Sentenza n. 207/1971
Altra decisione · depositata il 28/12/1971 · relatore Angelo de Marco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
siciliana, notificato il 2 marzo 1971, depositato in cancelleria il 13
successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi 1971, per conflitto
di attribuzione sorto a seguito della circolare del Ministero delle
finanze 11 dicembre 1970, n. 380925, avente per oggetto "Riscossione -
Esenzione decennale dell'imposta di ricchezza mobile - Industria
edilizia".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1971 il Giudice
relatore Angelo De Marco;
uditi gli avvocati Antonio Sorrentino e Pietro Virga, per la
Regione, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele
Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 2 marzo 1971 il Presidente della Regione
siciliana, debitamente autorizzato, ha proposto ricorso per la
risoluzione del conflitto tra detta Regione e lo Stato, sorto per
effetto della circolare del Ministero delle finanze 11 dicembre 1970,
n. 380925, avente per oggetto "Riscossione - Esenzione decennale
dell'imposta di ricchezza mobile - Industria edilizia", con la quale
sono state date disposizioni alle Intendenze di finanza di assoggettare
alla imposta di ricchezza mobile le imprese edili, anche se nei loro
confronti la Regione siciliana abbia emesso decreti di esenzione.
A sostegno del gravame, si premette, in linea di fatto, quanto
segue:
Mentre la legislazione statale a favore del Meridione fa discendere
direttamente dal precetto legislativo le agevolazioni tributarie,
accordate per incentivare le nuove iniziative industriali, la
legislazione regionale siciliana per l'industrializzazione dell'Isola
ha disposto che le nuove iniziative industriali, meritevoli di essere
incentivate ed aventi, quindi, diritto alle agevolazioni fiscali,
creditizie e contributive, venissero riconosciute tali mediante decreto
interassessoriale emanato dall'Assessore per le finanze, di concerto
con l'Assessore dell'industria e commercio.
Con l'art. 7 della legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, poi, a
controllo del buon uso dei poteri accordati in materia agli Assessori
delle finanze e dell'industria e commercio, si demandava al Presidente
della Regione di determinare con proprio decreto, da emanarsi su
proposta dell'Assessore dell'industria e commercio, d'intesa con quello
per le finanze, sentita la Giunta di Governo, le categorie di
stabilimenti industriali, tecnicamente organizzati, ammesse a
beneficiare delle agevolazioni in materia di sviluppo industriale.
In particolare, con il decreto del Presidente della Regione 4
maggio 1954, n. 2, fra le attività industriali meritevoli di
incentivazione veniva inclusa l'industria edilizia (art. 8 della
tabella allegata) precisando che alle imprese esercenti tale attività
l'esenzione decennale dall'imposta di ricchezza mobile (imposta
devoluta alla Regione sia in base al regime provvisorio del 1948, sia a
norma del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074) andava concessa, caso per
caso, solo per i redditi di lavori eseguiti nell'ambito della Regione e
sempre che per la esecuzione degli stessi venissero impiantati cantieri
che, per la loro attrezzatura, potessero considerarsi stabilimenti
industriali tecnicamente organizzati.
La legittimità costituzionale di tale sistema legislativo
regionale è stata riconosciuta da questa Corte in vari giudizi sia in
via principale, sia in via incidentale (sentenze 9 dicembre 1963, n.
167; 6 giugno 1965, n. 63; 23 novembre 1967, n. 122).
Con sentenza 21 settembre 1970, n. 1640 la Corte di cassazione a
sezioni unite, invece, ha ritenuto che, ai fini delle agevolazioni
fiscali prevedute per lo sviluppo del Mezzogiorno, non possono essere
inclusi fra gli stabilimenti industriali i cantieri edili, in quanto
impiantati per produrre una tantum un determinato bene e,
conseguentemente, ha dichiarato illegittimi e disapplicati l'art. 4 ed
il n. 8 della tabella inclusa nel decreto del Presidente della Regione
siciliana 4 maggio 1954, n. 2.
In base a tale sentenza è stata emanata la impugnata circolare del
Ministero delle finanze.
Tanto premesso in linea di fatto, vengono dedotti, in diritto, i
seguenti motivi di gravame:
1) Violazione degli artt. 20 e 36 dello Statuto della Regione
siciliana; violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.l. 12
aprile 1948, n. 507; violazione e falsa applicazione dell'art. 8 delle
norme di attuazione, approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;
violazione degli artt. 113 e 134 della Costituzione.
Con tale motivo si sostiene la tesi che il Ministero delle finanze
non ha la potestà di disapplicare leggi, regolamenti o atti
amministrativi regionali, anche se esorbitano dalla sfera di competenza
legislativa o meramente amministrativa della Regione per invadere la
sfera di competenza statale, ma deve previamente chiederne la
dichiarazione di illegittimità, promovendo giudizio di
costituzionalità in via principale o incidentale, se si tratta di atti
legislativi, oppure sollevando conflitto di attribuzione, se si tratta
di regolamenti o di atti amministrativi.
Questo comportamento era tanto più necessario nella specie, in
quanto la Corte si era già pronunciata in senso contrario all'assunto
del Ministero delle finanze con la sentenza n. 63 del 1965.
2) Violazione sotto altro profilo degli artt. 20 e 36 dello Statuto
della Regione siciliana e degli artt. 2 del d.l. 12 aprile 1948, n. 507
e 8 delle norme di attuazione in materia finanziaria.
Con questo motivo si sostiene la tesi che, anche ad entrare nel
merito, deve riconoscersi la legittimità degli atti amministrativi
disapplicati dal Ministero delle finanze, in quanto emanati in forza di
una normativa regionale la cui legittimità costituzionale è stata
affermata da questa Corte con le sentenze 9 dicembre 1963, n. 167, 6
giugno 1965, n. 63, 23 novembre 1967, n. 122.
In particolare, con quest'ultima sentenza, la Corte costituzionale,
nel respingere la eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.
7 della legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, e del d.P.Reg. 4 maggio
1954, n. 2, ha esplicitamente affermato - e non in via incidentale -
che il contenuto del d.P.Reg. n. 2 del 1954 e della annessa tabella
indicante le categorie degli stabilimenti industriali ammessi ai
benefici fiscali fanno parte integrante di un sistema legislativo
armonico e organico nei cui confronti non sono proponibili censure di
incostituzionalità.
Quanto, poi, alla sentenza delle sezioni unite della Cassazione,
dalla quale vuole trarre fondamento la impugnata circolare del
Ministero delle finanze, basta rilevare che il motivo essenziale e
decisivo sul quale si basa è l'esclusione - in netto contrasto con
quanto ritenuto con la citata sentenza di questa Corte n. 122 del 1967
- che l'elenco delle industrie ammesse ai benefici tributari, approvato
con il d.P.Reg. n. 2 del 1954 sia divenuto parte integrante dell'art. 1
della legge regionale n. 51 del 1957.
Comunque, la sentenza della Cassazione fa stato soltanto
limitatamente al caso deciso.
Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che, con l'atto di costituzione, dopo avere esposti i termini della
controversia, chiede, in via principale, che il ricorso della Regione
venga dichiarato inammissibile e, in via subordinata che, previa
declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge
regionale 7 dicembre 1953, n. 61, venga respinto nel merito.
A sostegno della richiesta dichiarazione di inammissibilità del
ricorso, l'Avvocatura generale dello Stato, muovendo dalla
considerazione che la Corte Suprema ha proceduto alla interpretazione
dell'art. 7 della legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, a seguito di
che ha dichiarato l'illegittimità ordinaria dell'art. 4 del d.P.Reg. 4
maggio 1954, n. 2 (nella parte in cui prevede la possibilità per i
cantieri edili di essere ricompresi negli stabilimenti industriali
ammessi a fruire di benefici fiscali) e che il Ministero delle finanze
ha fatto propria l'interpretazione della legge adottata dalla Corte di
cassazione, perviene alla conclusione che il contenuto di merito della
predetta interpretazione non possa essere discusso in questa sede sotto
il profilo dei rapporti tra Stato e Regione.
Soffermandosi, poi, alla richiamata sentenza delle sezioni unite
della Cassazione, che ha dichiarato illegittimo e disapplicato il
decreto regionale del 1954, n. 2, ai sensi dell'art. 5 dell'allegato E
alla legge 20 marzo 1865, sul contenzioso amministrativo, ha affermato
che il Ministero delle finanze era obbligato ad eseguire tale sentenza.
Riguardo alla incostituzionalità dell'art. 7 della legge regionale
n. 61 del 1953, in esecuzione della quale venne emesso il decreto del
Presidente della Regione n. 2 del 1954, la questione viene poi
prospettata, in via subordinata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione ed agli artt. 17 e 36 dello Statuto della Regione
siciliana.
Con memoria depositata il 28 ottobre 1971, il patrocinio della
Regione, confermando quanto dedotto col ricorso, a confutazione
dell'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri,
deduce, in sostanza, quanto segue:
a) Non si contesta la competenza del Ministero delle finanze ad
emanare ai dipendenti uffici della Regione siciliana circolari ed
istruzioni interpretative anche di leggi regionali, ma, con la
circolare impugnata, il Ministero ha disapplicati atti amministrativi
regionali, emanati in forza ed in conformità di leggi regionali,
riconosciute da questa Corte costituzionalmente legittime;
b) Questo comportamento del Ministero non può trovare
legittimazione nella più volte richiamata sentenza della Cassazione,
in quanto questa ha efficacia limitata al caso deciso e non erga omnes;
c) La disapplicazione di atti amministrativi da essa dichiarati
illegittimi è consentita soltanto all'autorità giudiziaria ordinaria
dall'art. 5 della legge sul contenzioso amministrativo, mentre non è
consentita né alla giurisdizione amministrativa, né, tanto meno, alle
autorità amministrative;
d) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della
legge regionale n. 61 del 1953 è già stata dichiarata sostanzialmente
infondata da questa Corte con la sentenza n. 122 del 1967, anche se
allora la pronunzia fu di semplice irrilevanza.
A maggiore ragione deve essere dichiarata infondata dopo che, con
l'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614, emanata per le zone
depresse del centro-nord, le imprese del settore edile sono state
ammesse alle agevolazioni fiscali prevedute per l'industrializzazione
del Mezzogiorno. Considerato in diritto :
1. - In via pregiudiziale dev'essere esaminata l'eccezione di
improponibilità del ricorso prospettata dall'Avvocatura generale dello
Stato sotto il profilo che l'atto impugnato trova il suo fondamento in
una sentenza delle sezioni unite della Cassazione, interpretativa
dell'art. 7 della legge regionale 7 dicembre 1953, n. 61, alla quale il
Ministero delle finanze, nell'esercizio del suo non contestato potere
di impartire ai dipendenti uffici della Regione siciliana istruzioni e
direttive, in ordine all'applicazione delle leggi fiscali anche
regionali, ha inteso uniformarsi, cosicché non esisterebbe un
conflitto tra Stato e Regione, ma se mai tra Corte costituzionale e
Corte di cassazione.
L'eccezione è manifestamente infondata:
Col ricorso in esame la Regione contesta come lesiva della sua
autonomia la potestà del Ministero delle finanze, quale organo dello
Stato, di disapplicare provvedimenti amministrativi emanati da organi
regionali, in applicazione (in ipotesi, anche errata) di leggi
regionali.
Con la circolare impugnata il Ministero delle finanze
nell'impartire agli uffici finanziari della Regione siciliana l'ordine
di assoggettare le imprese edili al pagamento della imposta di
ricchezza mobile, anche se nei loro confronti la Regione abbia emesso
decreto di esenzione, ha evidentemente disapplicato ed ordinato di
disapplicare tali decreti.
Nelle opposte posizioni così assunte dalla Regione, da un lato,
dallo Stato, dall'altro, non può non ravvisarsi un conflitto tra
questi due Enti e non fra altri organi dello Stato.
Si può, quindi, passare all'esame del ricorso.
2. - Col primo motivo di ricorso si prospetta appunto il problema
di accertare se allo Stato - e per esso al Ministero delle finanze -
incombesse addirittura l'obbligo, come assume l'Avvocatura generale
dello Stato, o, quanto meno, la potestà di disapplicare i decreti
regionali oggetto della impugnata circolare.
L'obbligo discenderebbe dalla sentenza della Cassazione a sezioni
unite 21 settembre 1970, n. 1640 pronunziata sui ricorsi del Ministero
delle finanze contro Semilia e di Semilia contro il Ministero delle
finanze.
Con questa sentenza, infatti, sono stati dichiarati illegittimi il
decreto del Presidente della Regione siciliana 4 maggio 1954, n. 2,
nonché i decreti di esenzione emessi in esecuzione di esso nei
confronti del Semilia ed è stato affermato l'obbligo degli uffici
statali, che provvedono all'accertamento dei tributi erariali spettanti
alla Regione siciliana, di controllare la legittimità dei decreti di
esenzione da questa emanati, disapplicandoli ove ne ritengano
l'illegittimità.
Come esattamente oppone il patrocinio della Regione questa sentenza
fa stato soltanto fra le parti nei confronti delle quali è stata
pronunciata (è da notare che la Regione non era fra tali parti) e
limitatamente al caso deciso.
Che, entro questi limiti, il Ministero delle finanze avesse
l'obbligo di conformarsi a tale sentenza non vi è dubbio, dato il
disposto del secondo comma dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, All.
E, cui dopo l'istituzione della giurisdizione amministrativa, fa
riscontro l'art. 27, n. 4 del t.u. 26 giugno 1924, n. 1054.
Neppure è dubbio che il Ministero delle finanze potesse e possa
adottare l'interpretazione dell'art. 7 della legge regionale n. 61 del
1953 e dell'art. 1 della legge regionale n. 51 del 1957, in base alla
quale la Corte di cassazione è pervenuta alla decisione sopra
riportata, adeguando ad essa il proprio operato.
Ma da ciò non discende che si possa estendere senz'altro erga
omnes la efficacia cogente di quella sentenza e, soprattutto, a
disapplicare direttamente tutti i decreti regionali di esenzione dalla
imposta di ricchezza mobile riguardanti imprese edili.
Come chiaramente risulta dal suo testo, l'art. 5 della legge 20
marzo 1865, All. E, pone in essere soltanto un correttivo di quanto
disposto dal secondo comma del precedente art. 4; dal complesso di
questi due articoli, infatti, scaturisce il seguente sistema.
L'autorità giudiziaria, di fronte ad un atto amministrativo lesivo
di un diritto deve limitarsi a conoscere degli effetti dell'atto
stesso, in relazione all'oggetto del giudizio, ma l'atto amministrativo
non potrà essere revocato o modificato se non sopra ricorso alle
competenti autorità amministrative, le quali hanno l'obbligo di
conformarsi al giudicato dei tribunali, in quanto riguarda il caso
deciso.
Comunque, le autorità giudiziarie - e, come si vedrà, esse
soltanto - possono applicare gli atti amministrativi ed i regolamenti
generali e locali, solo in quanto siano conformi alle leggi, ossia
debbono disapplicarli, se li riconoscono illegittimi.
Questo sistema è, poi, stato completato con l'istituzione della
giurisdizione amministrativa, alla quale è attribuita non soltanto la
potestà di annullare gli atti amministrativi ed i regolamenti generali
e locali riconosciuti illegittimi, ma, nei residui casi, nei quali ha
competenza di merito, anche quella di revocarli o modificarli.
È molto significativo, al riguardo, che, fra i casi di competenza
di merito, vi è tra l'altro quello contemplato dall'art. 27, n. 4 del
t.u. n. 1054 del 1924, sopra citato, riguardante i ricorsi diretti ad
ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di
conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato che abbia
riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico.
Deve, inoltre, tenersi presente che, in forza dell'art. 6 della
legge comunale e provinciale, del quale è stato riconosciuto il
carattere generale e l'applicabilità anche agli atti amministrativi
delle Regioni a statuto speciale (v. sentenze di questa Corte n. 24
del 1957 e nn. 23 e 58 del 1959) il Governo dello Stato ha la potestà
di annullare di ufficio, per gravi ragioni di interesse pubblico, gli
atti amministrativi sia emanati da organi dello Stato, sia da Enti
pubblici autonomi territoriali o istituzionali, che siano riconosciuti
illegittimi.
Occorre, infine, ricordare che nell'esercizio della cosiddetta
autotutela, tutte le autorità amministrative hanno il potere-dovere di
annullare i propri atti che riconoscono illegittimi e di revocare
quelli che riconoscono non più opportuni o convenienti.
Di fronte a questo sistema, anche in applicazione del principio di
interesse pubblico di assicurare la stabilità e la certezza degli atti
amministrativi, che abbiano acquisita la definitività, la potestà di
disapplicare gli atti amministrativi è ammissibile soltanto allorché
l'ordinamento non preveda altri mezzi per rimuoverli.
Passando al caso concreto, il Ministero delle finanze dopo aver
data piena esecuzione alle pronunzie della Cassazione, com'era suo
obbligo, nel caso Semilia, ove, condividendo e adottando la
interpretazione delle leggi regionali n. 61 del 1953 e n. 51 del 1957,
avesse voluto estendere erga omnes la disapplicazione del decreto del
Presidente della Regione siciliana n. 2 del 1954, conseguente a quella
interpretazione, aveva la possibilità di promuovere l'annullamento
d'ufficio, in forza dell'art. 6 della legge comunale e provinciale,
dato che non ha nei confronti degli organi della Regione poteri di
supremazia tali da consentirgli l'annullamento diretto.
Né può opporsi a questo riguardo, che questa Corte, con sentenza
n. 167 del 1963, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto
avverso il decreto del Presidente della Regione siciliana 4 maggio
1954, n. 2, dato che nel caso così deciso quel decreto era stato
impugnato in via diretta e non in sede di conflitto di attribuzione,
nel falso presupposto che avesse il carattere di decreto legislativo.
3. - Le considerazioni che precedono dimostrano che il Ministero
delle finanze non aveva la potestà di disapplicare, come ha fatto con
la impugnata circolare, i decreti assessoriali di concessione alle
imprese edili della esenzione decennale dell'imposta di ricchezza
mobile, cosicché il ricorso della Regione dev'essere accolto senza che
occorra passare all'esame del secondo motivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta allo Stato di disapplicare direttamente i
decreti regionali di esenzione dalla imposta di ricchezza mobile
riguardanti imprese edili e, pertanto, annulla la circolare del
Ministero delle finanze 11 dicembre 1970, n. 380925, diretta alle
Intendenze di finanza della Sicilia e, per conoscenza, all'Assessore
per le finanze della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1971.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte