Sentenza n. 206/1975
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/07/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
citata
- art. 18d.P.R. 1036/1972
- art. 43d.l. 455/1946
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi dei Presidenti delle
Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia Lazio e Sardegna, notificati il
29 gennaio, il 14 febbraio e l'8 marzo 1975, depositati in cancelleria
il 17 febbraio, il 19 febbraio, e il 18 marzo 1975 ed iscritti ai nn.
5, 6, 11 e 12 del registro 1975, per conflitti di attribuzione sorti a
seguito dei decreti del Ministro per i lavori pubblici 28 dicembre
1974, nn. 15420, 15423, 15425 e 15427, sul trasferimento alle Regioni
del personale degli enti edilizi soppressi.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1975 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Gaspare Pacia, per la Regione Friuli- Venezia Giulia,
l'avv. Pietro Virga, per la Regione siciliana, gli avvocati Giuseppe
Guarino e Manlio Amata, per la Regione Lazio, l'avv. Giuseppe Guarino
per la Regione Sardegna, ed il sostituto avvocato generale dello Stato
Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con decreti del 28 dicembre 1974 nn. 15427, 15423, 15425 e
15420, il Ministro per i lavori pubblici ha proceduto al trasferimento
di dipendenti degli enti soppressi in base all'art. 8 della legge 22
ottobre 1971, n. 865 e all'art. 18 del d.P.R.30 dicembre 1972, n.
1036, rispettivamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia, alla Regione
siciliana, alla Regione Lazio e alla Regione autonoma della Sardegna.
Codeste regioni, ritenendo che con i decreti che singolarmente le
riguardavano, lo Stato avesse invaso la competenza a ciascuna di esse
costituzionalmente attribuita, con separati ricorsi del 24 gennaio
1975, del 3 febbraio 1975, del 7 marzo 1975 e del 6 marzo 1975 hanno
sollevato conflitto di attribuzione per i motivi in ciascuno di essi
specificati.
a) La Regione Friuli-Venezia Giulia ha assunto che con il decreto
impugnato sarebbe stata lesa la sfera della sua competenza attribuita
con gli artt. 4, nn. 1 e 9, 5, n. 18, 8, 67 e 68 dello Statuto
regionale. In particolare ha dedotto: che ha competenza esclusiva nella
materia dei lavori pubblici e concorrente nella submateria
dell'edilizia popolare e che le relative attribuzioni erano state
oggetto di puntuale trasferimento; che le disposizioni della legge n.
865 del 1971 sarebbero applicabili nei confronti di essa Regione solo
in quanto vi si trovi affermato un principio fondamentale che possa
costituire limite alle potestà regionali; che l'immissione di
personale estraneo al di fuori di ogni previsione legislativa regionale
determina uno sconvolgimento nella stessa struttura degli uffici ed
incide sul loro ordinamento, e che infine nel sistema prefigurato dagli
artt. 67 e 68 dello Statuto non vi sarebbe "spazio per recepire
trasferimenti d'imperio".
b) La Regione siciliana, chiesta preliminarmente la sospensione del
provvedimento impugnato, ha sollevato il conflitto, assumendo che
sarebbe stata invasa la competenza spettantele ai sensi degli artt 14,
lettere f, g, e q; 20 e 43 dello Statuto e precisamente della
competenza esclusiva per la determinazione delle tabelle organiche del
personale e per la disciplina delle assunzioni, anche mediante opzione,
del personale statale ai fini della copertura di detti posti, e per
l'adozione dei relativi provvedimenti amministrativi; nonché della
competenza nel settore dell'edilizia economica e popolare che sarebbe
submateria della "urbanistica" o dei "lavori pubblici"; che sarebbe
stato violato l'art. 43 per essere stato il trasferimento del personale
disposto non in base a determinazioni della Commissione paritetica, e
comunque senza che nel decreto si facesse menzione che la Regione era
stata sentita; e che sarebbero stati violati gli artt. 36 dello Statuto
e 97 della Costituzione perché l'immissione di nuovo personale avrebbe
potuto essere disposta solo con legge (in relazione al principio
fondamentale sancito dal primo comma dell'art. 97 della Costituzione) e
per di più regionale (ex art. 36 dello Statuto).
Ed infine, la Regione siciliana ricorrente ha messo in evidenza
l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. n. 1036 del
1972 per violazione dell'art. 76 della Costituzione, in quanto la detta
norma in aperto contrasto con il primo limite temporale (dell'11 marzo
1971) posto dall'art. 8 lett. f, della legge n. 865 del 1971, ha fatto
salvi i concorsi indetti dagli enti soppressi entro il 31 dicembre 1972
ed ha esteso l'obbligo di utilizzazione, e quindi il trasferimento, al
personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973; ed osservando che
la questione era stata già sollevata in via principale dalla Regione
Lazio nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 243 del 1974 ed in
quella sede non era stata esaminata e quindi era rimasta
impregiudicata, la ha riproposta.
c) La Regione Lazio, con il suo ricorso, ha impugnato per conflitto
di attribuzione l'indicato decreto ministeriale, emesso a sensi del
più volte indicato art. 18 del d.P.R. n. 1036 del 1972 e dell'art. 23,
secondo comma (recte: primo comma, seconda parte) del d.l. 2 maggio
1974, n. 115, e con il quale erano stati trasferiti tre contingenti di
personale, i primi due ad essa Regione in base al disposto delle dette
due norme ed il terzo ancora alla Regione ed in definitiva al
costituendo Consorzio regionale tra gli istituti autonomi per le case
popolari.
Ha assunto che con la sentenza n. 243 del 1974 questa Corte avrebbe
statuito che il passaggio alle Regioni di personale statale non avrebbe
potuto essere disposto senza il rispetto dei limiti posti dalla VIII
disp. trans. della Costituzione, e conseguentemente ed anche per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, aveva dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, quinto comma, del d.P.R.
n. 1036 del 1972; che lo Stato, con l'art 23 del d.l. n. 115 del 1974,
aveva ribadito il principio del trasferimento del personale degli enti
disciolti, ad alcuni enti pubblici locali ed anche, in loro aggiunta,
ad essa Regione.
Ha precisato che il decreto impugnato, in quanto emanato in base ad
una norma dichiarata illegittima (art. 18, quinto comma) e ad altra
(art. 23) che quella riproduce, si presenta come atto direttamente ed
immediatamente lesivo della competenza regionale.
In alternativa rispetto alla tesi della già intervenuta
caducazione dell'art. 23, ha eccepito, in via preliminare,
l'illegittimità costituzionale di codesto articolo nonché dell'art.
18, quarto comma, per le parti che si riferiscono alla Regione e
l'ultimo articolo sotto un profilo più radicale per violazione
dell'VIII disposizione transitoria e degli artt. 3, 5, 117 e 118 della
Costituzione, nella parte in cui la normativa include unicamente essa
Regione tra gli enti a carico dei quali può essere disposto il
trasferimento, e per ciò che nessun trasferimento di personale può
essere autoritativamente disposto dallo Stato a carico delle Regioni se
non con l'osservanza delle norme e dei principi costituzionali, ed in
particolare solo in concomitanza e dipendenza del trasferimento delle
sfere di competenza, e mai quando il trasferimento delle funzioni alle
Regioni sia stato già attuato con i decreti emessi in occasione
dell'attuazione dell'ordinamento regionale; e qualora non si rispetti
il principio della parità di trattamento tra tutte le Regioni.
A proposito del trasferimento di una piccola quota di personale a
sensi dell'art. 18, quarto comma, la ricorrente ha rilevato che la
norma è stata intesa nello stesso senso in cui era stato interpretato
il quinto comma dell'art. 18 e non nel senso che per ufficio operante
nel territorio di una singola Regione debba intendersi l'ufficio che
abbia istituzionalmente competenza per la singola Regione.
La questione di legittimità costituzionale avrebbe poi, secondo la
Regione ricorrente, un ambito più generale.
Lo Stato avrebbe potuto trasferire il proprio personale alle
Regioni solo in dipendenza del trasferimento delle competenze, e solo
il proprio personale e non quello degli enti pubblici; ancora, gli enti
interessati non sarebbero stati consultati nelle debite forme; ed
infine, il Governo avrebbe dovuto provvedere in modo diretto e non
disponendo in materia con il conferimento al Ministro di un potere
discrezionale.
d) Con il quarto ricorso, la Regione Sardegna ha lamentato la
invasione della propria competenza ex art. 3, lett. a, dello Statuto
(nella materia di ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
della Regione, e stato giuridico ed economico del personale).
Come mezzo al fine, ha dedotto in via incidentale l'illegittimità
costituzionale dell'art. 18, comma quarto, cit. nella parte in cui la
norma ha devoluto al Ministro il potere esercitato nel caso concreto.
Ha al riguardo osservato che la mancata impugnativa in via diretta
della norma non costituisce fatto preclusivo della proposizione della
questione in via incidentale nell'ambito di un procedimento per
conflitto di attribuzione; e che nella specie ricorrerebbero sia la
rilevanza (non potendo il conflitto essere risolto senza che sia stata
previamente definita la questione di legittimità costituzionale), sia
la non manifesta infondatezza della questione (in relazione
all'attribuzione del potere di trasferimento al Ministro dei lavori
pubblici; all'imposizione alla Regione di recepire nell'ambito della
propria organizzazione il personale proveniente dagli enti soppressi e
di assicurare a tale personale "un trattamento economico globale e di
quiescenza non inferiore a quello goduto all'atto del trasferimento";
alla inapplicabilità alle Regioni a Statuto speciale dell'VIII
disposizione transitoria e comunque per il personale non statale; alla
mancata consultazione o previa intesa con gli organi regionali; ed
infine alla violazione della delega a proposito della data a
riferimento per l'individuazione del personale da trasferire).
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito in
tutti e quattro i giudizi chiedendo che i ricorsi fossero dichiarati
inammissibili o comunque fossero respinti.
Negli atti di costituzione l'Avvocatura dello Stato ha precisato
preliminarmente che il singolo decreto impugnato è stato emanato in
ottemperanza degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 1036 del 1972,
relativamente al solo personale facente parte degli uffici regionali
degli enti edilizi soppressi contestualmente, aventi sede nella
Regione, secondo le norme della legge n. 865 del 1971.
Ha rilevato altresì che questa legge nella sua prima parte ha
inteso disciplinare in maniera nuova l'intera materia dell'edilizia
economica e popolare riassunta nel concetto di edilizia residenziale
pubblica modificando le forme di intervento dello Stato attraverso la
creazione di nuove strutture, la previsione di diverse procedure per il
finanziamento e la realizzazione dei programmi edilizi. In modo
particolare sono stati attribuiti agli organismi regionali le funzioni
di servizi precedentemente svolti in larga misura da enti pubblici a
carattere regionale dei quali è stata prevista la soppressione con il
conseguente trasferimento del personale.
Negli atti di costituzione relativi ai primi tre giudizi, poi,
l'Avvocatura dello Stato ha osservato che il decreto impugnato può
essere considerato in due modi: o come atto dovuto meramente
strumentale ed esecutivo delle norme contenute nell'art. 18, quarto
comma, del citato d.P.R. n. 1036 del 1972 e nell'art. 23 del d.l. n.
115 del 1974 ovvero come atto che pur ripetendo dalle leggi citate e in
esecuzione di esse il relativo potere, conservi tuttavia un margine di
discrezionalità.
Nel primo caso l'impugnazione avrebbe dovuto essere rivolta contro
le norme legislative, ed il ricorso di conseguenza dovrebbe dichiararsi
inammissibile. Nel secondo caso, dovendosi valutare in concreto se
nell'esercizio della potestà conferita al Ministro per i lavori
pubblici si sia determinata lesione della competenza regionale, si
dovrebbe concludere negativamente, atteso che il decreto impugnato si
limita ad individuare i destinatari del trasferimento ed a tutelare i
principi della funzione e del trattamento economico e pensionistico dei
dipendenti, senza entrare affatto nel merito della loro utilizzazione
concreta né del nuovo stato giuridico ed economico che la Regione
riterrà di attribuire loro. Tale impostazione sarebbe poi conforme ai
principi indicati dalla Corte con la sentenza n. 243 nella quale la
Corte medesima sembrerebbe avere piuttosto inteso vulnerare la
sperequazione che si realizzava a danno della Regione Lazio rispetto a
tutte le altre, che non affermare il generale principio di non
recezione del personale degli enti soppressi da parte di tutte le
Regioni in base ad un carico equamente distribuito.
In relazione agli specifici profili prospettati nei ricorsi
l'Avvocatura dello Stato ha fatto particolari osservazioni.
Con riferimento all'assunto della Regione Friuli- Venezia Giulia
secondo cui il trasferimento del personale sconvolgerebbe la struttura
amministrativa della Regione, ha negato l'esistenza di tale
sconvolgimento sia sotto il già rilevato profilo della natura e degli
effetti del decreto impugnato e sia sotto il profilo della
relativamente esigua entità del personale trasferito che per la
Regione Friuli-Venezia Giulia ammonta a complessive trentadue unità.
Replicando alla tesi della Regione Sardegna secondo cui uno dei
motivi di illegittimità del decreto risiederebbe nel fatto che essa
non avrebbe partecipato alla determinazione del procedimento di
trasferimento del personale, l'Avvocatura dello Stato ha rilevato che
la Regione doveva essere solo consultata non essendo previsto un
concerto. Il potere attribuito al Ministro per i lavori pubblici di
operare il trasferimento del personale di concerto con il Ministro
vigilante sull'ente soppresso e sentiti gli enti interessati si
inquadrerebbe nella necessità di graduare e distribuire il personale
indicato presso i vari enti di destinazione: si tratta di una
attribuzione di potere tipicamente amministrativo che in quanto tale
non sfuggirebbe al sindacato giurisdizionale di legittimità ove fosse
lesivo di interessi giuridicamente rilevanti.
Nel giudizio promosso dalla Regione siciliana l'Avvocatura dello
Stato ha osservato specificamente che sembra da escludere ogni
riferimento alla competenza legislativa esclusiva della Regione in
materia di urbanistica e di lavori pubblici. La cosiddetta legge sulla
casa attiene alla materia dell'edilizia residenziale pubblica che per
quanto connessa con l'urbanistica ed i lavori pubblici, non si
identifica con le rispettive materie e non ne costituisce una
sottospecie. Ciò sarebbe confermato dalle norme di attuazione in
materia di opere pubbliche di cui al d.P.R. 30 luglio 1950, n. 878 e
segnatamente dall'art. 5 a tenore del quale nulla è innovato per
quanto riguarda la disciplina dell'edilizia economica e popolare,
nonché dal raffronto con la analoga normativa propria delle Regioni a
Statuto ordinario.
In particolare per l'edilizia popolare la legge sulla casa
nell'art. 70 si è preoccupata di salvaguardare l'autonomia delle
Regioni a Statuto speciale che abbiano tale competenza: ma la Regione
siciliana non rientra tra queste perché nessuna disposizione
statutaria le conferisce siffatta competenza. Inoltre lo Stato non ha
inteso depauperare le Regioni a Statuto speciale dal concorso sui fondi
che per effetto della soppressione degli enti operanti in edilizia
sarebbero affluiti al CER.
Conseguentemente se la Regione siciliana partecipa pleno iure,
unitamente alle altre Regioni a Statuto ordinario o a Statuto speciale,
ai programmi elaborati in base alla legge sulla casa, essa deve pure
assumersi, in concorrenza equilibrata con le altre Regioni ed enti
pubblici previsti dalla legge, gli oneri del personale degli enti
soppressi.
Ancora non sussisterebbe violazione dell'art. 43 dello Statuto per
omessa audizione della commissione paritetica ivi prevista. La
procedura indicata dalla citata norma, infatti, si riferisce al
passaggio degli uffici e del relativo personale in attuazione del
trasferimento delle funzioni dallo Stato alla Regione siciliana
disposto con le specifiche norme di attuazione laddove il passaggio del
personale in esame consegue al corpus delle leggi sull'edilizia
residenziale pubblica in cui le Regioni sono destinatarie e al livello
delle proposte partecipi. Anche l'altra dedotta violazione dell'art. 43
dello Statuto per il fatto che la Regione non sarebbe stata sentita
prima del trasferimento non sarebbe fondata. La Regione, infatti,
sarebbe stata ripetutamente sentita come da essa ammesso in ricorso; e
non potrebbe peraltro pretendere di sostituire ad un semplice parere un
più penetrante concerto.
Infine, sempre secondo l'Avvocatura, non sarebbero esistenti le
violazioni dedotte dalla Regione siciliana relativamente agli artt. 36
dello Statuto e 97 della Costituzione. Per quanto attiene, infatti,
alla riserva di legge nell'organizzazione dei pubblici uffici, essa è
stata rispettata perché il trasferimento ha avuto luogo in base al
decreto delegato e al successivo decreto legge n. 115 del 1974. Né
potrebbe parlarsi di una riserva di legge regionale in considerazione
dei rilievi già esposti in ordine alla legittimità sostanziale del
trasferimento di personale. Quanto poi al maggiore onere di spesa va
chiarito che esso corrisponde alle nuove funzioni attribuite alle
Regioni dalla legge sulla casa e recepite, sul piano operativo interno,
dalle stesse leggi regionali invocate dalla ricorrente.
Relativamente alle questioni prospettate dalla Regione Lazio,
l'Avvocatura dello Stato ha rilevato che le censure di illegittimità
costituzionale rivolte contro il d.l. n. 115 del 1974 e relativa legge
di conversione n. 247 del 1974 sono inammissibili per tardività in
quanto avrebbero dovuto e potuto essere proposte entro i termini
perentori fissati, ove fosse vero l'assunto della Regione secondo cui
il citato d.l. comportava e comporta lesione diretta ed immediata della
sfera di competenza regionale.
Richiamando la sentenza n. 112 del 1972 di questa Corte
l'Avvocatura dello Stato ha affermato non essere consentito innestare
artificiosamente su un ricorso per conflitto di attribuzione un
giudizio incidentale di legittimità costituzionale allorquando
l'oggetto dei due giudizi sia sostanzialmente identico. Comunque la
questione sarebbe manifestamente infondata atteso che l'art. 23 del
d.l. impugnato non attribuisce alla Regione una posizione deteriore
rispetto a quella di altre Regioni, ma la allinea con queste.
Con riferimento poi alle violazioni dell'VIII disposizione
transitoria della Costituzione denunciate dalla Regione Lazio,
l'Avvocatura dello Stato ha rilevato che le Regioni in base alla legge
sulla casa, hanno ottenuto a livello di delega nuove e più ampie
attribuzioni nella materia dell'edilizia residenziale pubblica e
pertanto in corrispondenza con tali funzioni il trasferimento del
personale trova una razionale giustificazione. Peraltro detto
trasferimento non spiega effetti traumatizzanti nella struttura del
personale della Regione. Né varrebbe osservare che secondo l'VIII
disp. trans. solo il personale dello Stato e neppure quello degli enti
pubblici potrebbe essere trasferito alle Regioni: infatti, la norma
invocata tende ad evitare una dispendiosa espansione del personale
dell'impiego pubblico in concomitanza dell'istaurazione del sistema
regionale con la conseguenza che se lo Stato attraverso quella che
potrebbe definirsi l'amministrazione indiretta del settore
dell'edilizia abitativa abdica a parte delle funzioni esercitate
attraverso quella amministrazione delegandole alle Regioni, corrisponde
ad una corretta ratio interpretativa dei principi enunciati nell'VIII
disp. trans. citata, prevede anche il trasferimento del personale alle
Regioni delegate ai nuovi compiti.
La Regione Lazio lamentava poi di non essere stata consultata: ma,
secondo l'Avvocatura dello Stato, codesta consultazione non sarebbe
richiesta essendo sufficiente l'intesa di massima con gli enti
interessati.
Nei giudizi promossi con i ricorsi delle Regioni siciliana, Lazio e
Sardegna, si lamenta ulteriormente in sede di conflitto o di denuncia
di illegittimità costituzionale che l'art. 18 più volte citato
include nel contingente da trasferire anche il personale in servizio al
31 dicembre 1973 laddove la legge di delega si riferiva solo al
personale in servizio all'11 marzo 1971. Anche questa censura, secondo
l'Avvocatura dello Stato, non avrebbe fondamento, a prescindere dal
problema della ammissibilità della relativa questione con riferimento
all'art. 76 della Costituzione.
Infatti, avendo il primo comma del citato art. 18 bloccato le
assunzioni di personale, la data può ritenersi sostanzialmente quella
del 31 dicembre 1972, e lo scivolamento al 31 dicembre 1973 si è reso
necessario per consentire l'esaurimento dei concorsi indetti entro il
1972. Quanto poi alla differenza tra la data dell'11 marzo 1971 e
quella del 31 dicembre 1973 l'Avvocatura ha osservato che si tratta di
un divario dovuto al lungo iter necessario per la approvazione della
legge. D'altra parte la giurisprudenza di questa Corte sarebbe univoca
nel ritenere che il legislatore delegato può legittimamente sopprimere
o modificare disposizioni della legge di delega se la necessità di
correzione e di adattamento viene richiesta dagli scopi da raggiungere
dalla legge delegata. Nel caso di specie si sarebbe realizzata codesta
situazione.
3. - Nel giudizio promosso con ricorso della Regione siciliana,
convocate le parti davanti a sé e sentite le stesse, nella camera di
consiglio del 20 marzo 1975, a mezzo dell'avv. prof. Pietro Virga e del
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, la Corte ha,
con ordinanza n. 80 del 1975, rigettato la istanza di sospensione del
decreto ministeriale impugnato.
4. - Con la memoria la Regione Friuli-Venezia Giulia ha dedotto,
anzitutto, la non proponibilità dell'eccezione di inammissibilità del
ricorso avanzata dall'Avvocatura dello Stato, osservando che essa
Regione non aveva interesse ad impugnare l'art. 18 del decreto n. 1036
e l'art. 8 della legge di delega, perché tali norme non apparivano ad
essa applicabili e precisamente in quanto contenute in un sistema
normativo, riguardante le sole Regioni ordinarie, in quanto correlate
ad un contestuale passaggio di funzioni alle sole Regioni ordinarie ed
in quanto incompatibili con gli artt. 67 e 68 dello Statuto speciale.
Ha rilevato ancora la Regione che il decreto ministeriale impugnato
esorbita dal limite di previsione delle norme a cui si ricollega e ne
costituisce, anzi, una falsa ed illegittima applicazione; e che esso
decreto è, nel contempo, lesivo della sfera di autonomia della Regione
e perciò è stato impugnato per i motivi indicati in ricorso.
Ed ha concluso ricordando, a proposito dell'assunta impossibilità
che ad essa Regione venga autoritativamente e direttamente trasferito
personale, gli artt. 33 e 34 del d.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116 con i
quali venne assicurata la sostanziale osservanza degli artt. 67 e 68
dello Statuto persino in sede di passaggio di interi uffici statali
alla Regione.
Altra memoria è stata depositata dalla Regione siciliana.
Con essa la Regione, contestando la validità dell'eccezione di
acquiescenza per mancata impugnativa del decreto P.R. n. 1036 e del
d.l. n. 115, ha ricordato che con il quinto mezzo di ricorso aveva
sollevato in via incidentale la questione di legittimità
costituzionale del decreto n. 1036 per eccesso di delega e che con il
quarto motivo aveva denunciato la violazione delle disposizioni
contenute nello stesso decreto, ed ha sostenuto che il ripetuto decreto
era ad essa Regione non applicabile, perché emanato solo per
disciplinare la materia in relazione alle Regioni di diritto comune e
perché essa Regione, con la legge regionale n. 21 del 1973, aveva
disciplinato autonomamente la materia, onde nel territorio della
Regione stessa doveva trovare applicazione la successiva legge
regionale, secondo i principi generali in tema di concorrenza tra leggi
statali e leggi regionali.
Ha risposto poi alle osservazioni dell'Avvocatura dello Stato in
ordine ai motivi di ricorso, precisando: - che la materia dell'edilizia
economica e popolare non può non considerarsi submateria dei "lavori
pubblici" e dell'urbanistica", in base al d.P.R. n. 878 del 1950 e
stante l'emanazione di una imponente mole di legislazione regionale in
tema di edilizia economica e popolare (senza che sia stata sollevata
alcuna eccezione di incostituzionalità circa l'appartenenza della
materia alla Regione); - che il provvedimento impugnato investe
soprattutto l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali e lo
stato giuridico ed economico del personale, materie che certamente
rientrano nella competenza esclusiva (sent. numero 112/1973); - che non
si potesse prescindere nella specie da un decreto presidenziale
preceduto dalle determinazioni della commissione paritetica; - che
essendo gli organici del personale bloccati con la legge regionale n. 7
del 1972, non è consentito di dilatarli senza alcun intervento
dell'Assemblea legislativa regionale; - che la Regione non era stata
affatto interpellata; ed infine - che non vale eccepire
l'inammissibilità del quinto motivo di ricorso per mancata impugnativa
del decreto in via principale, perché "il trasferimento del personale
è stato disciplinato con una norma precisa nella sua completezza dalla
legge delega e quindi in sede amministrativa non si poteva imporre un
onere maggiore sia pure sanzionato dalla norma "interposta", onde il
giudice non può fare a meno in sede di esame della legittimità del
decreto impugnato di sollevare innanzi a sé la questione di
legittimità della norma interposta".
5. - Nei giudizi promossi dalla Regione siciliana e dalla Regione
Lazio sono intervenuti rispettivamente Attilio Rossetti e Giancarlo
Adilardi.
Il primo, con atto notificato alle parti del conflitto il 19 aprile
1975 e depositato lo stesso giorno, ha chiesto alla Corte di voler
ammettere l'intervento e respingere il ricorso del Presidente della
Regione siciliana con tutte le conseguenze.
Il secondo, con atto notificato il 18 aprile 1975 e depositato il
giorno successivo, ha chiesto che, ammesso l'intervento, fosse
dichiarato inammissibile o in subordine respinto il ricorso della
Regione Lazio.
L'Adilardi, sull'ammissibilità dell'intervento, ha dedotto che il
decreto del Ministro per i lavori pubblici impugnato dalla Regione
Lazio ha attribuito direttamente ad esso istante un diritto soggettivo
perfetto (alla prosecuzione presso la Regione del rapporto di impiego
da tempo esistente presso uno degli enti soppressi per effetto del
d.P.R. n. 1036 del 1972, prosecuzione per altro disposta con norme di
legge); che, qualora venga riconosciuto il denunciato vizio di
incompetenza, la Corte annulla il provvedimento impugnato e a causa di
ciò i destinatari del provvedimento possono subire la perdita del
diritto soggettivo o dell'interesse legittimo acquisito per effetto di
esso; che di detti destinatari nessuna norma precluda il loro
intervento davanti a questa Corte; e che, per una norma del genere,
qualora esistesse, dovrebbe essere sollevata questione di legittimità
costituzionale, per violazione del diritto di difesa; e che anzi, le
norme relative al procedimento davanti al Consiglio di Stato
applicabili ai giudizi per conflitti di attribuzione prevedono e
ammettono l'intervento con il solo limite che l'interveniente non sia
legittimato a proporre ricorso in via principale; che, pertanto, i
controinteressati - come tali privi di interesse (processuale)
all'impugnazione diretta - hanno diritto ad intervenire dinnanzi alla
Corte, senza alcun limite di tempo.
6. - All'udienza del 23 aprile 1975, l'avv. Carlo Selvaggi per
Adilardi ha insistito perché l'intervento fosse ammesso. Di contrario
avviso si sono dichiarati il sostituto avvocato generale dello Stato
Michele Savarese per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avv.
prof. Pietro Virga, per la Regione siciliana; si è rimesso alla
giustizia della Corte l'avv. prof. Giuseppe Guarino per la Regione
Lazio e per la Regione autonoma della Sardegna.
Questa Corte, con ordinanza letta in udienza, ritenuto che dal
sistema concernente i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni,
quale risulta dall'art. 134 della Costituzione, si deve necessariamente
dedurre che il contraddittorio è strettamente limitato ai soggetti
legittimati a promuovere il conflitto o a resistervi; e che gli artt.
20 e 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui
implicitamente escludono l'intervento di soggetti diversi dallo Stato e
dalle Regioni, appaiono conformi al predetto sistema; e che, pertanto,
manifestamente infondata è l'eccezione di legittimità costituzionale
sollevata dalla difesa del signor Adilardi; ha dichiarato inammissibile
l'intervento di Giancarlo Adilardi e di Attilio Rossetti.
Dopo di che l'avv. Savarese, l'avv. prof. Guarino e lo avv. prof.
Virga, hanno svolto le ragioni a sostegno delle richieste di cui ai
rispettivi ricorsi ed hanno insistito nelle prese conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Con i quattro ricorsi indicati in epigrafe la Regione
Friuli-Venezia Giulia, la Regione siciliana, la Regione Lazio e la
Regione autonoma della Sardegna hanno sollevato conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato in relazione ai decreti del
Ministro per i lavori pubblici del 28 dicembre 1974, portanti i nn.
15427, 15423, 15425, 15420, chiedendo a questa Corte: la prima, di
volere annullare l'impugnato decreto n. 15427 in quanto lesivo di
competenze costituzionalmente assegnate ad essa Regione dagli artt. 4,
nn. 1 e 9, 5, n. 18, 8, 67 e 68 dello Statuto regionale; la seconda,
di volere preliminarmente sospendere l'impugnato provvedimento n. 15423
e, scendendo nel merito, accogliere il ricorso, annullando il detto
decreto (per violazione degli artt. 14, lett. f, g e q, 20,36 e 43
dello Statuto regionale e dell'art. 97 della Costituzione), previa,
occorrendo, dichiarazione incidentale di illegittimità costituzionale
dell'art. 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036 in riferimento
all'art. 76 della Costituzione; la terza, di volere dichiarare la
competenza di essa Regione Lazio nella materia de qua e, per l'effetto,
annullare il decreto n. 15425, previa, ove occorra, rimessione degli
atti innanzi alla Corte stessa per la questione di legittimità degli
artt. 18, comma quarto, del d.P.R. n. 1036 del 1972, 23 del d.l. 2
maggio 1974, n. 115 e 23 della legge 27 giugno 1974, n. 247, per
violazione degli artt. VIII disp. trans. 3, 5, 117 e 118 e,
limitatamente all'art. 18 citato, anche dell'art. 8 della legge 22
ottobre 1971, n. 865; e la quarta, infine, di volere dichiarare la
competenza di essa Regione autonoma della Sardegna nella ripetuta
materia e per l'effetto annullare il decreto n. 15420, previa
rimessione degli atti innanzi alla Corte medesima per la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18, comma quarto, del d.P.R. n.
1036 del 1972 per violazione degli artt. 3, lett. a, e 6 dello Statuto
speciale e VIII disp. trans. della Costituzione, nonché per violazione
dell'art. 8 della legge n. 865 del 1971 ai sensi degli artt. 76 e 77
della Costituzione.
Tali essendo le conclusioni formulate dalle quattro Regioni con i
rispettivi ricorsi, numerose sono le questioni prospettate in termini
identici o analoghi; e per ciò i relativi giudizi possono essere
riuniti e vanno decisi con unica sentenza.
2. - Ai fini della valutazione delle ragioni fatte valere dalle
ricorrenti e dal Presidente del Consiglio dei ministri, giova ricordare
quanto segue.
I decreti del Ministro per i lavori pubblici sono stati emanati in
attuazione degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 1036 del 1972 (e questo
decreto, a sua volta, dell'art. 8 della legge n. 865 del 1971) e
dell'art. 23 del d.l. n. 115 del 1974.
Con la legge n. 865 del 1971 (recante "provvedimenti e
coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sulla
espropriazione per pubblica utilità, modifiche ed integrazione alle
leggi 17 agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167, 29 settembre
1964, n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari
nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata") il
legislatore statale, disponendo in ordine agli argomenti in rubrica, ha
delegato il Governo della Repubblica, tra l'altro, a provvedere allo
scioglimento degli enti pubblici edilizi sia a carattere nazionale che
locale (fatta esclusione per gli IACP operanti nel territorio di ogni
singola Regione), a ristrutturare gli IACP ed a trasferire agli IACP
ristrutturati ed alle Regioni il personale, ancorché non di ruolo,
degli enti soppressi, salvaguardando i diritti acquisiti ed utilizzando
quello in servizio alla data dell'11 marzo 1971 (articolo 8 lett. d ed
f della detta legge n. 865).
Con il d.P.R. n. 1036 del 1972 sono stati soppressi vari enti
pubblici edilizi con effetto dal 31 dicembre 1973 (art. 13) e si è
fatto ad essi divieto di assumere personale salvo che si fosse trattato
di vincitori di concorsi indetti entro il 31 dicembre 1972 (art. 18,
comma primo); e si è disposto, in ordine al personale degli enti
soppressi, il trasferimento agli IACP provinciali, ai loro consorzi ed
alle Regioni ed inoltre la possibile utilizzazione di esso presso il
Ministero dei lavori pubblici per lo svolgimento di compiti all'uopo
specificati (art. 18, comma secondo), ed in particolare: a) il
trasferimento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973
presso enti o uffici periferici operanti nell'ambito del territorio di
una singola provincia all'Istituto autonomo provinciale per le case
popolari della provincia (art. 18, comma terzo); b) il trasferimento
del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973 presso enti ed
uffici operanti nel territorio di una singola Regione, alla Regione, al
consorzio regionale e all'Istituto autonomo provinciale per le case
popolari del capoluogo regionale, con decreti del Ministro per i lavori
pubblici, di concerto con il Ministro che esercita la vigilanza
sull'ente interessato, da emanarsi, sentiti gli enti medesimi, entro
centottanta giorni dalla predetta data (art. 18, comma quarto); e c) il
trasferimento del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973
presso le sedi o gli uffici centrali degli enti a carattere nazionale,
alla Regione Lazio, all'Istituto autonomo provinciale per le case
popolari della provincia di Roma, al consorzio regionale per il Lazio o
ad enti pubblici aventi finalità analoghe (e l'utilizzazione, nei
limiti fissati d'intesa con il Ministro per il tesoro, presso il
Ministero dei lavori pubblici), con decreto del Ministro per i lavori
pubblici da emanarsi di concerto con il Ministro che esercita la
vigilanza sull'ente interessato, sentiti gli enti interessati, entro
centottanta giorni dalla predetta data (art. 18, comma quinto). Si è
fissato un termine (novanta giorni dal 31 dicembre 1973) al personale
perché lo stesso comunicasse al Ministero dei lavori pubblici le
proprie preferenze di destinazione o l'opzione per l'assegnazione ad
enti aventi finalità analoghe (art. 18, comma settimo) e si è
disposto che "al personale trasferito deve essere assicurato un
trattamento economico globale e di quiescenza non inferiore a quello
goduto all'atto del trasferimento, nonché la destinazione a funzioni
corrispondenti a quelle già esercitate" (art. 19, comma primo).
Con l'art. 23 del d.l. n. 115 del 1974 (convertito, sul punto,
senza modifiche, nella legge n. 247 del 1974) si è statuito: "I
termini fissati dall'art. 18 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036 per la
comunicazione delle preferenze di destinazione e per il trasferimento
del personale sono prorogati di sei mesi. Con decreto del Ministro per
i lavori pubblici, da emanarsi sentiti gli enti interessati entro il 31
dicembre 1974, il personale in servizio al 31 dicembre 1973 presso le
sedi o gli uffici centrali degli enti a carattere nazionale può essere
trasferito ai sensi del quinto comma dello stesso art. 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, all'Istituto
autonomo per le case popolari della provincia di Roma, al consorzio
regionale del Lazio tra gli istituti autonomi per le case popolari,
alla Regione Lazio, nonché al Ministero dei lavori pubblici per le
esigenze del Comitato per l'edilizia residenziale" (primo comma); e "il
personale di cui al precedente comma può altresì essere trasferito
con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il
Ministro che esercita la vigilanza sull'ente e sentito l'ente stesso,
alla Cassa per il Mezzogiorno, all'Istituto nazionale delle
assicurazioni, all'Istituto nazionale della previdenza sociale,
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di
commercio e all'Istituto nazionale previdenza dirigenti aziende
industriali" (secondo comma).
3. - Si assume da parte dell'Avvocatura generale dello Stato che,
essendo i detti decreti ministeriali emanati in ottemperanza al
disposto degli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 1036 del 1972 e potendo gli
stessi decreti essere considerati come atti dovuti e meramente
strumentali ed esecutivi delle citate norme, i relativi ricorsi
sarebbero inammissibili; si assume, altresì, dalla stessa difesa dello
Stato che le censure di illegittimità costituzionale mosse in via
incidentale dalla Regione Lazio contro gli artt. 23 del d.l. n. 115 del
1974 e 23 della legge n. 247 del 1974, sarebbero inammissibili per
tardività, e che non sarebbe consentito innestare artificiosamente, su
un ricorso per conflitto di attribuzione, un giudizio incidentale di
legittimità costituzionale, allorquando l'oggetto dei due giudizi sia
sostanzialmente identico.
I due rilievi, attengono, il primo, all'ammissibilità dei ricorsi
per conflitto di attribuzione e, il secondo, alla prospettabilità in
via incidentale di questioni di legittimità costituzionale nei giudizi
promossi con i detti ricorsi, e pertanto andrebbero a rigore esaminati
gradatamente, ma in una considerazione complessiva delle richieste e
deduzioni delle parti, si prestano ad una valutazione unitaria, potendo
conseguire dall'osservazione di un solo fenomeno da diverse
angolazioni.
In relazione ad essi bisogna tenere presente che, nella ipotesi di
conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni insorto a seguito di un
atto dello Stato o della Regione che sia invasivo dell'altrui sfera di
competenza, è, tra le altre, condizione di ammissibilità del relativo
ricorso che la negazione o lesione della competenza sia compiuta
immediatamente e direttamente con quell'atto, ed esso, qualora sia
preceduto da altro che ne costituisca il precedente logico e giuridico,
sia nei confronti dello stesso, autonomo, nel senso che non ne ripeta
identicamente il contenuto o ne costituisca una mera e necessaria
esecuzione. Nelle ipotesi opposte a quelle ora ricordate, l'assunto
conflitto, infatti. difetterebbe degli essenziali requisiti
dell'originarietà e dell'attualità, dovendosi in tali ipotesi
riconoscere che il conflitto, come tale o sotto l'aspetto di violazione
di disposizione o principio costituzionale, fosse insorto in
precedenza, ed il ricorso rivolto alla prospettazione del conflitto o
alla impugnativa in via principale delle norme di legge avrebbe dovuto
essere avanzato a proposito dell'atto che lo aveva causato o della
legge che aveva negato o violato la competenza altrui ed entro il
relativo termine.
Nella specie, essendo stati i decreti ministeriali, in relazione ai
quali sono stati proposti i ricorsi sopradetti, emessi, come si è già
precisato, in attuazione delle norme ricordate, e più precisamente
tutti e quattro i decreti in attuazione dell'art. 18, comma quarto del
d.P.R. n. 1036 del 1972 e quello relativo alla Regione Lazio anche
dell'art. 23, comma secondo (recte: comma primo, seconda parte) del
d.l. n. 115 del 1974, si pone per questa Corte l'esigenza di rispondere
al quesito se codesti provvedimenti siano autonomi nei confronti delle
citate norme legislative, se, cioè, non ne ripetano identicamente il
contenuto o non ne costituiscano una mera e necessaria esecuzione o in
altre parole se gli assunti conflitti di attribuzione siano originari
ed attuali.
4. - Il potere di trasferire il personale degli enti edilizi
soppressi ad altro ente (o di utilizzarlo presso altro ente) e, per
quel che qui interessa, a ciascuna delle Regioni ricorrenti trova la
sua consacrazione, in termini di titolarità e di esercizio, nella
legge di delega n. 865 del 1971 e nel decreto delegato n. 1036 del 1972
e, a proposito della Regione Lazio, anche nel decreto legge n. 115 del
1974.
Ciò risulta in modo evidente dalle norme legislative sopra
riportate.
E per tanto è da riconoscere che l'attribuzione, in modo
esclusivo, di tale potere e del suo esercizio (con la fissazione delle
relative possibilità e modalità) al Governo della Repubblica e per
esso al Ministro per i lavori pubblici, ha comportato le asserite
violazioni delle sfere di competenza regionali.
Ne consegue che sopra codesti punti (titolarità del potere e
legittimazione ad esercitarlo) è dalle richiamate norme che per la
prima volta la pretesa competenza regionale (ammessane, in ipotesi,
l'esistenza) sarebbe stata invasa e comunque negata.
Ad escludere tale constatazione, d'altra parte, non valgono le
considerazioni e prospettazioni fatte dalle Regioni ricorrenti.
Non giova, infatti, sostenere come fa la Regione Friuli-Venezia
Giulia, che nei confronti di essa Regione le citate norme legislative
non fossero applicabili e quindi l'effetto invasivo o negatorio della
competenza non si sarebbe potuto verificare. Tali norme non possono
dirsi dettate solo per le Regioni a Statuto ordinario perché la legge
n. 865 del 1971, là ove si riferisce alle Regioni ne parla di regola
senza ulteriori qualificazioni e specificazioni e là ove detta
disposizione per le Regioni "a Statuto ordinario" (art. 7, comma primo)
o per le Regioni "a Statuto speciale aventi competenza in materia di
edilizia popolare" (art. 70, comma primo), lo fa per motivi che
giustificano appieno le eccezioni perché nel primo caso c'era da
trasferire solo alle Regioni a Statuto ordinario date attribuzioni
dell'amministrazione dei lavori pubblici, qualora non fossero stati
emanati, alla data di entrata in vigore della legge, i decreti
delegati, in materia di urbanistica, previsti dall'art. 17 della legge
16 maggio 1970, n. 281, e perché nel secondo caso la speciale norma
dettata per le Regioni a Statuto speciale aventi competenza in materia
di edilizia popolare risponde all'esigenza, di carattere
finanziario-contabile, che tali Regioni iscrivano nei rispettivi
bilanci (con il potere di disporre direttamente) le quote (ad esse
devolute) degli stanziamenti previsti dalla legge, ed in fatto la
relativa determinazione del CIPE si è avuta per tutte le Regioni a
Statuto speciale.
Va aggiunto, a proposito dei rilievi mossi dalla Regione siciliana,
che detta Regione, dopo avere. con la legge regionale 31 marzo 1972, n.
19, emanato "primi provvedimenti per la semplificazione delle procedure
amministrative e per l'acceleramento della spesa" (e nell'art. 9, comma
nono, previsto, per date espropriazioni, l'applicazione delle
disposizioni di cui agli artt. dal 9 al 21 della legge n. 865 del
1971), con la legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 ha dettato
integrazioni e modifiche della precedente legge e nuove norme al
riguardo e all'art. 11 ha espressamente statuito che "nell'ambito della
Regione siciliana si applicano le norme contenute nei decreti del
Presidente della Repubblica nn. 1035 e 1036 del 30 dicembre 1972"
(comma primo), che "sono fatte salve per gli alloggi popolari costruiti
col finanziamento a totale carico o col contributo della Regione ad
eccezione di quelli utililizzati dalle cooperative edilizie per i loro
soci, le vigenti norme regionali concernenti la determinazione dei
canoni di locazione e la cessione in proprietà" (comma secondo) e che
"le attribuzioni conferite col decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1972, n. 1035, alla Regione e al Presidente della Giunta
regionale sono esercitate dall'Assessore regionale per i lavori
pubblici a norma dell'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 1962,
n. 28" (comma terzo).
Di fronte a tali norme, statali e regionali, si presenta possibile
l'alternativa: che la disciplina dettata dal d.P.R. n. 1036 del 1972
sia stata recepita o meno dalla Regione siciliana. Ma, al sopraddetto
fine, operare la scelta non è necessario perché in entrambi i casi
titolare del potere di trasferire il personale de quo, alle condizioni
e con le modalità di cui alla legge statale, era ed è rimasto sempre
lo Stato. Infatti, se non si è avuto il recepimento delle dette norme,
c'è da constatare che esse prevedono per lo Stato la titolarità del
potere e la legittimazione ad esercitarlo e risultano, per quanto si è
sopra precisato, dettate per tutte le Regioni; e se si è verificato il
caso opposto, c'è da rilevare che le attribuzioni non possono non
essere rimaste ferme, dovendosi escludere che al riguardo la Regione
(come la stessa riconosce) avrebbe potuto legiferare (trattandosi di
organi centrali statali).
Ed infine, e sempre a confronto della tesi che la pretesa
competenza delle Regioni sarebbe stata invasa e comunque negata per la
prima volta dalle richiamate norme statali, va precisato che non si
prestano ad essere condivise le considerazioni svolte dalla Regione
Lazio a proposito dell'art. 23 del d.l. n. 115 del 1974.
Non si può ammettere che detto articolo contenga una norma
applicativa dell'art. 18 del d.P.R. n. 1036 del 1972 e quindi non offra
un autonomo fondamento per il provvedimento impugnato. Alla
dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 citato,
comma quinto (sentenza n. 243 del 1974), in quanto la norma individuava
la Regione Lazio "come l'unica amministrazione regionale destinataria
del trasferimento del personale dei soppressi enti a carattere
nazionale operanti nella materia dell'edilizia residenziale pubblica",
è seguita l'emanazione (con l'art. 23 citato) di una distinta e
differente norma: infatti, mentre non vi è dubbio che essa si
ricolleghi alla precedente dell'art. 18, comma quinto (come è
dimostrato dal fatto che disciplina la stessa ipotesi e formalmente
proprio nella precedente norma trova la fonte del potere di
trasferimento del personale), è del pari certa la novità di alcune
statuizioni (termine per l'emissione del decreto di trasferimento,
fissato al 31 dicembre 1974 e non al 26 giugno 1974 e neppure al 29
dicembre 1974, fissato per la emissione di analoghi decreti nelle altre
ipotesi; possibilità, e non doverosità, di trasferimento del
personale alla Regione Lazio; indicazione di un maggior numero di enti
quali possibili assegnatari e differente inclusione della Regione Lazio
nel relativo elenco). Per ciò bisogna ritenere che l'art. 23 offra un
autonomo fondamento per il provvedimento impugnato; e per codesta norma
ricorrono le stesse ragioni precisate a proposito dell'art. 18, con la
conseguenza che anche in base ad essa si sarebbe verificato (ove si
dovesse ammettere la pretesa competenza regionale) la denunciata
lesione o negazione di attribuzioni.
5. - Da quanto precede deriva l'inammissibilità dei ricorsi delle
quattro Regioni, in toto o nelle parti che di seguito sono specificate.
Risulta inammissibile il ricorso della Regione Friuli- Venezia
Giulia perché, come si è rilevato, la legge n. 865 del 1971 ed il
d.P.R. n. 1036 del 1972, avrebbero posto in essere le medesime
invasioni di competenza che la ricorrente vorrebbe ricollegare al
decreto ministeriale impugnato: quelle norme legislative vanno al di
là o contro l'assunta pretesa "competenza esclusiva nella materia dei
lavori pubblici e competenza concorrente nella submateria dell'edilizia
popolare", nonché quella in materia di ordinamento degli uffici e di
acquisizione di personale proveniente dallo Stato o da altri enti
pubblici; e la Regione ricorrente, per altro, non denuncia una
specifica violazione dell'art. 65 dello Statuto speciale.
È del pari inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Lazio.
È escluso infatti che il provvedimento impugnato abbia leso
immediatamente e direttamente la competenza regionale e risulta
altresì, in ordine a tutte le denuncie di illegittimità
costituzionale delle norme legislative e per il fatto della attuale
prospettazione, che le assunte violazioni della VIII disp. trans. e
degli artt. 3, 5, 76 (in relazione all'art. 8 della legge n. 865 del
1971), 117 e 118 della Costituzione sono riconducibili alle più volte
indicate norme e non (e neppure, anche) al decreto impugnato.
Ugualmente inammissibile è, infine, il ricorso proposto dalla
Regione Sardegna. Secondo la stessa ricorrente il decreto impugnato si
fonda sull'art. 18, comma quarto, della legge numero 865 del 1971 e il
provvedimento e (a monte) la norma di legge "integrano una evidente
lesione della sfera di competenza legislativa ed amministrativa, che
l'art. 3 (lett. a) dello Statuto riserva alla Regione Sardegna in
materia di "ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della
Regione e stato giuridico ed economico del personale"; e nell'impugnare
il decreto ministeriale la Regione dichiara di dover dedurre - quale
mezzo al fine - l'illegittimità costituzionale del citato art. 18,
comma quarto "che ha devoluto al Ministro il potere, di cui si è fatto
uso nel caso di specie". E risulta quindi mancante la necessaria
autonomia dell'oggetto del conflitto nei confronti di quello
dell'eccepita illegittimità costituzionale.
Non si può quindi passare all'esame delle questioni di
legittimità costituzionale.
6. - A proposito del ricorso proposto dalla Regione siciliana, e
ricordata in punto di fatto l'ordinanza n. 80 del 1975, deve osservarsi
che le considerazioni in precedenza svolte in ordine agli altri ricorsi
valgono relativamente al primo, al terzo ed al quinto dei motivi
rassegnati: anche per la Regione siciliana non appare dubbio, infatti,
che le ripetute norme legislative siano destinate ad operare e che da
esse siano derivate le assunte invasioni della sfera di competenza. Il
ricorso, pertanto, è sotto i profili indicati in quei motivi,
inammissibile.
Ma l'interpretazione, ampia ed estensiva di tali norme non può
portare a doversi ritenere che il legislatore, per il trasferimento del
personale de quo, abbia voluto che nella specie si procedesse senza o
contro l'osservanza dell'art. 43 dello Statuto speciale. Adoperandosi
l'espressione "sentiti gli enti interessati" si vuole che l'emissione
del decreto ministeriale sia preceduta in caso di trasferimento di
personale ad una Regione, dall'audizione della Regione stessa, ma non
si dice come tale audizione debba aver luogo ed è ragionevole pensare
quindi che, in mancanza di uno specifico precetto al riguardo nella
normativa ordinaria, questa trovi nel citato art. 43 la sua
integrazione.
Stante ciò il ricorso in esame, relativamente ai motivi (secondo e
quarto) con cui si assume che con il provvedimento impugnato sia stato
violato il detto art. 43, è ammissibile.
Passando al merito, basta constatare che lo Stato, con il decreto
n. 15423 del 28 dicembre 1974 del Ministro per i lavori pubblici, ha
per la prima volta, immediatamente e direttamente, non osservato
prescrizioni costituzionalmente garantite. Lo Stato ha bensì invitato
con nota del 30 ottobre 1974, n. 12565 il Presidente della Regione a
far conoscere le disponibilità di accoglimento del personale nella
propria struttura organizzativa (giusta quanto si ammette a pag. 4 del
ricorso), ha inviato alla Regione l'elenco nominativo del personale che
aveva chiesto di essere ad essa trasferito ed ha sentito la commissione
consultiva di cui all'art.23 della legge n.247 del 1974 (e
dell'effettuazione delle due ultime operazioni ha dato atto nel
decreto), ma non ha tenuto conto del disposto dell'art. 43 dello
Statuto speciale, al caso certamente applicabile. E pertanto il
ricorso, su tal punto, merita d'essere accolto, con le connesse e
conseguenti pronunce in ordine alla competenza ed alla sorte del
decreto impugnato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto d'attribuzione
proposti dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Regione Lazio e
dalla Regione autonoma della Sardegna avverso i decreti del Ministro
per i lavori pubblici del 28 dicembre 1974, portanti rispettivamente i
nn. 15427, 15425 e 15420;
dichiara che il trasferimento alla Regione siciliana del personale
degli enti edilizi soppressi, previsto dall'art. 18, comma quarto, del
d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, deve aver luogo secondo le norme
all'uopo determinate dalla commissione paritetica di cui all'art. 43
dello Statuto approvato con d.l. 15 maggio 1946, n. 455, convertito
nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e conseguentemente
annulla il decreto impugnato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte