Corte costituzionale

Sentenza n. 205/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/04/1992 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 100 del r.d. 16

marzo 1942, n. 267 ("disciplina del fallimento del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa") promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio

1991 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la

S.p.A. Nigeria in liquidazione ed il Condominio di Largo E. Fermi, n.

6 ed altro iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1991 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima

serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 31 marzo 1992 il Giudice relatore

Renato Granata;

Udito l'avvocato Dario Di Gravio per la S.p.A. Nigeria in

liquidazione e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente

del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 20 febbraio 1991 - emessa su ricorso della

fallita società Nigeria avverso il provvedimento, del giudice

delegato, di ammissione al passivo di un credito, già contestato

dalla debitrice ai fini della esclusione dello stato di insolvenza

nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento -

l'adito Tribunale di Roma ha ritenuto rilevante, al fine del decidere

sulla eccezione di difetto di legittimazione della fallita ex adverso

formulata, e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 24

Cost. - onde ha sollevato - questione incidentale di legittimità

dell'art. 100 r.d. 1942 n. 267 "nella parte appunto in cui non

prevede la legittimazione del fallito alla impugnazione dei crediti

ammessi, anche quando l'accertamento del credito è pregiudiziale al

giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto

dallo stesso fallito".

Secondo, infatti, il Collegio rimettente, "quando l'accertamento

del passivo non ha, come nella specie, efficacia limitata ai fini

delle operazioni procedurali ma investe l'accertamento di uno dei

presupposti del fallimento, quando in particolare, la pronunzia del

giudice delegato ha efficacia preclusiva anche in un giudizio nel

quale il fallito conserva la sua legittimazione, appare fortemente

lesiva del diritto alla difesa, garantito dal citato art. 24,

l'esclusione della legittimazione del fallito dalla impugnazione dei

crediti ammessi al passivo dal giudice delegato".

2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la

società ricorrente svolgendo, anche con successiva diffusa memoria,

considerazioni adesive alla prospettazione del giudice a quo.

3. - L'Avvocatura di Stato, per l'intervenuto Presidente del

Consiglio dei ministri, ha viceversa concluso per l'infondatezza

della questione. Considerato in diritto

1. - Nel contesto della procedura fallimentare disciplinata dal

r.d. 16 marzo 1942 n. 267, e con riguardo al subprocedimento di

formazione dello stato passivo che si conclude con il decreto del

giudice che ne dichiara l'esecutività ai sensi dell'art. 97 della

citata legge fallimentare, dispone il successivo art. 100 che, entro

15 giorni dal deposito del suddetto provvedimento, "ciascun creditore

può impugnare i crediti ammessi con ricorso al giudice delegato".

Per consolidata interpretazione della Corte regolatrice (che rende

la norma diritto vivente) analoga legittimazione (all'impugnazione)

non è riconosciuta al fallito; e neppure (in suo nome e per suo

conto) al curatore (nei cui confronti va comunque integrato il

contraddittorio nel giudizio promosso dal creditore).

2. - Proprio in relazione al riferito profilo di esclusione del

debitore dal rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di

verifica del passivo, il dubbio di legittimità del menzionato art.

100, per contrasto con l'art. 24 Cost., è già stato prospettato a

questa Corte, che - con sentenza n. 222 del 1984 - ne ha però

escluso la fondatezza sul rilievo che - "la partecipazione del

fallito alla fase sommaria di verificazione, la quale sfocia nel

decreto di ammissione al passivo, consente di rappresentare le

ragioni che ad avviso del fallito vanno poste a fondamento del

decreto del giudice delegato, mentre l'attribuzione al fallito della

legittimazione in persona alla impugnazione dei crediti ammessi

offrirebbe facile esca alla perpetuazione della fase di cognizione

ordinaria con grande nocumento dei creditori".

3. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, che non

ignora la richiamata sentenza 222/84, chiede però ora alla Corte di

rimeditare la soluzione della questione: in relazione al profilo

nuovo (rilevante nel processo a quo e non esaminato perché non

prospettato, dalla precedente pronunzia) del collegamento tra

l'accertamento del passivo ( ex artt. 97, 100 L.F.) e l'effetto

preclusivo che, secondo lo stesso tribunale, ne consegue (anche) nel

giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento ( sub art.

18 L. cit.) nel quale il fallito formalmente conserva la sua

legittimazione. Una volta infatti che, in virtù della ritenuta

efficacia endofallimentare del provvedimento di accertamento dello

stato passivo, è impedito al fallito di contestare i crediti

ammessi, ne resta automaticamente pregiudicata - sempre ad avviso del

Collegio rimettente - l'opposizione al fallimento, ove questa proprio

a quella contestazione (come sulla specie) in tesi si correli.

Di qui appunto la violazione (in questi termini riproposta) del

parametro costituzionale della difesa.

Osserva la Corte che in realtà - pur nel contesto di un indirizzo

consolidato quanto alla sua enunciazione in termini "generali" circa

l'efficacia endofallimentare dei risultati della verificazione del

passivo - il quesito "specifico" se il decreto del giudice delegato,

che dichiara esecutivo lo stato passivo, esplichi efficacia

preclusiva anche nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di

fallimento non trova una risposta univoca nei precedenti puntuali,

peraltro pochi e neppure recenti, della Corte di Cassazione (in senso

negativo Cass. 1170/1964; in senso affermativo Cass. 427/1969 e,

obiter, Cass. 971 /1970).

Ma - ove anche si condivida l'interpretazione estensiva al

riguardo accolta dal tribunale a quo e si ammetta che il sistema che

ne risulta sia di dubbia compatibilità con la garanzia di difesa del

fallito - la correlativa questione di costituzionalità è comunque

inammissibile in questa sede, per i noti limiti entro i quali è

consentita l'adozione di decisioni additive, come quella nella specie

richiesta.

5. - Come, infatti, reiteramente già precisato (cfr., tra le più

recenti sent. n. 287, 202, 44, 25/91; 29/90), una decisione di tipo

additivo è, in linea di principio, consentita soltanto quando la

soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione

discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di

legittimità, sì che la Corte in realtà proceda a un'estensione

logicamente necessitata e spesso implicita della potenzialità

interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la

disposizione impugnata.

Plurime sarebbero invece, nella specie, le scelte astrattamente

possibili per la richiesta reductio ad legitimitatem del disposto

normativo denunciato.

Potrebbe infatti il rafforzamento delle garanzie difensive del

debitore - in tesi - attuarsi sia sul versante del giudizio di

opposizione alla dichiarazione di fallimento - con l'escludere in

quella sede l'efficacia preclusiva del precedente accertamento del

passivo - sia nella fase appunto di verifica dei crediti ammessi.

Ed in questa seconda direzione, l'auspicata estensione al fallito

della legittimazione alla impugnazione non è (come del resto lo

stesso giudice a quo non disconosce) l'unico rimedio possibile:

potendo una tale legittimazione alternativamente attribuirsi al

curatore (nell'interesse del fallito), ed essendo anche possibile, in

una prospettiva ulteriormente diversa, prefigurare un meccanismo

(come quello adombrato dall'Avvocatura nelle sue conclusioni orali)

di sospensione obbligatoria della verifica in pendenza di opposizione

alla dichiarazione di fallimento fondata sulla contestazione di

crediti di cui sia chiesta l'ammissione.

Per cui appunto, di fronte a tale varia gamma di soluzioni

derivanti da diverse possibili valutazioni, l'intervento come nella

specie richiesto alla Corte non può esercitarsi, spettando la

relativa scelta unicamente al legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 100 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del

fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), "nella parte

in cui non prevede la legittimazione del fallito alla impugnazione

dei crediti ammessi, anche quando l'accertamento è pregiudiziale al

giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto

dallo stesso fallito", in riferimento all'art. 24 della Costituzione,

sollevata dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1992.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte