Corte costituzionale

Ordinanza n. 206/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 aprile 1987 dalla Commissione

tributaria di 1° grado di Orvieto sul ricorso proposto da Leone

Vincenzo contro l'Ufficio II.DD. di Orvieto, iscritta al n. 641 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 13 dicembre 1988 dalla Commissione

tributaria di 1° grado di Orvieto sul ricorso proposto da Sgarroni

Sandra contro l'Ufficio II. DD. di Orvieto, iscritta al n. 642 del

registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di due giudizi tributari - rivolti,

rispettivamente, l'uno avverso l'avviso di rettifica della

dichiarazione dei redditi di un contribuente e l'altro contro

l'avviso di accertamento a carico di un sostituto di imposta, emessi

entrambi nel presupposto della omissione delle rispettive

dichiarazioni, in quanto presentate ad ufficio incompetente e

pervenute a quello competente oltre il mese dalla scadenza dei

termini di legge - la Commissione tributaria di primo grado di

Orvieto, con ordinanze di identico contenuto emesse l'una il 29 aprile

1987 (reg. ord. n. 641 del 1989) e l'altra il 13 dicembre 1988 (reg.

ord. n. 642 del 1989) e pervenute entrambe a questa Corte il 29

novembre 1989, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale,in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni

comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella

parte in cui considera la presentazione della dichiarazione, inviata

ad ufficio incompetente, come avvenuta nel giorno in cui pervenga a

quello competente;

che, ad avviso del giudice a quo, ciò determinerebbe una

evidente disuguaglianza tra contribuenti, non potendosi addebitare ad

alcuni di essi conseguenze sfavorevoli derivanti dalla diversa

tempestività degli uffici finanziari;

che non si sono costitute le parti private;

che è invece intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente

del Consiglio dei ministri, il quale ha sostenuto l'inammissibilità

della questione per aberratio ictus, essendosi il giudice a quo

limitato all'impugnazione di una sola norma, di per sé non

determinante, ma facente parte di un sistema insieme con altre

disposizioni non indicate nelle ordinanze di rinvio, e, nel merito,

ha chiesto comunque che la questione stessa sia dichiarata non

fondata, richiamando all'uopo precedenti decisioni di questa Corte;

Considerato che i due giudizi possono essere riuniti e decisi con

unica pronuncia, in quanto riguardano la medesima questione;

che va preliminarmente disattesa la eccezione di

inammissibilità formulata dall'interveniente nell'assunto che la

questione, coinvolgendo il regime sanzionatorio, si sarebbe dovuta

proporre nei confronti, non solo della norma denunciata, ma anche di

altre disposizioni dello stesso decreto presidenziale;

che, difatti, la questione sollevata prospetta

l'irragionevolezza non del sistema sanzionatorio, ma della previsione

che considera la presentazione della dichiarazione inviata ad ufficio

incompetente, avvenuta nel momento in cui pervenga a quello

competente e, quindi, correttamente è stata proposta nei confronti

della norma che contiene tale previsione (cfr. sent. n. 103 del

1990);

che, nel merito, la questione è già stata dichiarata non

fondata (sent. n. 103 del 1990), con riferimento allo stesso

parametro costituzionale invocato;

che in quella sede si è osservato che, anche nell'ipotesi in

cui la tempestività della presentazione all'ufficio competente

dipende dal maggiore o minore grado di diligenza dell'ufficio cui

erroneamente la dichiarazione sia stata presentata dal contribuente,

"non appare irragionevole che questi sia assoggettato a sanzione,

quando, presentandola ad un ufficio non abilitato a riceverla, abbia

contribuito con tale comportamento al successivo disguido";

che non sono formulati nelle ordinanze di rimessione profili

nuovi che possano indurre questa Corte ad un diverso avviso;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di

accertamento delle imposte sui redditi) sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo

grado di Orvieto con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte