Sentenza n. 206/1994
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/06/1994 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 14legge 318/1986
citata
- art. 25legge 55/1983
- art. 1legge 36/1931
- art. 27legge 87/1953
- art. 25legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, terzo
comma, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 (Provvedimenti urgenti
per la finanza locale), convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488
(Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 1 luglio
1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale),
promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1993 dalla Corte di
cassazione sul ricorso proposto dalla s.r.l. Gestione Servizi
Pubblici contro il Comune di Reggello, iscritta al n. 700 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 6 maggio 1993 la Corte di cassazione,
Sezione prima civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24,
primo comma, 102, primo e secondo comma, e 108, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 14,
terzo comma, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 (Provvedimenti
urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 9 agosto 1986,
n. 488, nella parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 25, secondo
comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (convertito nella
legge 26 aprile 1983, n. 131), rende applicabile il regio
decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36 (convertito nella legge 9 aprile
1931, n. 460).
L'ordinanza è stata emessa nel giudizio sul ricorso proposto
dalla Società Gestione Servizi Pubblici, avverso la decisione con la
quale la commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 21
gennaio 1931, n. 36, ha determinato, per il periodo 1 gennaio 1986-31
gennaio 1988, l'aggio spettante alla società medesima per la
riscossione della imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti
sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione sugli spazi
ed aree pubbliche nel Comune di Reggello.
Il giudice a quo, rilevato che la questione ha per oggetto le
disposizioni sulle quali si fonda la potestas iudicandi, onde la
caducazione delle disposizioni stesse farebbe venir meno la decisione
avverso la quale è stato proposto il ricorso per cassazione, ritiene
di poter individuare nella commissione arbitrale di cui al regio
decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, una giurisdizione speciale.
Sicché la norma impugnata, nel ripristinare, attraverso il richiamo
al decreto-legge n. 55 del 1983, un organo giurisdizionale ormai
cessato, si porrebbe in contrasto con l'art. 102, secondo comma,
della Costituzione, che stabilisce il divieto di istituire giudici
speciali.
Ove, invece, si ritenesse di essere in presenza non di un nuovo
giudice speciale, ma di una giurisdizione speciale precostituzionale,
la commissione arbitrale sarebbe, ad avviso del remittente, priva del
requisito della indipendenza dei suoi componenti, essendo due su tre
di essi nominati dalle parti in causa, in contrasto con l'art. 108,
secondo comma, della Costituzione.
Il giudice a quo ritiene, infine, in via subordinata, che, ove si
individuasse nella commissione in esame non un giudice speciale ma un
organismo arbitrale, si sarebbe in presenza di una forma di arbitrato
obbligatorio, contrastante con gli artt. 24 e 102 della Costituzione. Considerato in diritto
1. - La Corte è chiamata a giudicare della legittimità
costituzionale dell'art. 14, terzo comma, del decreto-legge 1 luglio
1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, nella
parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 25, secondo comma, del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (convertito nella legge 26
aprile 1983, n. 131), rende applicabile il regio decreto-legge 25
gennaio 1931, n. 36, con l'effetto di deferire alla commissione
arbitrale da quest'ultimo prevista le controversie in materia di
revisione della misura dell'aggio, convenuta nei contratti per
l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle tasse di
occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Secondo la prospettazione del giudice a quo, l'art. 14, terzo
comma, del predetto decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318:
se inteso nel senso del ripristino di una giurisdizione speciale
ormai cessata, contrasterebbe con l'art. 102, secondo comma, della
Costituzione, che pone il divieto di istituire giudici speciali;
se inteso nel senso del mantenimento in vita di una
giurisdizione speciale precostituzionale, colliderebbe con l'art.
108, secondo comma, della Costituzione, per la mancanza, nei
componenti nominati dalle parti in causa, del requisito della
terzietà, presupposto essenziale dell'indipendenza del giudice.
Infine, per l'ipotesi che si ritenga di essere in presenza non di
una giurisdizione speciale, bensì di una forma di arbitrato, se ne
assume l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 24, primo comma,
e 102, primo comma, della Costituzione, atteso il carattere
obbligatorio dell'arbitrato stesso.
2. - Occorre, pregiudizialmente, precisare che l'alternatività
delle soluzioni ipotizzate da parte del giudice remittente, in ordine
alla questione prospettata, non osta alla sua ammissibilità (cfr.
sentenze n. 164 del 1985, n. 469 del 1988). È vero, infatti, che la
Corte ha ripetutamente espresso l'avviso che spetti al giudice a quo,
nella individuazione dell'oggetto della questione di
costituzionalità, effettuare la scelta interpretativa intorno al
significato della norma denunciata. Detta scelta non può, tuttavia,
non dirsi compiuta quando il giudice, sulla scorta di una univoca
individuazione del contenuto precettivo della norma sospettata di
incostituzionalità, prospetta - come nella specie - ipotesi
alternative che attengono piuttosto alla qualificazione giuridica
dell'oggetto della disposizione, in relazione a diverse possibili
valutazioni costituzionali del medesimo.
3. - La questione è, nel merito, fondata, alla luce degli
orientamenti già espressi da questa Corte con riferimento a norme di
analogo tenore di quella denunciata.
La norma impugnata è contenuta in uno dei tanti provvedimenti
emanati con cadenza annuale in materia di finanza locale, che hanno
sovente attribuito la competenza a risolvere le controversie fra
comuni e agenti della riscossione di imposte sulla pubblicità e
diritti sulle pubbliche affissioni ad una commissione arbitrale, già
prevista nel regio decreto-legge n. 36 del 1931 per il contenzioso in
materia di imposte di consumo.
La circostanza che il legislatore abbia di volta in volta
specificamente attribuito questa competenza, anche in epoca
successiva all'abolizione delle imposte di consumo ed alla cessazione
dei relativi contratti, induce ad escludere la configurazione di
detta commissione come organo permanente anche al di là delle
originarie competenze, portando, invece, a considerare il rinvio al
regio decreto-legge n. 36 del 1931, fatto dalla norma denunciata,
come una rinnovata scelta di una tipologia di soluzioni di conflitti.
4. - In ordine alla disposizione qui denunciata, occorre pervenire
alle stesse conclusioni cui la Corte è giunta nella sentenza n. 49
del 1994, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.
26, settimo comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153 (Norme per
l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno
1980) che, in ipotesi di mancato accordo tra Comune e concessionario
del servizio di pubbliche affissioni, relativamente alla revisione
delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso nei
contratti allora in corso, demandava le controversie alla già
menzionata commissione arbitrale.
Come si è avuto occasione di osservare nella sentenza testé
richiamata, ad evidenziare l'illegittimità costituzionale della
norma è sufficiente il fatto che essa escluda per tutta una serie di
controversie la competenza degli organi ordinari di giurisdizione
(cfr., anche in tal senso, sentenza n. 35 del 1958), senza che
occorra dare soluzione al problema, tuttora aperto e dibattuto, sui
rispettivi caratteri e sui rapporti concettuali fra arbitrato
obbligatorio e giurisdizione speciale.
Gli stessi motivi che sorreggono la declaratoria di illegittimità
dell'art. 14, terzo comma, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318,
convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, comportano che, ai
sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 25, secondo comma,
del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26
aprile 1983, n. 131.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara, l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, terzo
comma, del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318 (Provvedimenti urgenti
per la finanza locale), convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488,
nella parte in cui, attraverso il rinvio all'art. 25, secondo comma,
del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26
aprile 1983, n. 131, demanda alla commissione arbitrale prevista
dall'art. 1 del regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36,
convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la revisione delle
misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute
nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta
comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e
delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma,
del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (Provvedimenti urgenti per
il settore della finanza locale per l'anno 1983), convertito nella
legge 26 aprile 1983, n. 131, nella parte in cui demanda alla
commissione arbitrale prevista dall'art. 1 del regio decreto-legge 25
gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460, la
revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone
fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche
affissioni e delle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte