Sentenza n. 207/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31d.P.R. 1068/1953
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 31,
comma primo, nn. 4 e 5, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068
(Ordinamento della professione di ragioniere e di perito commerciale)
promossi con le ordinanze emesse il 29 maggio 1976 dal Tribunale di
Pistoia e il 20 gennaio 1978 dalla Corte d'appello di Cagliari,
rispettivamente iscritte al n. 559 del registro ordinanze 1976 e al n.
238 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 260 del 1976 e n. 172 del 1978.
Visto l'atto di costituzione del Consiglio nazionale dei ragionieri
e periti commerciali;
udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore
Livio Paladin;
udito l'avv. Vittorio Mandel, per il Consiglio nazionale dei
ragionieri e periti commerciali.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza emessa il 29 maggio 1976, il Tribunale di
Pistoia, su eccezione dei costituiti organi professionali, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 33,
quinto comma, della Costituzione - dell'art. 31, primo comma, nn. 4 e
5, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 "in quanto non vi è prevista" -
come precisa il dispositivo dell'ordinanza stessa - "la necessità
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale
anche nei confronti degli abilitati all'insegnamento della ragioneria
negli istituti tecnici commerciali".
L'ordinanza assume che (in attesa della regolamentazione
preannunciata dallo stesso decreto 1068 del 1953) il legislatore abbia
voluto imporre la speciale abilitazione professionale ai soli diplomati
in ragioneria, correlativamente esentandone - anche se per implicito -
gli abilitati all'insegnamento della ragioneria medesima. In tal senso
varrebbe la lettera dell'art. 31 n. 4 del nuovo ordinamento del 1953
(che prevede come requisiti autonomi ed alternativi per l'iscrizione
all'albo il compimento del "corso di studi" negli istituti tecnici -
commerciali oppure il possesso dell'abilitazione "all'insegnamento
della ragioneria in detti istituti") e del successivo n. 5 dello stesso
articolo (che riferisce la necessità del conseguimento
dell'abilitazione professionale soltanto a chi abbia compiuto il "corso
di studi" predetto).
Ma l'aver equiparato l'abilitazione all'insegnamento e
l'abilitazione professionale, secondo il giudice a quo violerebbe
l'art. 33, quinto comma, della Costituzione, là dove esso prescrive a
quest'ultimo fine un apposito "esame di Stato".
2. - Identica questione è stata altresì sollevata dalla Corte
d'appello di Cagliari, con ordinanza del 20 gennaio 1978.
Anche in tal caso, il giudice a quo procede dalla ricordata
interpretazione restrittiva dell'art. 31 n. 5 del d.P.R. 1068 del 1953:
in contrasto con la tesi sostenuta dal Tribunale di Cagliari, che aveva
invece ritenuto necessario l'esame di Stato per gli stessi abilitati
all'insegnamento della ragioneria. E da tale assunto l'ordinanza desume
che la norma impugnata contrasterebbe sia con le decisioni adottate in
materia da questa Corte sia con l'art. 33, quinto comma, della
Costituzione.
3. - Nel giudizio relativo all'ordinanza del Tribunale di Pistoia
si è costituito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti
commerciali, asserendo che la proposta questione sarebbe stata già
risolta dalla Corte, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n.
43 del 1972; e ciò sul presupposto che la retta interpretazione della
norma impugnata, in relazione all'art. 2 lett. d della precedente
"legge sull'esercizio della professione di ragioniere" n. 327 del 1906,
farebbe ritenere tuttora vigente, in assenza della nuova disciplina
prevista dal decreto 1068, l'obbligo della speciale abilitazione
professionale per tutti coloro che, in possesso dei titoli di studio
richiesti, intendano esercitare la professione della quale si tratta.
Per altro, di fronte al persistere di un'interpretazione difforme da
quella accolta nella citata sentenza, si renderebbe necessario - ad
evitare ogni incertezza sulle norme da applicare - che la Corte
dichiari l'illegittimità della norma in questione, nei limiti indicati
dall'ordinanza di rinvio.
Nel medesimo senso il Consiglio ha concluso mediante una memoria
depositata in vista dell'attuale udienza, in cui si mette in luce il
divario esistente fra l'accertamento della preparazione teorica dei
candidati, effettuato ai fini dell'abilitazione all'insegnamento della
ragioneria, e la verifica delle "capacità di applicare in pratica le
cognizioni teoriche offerte dalla ragioneria e dalle discipline con
essa collegate", occorrente ai fini dell'abilitazione professionale. In
linea subordinata, però, il Consiglio invita questa Corte a
dichiarare, con sentenza interpretativa, "accettabile e corretta... la
soluzione ermeneutica che esclude dalla iscrizione all'albo gli
abilitati all'insegnamento", chiarendo che la mancata menzione di essi
nell'art. 31 n. 5 non implicherebbe alcun esonero dall'esame di Stato.
E, prima ancora, nella citata memoria si chiede che la Corte "disponga
per l'assunzione di informazioni presso il Ministero di grazia e
giustizia al fine di conoscere il parere di quel Dicastero e di
accertare se, in particolare, quell'Ufficio legislativo, interpellato
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, abbia espresso in data 10
marzo 1978 il parere che l'abilitazione all'insegnamento della
ragioneria negli Istituti tecnici e commerciali... non può ritenersi
equivalente all'esame per l'abilitazione all'esercizio
professionale...". Considerato in diritto :
1. - Va disposta la riunione dei giudizi instaurati dal Tribunale
di Pistoia e dalla Corte d'appello di Cagliari, data l'identità delle
questioni di legittimità costituzionale che tali giudici hanno
sollevato.
Entrambe le ordinanze procedono, infatti, dalla premessa che l'art.
31, primo comma, nn. 4 e 5, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068
("Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale"),
pur non avendo abrogato la disciplina dettata in materia di
abilitazione professionale dall'art. 2 della legge n. 327 del 1906,
valga senz'altro ad esentare dall'obbligo della pratica biennale e dal
superamento dell'apposito esame gli abilitati all'insegnamento della
ragioneria negli istituti tecnici - commerciali. Ed entrambi i giudici
ne desumono un motivo di contrasto fra le disposizioni denunciate e
l'art. 33, quinto comma, della Costituzione, là dove si prescrive "un
esame di Stato... per l'abilitazione all'esercizio professionale".
2. - Come già si è ricordato in narrativa, il costituito
Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali ha
preliminarmente contestato l'interpretazione dalla quale muovono i
giudici a quibus. Mediante una memoria depositata alla vigilia della
pubblica udienza, la difesa del Consiglio ha anzi avanzato formale
richiesta, affinché la Corte acquisisca, "in via istruttoria",
l'avviso del Ministero di grazia e giustizia e - più precisamente - un
parere dell'Ufficio legislativo del Ministero stesso, interpellato in
proposito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ma una domanda del genere non può essere accolta, dal momento che
i mezzi istruttori utilizzabili nei giudizi sulla legittimità
costituzionale delle leggi, in applicazione dell'art. 13 della legge n.
87 del 1953 e dell'art. 12 delle Norme integrative del 16 marzo 1956
giovano allo scopo di conoscere dati od elementi di fatto, non già per
stabilire in qual modo si debba interpretare la disciplina impugnata (o
per surrogare - come, in sostanza, si vorrebbe nella specie - il
mancato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri).
3. - Ciò posto, però, anche questa Corte è dell'avviso che alle
disposizioni in esame non si possa attribuire il senso configurato e
censurato dai giudici a quibus.
L'oggetto specifico delle presenti impugnative, vale a dire l'art.
31, primo comma, n. 5, del d.P.R. n. 1068 del 1953, si risolve infatti
nel preannuncio che il "termine" e le "modalità" dell'abilitazione
all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale
"saranno stabilite con apposita norma legislativa, su proposta del
Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per la
grazia e giustizia": norma che, per altro, non è mai stata emanata.
Perciò la Corte ne ha tratto - con la decisione n. 43 del 1972 - la
conseguenza che "sono tuttora in vigore, sul punto relativo ai
requisiti richiesti per l'iscrizione nell'albo e per l'esercizio
pubblico della professione di ragioniere, le norme di cui alla legge n.
327 del 1906 (art. 2, comma secondo, lettera d), ed al relativo
regolamento d'esecuzione (r.d.l. n. 715 del 1906, articoli 18-23), non
essendo state le stesse abrogate o derogate da norme successive ed in
particolare da quelle di cui alla legge n. 3060 del 1952 (articolo
unico) e al d.P.R. n. 1068 del 1953 (art. 31, nn. 4 e 5)". E la
permanenza dei particolari requisiti previsti dall'ordinamento del
1906, cioè del "compimento del biennio di pratica" e del "superamento
dell'esame teorico pratico", è stata poi riaffermata più volte, sia
dalla Corte stessa (con le sentenze n. 111 del 1973 e n. 83 del 1974),
sia da alcune contemporanee pronunce della Cassazione.
Ora, una volta chiarito che il legislatore non ha provveduto in
nessun modo ad innovare la disciplina dettata dalla legge e dal
regolamento del 1906, in tema di abilitazione professionale, è
contraddittorio sostenere - come fanno i giudici a quibus - che le
disposizioni denunciate avrebbero pur sempre una puntuale ed immediata
efficacia precettiva, consistente nel consentire senz'altro
l'iscrizione nell'albo dei ragionieri e l'esercizio della rispettiva
professione, quanto agli abilitati all'insegnamento della ragioneria
negli istituti tecnici-commerciali. E la circostanza che l'art. 31,
primo comma, n. 5, non prescriva in modo espresso che gli stessi
insegnanti in questione, specificamente menzionati nel n. 4 del
medesimo comma, devono per ora possedere i requisiti prescritti
dall'ordinamento del 1906, non basta a sorreggere l'interpretazione
sulla quale si fondano le ordinanze in esame; tanto più che il d.P.R.
n. 1068 del 1953 non prende in alcuna considerazione, non solo
nell'art. 31 ma anche negli altri suoi disposti, le norme preesistenti
che transitoriamente continuano a regolare l'esercizio della
professione di ragioniere (salvo il particolarissimo caso di coloro che
vi erano stati abilitati prima ancora dell'entrata in vigore della
legge 15 luglio 1906, n. 327).
Vero è che il legislatore ordinario può equiparare all'esame di
Stato, generalmente prescritto per l'accertamento di determinate
capacità professionali, altri esami che in effetti soddisfino la
medesima esigenza (come la Corte ha precisato nelle sentenze n. 174 e
n. 175 del 1980). Ma rimane fermo che tali equipollenti, rappresentando
un'eccezione alla regola, devono venire espressamente previsti,
anziché risultare in modo implicito. E, d'altro lato, non si possono
comunque ipotizzare equipollenze del genere, là dove il legislatore
non abbia nemmeno definito - come appunto si registra nella specie - i
termini e le modalità dell'accertamento normalmente necessario per i
candidati all'abilitazione professionale.
4. - La questione è dunque inammissibile, poiché l'art.31, primo
comma, n. 5 del d.P.R. n. 1068 del 1953 non ha alcun contenuto
normativo, suscettibile di trovare applicazione da parte dei giudici a
quibus, nel senso censurato dalle ordinanze di rimessione.
Tuttavia, la Corte non può non rilevare che i dubbi di
legittimità costituzionale e le connesse difficoltà interpretative,
cui hanno dato luogo le disposizioni denunciate, verrebbero meno in
partenza se il legislatore sciogliesse - dopo trent'anni di attesa - la
riserva concernente l'abilitazione all'esercizio della professione di
ragioniere e perito commerciale. Se non altro sotto questo aspetto,
risulta perciò necessario che l'ordinamento del 1953 venga completato
ed aggiornato, ponendo fine alla scoordinata sovrapposizione di leggi
scolastiche e di leggi professionali, che da tanti decenni costituisce
una nota negativa della disciplina del settore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 31, primo comma, nn. 4 e 5, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n.
1068, in riferimento all'art. 33, quinto comma, della Costituzione,
sollevata dal Tribunale di Pistoia e dalla Corte d'appello di Cagliari,
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte