Ordinanza n. 205/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/02/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 892 e 894 del
codice civile, in riferimento all'art. 899, ultimo comma, dello
stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1987 dal
Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Rappelli
Ferdinando ed altra e Borsano Luigina, iscritta al n. 362 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 36, prima serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Pretore di Torino, nel procedimento civile fra
Rappelli Ferdinando ed altra e Borsano Luigina, vertente
sull'estirpazione di alberi piantati a distanza inferiore a quella
legale, con ordinanza emessa il 21 maggio 1987 ha sollevato d'ufficio
questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3
e 24 Cost., della normativa risultante dagli artt. 892 e 894 cod.
civ., in quanto riconosce al vicino il potere incondizionato di
esigere l'estirpazione degli alberi sorgenti a distanza non legale,
senza subordinarlo alla preventiva valutazione dell'autorità
giudiziaria sulla necessità o convenienza del taglio, che è invece
prevista dall'art. 899, comma terzo, cod.civ., in relazione al taglio
degli alberi in comunione piantati o sorgenti sul confine;
che, ad avviso del giudice a quo, tale diversità di trattamento
sarebbe irragionevole, poiché viene riconosciuta maggiore tutela al
proprietario il quale, piantando gli alberi sul confine, ha compiuto
un atto produttivo di maggior danno per il vicino, rispetto al
proprietario il quale abbia posto in essere la meno grave violazione
consistente nella piantagione di alberi a distanza non legale dal
confine, dal momento che solo il primo può invocare, per evitare il
taglio, la valutazione del giudice sulla necessità o convenienza
dello stesso, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 Cost.;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata infondata;
Considerato, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 Cost., che
le due situazioni poste a raffronto sono, con tutta evidenza, non
omogenee, in quanto gli artt. 892 e 894 cod. civ. contemplano una
ipotesi di comportamento posto in essere unilateralmente dal
proprietario, violando un limite stabilito dalla legge al suo diritto
di proprietà esclusiva (piantagione di alberi a distanza dal confine
inferiore a quella prescritta dalla legge stessa) e ledendo in pari
tempo il diritto, anche esso di proprietà esclusiva, del vicino
(all'osservanza della detta distanza), sicché l'intervento del
giudice è vincolato nel contenuto in quanto tende a restaurare il
diritto leso, mentre l'art. 899 cod. civ. contempla una ipotesi di
mancato accordo dei compartecipi relativamente a un atto di gestione
di cosa comune (taglio di alberi in comunione sul confine), sicché
l'intervento del giudice implica valutazioni discrezionali in quanto
tende a sostituire un atto di gestione concordato;
che non ricorre la dedotta violazione del diritto di difesa,
poiché questo attiene alle garanzie processuali, e non già al
diverso atteggiarsi della disciplina del rapporto sostanziale;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata sotto entrambi i profili.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 892 e 894 cod. civ., in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
palazzo della Consulta il 10 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte