Sentenza n. 206/1983
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/07/1983 · relatore Virgilio Andrioli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 503, comma
terzo, cod. proc. pen. (Atti del giudizio direttissimo - termine per
preparare la difesa) promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1979
dal Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento penale a carico di
Serrao Antonio ed altro iscritta al n. 111 del registro ordinanze 1980
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 1980;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Serrao Antonio e Sammarco Raffaele, imputati di
ricettazione, furono tratti, in stato di arresto, a giudizio
direttissimo avanti il Tribunale di Vibo Valentia all'udienza del 30
novembre 1979, nella quale Sibio Francesco si costituì parte civile
chiedendo termine a difesa; il P.M. non si oppose alla richiesta ed
eccepì l'illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24
comma secondo Cost., dell'art. 503 comma terzo c.p.p. nella parte in
cui non abilita anche la parte civile alla richiesta del termine a
difesa.
1.2. - Malgrado l'opposizione degli imputati, l'adito Tribunale,
con ordinanza 30 novembre 1979, notificata il 21 e comunicata il 29 del
successivo mese di dicembre, pubblicata nella G.U. n. 124 del 7 maggio
1980 e iscritta al n. 111 R.O. 1980, giudicò rilevante e, in
riferimento all'art. 24 comma secondo Cost., non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 503
comma terzo c.p.p. nella parte in cui non abilita anche la parte civile
alla richiesta del termine di difesa sul riflesso che la parte civile,
non essendo legittimata a chiedere il termine a difesa, non può
adeguatamente difendersi e, tra l'altro, prendere visione degli atti;
concesse agli imputati la libertà provvisoria disponendo che fossero
rimessi in libertà se non detenuti per altra causa e rinviò il
processo a nuovo ruolo.
2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto
depositato il 29 aprile 1980 nel quale l'Avvocatura generale dello
Stato ha concluso per la infondatezza della proposta questione sul
duplice riflesso che la parte civile non si pone sullo stesso piano
dell'imputato e, pertanto, può far valere e svolgere le proprie
ragioni pur limitandosi ad una rapida e sommaria presa di conoscenza
degli atti e delle risultanze processuali nell'ambito del dibattimento,
senza che riesca pregiudicata la sua difesa come viceversa avviene nel
caso dell'imputato, il quale, se non intende chiedere termine a difesa,
mostra di voler essere il più celermente possibile giudicato, e che il
presupposto del giudizio direttissimo sta nella flagranza del reato e,
quindi, nella particolare evidenza delle prove raccolte e nella
correlativa superfluità di speciali indagini.
2.2. - Nel corso dell'adunanza del 22 dicembre 1982 in camera di
consiglio il giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto :
3.1. - A dire inammissibile, per irrilevanza, la proposta questione
non vale che il giudice a quo non siasi limitato a sospettare
d'incostituzionalità, per violazione dell'art. 24, comma secondo
Cost., l'art. 503, comma terzo c.p.p. nella parte in cui tale norma non
prevede la facoltà, anche per la parte civile, di richiedere un
termine per preparare la sua difesa, ma abbia altresì concesso la
libertà provvissoria agli imputati, perché non viene in
considerazione il conflitto tra la libertà personale dell'imputato e
il diritto di difesa della parte lesa costituitasi parte civile,
sibbene l'incidenza che nel corso del giudizio direttissimo può
esercitare, se accolta, la richiesta del termine a difesa avanzata
dalla parte civile.
3.2. - La questione, tuttoché ammissibile, è infondata perché
non v'è dubbio che la richiesta del termine a difesa, se accolta, non
può non allontanare il tempo della decisione sulla fondatezza o meno
dell'azione penale rispetto alla quale l'azione civile del soggetto
leso si colloca in un rapporto di subordinazione (in tali sensi sent.
171/1982).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di illegittimità costituzionale
dell'art. 503 comma terzo c.p.p. nella parte in cui tale norma non
prevede la facoltà, anche per la parte civile, di richiedere un
termine per preparare la sua difesa, sollevata, in riferimento all'art.
24 comma secondo Cost., con ordinanza 30 novembre 1979 del Tribunale di
Vibo Valentia (n. 111/R.O. 1980).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - ARNALDO MACCARONE -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte