Sentenza n. 205/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/04/1992 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 100 del r.d. 16
marzo 1942, n. 267 ("disciplina del fallimento del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa") promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio
1991 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra la
S.p.A. Nigeria in liquidazione ed il Condominio di Largo E. Fermi, n.
6 ed altro iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima
serie speciale dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 31 marzo 1992 il Giudice relatore
Renato Granata;
Udito l'avvocato Dario Di Gravio per la S.p.A. Nigeria in
liquidazione e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza in data 20 febbraio 1991 - emessa su ricorso della
fallita società Nigeria avverso il provvedimento, del giudice
delegato, di ammissione al passivo di un credito, già contestato
dalla debitrice ai fini della esclusione dello stato di insolvenza
nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento -
l'adito Tribunale di Roma ha ritenuto rilevante, al fine del decidere
sulla eccezione di difetto di legittimazione della fallita ex adverso
formulata, e non manifestamente infondata in riferimento all'art. 24
Cost. - onde ha sollevato - questione incidentale di legittimità
dell'art. 100 r.d. 1942 n. 267 "nella parte appunto in cui non
prevede la legittimazione del fallito alla impugnazione dei crediti
ammessi, anche quando l'accertamento del credito è pregiudiziale al
giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto
dallo stesso fallito".
Secondo, infatti, il Collegio rimettente, "quando l'accertamento
del passivo non ha, come nella specie, efficacia limitata ai fini
delle operazioni procedurali ma investe l'accertamento di uno dei
presupposti del fallimento, quando in particolare, la pronunzia del
giudice delegato ha efficacia preclusiva anche in un giudizio nel
quale il fallito conserva la sua legittimazione, appare fortemente
lesiva del diritto alla difesa, garantito dal citato art. 24,
l'esclusione della legittimazione del fallito dalla impugnazione dei
crediti ammessi al passivo dal giudice delegato".
2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la
società ricorrente svolgendo, anche con successiva diffusa memoria,
considerazioni adesive alla prospettazione del giudice a quo.
3. - L'Avvocatura di Stato, per l'intervenuto Presidente del
Consiglio dei ministri, ha viceversa concluso per l'infondatezza
della questione. Considerato in diritto
1. - Nel contesto della procedura fallimentare disciplinata dal
r.d. 16 marzo 1942 n. 267, e con riguardo al subprocedimento di
formazione dello stato passivo che si conclude con il decreto del
giudice che ne dichiara l'esecutività ai sensi dell'art. 97 della
citata legge fallimentare, dispone il successivo art. 100 che, entro
15 giorni dal deposito del suddetto provvedimento, "ciascun creditore
può impugnare i crediti ammessi con ricorso al giudice delegato".
Per consolidata interpretazione della Corte regolatrice (che rende
la norma diritto vivente) analoga legittimazione (all'impugnazione)
non è riconosciuta al fallito; e neppure (in suo nome e per suo
conto) al curatore (nei cui confronti va comunque integrato il
contraddittorio nel giudizio promosso dal creditore).
2. - Proprio in relazione al riferito profilo di esclusione del
debitore dal rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di
verifica del passivo, il dubbio di legittimità del menzionato art.
100, per contrasto con l'art. 24 Cost., è già stato prospettato a
questa Corte, che - con sentenza n. 222 del 1984 - ne ha però
escluso la fondatezza sul rilievo che - "la partecipazione del
fallito alla fase sommaria di verificazione, la quale sfocia nel
decreto di ammissione al passivo, consente di rappresentare le
ragioni che ad avviso del fallito vanno poste a fondamento del
decreto del giudice delegato, mentre l'attribuzione al fallito della
legittimazione in persona alla impugnazione dei crediti ammessi
offrirebbe facile esca alla perpetuazione della fase di cognizione
ordinaria con grande nocumento dei creditori".
3. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, che non
ignora la richiamata sentenza 222/84, chiede però ora alla Corte di
rimeditare la soluzione della questione: in relazione al profilo
nuovo (rilevante nel processo a quo e non esaminato perché non
prospettato, dalla precedente pronunzia) del collegamento tra
l'accertamento del passivo ( ex artt. 97, 100 L.F.) e l'effetto
preclusivo che, secondo lo stesso tribunale, ne consegue (anche) nel
giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento ( sub art.
18 L. cit.) nel quale il fallito formalmente conserva la sua
legittimazione. Una volta infatti che, in virtù della ritenuta
efficacia endofallimentare del provvedimento di accertamento dello
stato passivo, è impedito al fallito di contestare i crediti
ammessi, ne resta automaticamente pregiudicata - sempre ad avviso del
Collegio rimettente - l'opposizione al fallimento, ove questa proprio
a quella contestazione (come sulla specie) in tesi si correli.
Di qui appunto la violazione (in questi termini riproposta) del
parametro costituzionale della difesa.
Osserva la Corte che in realtà - pur nel contesto di un indirizzo
consolidato quanto alla sua enunciazione in termini "generali" circa
l'efficacia endofallimentare dei risultati della verificazione del
passivo - il quesito "specifico" se il decreto del giudice delegato,
che dichiara esecutivo lo stato passivo, esplichi efficacia
preclusiva anche nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di
fallimento non trova una risposta univoca nei precedenti puntuali,
peraltro pochi e neppure recenti, della Corte di Cassazione (in senso
negativo Cass. 1170/1964; in senso affermativo Cass. 427/1969 e,
obiter, Cass. 971 /1970).
Ma - ove anche si condivida l'interpretazione estensiva al
riguardo accolta dal tribunale a quo e si ammetta che il sistema che
ne risulta sia di dubbia compatibilità con la garanzia di difesa del
fallito - la correlativa questione di costituzionalità è comunque
inammissibile in questa sede, per i noti limiti entro i quali è
consentita l'adozione di decisioni additive, come quella nella specie
richiesta.
5. - Come, infatti, reiteramente già precisato (cfr., tra le più
recenti sent. n. 287, 202, 44, 25/91; 29/90), una decisione di tipo
additivo è, in linea di principio, consentita soltanto quando la
soluzione adeguatrice non debba essere frutto di una valutazione
discrezionale, ma consegua necessariamente al giudizio di
legittimità, sì che la Corte in realtà proceda a un'estensione
logicamente necessitata e spesso implicita della potenzialità
interpretativa del contesto normativo in cui è inserita la
disposizione impugnata.
Plurime sarebbero invece, nella specie, le scelte astrattamente
possibili per la richiesta reductio ad legitimitatem del disposto
normativo denunciato.
Potrebbe infatti il rafforzamento delle garanzie difensive del
debitore - in tesi - attuarsi sia sul versante del giudizio di
opposizione alla dichiarazione di fallimento - con l'escludere in
quella sede l'efficacia preclusiva del precedente accertamento del
passivo - sia nella fase appunto di verifica dei crediti ammessi.
Ed in questa seconda direzione, l'auspicata estensione al fallito
della legittimazione alla impugnazione non è (come del resto lo
stesso giudice a quo non disconosce) l'unico rimedio possibile:
potendo una tale legittimazione alternativamente attribuirsi al
curatore (nell'interesse del fallito), ed essendo anche possibile, in
una prospettiva ulteriormente diversa, prefigurare un meccanismo
(come quello adombrato dall'Avvocatura nelle sue conclusioni orali)
di sospensione obbligatoria della verifica in pendenza di opposizione
alla dichiarazione di fallimento fondata sulla contestazione di
crediti di cui sia chiesta l'ammissione.
Per cui appunto, di fronte a tale varia gamma di soluzioni
derivanti da diverse possibili valutazioni, l'intervento come nella
specie richiesto alla Corte non può esercitarsi, spettando la
relativa scelta unicamente al legislatore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 100 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del
fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa), "nella parte
in cui non prevede la legittimazione del fallito alla impugnazione
dei crediti ammessi, anche quando l'accertamento è pregiudiziale al
giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento proposto
dallo stesso fallito", in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
sollevata dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:205 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte