Sentenza n. 206/1996
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/06/1996 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 102legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 102 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con
ordinanza emessa il 29 settembre 1995 dal Magistrato di sorveglianza
di Varese, nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Moretti
Tiziano, iscritta al n. 825 del registro ordinanze 1995 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie
speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Magistrato di sorveglianza di Varese ha sollevato, in
riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 102 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui
dispone la conversione della pena pecuniaria ineseguita per
insolvibilità del condannato nella pena sostitutiva della libertà
controllata. Dopo aver rilevato come l'identica questione sia stata
ritenuta non fondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione
nella sentenza n. 108 del 1987, il giudice a quo rammenta che nella
medesima pronuncia questa Corte ebbe a sottolineare la necessità, da
un lato, di circoscrivere l'area di operatività della conversione,
dall'altro, di introdurre previsioni volte a ridurre al minimo il pur
inevitabile maggior tasso di afflittività che scaturisce
dall'istituto, indicando nel lavoro sostitutivo la misura più idonea
a tal fine e relegando la libertà controllata ad un ruolo meramente
sussidiario.
Lo sfavore manifestato dalla Corte nei confronti della conversione
della pena pecuniaria in libertà controllata è condiviso dal
giudice a quo sotto più profili. A parere del rimettente, infatti,
la conversione in libertà controllata determina un incremento della
compressione della libertà personale del condannato del tutto
ingiustificato in quanto non funzionale alla sostituzione del
sacrificio patrimoniale inesigibile connesso alla pena. Tale
incremento di afflittività, poi, non è collegato ad un
comportamento colpevole del condannato ma scaturisce unicamente dallo
stato di insolvibilità. È la stessa legge, infine, a prevedere
altre soluzioni, come la conversione in lavoro sostitutivo, che
salvaguardano l'inderogabilità della pena pecuniaria senza
comportare ingiustificati aumenti di afflittività.
Posto, dunque, che il principio della responsabilità penale
personale sancito dall'art. 27, primo comma, della Costituzione,
esclude ogni forma di responsabilità oggettiva, e considerato che la
giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto tale principio applicabile
anche in fase esecutiva nelle ipotesi di sostanziale modificazione
nel grado di privazione della libertà personale così come in tema
di revoca di misure alternative, il giudice a quo ritiene che
l'ingiustificata compressione della libertà che scaturisce dalla
conversione in assenza di comportamento colpevole del condannato
contrasti con l'indicato parametro.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Ritiene infatti l'Avvocatura che il necessario bilanciamento e
temperamento delle misure sostitutive afflittive con le esigenze di
effettività della pena abbia già formato oggetto di valutazione da
parte di questa Corte proprio nella sentenza n. 108 del 1987 ove
sarebbe stata "confermata la persistente necessità della parallela
previsione della libertà controllata". Considerato in diritto
1. - Il Magistrato di sorveglianza di Varese sottopone a scrutinio
di costituzionalità l'art. 102 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale) nella parte in cui dispone la
conversione della pena pecuniaria ineseguita per insolvibilità nella
pena sostitutiva della libertà controllata.
A parere del giudice a quo l'istituto che viene qui in discorso
determina una limitazione della sfera della libertà personale del
condannato non raccordata sul piano funzionale alla specifica natura
del sacrificio connesso alla pena originaria ineseguibile, senza che
a ciò corrisponda alcun comportamento colpevole del condannato dal
momento che la conversione della pena pecuniaria in libertà
controllata viene fatta esclusivamente dipendere dall'obiettivo stato
di insolvibilità. Da un siffatto meccanismo verrebbe pertanto a
scaturire, secondo il rimettente, una violazione del principio di
colpevolezza sancito dall'art. 27, primo comma, della Costituzione,
il cui ambito di applicazione è volto a garantire qualunque vicenda
che, anche nella fase esecutiva, determina, come nella specie, una
"sostanziale modificazione nel grado di privazione della libertà
personale" del condannato.
2. - La questione è fondata. Sin dalla sentenza n. 131 del 1979
questa Corte ebbe infatti a rilevare, sulla base delle esperienze di
diritto comparato, la generale tendenza ad un adeguamento delle pene
pecuniarie e delle relative modalità di pagamento alle condizioni
economiche del condannato attraverso meccanismi, come il sistema dei
tassi giornalieri di reddito, idonei a realizzare una uguaglianza
sostanziale della pena pecuniaria perché proporzionale alle risorse
del condannato stesso e tali, dunque, "da configurarne il mancato
pagamento (dal quale deriva la conversione) come la conseguenza di un
comportamento colpevole e non di una impossibilità in cui senza
colpa versi il condannato". Da qui l'indicazione, poi incisivamente
ribadita nella sentenza n. 108 del 1987, del lavoro sostitutivo come
la misura che restringe al massimo l'aggravio di pena connesso alla
conversione e che nel contempo è in grado di esplicare una funzione
rieducativa, con l'ovvia conseguenza - si osservò nella sentenza da
ultimo richiamata - di dover assegnare al più invasivo istituto
della libertà controllata "un ruolo sussidiario e non, come oggi
accade, prevalente". Considerazioni, quelle appena esposte, che,
seppure indussero questa Corte a ritenere "per l'intanto, ed allo
stato" non in contrasto con l'art. 3 della Costituzione la disciplina
sancita dalla
norma oggetto di impugnativa, non consentono di pervenire nel
presente giudizio alle conclusioni allora adottate, avuto riguardo
alla mutata prospettiva in cui si iscrive l'odierna questione e che
scaturisce, per un verso, dalla perdurante inerzia serbata dal
legislatore malgrado gli auspici di un adeguamento normativo più
volte formulati (v., da ultimo, sentenza n. 119 del 1994) e, sotto
altro profilo, dal diverso parametro che il rimettente ha posto a
fondamento delle dedotte censure.
Se da un lato, infatti, è ben vero che qualsiasi meccanismo di
conversione ineluttabilmente comporta un incremento del tasso di
afflittività, tenuto conto degli effetti ontologicamente novativi
che scaturiscono dall'applicazione di una sanzione avente natura
diversa dalla pena pecuniaria irrogata e non eseguita per
insolvibilità del condannato, è altrettanto vero che il principio
di colpevolezza, correttamente richiamato dal giudice a quo impone
che fra pena originaria e pena convertita si stabilisca un nesso di
correlazione funzionale che impedisca di ritenere quell'incremento di
afflittività come totalmente avulso dalla "responsabilità" del
condannato.
Mentre, quindi, al depauperamento del patrimonio che consegue alla
esecuzione della pena pecuniaria ben corrisponde, in ipotesi di
ineseguibilità, l'applicazione di un istituto che, come il lavoro
sostitutivo, è destinato a produrre reddito e dunque a surrogare il
pagamento della pena pecuniaria non realizzatosi per insolvibilità
del condannato - cosicché la responsabilità di questo adeguatamente
giustifica non soltanto la pena originaria ma anche la specifica
sanzione che si applica in sede di conversione - non altrettanto è a
dirsi ove la misura prescelta e per di più attuata in via
prevalente, sia destinata a incidere esclusivamente sulla sfera della
libertà del condannato.
Il pieno rispetto del principio sancito dall'art. 27, primo comma,
della Costituzione, comporta, dunque, che al condannato a pena
pecuniaria il quale versi in stato di insolvibilità sia sempre
offerta la possibilità di richiedere l'applicazione della misura del
lavoro sostitutivo a prescindere dall'importo della pena pecuniaria,
così da riservare alla libertà controllata un ruolo effettivamente
sussidiario, che si giustifica in ragione della scelta che il
condannato insolvibile è posto in condizione di effettuare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, secondo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale) nella parte in cui non consente che il lavoro sostitutivo, a
richiesta del condannato, sia concesso anche nel caso in cui la pena
pecuniaria da convertire sia superiore ad un milione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:206 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte