentre rifiutava di procedere al
rimborso della maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione già
pagata dal contribuente ((Lira Sterlina). 10.752.719).
Il contribuente ricorreva allora alla Commissione Tributaria di I
grado ed otteneva da questa il riconoscimento del proprio diritto.
Nello stesso senso si pronunciava la Commissione Tributaria di II
grado.
Avverso la decisione di quest'ultima il competente Ufficio delle
Imposte dirette proponeva ricorso alla Commissione Tributaria
centrale.
3. - A parere dell'Ufficio, la maggiorazione in questione (secondo
un'interpretazione costantemente seguita in sede ministeriale)
avrebbe natura di corrispettivo della dilazione di pagamento voluta e
fruita dal contribuente, e ciò indipendentemente dalla legittimità
o meno della imposizione del tributo per il quale la dilazione è
concessa. Di conseguenza, la stessa maggiorazione, come compenso di
un beneficio effettivamente goduto dal contribuente, non dovrebbe
essere rimborsata in caso di sgravio del tributo medesimo.
Né, sempre ad avviso del ricorrente, ci sarebbe luogo a
distinguere tra tale "maggiorazione d'imposta" ex art. 184-quater del
T.U. del 1958 (applicabile ratione temporis al caso di specie) e gli
"interessi" che l'art. 21 del d.P.R. n. 602 del 1973, ora vigente,
pone a carico del contribuente per la prolungata rateazione; la
differenza sarebbe meramente terminologica, identica restando la loro
disciplina sostanziale e dunque la loro natura compensativa.
Con una nota aggiuntiva al ricorso, l'Ufficio poi fa richiamo alla
sopravvenuta Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 15/4785
dell'8.1.1979, la quale ribadisce il diniego di rimborso per gli
interessi da prolungata rateazione, sulla base della considerazione
per cui tra maggiorazione e interessi per ritardato rimborso
dell'imposta non dovuta - che l'Amministrazione dovrebbe
corrispondere al contribuente ex art. 44 d.P.R. del 1973 (già art.
199- bis T.U. del 1958) - "si crea una sostanziale compensazione,
anche se aritmeticamente non perfetta".
Infine, sempre secondo l'Ufficio ricorrente, non sarebbe
pertinente il richiamo, effettuato dal contribuente, alla sentenza n.
13 del 1970 di questa Corte che, nell'identico caso di sgravio di
imposta non dovuta, ha dichiarato rimborsabile l'indennità di mora,
dal momento che la maggiorazione d'imposta non sarebbe comparabile
con quest'ultima.
4. - Il giudice a quo dichiara, innanzitutto, di non condividere
la tesi del ricorrente sulla pretesa autonomia dell'obbligo della
maggiorazione d'imposta, poiché invece quest'ultimo (al pari di
quello, sostanzialmente identico, della corresponsione di
"interessi", secondo la nuova disciplina del d.P.R. n. 602 del 1973)
sarebbe in rapporto di necessaria derivazione rispetto all'iscrizione
a ruolo del tributo.
Per altro verso, lo stesso giudice conclude per l'analogia tra
maggiorazione e indennità di mora, argomentando che sia
quest'ultima, sia la prima - una volta accordata la dilazione -
avrebbero l'identica funzione di sospingere all'adempimento puntuale
dell'obbligo tributario.
Né - sempre secondo il giudice a quo - avrebbe alcun pregio, per
negare il diritto al rimborso della maggiorazione d'imposta, la
pretesa "compensazione" tra interessi per prolungata rateazione e
interessi dovuti dall'Amministrazione per il ritardato rimborso
dell'imposta non dovuta. Anche a prescindere dalla effettiva
equivalenza delle due somme nel caso di specie - peraltro non
dimostrata dall'Amministrazione - l'istituto della compensazione non
potrebbe comunque trovare applicazione dal momento che il credito
vantato dall'Amministrazione stessa non sarebbe liquido ed esigibile,
essendo contestato in giudizio dal contribuente.
Pur pervenendo al riconoscimento del diritto del contribuente, la
Commissione Tributaria Centrale dichiara però di non poter procedere
senz'altro alla reiezione del ricorso, poiché, a suo avviso, la
dizione dell'art. 198, 2° co., T.U. del 1958 impedisce di
ricomprendere tra le "somme non dovute" soggette a sgravio anche la
maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione.
Pertanto, ritenutane la rilevanza - poiché il ricorso sarebbe da
respingere nel caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale
della norma impugnata, da accogliere invece nell'ipotesi di pronunzia
di rigetto - la Commissione solleva la questione di costituzionalità
di tale disposizione, in riferimento all'art. 3 Cost.
Nel motivare la non manifesta infondatezza della questione, il
giudice a quo - richiamando le considerazioni della sentenza
costituzionale n. 13 del 1970 - così argomenta: la presunzione di
legittimità degli atti amministrativi consente all'ufficio
tributario di iscrivere a ruolo tributi in contestazione e di
ottenerne coattivamente il pagamento perché in questa fase non ha
rilievo la eventuale illegittimità del ruolo. Sopravvenuto il
riconoscimento definitivo della illegittimità della iscrizione a
ruolo, cade la originaria presunzione di legittimità e sarebbero da
differenziare nettamente la posizione del contribuente che doveva il
tributo e la posizione del contribuente che il tributo non doveva. Di
conseguenza la legge dovrebbe consentire lo sgravio, a favore del
secondo, e del tributo e degli oneri accessori connessi al tributo
medesimo.
Tale conclusione - affermata da questa Corte in relazione
all'indennità di mora - sempre secondo il giudice a quo, dovrebbe
valere a maggior ragione per la maggiorazione per prolungata
rateazione. Infatti l'indennità di mora e la maggiorazione
disimpegnerebbero la medesima funzione; ne consegue che la
disposizione impugnata introdurrebbe - nell'ipotesi di imposizione
poi riconosciuta illegittima - anche una disparità di trattamento
tra il contribuente che
abbia ottenuto la dilazione di pagamento e il contribuente che,
inadempiente alla scadenza, abbia corrisposto l'indennità di mora: a
quest'ultimo infatti l'indennità sarebbe rimborsabile (a seguito
della sentenza costituzionale n. 13 del 1970, ed ora dell'art. 44 del
d.P.R. n. 602 del 1973) mentre al primo sarebbe negato il rimborso
della maggiorazione, ancorché - sempre ad avviso del giudice a quo -
tale maggiorazione abbia assorbito e surrogato l'indennità di mora.
5. - La parte privata, nelle proprie deduzioni, osserva che il
principio posto a fondamento della sentenza n. 13 del 1970 di questa
Corte per negare la legittimità dell'omessa previsione del rimborso
dell'indennità di mora, deve valere a maggior ragione nel caso di
maggiorazione di imposta per prolungata rateazione.
Infatti, a suo dire, l'indennità di mora è conseguente ad un
ritardato pagamento e pertanto ad un comportamento illegittimo del
contribuente. La maggiorazione ex art. 184-quater invece è
conseguente ad un comportamento del tutto legittimo, essendo la
dilazione di pagamento espressamente accordata dall'Amministrazione.
La stessa parte privata nega poi qualsiasi fondamento all'opinione
dell'Amministrazione circa l'equivalenza aritmetica e la
"compensazione" tra maggiorazione di imposta e interessi per
ritardato rimborso dell'imposta non dovuta. Anche a prescindere dalla
diversità qualitativa delle due entità, si tratterebbe comunque di
somme niente affatto coincidenti, dal momento che, anche se calcolate
secondo lo stesso importo percentuale, si riferiscono a periodi
diversi: la maggiorazione, all'intervallo tra la scadenza dell'ultima
rata ordinaria e quella dell'ultima rata dilazionata; l'interesse per
ritardato rimborso, all'intervallo tra l'ultima rata pagata e la data
dell'elenco di sgravio.
6. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo la declaratoria di infondatezza della questione.
A sostegno di tale conclusione, l'Avvocatura fa leva
principalmente sull'argomento della "compensazione" tra maggiorazione
e interessi per ritardato rimborso dell'imposta non dovuta,
richiamando a tal fine la circolare del Ministero delle Finanze n.
15/4785 dell'8.1.1979.
Il meccanismo qui suggerito, correttamente applicato,
consentirebbe una sostanziale corrispondenza e compensazione tra i
due crediti. Per il calcolo degli interessi per ritardato rimborso
infatti il dies a quo non andrebbe identificato né nella data
dell'effettivo pagamento né in quella di scadenza dell'eventuale
prolungata rateazione, ma soltanto in quella di scadenza dell'ultima
rata del ruolo secondo la ripartizione ordinaria. Dalla stessa data
andrebbe computata anche la maggiorazione. I due periodi di
riferimento sarebbero così coincidenti e sostanzialmente coincidenti
sarebbero pure le somme relative. Di conseguenza, chi abbia pagato la
maggiorazione per prolungata rateazione di un'imposta non dovuta non
avrebbe a patire alcuno svantaggio patrimoniale, essendo la
maggiorazione stessa compensata dagli interessi, di ammontare
sostanzialmente equivalente.
Così impostata la questione, non esisterebbe dunque disparità di
trattamento tra contribuenti, ammessi entrambi alla dilazione, di cui
l'uno effettivamente debitore del tributo, e l'altro riconosciuto poi
non debitore o debitore di un'imposta minore. In ambedue i casi è
dovuta la maggiorazione, ma nel secondo caso (e non nel primo)
quest'ultima sarebbe sostanzialmente neutralizzata dalla
corresponsione degli interessi per il ritardato rimborso dell'imposta
non dovuta a decorrere dalla scadenza ordinaria del ruolo.
Sul punto poi del confronto tra la situazione del contribuente che
ha corrisposto la maggiorazione e quella del contribuente che ha
pagato l'indennità di mora, l'Avvocatura insiste sulla
disomogeneità delle due situazioni: le due entità infatti non
sarebbero comparabili, dal momento che l'indennità di mora, a
differenza della maggiorazione, avrebbe la natura di vera e propria
sanzione. Considerato in diritto
1. - La Commissione Tributaria Centrale, con l'ordinanza indicata
in epigrafe, ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 198, secondo comma, del T.U. 29 gennaio
1958, n. 645, in riferimento all'art. 3 Cost.
Questo articolo, dopo un primo comma - a tenore del quale "Quando
risulta che sono state iscritte a ruolo somme non dovute l'ufficio ne
dispone lo sgravio, dandone avviso al contribuente" - reca, nel
secondo comma, la previsione che nello sgravio siano compresi (tranne
che nei casi di cui agli artt. 61 e 68 dello stesso T.U.) anche gli
aggi di riscossione, nonché - a seguito della sentenza 29 gennaio
1970 n. 13 di questa Corte - l'indennità di mora.
A parere del giudice remittente, la norma impugnata, non
comprendendo nello sgravio anche la maggiorazione di imposta,
corrisposta per la prolungata rateazione del pagamento di un tributo
successivamente riconosciuto illegittimo, contrasterebbe con il
principio costituzionale di eguaglianza, da un lato, perché,
disponendo che in ogni caso la maggiorazione resti a carico del
contribuente, sia che costui sia effettivamente debitore, sia che
invece sia stato gravato da un'imposta non dovuta,
ingiustificatamente assoggetterebbe alla medesima disciplina due
situazioni obbiettivamente diverse; dall'altro, perché,
nell'identica ipotesi di sgravio di un tributo illegittimo,
ammettendo al rimborso l'indennità di mora e non la maggiorazione
per prolungata rateazione, introdurrebbe una ingiustificata
disparità di trattamento tra il contribuente che, inadempiente alla
scadenza, ha corrisposto l'indennità di mora e il contribuente che,
ammesso alla dilazione, ha pagato la maggiorazione.
2. - Per la corretta valutazione della questione, occorre
innanzitutto ricordare che il sistema delle maggiorazioni di imposta
è stato disciplinato organicamente dalla legge 25 ottobre 1960, n.
1316, la quale ha introdotto alcuni articoli aggiuntivi
nell'originario T.U. del 1958. Di questi, gli artt. 184- ter e
184-quater dettano un'apposita disciplina per l'ipotesi in cui
l'Amministrazione finanziaria conceda al contribuente un
prolungamento della rateazione del debito tributario, quando il
pagamento secondo l'ordinaria rateazione risulti eccessivamente
oneroso. In tal caso, a carico del contribuente beneficiario della
dilazione è prevista una maggiorazione d'imposta, determinata nel
provvedimento che accorda la posticipazione del pagamento secondo
percentuali legislativamente fissate, la quale è riscossa, con gli
aggi relativi, unitamente all'imposta alle scadenze stabilite ed è
munita degli stessi privilegi generali e speciali che assistono
l'imposta medesima.
Analoga maggiorazione è prevista per il diverso caso di ritardata
iscrizione a ruolo per omessa, incompleta o infedele dichiarazione
(art.184-bis), mentre, nell'ipotesi di ritardo da parte
dell'Amministrazione nella liquidazione dello sgravio d'imposte
indebitamente pagate, è riconosciuto a favore del contribuente il
diritto ad una indennità, commisurata anch'essa a criteri
legislativamente predeterminati, per il periodo compreso tra la
scadenza dell'ultima rata del ruolo e la data dell'elenco di sgravio
(art.199- bis).
Il successivo d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che ha rinnovato
la disciplina della riscossione delle imposte sul reddito, ha
dettato, per le ipotesi sopra considerate, una regolamentazione
sostanzialmente coincidente con quella ricordata, sostituendo però
alle espressioni "maggiorazione d'imposta", di cui agli artt. 184-bis
e 184-quater, e "indennità", di cui all'art. 199- bis, il termine
"interessi" (artt. 20, 21 e 44).
Tale ultima regolamentazione tuttavia non è applicabile al caso
oggetto del giudizio a quo, che resta, ratione temporis, governato
dalla precedente disciplina del T.U. del 1958.
3. - La questione, così come è prospettata dal giudice a quo, è
fondata.
In effetti, come questa Corte ha affermato nella ricordata
sentenza n.13 del 1970, una volta riconosciuta l'illegittimità
dell'iscrizione a ruolo dell'imposta, e disposto perciò lo sgravio,
"la situazione del contribuente a carico del quale erano state
iscritte somme risultate poi non dovute si differenzia nettamente
dalla situazione del contribuente che allo sgravio non abbia
diritto". Essa pertanto, richiede una disciplina differenziata che
tenga indenne il contribuente medesimo anche dagli oneri accessori
connessi al tributo che illegittimamente gli era stato addossato. Nel
caso di specie dunque, deve essergli riconosciuto il diritto al
rimborso anche della maggiorazione per prolungata rateazione.
Non potrebbe contestarsi l'esattezza di questa conclusione
sostenendo che la maggiorazione, quale corrispettivo di una dilazione
chiesta e fruita dal contribuente, è oggetto di una obbligazione
autonoma, rispetto alla quale sarebbe pertanto irrilevante la
legittimità o l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo del tributo.
Infatti, da un lato, come a ragione nota il giudice remittente, la
maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione trova il proprio
necessario presupposto nella iscrizione a ruolo, a titolo
provvisorio, di un carico tributario il cui pagamento secondo le
scadenze ordinarie la stessa Amministrazione riconosce come
"eccessivamente oneroso" (art.184-ter, primo comma), accordando la
dilazione. E ciò è particolarmente evidente nel caso oggetto del
giudizio a quo, nel quale il contribuente si è trovato nella
necessità di far fronte ad un carico tributario pari a ventiquattro
volte quello poi riconosciuto come effettivamente dovuto, ed è stata
applicata una maggiorazione pari a circa tre volte l'importo
dell'imposta definitivamente accertata.
Dall'altro lato, la maggiorazione ex art. 184-quater del T.U. del
1958 (al pari degli "interessi" che, con una mera variazione
terminologica, il sopravvenuto art. 20 del d.P.R. n. 602 del 1973
pone a carico del contribuente nell'identica
situazione) soggiace alla medesima disciplina dell'imposta (essendo,
come quest'ultima, riscossa mediante il ruolo esattoriale, e perciò
gravata degli aggi relativi, assicurata dagli stessi privilegi
generali e speciali e destinata al medesimo ente) e ne segue perciò
le sorti.
Né sembra sostenibile, per negare la necessità del rimborso
della maggiorazione, l'altro argomento sul quale fa particolare leva
l'Avvocatura dello Stato, quello cioè della sostanziale
corrispondenza e compensazione tra la stessa maggiorazione e gli
interessi che l'Amministrazione deve al contribuente per il ritardato
rimborso dell'imposta sgravata. Infatti, anche a prescindere dal
fatto che l'equivalenza numerica tra le due somme, nel caso di
specie, non è stata dimostrata dall'Amministrazione medesima, resta
comunque che l'istituto della compensazione non può qui essere
invocato, dal momento che non si tratta di crediti entrambi liquidi
ed esigibili, essendo, quello vantato dall'Amministrazione,
contestato in giudizio dal contribuente.
4. - Egualmente ingiustificato è poi il diverso trattamento che -
una volta riconosciuta l'illegittimità dell'imposizione - discende
dalla norma impugnata a carico del contribuente che, ammesso alla
dilazione, abbia pagato la maggiorazione rispetto al contribuente
che, nella stessa ipotesi, inadempiente nei termini, abbia pagato
l'indennità di mora.
In tale caso infatti, l'ammettere a rimborso la seconda (come ha
deciso questa Corte con la sentenza n.13 del 1970 e come dispone il
vigente art.42 del d.P.R. n. 602 del 1973) ed escluderne la prima -
oltre a rendere paradossalmente più vantaggioso per il contribuente,
nella previsione di un possibile riconoscimento della non debenza del
tributo, il non adempiere nei termini piuttosto che il differire
legittimamente il pagamento, chiedendo la dilazione - non trova
comunque conforto in una obbiettiva diversità di funzione dei due
istituti.
L'indennità di mora infatti, come ha ripetutamente chiarito la
Corte di Cassazione, costituisce un accessorio naturale del tributo:
la sua funzione non è quella di una sanzione dell'inadempimento nei
termini - come vorrebbe l'Avvocatura dello Stato - ma piuttosto
quella di un risarcimento del danno causato dal fatto obbiettivo del
ritardo nel pagamento del tributo, con la sola particolarità che il
danno è fissato dalla legge a priori.
La maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione è anch'essa
- come è confermato anche dalla Relazione al progetto poi tradottosi
nella legge n.1316 del 1960 che la disciplina - una somma addizionale
volta a compensare la perdita per il ritardato pagamento del debito
tributario; ritardo che anzi, in questo caso, è pienamente legittimo
essendo accordato dalla stessa Amministrazione che ha concesso la
dilazione.
Entrambi gli istituti dunque, sia pure con modalità diverse,
ponendo un onere aggiuntivo a carico del contribuente che, per
qualsivoglia ragione o circostanza, non paghi alla scadenza,
esplicano l'analoga funzione di indurre quest'ultimo, se vuole
evitare di sopportarne il peso, all'adempimento puntuale.
Una volta ammessa l'affinità di funzione dei due istituti, il
disporre, come fa la norma impugnata, che, in caso di sgravio di un
tributo indebito, l'una - l'indennità di mora - sia rimborsabile e
l'altra - la maggiorazione per prolungata rateazione - resti invece a
carico del contribuente illegittimamente colpito, costituisce in
effetti una disparità di trattamento priva di obbiettiva
giustificazione, e perciò lesiva del principio costituzionale di
eguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 198, secondo
comma, del T.U. approvato con d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645
(Approvazione del testo unico delle leggi sulle imposte dirette),
nella parte in cui non comprende nello sgravio ivi previsto la
maggiorazione d'imposta per prolungata rateazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: SPAGNOLI
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte