Sentenza n. 206/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/12/1982 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 376, comma
primo, cod. pen. (Ritrattazione) promosso con ordinanza emessa il 13
luglio 1976 dal Pretore di Frosinone, nel procedimento penale a carico
di Bencivenga Nello, iscritta al n. 613 del registro ordinanze 1976 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 10
novembre 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 giugno 1982 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Ferri, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 13 luglio 1976, emessa nella fase
dibattimentale del procedimento penale a carico di Bencivenga Nello,
imputato del reato di cui all'art. 372 c.p. per aver deposto il falso
innanzi alla Corte d'assise, il pretore di Frosinone, accogliendo
l'eccezione della difesa, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 376, primo comma, del codice penale in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Ad avviso del
pretore, il più breve termine previsto per la ritrattazione di colui
che abbia reso la falsa testimonianza nel corso di un processo penale
rispetto a quello del quale può giovarsi chi lo stesso reato abbia
commesso dichiarando il falso in una causa civile (art. 376, secondo
comma, c.p.) integrerebbe una lesione del principio di uguaglianza e
confliggerebbe altresì con l'inviolabile diritto di difesa garantito
dall'art. 24 della Costituzione.
2. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in giudizio per
il Presidente del consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione
venga dichiarata infondata affermando, quanto all'addotta violazione
dell'art. 3 Cost., che non possono utilmente equipararsi situazioni che
sottendono interessi diversi e concernono procedimenti svolgentisi in
termini non coincidenti e, quanto al prospettato contrasto con l'art.
24 Cost., che "le condizioni richieste dalla norma affinché la
ritrattazione nel processo penale si risolva nella non punibilità
dell'autore del falso attengono alle caratteristiche dell'istituto
processuale e non incidono sul diritto di difesa". Considerato in diritto :
1. - Il pretore di Frosinone dubita della legittimità
costituzionale della disposizione di cui all'art. 376, primo comma, del
codice penale, laddove è previsto che la ritrattazione della falsa
testimonianza resa nel corso di un procedimento penale può utilmente
operare solo "prima che la istruzione sia chiusa con sentenza di non
doversi procedere, ovvero prima che il dibattimento sia chiuso, o sia
rinviato a cagione della falsità", mentre il secondo comma dello
stesso art. 376 c.p. stabilisce, invece, che "qualora la falsità sia
intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile se
ritratta il falso e manifesta il vero prima che sulla domanda
giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva anche se non
irrevocabile". Dal raffronto tra le due surriportate norme emergerebbe,
ad avviso del giudice a quo, una ingiustificata disparità di
trattamento in danno di chi abbia dichiarato il falso in un
procedimento penale rispetto a chi lo stesso reato abbia commesso
rendendo falsa testimonianza in una causa civile, nel senso che il
secondo disporrebbe di maggior tempo del primo per ritrattare utilmente
il falso.
2. - La questione è infondata.
Questa Corte è chiamata a giudicare, in primo luogo, se i diversi
limiti temporali previsti nella disciplina della ritrattazione
risultino ragionevolmente stabiliti ovvero vulnerino il principio di
eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Ma già con sentenza n.
26 del 1974, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'art.
458 c.p.p., essa ha statuito che non si configura alcuna violazione
dell'art. 3, p.p., Cost.
Premesso, infatti, che "l'art. 458 c.p.p. rappresenta la proiezione
sul piano processuale della disposizione dell'art. 376 c.p.", ha
osservato che la regola, secondo cui "la non punibilità della falsa
testimonianza è subordinata alla condizione che la ritrattazione
avvenga in tempo utile ai fini dell'accertamento dei fatti nel
procedimento (che può chiamarsi principale) in cui quella era
intervenuta", è ragionevole e "pienamente conforme alla finalità
della esimente", in quanto questa è rivolta "a dare soddisfazione
all'interesse della giusta definizione del giudizio principale (come
pure a quello di chi sia in esso imputato), prima e più che
all'interesse del falso testimone ad evitare che la sanzione comminata
per il reato ormai posto in essere". Ha soggiunto poi che "la materiale
possibilità di ritrattare, con l'efficacia esimente di cui all'art.
376 c.p." entro diversi limiti cronologici "non soltanto non dipende da
libera scelta del giudice, ma, soprattutto, è logica conseguenza del
grado di rilevanza della falsità sull'esito del giudizio principale".
3. - Con la sopra richiamata sentenza, la Corte ha chiaramente
affermato che finalità primaria dell'art. 376 c.p. è quella di
favorire l'accertamento della verità, non quella di far ottenere la
non punibilità al colpevole del falso. Il giudice a quo non offre
alcun argomento inteso ad invalidare la fondatezza della suddetta
affermazione. Anzi, ignorando completamente l'interesse della giustizia
all'accertamento dei fatti e ponendo, viceversa, in evidenza solo
l'interesse del falso testimone all'impunità, inverte implicitamente
l'ordine di tali interessi. Ed invero, la denuncia della disparità di
trattamento che dalla comparazione tra le due ipotesi di cui all'art.
376 c.p. deriverebbe a chi abbia affermato il falso in un procedimento
penale nei confronti di chi lo abbia affermato in una causa civile si
risolve in un tipo assolutamente anomalo di doglianza, perché
assolutamente incompatibile con la Costituzione, cui assai a torto si
fa appello. Quando si censura, come nell'ordinanza de qua, il fatto che
il termine preclusivo della ritrattazione sia per il falso testimone
più ristretto in un procedimento penale che in un giudizio civile, in
sostanza si lamenta che nel primo caso non sia lasciata la scelta del
momento della resipiscenza, che equivale alla possibilità di
procrastinare impunemente la ritrattazione e, quindi, di influire
impunemente sull'indirizzo e sulla durata del procedimento principale.
A ben guardare, è proprio questo, che in definitiva si chiede alla
Corte - di volere, cioè, equiparare al suddetto scopo un falso
testimone ad un altro falso testimone -, prospettandole l'identità
delle situazioni in cui entrambi verserebbero.
4. - Ma l'asserita disparità di trattamento non tiene conto, a
tacer d'altro, che, pur nella fondamentale unità della funzione
giurisdizionale, processo civile e processo penale rappresentano
diversità di fini e di struttura. L'uno, esplicandosi nel campo
dell'autonomia privata, mira all'accertamento della situazione
giuridica delle parti, sulle cui domande, e finché queste vengano
mantenute, il giudice provvede; l'altro, esplicandosi nell'esercizio
del potere punitivo, mira all'accertamento dell'esistenza del reato e
ripudia il principio della disponibilità. In quanto alla diversità di
struttura, basti osservare che al giudice civile è preclusa la
possibilità - che ha, invece, il giudice penale - di un provvedimento
istruttorio che definisca nel merito il giudizio, qual è appunto la
sentenza di non doversi procedere. Sembra congruente dedurre da quanto
sopra che l'asserita identità di situazioni tra i due falsi testimoni
non costituisce un dato irrefutabile. Ed infatti, essendo nel
procedimento penale in gioco la libertà personale, può essere
maggiore il danno che arreca chi afferma il falso o nega il vero, per
cui appare pienamente giustificata l'esigenza di una tempestiva
ritrattazione.
5. - Le considerazioni che precedono inducono ad affermare, nella
linea della sentenza n. 26 del 1974, che la valutazione della
ragionevolezza della diversità dei termini di cui all'art. 376 c.p. va
operata in relazione al fine primario della ritrattazione e che,
quindi, è infondata la questione di legittimità costituzionale del
suddetto articolo in riferimento all'art. 3 Cost.
6. - Circa l'addotta violazione del diritto di difesa, deve
ribadirsi quanto già affermato con la più volte citata sentenza n. 26
del 1974: che, cioè, se considerata nel quadro del procedimento
principale, la ritrattazione non rientra nel diritto di difesa, essendo
manifestazione di un ravvedimento operoso e, come tale, atto personale
volontario del falso testimone; mentre nel distinto processo,
instaurato immediatamente o promosso - come nel caso di specie - nelle
vie ordinarie, quel diritto non risulta comunque menomato, neppure
sotto il profilo della difesa tecnica.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 376, primo comma, c.p., laddove prevede che i termini per la
ritrattazione della falsa testimonianza resa in un procedimento penale
sono diversi e più brevi rispetto a quello posto dal secondo comma
dello stesso art. 376 c.p. per la ritrattazione della falsa
testimonianza intervenuta in una causa civile, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di
Frosinone con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte