Sentenza n. 206/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/07/1985 · relatore Aldo Corasaniti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi della Provincia Autonoma
di Bolzano rispettivamente notificati il 16 aprile 1976, il 21 febbraio
1977, il 27 febbraio 1978, il 16 aprile 1983, e il 21 luglio 1984,
depositati in Cancelleria il 26 aprile 1976, il 3 marzo 1977, l'8 marzo
1978, il 3 maggio 1983 e il 27 luglio 1984, iscritti ai nn. 23 del
registro 1976, 6 del registro 1977, 4 del registro 1978, 15 del
registro 1983 e 26 del registro 1984, concernenti conflitti di
attribuzione sorti a seguito: del d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860,
recante "Approvazione ed esecuzione della convenzione relativa ai
programmi televisivi e radiofonici destinati a stazioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e radiofoniche in ladino per la Provincia
di Bolzano"; del decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni
3 dicembre 1976 recante "Approvazione del piano nazionale delle
radiofrequenze", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 339 del 22 dicembre 1976; della delibera in data 16
dicembre 1977 della R.A.I. relativa alla terza rete televisiva; del
decreto del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni in data 31
gennaio 1983 recante "Approvazione del piano nazionale di ripartizione
delle radiofrequenze"; della nota 18 maggio 1984 del Ministero delle
Poste e Telecomunicazioni relativa al rigetto della richiesta della
Provincia di Bolzano per la istituzione di una terza rete
radiotelevisiva per la ricezione delle radiodiffusioni sonore e visive
emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca
e ladina.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1985 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
uditi gli avvocati Giuseppe Guarino, Umberto Coronas e Roland Riz
per la Provincia Autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Giorgio
Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato il 16 aprile 1976, depositato il 26
aprile 1976 ed iscritto al n. 23/1976, il Presidente della Provincia
Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo
Stato, avverso il d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860, recante "Approvazione
ed esecuzione della convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei
ministri e la RAI, relativa ai programmi televisivi e radiofonici in
lingua tedesca e radiofonici in ladino per la Provincia di Bolzano".
Ha premesso la ricorrente di disporre, ai sensi degli artt. 8 e 16
dello Statuto speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, di
competenza legislativa ed amministrativa in materia di: a)
comunicazioni; b) manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed
educative locali anche con i mezzi radiotelevisivi; c) attività
ricreative.
Ha soggiunto che il d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, recante norme
di attuazione dello Statuto, ha assegnato alla Provincia di Bolzano,
nell'ambito del suo territorio, l'esercizio di tutte le attribuzioni
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato in materia di
manifestazioni artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi
radiotelevisivi, disponendo, all'art. 7, che spettano, fra l'altro,
alla Provincia le funzioni amministrative di cui agli artt. 8, 9 e 10
del d.l. C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428, avente ad oggetto norme in
materia di vigilanza e controllo sulle radiotrasmissioni circolari, e
stabilendo, all'art. 10, che la Provincia è autorizzata a realizzare e
gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la
ricezione contemporanea nel suo territorio delle radiodiffusioni sonore
e visive emesse dall'estero.
Ha osservato la ricorrente che il d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860,
è invasivo della sfera di competenza costituzionale di essa Provincia
sotto i seguenti profili:
a) alla stregua dell'art. 16 dello Statuto, in relazione all'art.
7 delle norme di attuazione sopra richiamato, la competenza a stipulare
la convenzione di cui trattasi spettava alla Provincia di Bolzano e non
allo Stato;
b) in ogni caso, la suddetta convenzione avrebbe dovuto essere
deliberata dal Consiglio dei ministri con la partecipazione del
presidente della Giunta provinciale di Bolzano ai sensi dell'art. 52,
ultimo comma, dello Statuto, concernendo essa esclusivamente tale
Provincia;
c) l'art. 3 della convenzione approvata con il d.P.R. n. 860/1975
contrasta con gli artt. 8 e 16 dello Statuto, in relazione all'art. 7
delle norme di attuazione, in quanto disciplina la formulazione dei
programmi, nell'ambito di applicazione dell'art. 8 dello Statuto
speciale, prescindendo dalla competenza della Provincia di Bolzano in
ordine alle funzioni amministrative di cui agli artt. 8, 9 e 10 del
d.l. C.P.S. n. 428/1947, in materia di formulazione dei programmi e
relativi controlli, da ritenere tuttora in vigore;
d) il suindicato art. 3 della convenzione viola le norme statutarie
e di attuazione sopra citate in quanto distingue i programmi
"informativi" da quelli artistici, culturali, educativi e ricreativi,
prescrivendo solo per questi ultimi che siano formulati ai sensi
dell'art. 8 dello Statuto speciale e delle norme di attuazione. Ciò
determinerebbe la sottrazione dei programmi "informativi" all'ambito di
applicazione dello Statuto, con conseguente lesione della competenza
costituzionalmente garantita della Provincia, che comprende l'intera
materia delle "comunicazioni", a ciò non ostando l'elencazione di cui
all'art. 8 del d.l. C.P.S. n. 428/1947 ("direttive di massima
culturali, artistiche, educative ecc."), che ha natura meramente
esemplificativa.
Ha pertanto concluso la ricorrente per l'annullamento della
determinazione impugnata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato, sostenendo l'inammissibilità e comunque
l'infondatezza del ricorso.
In primo luogo, quanto alla censura attinente alla stipulazione
della convenzione, ha dedotto il resistente che l'art. 8, n. 4, dello
Statuto, riprodotto pedissequamente dall'art. 7 del d.P.R. n. 691/1973,
recante norme di attuazione, attribuisce alla Provincia di Bolzano
competenza limitata alla materia delle "manifestazioni ed attività
artistiche, culturali ed educative locali... anche con i mezzi
radiotelevisivi", il cui ambito circoscritto non può giustificare la
pretesa della Provincia a stipulare la convenzione in esame,
concernente ogni tipo di programma, ivi compresi quelli a contenuto
"informativo", per i quali non è prevista dallo Statuto una competenza
provinciale.
Del resto - ha osservato ancora l'Avvocatura dello Stato - la
competenza a concludere la convenzione di cui trattasi è attribuita
all'amministrazione statale dall'art. 20 della l. n. 103/1975, avverso
la quale la Provincia ha omesso di proporre tempestiva impugnativa, con
conseguente inammissibilità del ricorso in esame contro atti meramente
attuativi della suindicata norma.
Quanto alla censura concernente l'asserita invasione delle
competenze provinciali mediante violazione dell'art. 52, ultimo comma,
dello Statuto, il resistente ha eccepito l'inammissibilità, perché
essa non sarebbe deducibile in sede di conflitto di attribuzione e
l'infondatezza alla stregua dell'art. 19 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n.
49, che ha dato attuazione alla citata norma statutaria, e prescrive
l'invito del Presidente della Giunta alle sedute del Consiglio dei
ministri, quando si debbano approvare provvedimenti che riguardano la
sfera di attribuzioni della Provincia, laddove la materia oggetto della
convenzione esula dalla competenza provinciale.
Né può dirsi invasivo della competenza della ricorrente - ha
rilevato l'Avvocatura dello Stato - l'art. 3 della convenzione, che, al
contrario, richiama espressamente la competenza provinciale in tema di
programmi artisici, culturali, educativi e ricreativi quale emerge
dall'art. 8 dello Statuto, e dall'art. 7 delle norme di attuazione
approvate con il d.P.R. n. 691/1973, che a sua volta richiama gli artt.
8, 9 e 10 del d.l. C.P.S. n. 428/1947.
Il suddetto art. 3 - ha soggiunto il resistente - esclude dalla
competenza provinciale i programmi a carattere "informativo", ma di
ciò infondatamente si duole la ricorrente, rivendicando a sé l'intera
materia delle "comunicazioni", poiché l'art. 8, n. 18, dello Statuto,
al quale la Provincia di Bolzano si richiama, si riferisce ai soli
trasporti di persone e di cose.
La Provincia ha depositato memoria, nella quale si nega la natura
meramente attuativa dell'atto impugnato (Convenzione Stato-RAI)
rispetto agli artt. 19 e 20 della l. n. 103/1975 (non impugnata
tempestivamente, come dedotto dall'Avvocatura dello Stato, con
conseguente inammissibilità del conflitto), in quanto l'art. 48 della
citata legge fa espressamente salve le competenze della Provincia.
Sull'omesso invito del Presidente della Provincia al Consiglio dei
ministri, si rileva che l'invito è imposto (art. 52 Statuto speciale
e art. 19 d.P.R. n. 49/1973) ove si tratti di decisioni che riguardano
la Provincia: ipotesi, questa, ricorrente nella specie.
Nel merito, si contesta la possibilità di distinguere tra
programmi "informativi" e programmi "culturali o di svago", avendo
sempre la Corte costituzionale considerato unitariamente le
trasmissioni radiotelevisive (sent. n. 59/1960; n. 225/1974; n.
202/1976; n. 148/1981).
Si ribadisce, inoltre, che la convenzione lede i poteri di
indirizzo e di controllo sui programmi (di qualsiasi contenuto) e sulla
loro attuazione attribuiti alla Provincia dall'art. 7 del d.P.R. n.
691/1973 mediante il rinvio agli artt. 8, 9 e 10 del d.l. C.P.S. n.
428/1947, nel quadro della competenza provinciale in tema di
comunicazioni emergente dal complessivo tenore dell'art. 8, nn. 4 e 18,
dello Statuto.
2. - Con ricorso notificato il 21 febbraio 1977 depositato il 3
marzo 1977 ed iscritto al n. 6/1977, il Presidente della Provincia
Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo
Stato, avverso il decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni
3 dicembre 1976, recante l'approvazione del piano nazionale delle
radiofrequenze.
La ricorrente ha richiamato gli artt. 8, n. 4, e 16 dello Statuto
speciale, attributivi ad essa Provincia di competenza legislativa ed
amministrativa in tema di "usi e costumi locali ed istituzioni
culturali" a carattere provinciale, nonché in tema di "manifestazioni
ed attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la
Provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi";
ha richiamato altresì l'art. 7 delle norme di attuazione dettate
con d.P.R. n. 691/1973, devolutivo ad essa Provincia, per il suo
territorio, delle attribuzioni esercitate in precedenza dagli organi
centrali e periferici dello Stato in materia di manifestazioni ed
attività artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi
radiotelevisivi, ivi comprese, fra l'altro, le funzioni amministrative
previste dagli artt. 8, 9 e 10 del d.l. C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428
(determinazione delle "direttive di massima culturali, artistiche,
educative, ecc., dei programmi di radiodiffusione circolari e la
vigilanza sulla loro attuazione");
ha richiamato infine l'art. 8 delle suindicate norme di attuazione,
attributivo ad una speciale commissione delle funzioni di vigilanza
tecnica sugli impianti della RAI di Bolzano.
Ciò premesso, ha dedotto la ricorrente che le competenze sopra
enunciate sono state violate dal decreto ministeriale, il quale
individua una serie di bande di frequenza, includendo in esse quelle
utilizzate dalle emittenti locali nella Provincia, e riserva al
Ministero delle poste e telecomunicazioni la competenza ad assegnare le
frequenze stesse, con ciò invadendo la sfera di competenza della
Provincia in tema di attività locali con i mezzi radiotelevisivi.
La ricorrente ha pertanto concluso per l'annullamento in parte qua
del decreto.
Il Presidente del Consiglio dei ministri si è costituito a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato eccependo l'inammissibilità e, comunque,
l'infondatezza del ricorso.
Sotto il primo profilo, ha dedotto il resistente che il potere di
assegnazione delle frequenze radioelettriche per le radiocomunicazioni
è attribuito all'amministrazione statale dalle leggi 14 aprile 1975,
n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva)
e 10 dicembre 1975, n. 693 (Ristrutturazione del consiglio superiore
tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione),
avverso le quali la Provincia non ha proposto tempestiva impugnazione
ai sensi dell'art. 32 della l. n. 87/1953, sicché è preclusa
l'impugnativa dell'atto amministrativo di attuazione delle suddette
norme.
Nel merito, il resistente ha dedotto che l'art. 8, n. 4, dello
Statuto, approvato con d.P.R. n. 670/1972, e gli artt. 7 ed 8 delle
relative norme di attuazione, approvate con d.P.R. n. 691/1973, sono
stati formulati in un periodo nel quale vigeva l'assoluto monopolio
dello Stato in materia di servizi radiotelevisivi, e che ad esso non
hanno certamente inteso apportare deroga, riconoscendo ad un organismo
diverso dallo Stato competenze circa l'assegnazione del mezzo tecnico
indispensabile per l'espletamento del servizio;
ha rilevato che le particolari attribuzione della Provincia
riguardano esclusivamente il contenuto dei programmi artistici,
culturali ed educativi di rilevanza locale messi in onda dalla
concessionaria del servizio pubblico nazionale, come è dato desumere
dalla limitazione in tal senso dei compiti attribuiti dal d.l. C.P.S.
n. 428/1947 in sede nazionale ad un apposito Comitato, espressamente
richiamato dall'art. 7 delle citate norme di attuazione;
ha soggiunto che la vigilanza tecnica sugli impianti della
concessionaria, attribuita dall'art. 8 delle norme di attuazione ad una
commissione avente composizione diversa (con prevalenza di membri di
nomina provinciale) da quella di cui all'art. 2 del d.l. C.P.S. n.
428/1947, non comprende l'attività di assegnazione delle frequenze per
il funzionamento degli impianti;
ha concluso che l'assegnazione delle radiofrequenze è
legittimamente riservata allo Stato, sia perché deve avvenire nel
pieno rispetto del regolamento delle radiocomunicazioni, redatto
dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, della quale
l'Italia fa parte; sia perché deve svolgersi in coordinazione con
altri rami di attività proprie dello Stato; sia, infine, perché, in
tal senso si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 202
del 1976.
3. - Con ricorso notificato il 27 febbraio 1978, depositato l'8
marzo 1978 ed iscritto al n. 4/1978 la Provincia Autonoma di Bolzano ha
sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato, avverso la
delibera in data 16 dicembre 1977 del consiglio di amministrazione
della RAI, relativa all'istituzione della terza rete televisiva.
La ricorrente ha dedotto che la strutturazione della terza rete
RAI, caratterizzata da una impostazione su base regionale, è invasiva
della sua sfera di competenza, quale emerge, oltre che dall'art. 8, n.
4, dello Statuto, e dall'art. 7 delle norme di attuazione approvate con
d.P.R. 691/1973, che richiama il d.l. C.P.S. n. 428/1947 in tema di
direttive di massima per i programmi, dall'art. 9 delle suddette norme
di attuazione, che prevede la nomina del coordinatore dei programmi in
lingua tedesca d'intesa tra la Provincia e la RAI.
Ha infatti osservato che, alla stregua della delibera impugnata, i
piani di trasmissione sono elaborati dalla direzione della rete ed
approvati, ai sensi dell'art. 13 della l. n. 103/1975, dal consiglio
di amministrazione, in contrasto con il potere di direttiva spettante
alla Provincia; la programmazione in lingua tedesca è affidata alla
direzione di rete, laddove compete al coordinatore responsabile; la
programmazione informativa in lingua tedesca è affidata ad un
"direttore di testata", mentre compete al suindicato coordinatore.
Ha pertanto concluso per l'annullamento della delibera impugnata.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato, ha eccepito l'inammissibilità e, in
subordine, l'infondatezza del ricorso.
Sotto il primo profilo, ha dedotto che il conflitto di attribuzione
può essere sollevato solo se l'invasione della sfera di competenza
della Provincia autonoma sia operata da un atto dello Stato, laddove,
nella specie, l'atto impugnato è della RAI, società per azioni
concessionaria di un servizio pubblico.
Nel merito, ha contestato l'invasione della sfera di competenza, in
quanto l'istituzione della terza rete non ha inciso sul potere della
Provincia di formulare le direttive di massima culturali, artistiche ed
educative dei programmi (emergente dall'art. 7 delle norme di
attuazione che richiama l'art. 8 del d.l. C.P.S. n. 428/1947), né
sulle funzioni del coordinatore di cui all'art. 9 delle norme di
attuazione, la cui attività è espressamente ristretta all'attuazione
dei programmi in lingua tedesca di natura artistica, culturale ed
educativa previsti dall'art. 8 del d.l. C.P.S. n. 428/1947, con
esclusione dei programmi "informativi" (regolati dagli artt. 11 e
seguenti del d.l. C.P.S. n. 428/1947).
La Provincia ha depositato memoria, con la quale contesta
l'eccepita inammissibilità del conflitto derivante dall'imputabilità
dell'atto non allo Stato, ma alla RAI S.p.a., osservando che
l'attività della concessionaria del servizio pubblico è pur sempre
riferibile allo Stato, quale titolare del monopolio (per riferimenti si
citano le sentenze di questa Corte n. 105/1968; n. 128/1969; n.
175/1976).
Rileva inoltre che la delibera impugnata costituisce manifestazione
di volontà idonea a suscitare il conflitto, alla stregua degli
insegnamenti della Corte costituzionale (sentt. n. 164/1963; n.
171/1971).
Nel merito, ribadisce la competenza della Provincia in tema di
indirizzo e di controllo sui programmi, siano essi "informativi" o di
"cultura e svago".
4. - Con ricorso notificato il 16 aprile 1983, depositato il 3
maggio 1983 ed iscritto al n. 15/1983, la Provincia Autonoma di Bolzano
ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato, avverso il
decreto del Ministero delle poste e telecomunicazioni 31 gennaio 1983,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, recante
l'approvazione del piano nazionale di ripartizione delle
radiofrequenze.
La ricorrente, dopo aver richiamato l'art. 8, nn. 4 e 18, dello
Statuto, nonché gli artt. 7 e 8 delle norme di attuazione
(disposizioni già riportate nei precedenti paragrafi), ha dedotto che
l'art. 10 delle norme di attuazione autorizza la Provincia "a
realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo
tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della Provincia,
delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi
radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina", rilevando
che dal complesso normativo suindicato emerge la competenza della
Provincia in materia di trasmissioni radiotelevisive, quale
specificazione delle "comunicazioni", nel quadro delle esigenze
costituzionali di tutela delle minoranze linguistiche.
Ciò premesso, ha dedotto che il decreto ministeriale impugnato è
invasivo della suddetta competenza, poiché include tra le bande di
frequenza quelle notoriamente usate dalle emittenti locali nella
Provincia e riserva al Ministero delle poste e telecomunicazioni
l'assegnazione delle frequenze, che spetta invece, nell'ambito del suo
territorio, alla Provincia.
Ha quindi concluso per l'annullamento in parte qua del decreto.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il resistente, per un verso, ha ribadito, richiamando le
argomentazioni svolte nel resistere ai conflitti sopra indicati, che
alla Provincia non spetta, in base alle norme statutarie e di
attuazione da essa invocate, una competenza generale in tema di
servizio pubblico radiotelevisivo, comprensiva in ipotesi della
gestione dei mezzi tecnici di esso, bensì la sola determinazione di
massima dei programmi educativi, ricreativi e culturali, nel quadro
delle funzioni in materia di manifestazioni e attività artistiche,
culturali ed educative locali, secondo gli artt. 8, n. 4, dello Statuto
in vigore e 7 delle norme di attuazione, quest'ultimo integrato alla
luce del richiamo fatto agli artt. 8, 9 e 10 del d. lv. C.P.S. n.
428/1947.
Per altro verso, ha osservato che già il vecchio codice postale
approvato con r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, all'art. 261, attribuiva
al Ministero delle poste e telecomunicazioni il controllo sui servizi
tecnici dell'ente concessionario del servizio pubblico delle
radiodiffusioni: competenza tecnica, questa, che è stata precisata, in
coerenza con gli sviluppi del servizio, con la successiva legislazione,
la quale, anche in ordine agli impegni internazionali assunti in tema
di ripartizione delle bande di frequenza, ha espressamente attribuito
il potere di assegnazione delle medesime al Ministero delle poste e
telecomunicazioni.
La Provincia ha depositato memoria, dove ribadisce l'ampiezza della
competenza della Provincia, comprensiva del potere di assegnazione
delle radiofrequenze nel territorio provinciale, derivante dalle norme
di attuazione dello Statuto speciale, prevalenti rispetto alle leggi
ordinarie (C. cost. sent. n. 151/1972), ed in particolare dagli artt.
7, 8 e 10 d.P.R. n. 691/1973.
5. - Con ricorso notificato il 21 luglio 1984, depositato il 27
luglio 1984 ed iscritto al n. 26/1984, la Provincia Autonoma di Bolzano
ha sollevato conflitto di attribuzione contro lo Stato, avverso la nota
18 maggio 1984 del Ministero delle poste e telecomunicazioni, relativa
al rigetto della richiesta della Provincia per l'istituzione di una
terza rete televisiva, per la ricezione dei programmi esteri dell'area
culturale tedesca e ladina.
La ricorrente, dopo aver richiamato l'art. 8, nn. 4 e 18, dello
Statuto e gli artt. 7 ed 8 delle relative norme di attuazione
(disposizioni tutte già precedentemente riprodotte), si è soffermata
sull'art. 10 delle stesse norme di attuazione, in base al quale la
Provincia è autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a
consentire la ricezione contemporanea, nel territorio provinciale, dei
programmi esteri dell'area culturale tedesca e ladina, prevedendosi,
inoltre, che il piano tecnico della rete suddetta deve essere
concordato tra la Provincia ed il Ministero delle poste.
Ha ancora rilevato la Provincia che, secondo la giurisprudenza
della Corte costituzionale (sent. n. 110 del 1977), il conflitto di
attribuzione è ammissibile quando si deduce la violazione di
disposizioni di attuazione di Statuti speciali.
Ciò premesso, ha dedotto che la competenza in esame risulta
menomata dal comportamento dilatorio del Ministero delle poste, che ha
lasciato trascorrere un decennio senza addivenire al concordamento
previsto dal citato art. 10, pervenendo infine alla determinazione
negativa impugnata, ed ha concluso per l'annullamento del
provvedimento.
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato, eccependo l'inammissibilità e, in
subordine l'infondatezza del ricorso.
Sotto il primo profilo, ha osservato il resistente che il
provvedimento impugnato non è lesivo della competenza della Provincia
in riferimento al dettato dell'art. 10 delle norme di attuazione dello
Statuto speciale, poiché tale disposizione ha avuto puntuale
applicazione, mediante la costituzione della RAS (Radiotelevisione
Azienda speciale della Provincia di Bolzano) che riceve due programmi
della confinante Austria.
Nel merito, ha rilevato che il citato art. 10, parlando di
"autorizzazione" e prevedendo che il piano tecnico della rete deve
essere "concordato" con l'amministrazione statale, subordina
l'accoglimento delle richieste della Provincia alle valutazioni
discrezionali dell'amministrazione, potendosi, diversamente, verificare
l'occupazione di tutte le bande di frequenza da parte dell'ente locale.
Ha infine soggiunto che il richiamo, operato dalla ricorrente,
all'art. 8, n. 18, dello Statuto speciale appare abnorme, poiché tale
disposizione si riferisce alla materia dei trasporti, ivi compresi gli
impianti a fune.
La Provincia ha depositato memoria, nella quale, dopo aver
richiamato l'art. 48 della l. n. 103/1975, e l'art. 10, ultimo comma
del d.P.R. n. 691/1973, che riconoscono alla Provincia di Bolzano
competenza in materia radiotelevisiva, ribadisce che lo stesso art. 10,
nei precedenti commi, attribuisce alla Provincia un'ampia sfera di
attribuzioni e potestà in relazione alla realizzazione e gestione di
una rete idonea a consentire la contemporanea ricezione, nel territorio
provinciale, dei programmi esteri dell'area culturale tedesca e ladina,
il che consente di escludere che sussista la discrezionalità del
Ministero delle poste nel vagliare le richieste della Provincia,
dovendo, al contrario, l'amministrazione centrale concordare il piano
tecnico della rete con la Provincia stessa.
Deduce, infine, la pretestuosità della motivazione del rifiuto
dell'introduzione di una terza rete (due sono già in funzione),
fondata sull'indisponibilità di sufficienti canali per impianti su
scala locale, poiché tale argomentazione è stata disattesa dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 202/1976. Considerato in diritto :
1. - I cinque conflitti di attribuzione sollevati dalla Provincia
di Bolzano, essendo i loro oggetti connessi ratione materiae, possono
essere riuniti e risolti con unica decisione.
2. - Col primo di essi la Provincia sostiene che il d.P.R. 9
dicembre 1975, n. 860, recante approvazione ed esecuzione della
convenzione intercorsa fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e
la RAI, relativamente ai programmi televisivi e radiofonici in lingua
tedesca e radiofonici in lingua ladina per la Provincia di Bolzano, è
invasivo delle sue competenze costituzionalmente garantite in materia
di diffusioni radiotelevisive perché tali competenze comprendono tutte
le attribuzioni olim dello Stato nella detta materia, e quindi anche
quella di concludere convenzioni come quella in argomento.
Soggiunge che, in ogni caso, le suindicate competenze sono state
lese: sia perché la deliberazione del Consiglio dei ministri risulta
adottata senza la partecipazione del Presidente della giunta di essa
Provincia; sia perché la convenzione approvata, distinguendo
indebitamente (all'art. 3) fra programmi "informativi" e programmi
"artistici, culturali educativi e ricreativi", richiama e fa salve le
suindicate competenze solo per questi ultimi, e non anche, come avrebbe
dovuto, per i programmi "informativi" (artt. 8, 9, 10 d. lv. C.P.S. n.
428 del 1947, richiamato dall'art. 7 delle norme di attuazione dello
statuto, e art. 8, n. 18, dello statuto in vigore concernente le
competenze di essa Provincia in tema di "comunicazioni").
La prima, radicale censura (spettanza alla Provincia ricorrente,
anziché allo Stato, della conclusione della convenzione) non è, come
pretende il resistente Presidente del Consiglio dei ministri,
inammissibile perché mossa contro provvedimento meramente applicativo
di una disposizione di legge - l'art. 20 della l. 14 aprile 1975, n.
103 (recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e
televisiva) - non impugnata ai sensi dell'art. 2 legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1 e nei termini di cui all'art. 39 legge 11 marzo
1953, n. 87. Vero è che la disposizione anzidetta, in relazione
all'obbligo della società concessionaria dei servizi radiotelevisivi,
sancito dal precedente art. 19, lett. c), di effettuare trasmissioni in
lingua tedesca e ladina per la Provincia di Bolzano, prevede che le
trasmissioni siano regolate mediante convenzione aggiuntiva da
stipulare con le competenti amministrazioni dello Stato; ma è anche
vero che l'art. 48 della cennata legge n. 103 del 1975 fa salve le
disposizioni attributive di competenze, in materia di servizi di
telecomunicazioni, alla Provincia di Bolzano contenute nel testo unico
approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (che costituisce, come si
dirà fra poco, secondo la stessa Provincia ricorrente, la base delle
competenze da essa rivendicate). Sicché, tenuto conto della necessità
di coordinare in via di interpretazione le due disposizioni della
stessa legge n. 103 del 1975, non può nella previsione dell'art. 20
ravvisarsi un atto univocamente e concretamente invasivo, come quello
che, in ipotesi, soltanto il provvedimento ora impugnato sarebbe invece
idoneo a costituire
Ciò posto, all'esame di tutte le censure è pregiudiziale
l'individuazione della effettiva estensione delle competenze
costituzionalmente garantite della Provincia di Bolzano in materia di
diffusioni radiotelevisive.
E l'individuazione va operata ovviamente - come postula la
Provincia - alla stregua del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante il
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige (decreto che, d'ora innanzi, sarà indicato
col termine "statuto in vigore") e del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691,
recante norme di attuazione del detto statuto, nella parte concernente
manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali e,
"per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi"
(decreto, che, d'ora innanzi, sarà indicato col termine "norme di
attuazione"). È alla stregua di tale normativa (e non del precedente
statuto approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 e
delle relative norme di attuazione, cui è invece riferita la decisione
di questa Corte n. 46 del 1961, pertanto non pregiudicante) che occorre
verificare se, come pretende la ricorrente, le dette sue competenze
siano di tale latitudine da importare che essa Provincia, nell'ambito
del territorio provinciale, si sostituisce interamente allo Stato nella
gestione del servizio pubblico radiotelevisivo.
La Provincia fa leva sull'art. 8, nn. 4, 18 e 19, dello statuto in
vigore, attributivi ad essa Provincia di potestà legislativa
(esclusiva) rispettivamente: a) su "usi e costumi locali ed istituzioni
culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere
provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed
educative locali, e per la Provincia di Bolzano anche con i mezzi
radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni
radiotelevisive"; b) su "comunicazioni e trasporti di interesse
provinciale, compresa la regolamentazione tecnica e gli impianti di
funivia"; c) su "assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione
a mezzo di aziende speciali"; nonché sull'art. 9, n. 11, dello statuto
in vigore, attributivo ad essa Provincia di potestà legislativa su
"attività sportive e ricreative". Disposizioni tutte alle quali si
correla l'art. 16 del detto statuto, che attribuisce nelle stesse
materie alle Province le funzioni amministrative in precedenza
esercitate dallo Stato. Si richiama altresì all'art. 7 delle norme di
attuazione, nel quale si ribadisce che le attribuzioni (già) dello
Stato in materia di "manifestazioni ed attività artistiche, culturali
ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi" sono esercitate,
nell'ambito del proprio territorio, dalla Provincia di Bolzano,
precisandosi che "l'esercizio predetto riguarda, fra l'altro, le
funzioni amministrative previste dagli artt. 8, 9 e 10 del decreto
legislativo 3 aprile 1947, n. 428". E ancora fa riferimento all'art. 10
delle stesse norme di attuazione, in cui si riconosce alla Provincia il
potere di realizzare e di gestire una rete di ripetitori, per la
ricezione e la ritrasmissione, nel territorio provinciale, di programmi
diffusi da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca
e ladina, e, in connessione con tale potere, quello di concordare il
piano tecnico della rete col Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni "anche al fine del coordinamento con gli altri
servizi pubblici di telecomunicazione", nonché quello di utilizzare i
collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di
telecomunicazioni del detto Ministero e dei suoi concessionari, e di
acquisire impianti di privati per ristrutturarli e gestirli.
Ora dalla sola, pur innegabile, molteplicità delle attribuzioni
come sopra elencate e garantite dallo statuto in vigore e dalle norme
di attuazione non può desumersi - come argomenta la ricorrente - il
riconoscimento a suo favore di una competenza generale ed esclusiva
come quella da essa rivendicata.
Vi si oppone anzitutto la constatazione che alla Provincia, con gli
artt. 8, n. 4, dello statuto in vigore e 7 delle norme di attuazione
sono assegnate nell'ambito del territorio provinciale, per quel che
concerne il servizio pubblico delle diffusioni radiotelevisive in
generale, le specifiche funzioni esercitate fino a quel momento dal
Comitato istituito presso il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni con l'art. 8 del d. lv. C.P.S. 3 aprile 1947, n. 428
(decreto recante la normativa in materia di radiodiffusioni circolari
previgente alla legge di riforma n. 103 del 1975), e cioè quelle
concernenti "la determinazione delle direttive di massima culturali,
artistiche educative, ecc. dei programmi di radiodiffusione" circolare
(ovviamente estesa alle direttive dei programmi televisivi) e la
vigilanza sulla loro attuazione.
Laddove tutte le altre funzioni, cioè quella attinente alla
vigilanza sulla diffusione di notizie e di programmi "informativi" e
quella d'ordine tecnico, affidate dal detto decreto n. 428 del 1947
rispettivamente alla Commissione parlamentare con esso istituita (art.
9), avente appunto il compito "dell'alta vigilanza per assicurare
l'indipendenza politica e l'obbiettività informativa delle
radiodiffusioni", e al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
(art. 1), non risultano attribuite alla Provincia dalla norma
statutaria e dalle norme di attuazione anzidette.
Ciò risulta inequivocabilmente, oltre che dal tenore letterale,
come sopra riprodotto, della norma statutaria e della norma di
attuazione, dal puntuale richiamo fatto da quest'ultima ai soli artt.
8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 428 del 1947, relativi al
Comitato e non anche alla Commissione parlamentare.
Ma soprattutto l'individuazione così operata delle attribuzioni
della Provincia in materia trova sostegno nella considerazione che esse
hanno il loro referente costituzionale nella tutela dell'autogestione
del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche, tutela cui è
coerente la strutturazione delle dette attribuzioni quale componente
strumentale di quelle più ampie riconosciute alla Provincia in tema di
manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali.
È in riferimento a tali più ampie attribuzioni (artt. 8, n. 4,
statuto in vigore e 7, comma primo, norme di attuazione) che va intesa
la precisazione delle norme di attuazione (art. 7, comma secondo)
secondo la quale l'esercizio di esse comprende, "fra l'altro", le
funzioni amministrative previste dagli artt. 8, 9 e 10 del decreto
legislativo n. 428 del 1947: non già, come pretende la Provincia, nel
senso del carattere meramente esemplificativo del richiamo rispetto ad
asserite più estese attribuzioni in materia di servizio pubblico
radiotelevisivo.
Né offrono argomenti alla tesi della Provincia:
a) la locuzione "comunicazioni e trasporti" contenuta nell'art. 8,
n. 18, dello statuto in vigore (l'endiadi si riferisce chiaramente ai
trasporti di persone o di cose, materia distinta anche in altri statuti
speciali e nelle relative norme di attuazione da quella stessa delle
telecomunicazioni, e tanto più da quella delle diffusioni
radiotelevisive: vedi art. 7 d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, in
ordine all'art. 17, lett. a), dello Statuto siciliano, recante analoga
formulazione; vedi altresì art. 30 d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, in
ordine all'art. 4, n. 14, dello stesso statuto del Trentino-Alto Adige
26 febbraio 1948, n. 5, recante analoga formulazione);
b) la locuzione "assunzione diretta di servizi pubblici", contenuta
nell'art. 8, n. 19, dello statuto in vigore (tali attribuzioni, attesa
l'indeterminatezza dell'oggetto, non possono senz'altro estendersi a
quelle, distintamente considerate dalla legislazione ordinaria e dalle
stesse norme statutarie e di attuazione, concernenti lo specifico
servizio pubblico delle diffusioni circolari radiotelevisive);
c) la locuzione "attività sportive e ricreative" contenuta
nell'art. 9, n. 11, dello statuto in vigore (il riferimento sarebbe
addirittura controproducente, se la nozione di attività ricreative
potesse essere messa in connessione con quelle enunciate nell'art. 8,
n. 4, dello statuto nel senso di una ricreatività culturalmente
qualificata; ma è solo non conferente, se la locuzione è
interpretata, siccome è imposto dall'endiadi, quale ricreatività mera
o sportiva, in relazione alla situazione ambientale).
L'assetto dei rapporti fra Stato e Provincia così delineato sulla
base dell'interpretazione diretta delle norme statutarie - ammesso che
per illuminarlo sia consentito fare riferimento alla legislazione
ordinaria successiva - non risulta modificato a vantaggio della
Provincia (come questa pretende) da ciò, che l'art. 4 della legge n.
103 del 1975 ha attribuito ad un unico organo la formulazione degli
indirizzi generali per la predisposizione di tutti i programmi
televisivi, vale a dire sia di quelli ricreativi, culturali ed
educativi, sia di quelli informativi (cosicché non vi sarebbe più
ragione di ritenere le competenze della Provincia limitate ai primi).
Tale superiore compito è stato infatti riservato - nel quadro della
scelta adottata per l'attuazione della garanzia dei principi
costituzionali di obbiettività, imparzialità e completezza della
pubblica informazione (v. sentenze di questa Corte nn. 59/60, 225/74,
148/81), principi ritenuti operanti anche relativamente ai programmi
culturali e ricreativi - alla ristrutturata Commissione parlamentare, e
non alla Provincia di Bolzano o ad altra autonomia garantita.
Provincia di Bolzano le cui competenze come sopra assegnate dalle norme
statutarie, anche con riguardo ai programmi radiotelevisivi, sono
peraltro preservate dalla stessa legge (art. 48), nella loro misura
privilegiata rispetto a quella delle attribuzioni riconosciute a ogni
altro centro di autonomia garantita.
Che, poi, l'assetto suindicato - rientrante, malgrado il
trattamento privilegiato fatto salvo alla Provincia di Bolzano,
nell'orientamento normativo favorevole allo Stato nei rapporti fra
questo e le autonomie regionali in tema di pubblica informazione (v.
sentenza di questa Corte n. 94 del 1977) - possa risentire conseguenze
da un eventuale incremento della partecipazione di ogni autonomia
regionale all'organizzazione e gestione del servizio pubblico
radiotelevisivo, che sia compatibile con la garanzia dei principi
costituzionali dianzi ricordati, è prospettiva eccedente
l'individuazione delle competenze come sopra costituzionalmente
garantite della Provincia ad autonomia speciale di Bolzano, e quindi il
presente conflitto.
Per le ragioni esposte va disattesa la più radicale censura
prospettata in relazione alla stessa stipulazione della convenzione ad
opera dello Stato, mentre, pur in presenza delle ragioni medesime, la
pronuncia sulla censura prospettata in relazione al precetto espresso
nell'art. 3 della convenzione è assorbita dalla statuizione che (come
sarà detto fra poco) va resa sulla censura dedotta in relazione alla
mancata partecipazione del Presidente della giunta provinciale alla
deliberazione del Consiglio dei ministri, vale a dire al procedimento
attinente alla formazione dell'atto impugnato.
3. - A quest'ultimo proposito va anzitutto superato il dubbio, pur
sollevato dal resistente, che il mancato intervento del Presidente
della Provincia alla seduta del Consiglio dei ministri e, ancor prima,
l'omesso invito nei suoi confronti ad intervenire - anche se in
contrasto con l'art. 52 dello statuto in vigore e con l'art. 19 del
d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, recante norme di attuazione di esso in
materia di organi della regione e delle Province di Trento e di Bolzano
- diano vita a lesioni di autonomia costituzionalmente garantita,
anziché, in ipotesi, a mere illegittimità procedimentali. Le due
disposizioni ora richiamate - nel prescrivere rispettivamente la
partecipazione e l'invito, a questa strumentale, suindicati -
concorrono alla garanzia costituzionale delle competenze della
Provincia di Bolzano. E pertanto l'inosservanza di esse può esser
fatta valere come lesione delle dette competenze mediante il conflitto
di attribuzione, indipendentemente dalla circostanza che, dal punto di
vista morfologico o strutturale, l'inosservanza stessa si configuri
anche come vizio del procedimento (v. analogamente, rispetto all'art.
21 dello Statuto siciliano, le sentenze di questa Corte nn. 4/66 e
1/68).
Nel merito è da rilevare che realmente ricorre l'inosservanza
delle disposizioni in argomento.
L'art. 52 dello statuto in vigore impone l'intervento del
Presidente della Provincia alle sedute del Consiglio "quando si
trattano questioni che riguardano la Provincia"; l'art. 19 delle norme
di attuazione approvate col d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, precisa, al
comma secondo e al comma terzo, rispettivamente, che il detto
Presidente è invitato alle sedute del Consiglio dei ministri quando
questo è chiamato ad approvare, fra l'altro, atti o provvedimenti che
"riguardano" la sfera di attribuzioni della Provincia o a deliberare su
argomenti che comportano l'applicazione del principio della tutela
delle minoranze linguistiche tedesca e ladina. Orbene non vi è dubbio
che l'approvazione della convenzione relativa alla trasmissione, a cura
del servizio pubblico delle diffusioni radiotelevisive concesso alla
RAI, di programmi radiotelevisivi in lingua tedesca e radiofonici in
lingua ladina, riguardi la sfera di attribuzioni della Provincia di
Bolzano, anche se le competenze di questa, in materia di servizio
pubblico radiotelevisivo, sono come sopra delimitate. Né vi è dubbio,
d'altra parte, che l'approvazione della convenzione comporti
l'applicazione del principio della tutela delle minoranze linguistiche
tedesca e ladina. La lesione delle competenze costituzionalmente
garantite della Provincia appare evidente ove si consideri che, come è
stato sopra rilevato, tali competenze in materia di diffusione
radiotelevisiva trovano il loro referente costituzionale nella tutela
dell'autogestione del patrimonio culturale delle dette minoranze.
Per questa parte il ricorso per conflitto di attribuzione va dunque
accolto, dichiarandosi che non spetta allo Stato approvare la
convenzione in argomento senza aver sollecitato la partecipazione, alla
relativa deliberazione del Consiglio dei ministri, del Presidente della
giunta provinciale di Bolzano, e annullandosi il decreto di
approvazione emesso in mancanza di tale partecipazione.
4. - Con altri due dei cinque conflitti la Provincia di Bolzano
denuncia, come invasivi delle sue competenze sopra indicate,
rispettivamente il decreto del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni 3 dicembre 1976, recante l'approvazione del piano
nazionale delle radiofrequenze e il decreto dello stesso Ministero 31
gennaio 1983, recante l'approvazione di un nuovo piano nazionale di
ripartizione delle radiofrequenze.
Con i rispettivi ricorsi la Provincia sostanzialmente deduce che
ciascuno dei decreti impugnati, attribuendo al Ministero delle poste,
quale utilizzatore per la concessione di pubblici servizi, ma con
salvezza della possibilità di assegnazione a privati, una serie di
bande di frequenza notoriamente usate in atto dalle emittenti locali, e
comunque riservando al Ministero l'assegnazione delle bande di
frequenza nell'intero territorio nazionale, lede le attribuzioni
funzionali spettanti ad essa Provincia, per il proprio territorio, in
tema di "attività locali con mezzi radiotelevisivi", attribuzioni da
ritenere comprensive del potere di assegnazione delle frequenze.
Le censure non sono, come opposto dal resistente Presidente del
Consiglio dei ministri con eccezione espressamente formulata per il
primo dei due ricorsi, ma estensibile al secondo, inammissibili in
quanto mosse contro provvedimenti meramente applicativi di leggi -
quella 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme in materia di
diffusione radiofonica e televisiva e quella 10 dicembre 1975, n. 693,
concernente la ristrutturazione del consiglio superiore tecnico delle
poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione - non impugnate ai
sensi dell'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e
nei termini di cui all'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Vero
è che l'art. 45 della legge n. 103 del 1975, (modificativo dell'art.
183 del T. U. delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156) attribuisce espressamente all'amministrazione statale (e quindi
al Ministero delle poste e telecomunicazioni) la competenza di
assegnare frequenze radioelettriche per tutte le radiocomunicazioni
nell'ambito del regolamento internazionale delle medesime e di
comunicare al comitato internazionale di registrazione delle frequenze
l'avvenuta assegnazione; e che a tale competenza si correla quella,
peraltro meramente consultiva, del consiglio superiore delle poste,
delle telecomunicazioni e dell'automazione in ordine al progetto di
piano nazionale di ripartizione delle frequenze e delle relative
modifiche, prevista dall'art. 2, lett. b), della legge n. 693 del 1975.
Ma è anche vero, come si è già osservato a proposito del conflitto
esaminato in precedenza (quello sollevato contro il d.P.R. 9 dicembre
1975, n. 860), che l'art. 48 della cennata legge n. 103 del 1975 fa
salve tutte le disposizioni attributive di competenza, in materia di
servizi di telecomunicazioni, alla Provincia di Bolzano contenute nel
testo unico approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670. Sicché,
tenuto conto della necessità di coordinare in via d'interpretazione
col detto art. 48 la combinata normativa dell'art. 45 della stessa
legge n. 103 del 1975 e dell'art. 2, lett. b), della legge n. 693 del
1975, non può nella previsione di tale normativa ravvisarsi un atto
univocamente e concretamente invasivo come quello che, in ipotesi,
soltanto i provvedimenti impugnati sarebbero invece idonei a
costituire.
Nel merito è da rilevare che la Provincia ricorrente formula le
proprie censure soprattutto in riferimento alla stessa competenza
generale in materia di diffusioni radiotelevisive - sostitutiva di
quella dello Stato nell'ambito del territorio provinciale - da essa
Provincia rivendicata con il conflitto sollevato in ordine al d.P.R. 9
dicembre 1975, n. 860, sopra esaminato, e sulla base delle stesse
norme statutarie e di attuazione ivi invocate.
Negata per le ragioni sopra esposte quella competenza generale, la
questione si riduce a stabilire se una competenza specifica della
Provincia di disporre in materia di assegnazione delle bande di
frequenza nell'ambito del suo territorio possa trovare almeno un
principio di giustificazione nell'unica norma indicata dalla ricorrente
che abbia attinenza a funzioni concernenti gli strumenti tecnici della
diffusione radiotelevisiva: l'art. 8 delle norme di attuazione.
Senonché la detta norma si limita a stabilire che la commissione
istituita con l'art. 2 del d. lv. C.P.S. n. 428 del 1947 presso ogni
sede di singola stazione trasmittente circolare sia composta, per la
sede RAI di Bolzano, in un certo modo (cioè dal presidente e da tre
membri designati dal consiglio regionale di cui uno di lingua italiana,
uno di lingua tedesca e uno di lingua ladina). Ma non innova affatto
rispetto al cennato art. 2, al quale anzi per questa parte si riporta
interamente, circa i compiti della commissione, che sono quelli della
vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi delle radiodiffusioni
circolari con facoltà di proporre al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni modifiche e miglioramenti. Sulla base dell'invocata
norma di attuazione (art. 8) l'indicata commissione in Bolzano non si
sostituisce, dunque, neppure nell'ambito locale, al Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, nelle numerose ed ampie funzioni
d'ordine tecnico ad esso attribuite dall'art. 1 del d. lv. C.P.S. n.
428 del 1947, Ministero al quale la commissione in Bolzano ha solo la
facoltà di formulare proposte, al pari delle altre commissioni.
Del resto, mentre non vi è motivo di ritenere che la commissione
in parola sia investita, sia pure in ambito locale, del governo tecnico
dell'etere, è da rilevare che ancor prima dell'espressa attribuzione -
operata dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, modificativo
dell'art. 183 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (nuovo codice postale) -
del potere di assegnazione delle frequenze radioelettriche, il detto
governo, se inteso come potere di intervenire allo scopo di assicurare
la compatibilità reciproca non solo fra le radiodiffusioni circolari
ma fra tutte le forme di servizio radioelettrico, spettava al Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma
quarto, del d. lv. C.P.S. n. 428 del 1947 più volte richiamato, ed è
addirittura chiaramente presupposto, anche in riferimento alle
diffusioni radiotelevisive, dallo stesso art. 10 delle norme di
attuazione, cioè da uno degli elementi principali del complesso
normativo, da cui la Provincia ricorrente afferma di ripetere le
proprie competenze. L'art. 10 del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691,
infatti, prescrive (comma secondo) che il piano tecnico della rete di
ripetitori, che la Provincia è autorizzata a realizzare per la
ritrasmissione di programmi esteri provenienti dall'area culturale
tedesca e ladina, sia concordato col Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni "anche al fine del coordinamento con gli altri
servizi pubblici di telecomunicazione" (vale a dire, nel contesto, al
fine di rendere possibile al Ministero di assicurarne la reciproca
compatibilità). Né ciò è contraddetto dalla previsione, ad opera
dello stesso art. 10 (comma terzo), che la Provincia può,
nell'esercizio della propria rete, utilizzare i collegamenti della rete
pubblica nazionale che siano disponibili, perché l'utilizzazione in
discorso presuppone un giudizio di disponibilità che solo il Ministero
può dare, ovviamente tenendo conto della compatibilità suindicata.
Non è senza ragione, d'altronde, che questa Corte, con la sentenza
n. 202/76, nel porsi il problema della compatibilità fra servizio
delle radiotelevisioni circolari nell'intero territorio dello Stato ed
emittenza privata circolare nell'ambito locale, ha affermato che il
problema va risolto mediante l'attribuzione a un organo
dell'amministrazione centrale dello Stato del potere di "provvedere
all'assegnazione delle frequenze e all'effettuazione dei relativi
controlli", ed ha fatto riferimento in proposito anche alla necessità
di assicurare il rispetto degli obblighi internazionali (materia,
quest'ultima, riservata allo Stato).
I due ricorsi in esame sono dunque infondati e si deve dichiarare
che non spetta alla Provincia alcun potere, neppure nell'ambito del
territorio provinciale, di disposizione delle frequenze
radioelettriche.
5. - Con ulteriore ricorso la Provincia censura il comportamento
dilatorio e quindi il diniego opposti dal Ministero delle poste e
telecomunicazioni prima astenendosi dal rispondere e poi rispondendo
negativamente (nota del 18 maggio 1984) alla richiesta di essa
Provincia relativa all'istituzione di una terza rete televisiva per la
ricezione e ritrasmissione di programmi esteri trasmessi dall'area
culturale tedesca e ladina.
In particolare la Provincia afferma (v. anche la memoria) che il
comportamento e l'atto censurati, oltre a ledere quella generale
competenza costituzionalmente garantita che essa pretende di avere in
materia di diffusioni radiotelevisive (delineata come negli altri
ricorsi sopra esaminati e in base alle norme statutarie e di attuazione
ivi indicate), comprimono il potere di realizzare e di gestire una rete
di ripetitori, ad essa attribuito dal più volte richiamato art. 10 del
d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, concretandosi nel rifiuto del Ministero
di concordare il piano tecnico della rete (come previsto dalla detta
disposizione), rifiuto ingiustificato alla luce del riferimento, fatto
dal Ministero stesso, alle ragioni dell'emittenza locale privata, così
privilegiate o preservate.
Di fronte all'obbiezione del resistente - che, cioè, la rete di
cui alla cennata norma di attuazione è stata già istituita e concessa
in gestione ad una apposita azienda (la RAS - Radiotelevisione azienda
speciale della Provincia di Bolzano) - la Provincia ha chiarito nella
difesa orale, senza essere contraddetta sul punto, che si tratta del
completamento della rete in discorso mediante un terzo programma
destinato alle trasmissioni estere di lingua ladina provenienti
dall'omonima area culturale (ne esisterebbero altri due di lingua
tedesca provenienti rispettivamente dall'area culturale germanica e da
quella austriaca).
Ora, esclusa anche a proposito del presente conflitto la generale
competenza rivendicata dalla Provincia in materia di diffusioni
radiotelevisive, non si vuol negare che il potere ad essa riconosciuto
dalla suindicata norma di attuazione - di realizzare e di gestire la
propria rete di ripetitori, e quindi anche di completarla o di
integrarla per renderla idonea agli scopi previsti dalla norma stessa -
sia una competenza difendibile mediante conflitto di attribuzione.
Vanamente il resistente lo contesta sulla base della considerazione che
la legge, adoperando la locuzione "la Provincia è autorizzata",
avrebbe con ciò stesso mostrato di non voler riconoscere né
attribuire alla Provincia una competenza avente tale oggetto. Che si
tratti, invece, anche dopo la "liberalizzazione" dei ripetitori
risultante dalla sentenza di questa Corte n. 225/74, di una competenza
garantita, si desume dal carattere della fonte attributiva (norma di
attuazione dello statuto) e dal contenuto privilegiato (comprendente
fra l'altro il potere di servirsi dei collegamenti disponibili della
rete nazionale).
Tuttavia la Provincia muove da una nozione di invasività che non
può essere condivisa.
Anche quando, configurandosi una competenza costituzionalmente
garantita dell'autonomia regionale o provinciale rispetto al potere
dello Stato, si presenti la necessità di un'intesa (o di un
"concordamento") per evitare l'interferenza di fatto tra le rispettive
esplicazioni, o quando addirittura l'intesa (o il "concordamento")
costituisca lo strumento istituzionalmente previsto per l'esercizio
coordinato delle due potestà, a dar vita a una lesione dell'autonomia
garantita non è sufficiente (da parte dello Stato) un diniego
implicito o esplicito in ragione del solo suo contenuto negativo, vale
a dire un comportamento o un atto, che si esaurisca nel mero esercizio
(negativo) del potere statale.
Orbene il diniego prima implicito e quindi esplicito del Ministero
delle poste fatto oggetto di ricorso non è censurato dalla stessa
ricorrente altrimenti che per il suo contenuto negativo. Dalle stesse
allegazioni della ricorrente esso non appare diverso da qualsiasi atto
di esercizio del potere spettante al Ministero di pronunciarsi in
ordine al piano da concordare.
Per di più tale esercizio è motivato con la ravvisata
impossibilità, "al momento", di procedere a modifiche degli attuali
equilibri esistenti nel campo dell'utilizzazione delle bande di
frequenza, equilibri che la nota 18 maggio 1984 mostra di considerare
in riferimento non solo all'"ambito privato", ma anche all'"ambito
pubblico", vale a dire ad esigenze d'impiego non riconducibili a quelle
dell'emittenza privata locale, che la Provincia lamenta essere state
privilegiate o preservate in danno della sua attribuzione. Né la
Provincia, che solo con la memoria formula una generica accusa di
pretestuosità della motivazione, adduce che questa sia pretestuosa là
dove si riferisce allo "ambito pubblico".
Il conflitto è pertanto inammissibile.
6. - Con il conflitto sollevato nei confronti dello Stato, in
ordine alla deliberazione in data 16 dicembre 1977 del consiglio di
amministrazione della RAI, relativa all'istituzione della terza rete
televisiva, la Provincia sostiene che la strutturazione di quest'ultima
quale operata dalla deliberazione impugnata è lesiva delle competenze
garantite ad essa Provincia, in materia di direttive di massima per i
programmi artistici, culturali ed educativi di rilevanza locale della
diffusione radiotelevisiva circolare, dall'art. 8, n. 4, dello statuto
in vigore e dall'art. 7 delle norme di attuazione (che richiama il d.
lv. C.P.S. n. 428 del 1947), nonché dall'art. 9 delle dette norme di
attuazione (che prevede la nomina di un coordinatore dei programmi in
lingua tedesca d'intesa fra essa Provincia e la RAI).
Ma tale conflitto, in accoglimento dell'eccezione opposta dal
resistente, va dichiarato inammissibile perché l'atto censurato è
atto proprio del concessionario del servizio, vale a dire della RAI,
ente privato in quanto società per azioni, e non già dello Stato o a
questo comunque direttamente imputabile.
Le sentenze nn. 105 del 1968, 128 del 1969 e 175 del 1976 di questa
Corte sono richiamate dalla Provincia non a proposito, in quanto la
prima di esse non affronta un problema di imputabilità dell'atto
impugnato, mentre le altre due riguardano un atto imputabile alla
regione contro la quale era stato proposto il conflitto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi relativi ai ricorsi per conflitto di attribuzione
in epigrafe;
1) dichiara, in ordine al ricorso n. 23 Reg. confl. 1976, che non
spetta alla Provincia di Bolzano stipulare la convenzione con la RAI
relativa ai programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e
radiofonici in lingua ladina per la Provincia di Bolzano, approvata con
d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860;
2) dichiara, in ordine allo stesso ricorso n. 23 Reg. confl. 1976,
che non spetta allo Stato approvare la convenzione con la RAI relativa
ai programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e radiofonici
in lingua ladina per la Provincia di Bolzano senza previo invito al
Presidente della Provincia a intervenire alla relativa seduta del
Consiglio dei ministri, e conseguentemente annulla il d.P.R. 9 dicembre
1975, n. 860, che approva la detta convenzione;
3) dichiara, in ordine ai ricorsi nn. 6 Reg. confl. 1977 e 15 Reg.
confl. 1983, che non spetta alla Provincia di Bolzano provvedere
nell'ambito del proprio territorio all'assegnazione delle frequenze
radioelettriche disposta rispettivamente con i decreti del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni del 3 dicembre 1976 e del 31
gennaio 1983;
4) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato,
con ricorso n. 26 Reg. confl. 1984, dalla Provincia di Bolzano in
ordine alla nota 18 maggio 1984 del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni concernente l'integrazione della rete dei ripetitori
per la ritrasmissione dei programmi esteri provenienti dall'area
culturale tedesca e ladina;
5) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato,
con ricorso n. 4 Reg. confl. 1978, dalla Provincia di Bolzano contro la
deliberazione 16 dicembre 1977 della RAI, relativa all'istituzione
della terza rete televisiva.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte