Corte costituzionale

Ordinanza n. 207/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/04/1993 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 6legge 848/1955
  • art. 507legge 81/1987
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 507, 140,

primo comma, 567, terzo comma, del codice di procedura penale, e 2,

primo comma, n. 8, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega

legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo

codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 26

febbraio 1992 dal Pretore di Bergamo nel procedimento penale a carico

di Magnaghi Bruno, iscritta al n. 538 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale, in cui il

difensore dell'imputato, all'esito del dibattimento, si era opposto

(in modo ritenuto irrituale dall'organo giudicante) alla decisione

del giudice del dibattimento sia di integrare la verbalizzazione di

un teste della difesa su di una circostanza rilevante ai fini del

decidere sia di rinnovare parzialmente l'audizione del teste medesimo

sulla stessa circostanza in quanto emersa solo in seguito all'arringa

difensiva, il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 26 febbraio 1992,

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 (relativamente alle

direttive 1, 2, 8, 66, 73 e 103 della legge 16 febbraio 1987 n. 81) e

97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 507, 140, primo comma, e 567, terzo comma, del codice di

procedura penale e 2, primo comma, punto 8, della legge delega n.

81/1987 cit., "nella parte in cui tali norme consentono che la

verbalizzazione delle attività dibattimentali avvenga in forma solo

riassuntiva, in generale, quando si tratti di atti semplici o di

limitata rilevanza; in particolare, nel processo pretorile, in ogni

caso in cui vi sia l'accordo delle parti alla verbalizzazione solo

riassuntiva; e comunque consentono che la verbalizzazione integrale

possa avvenire in forma manuale anziché fonografica o analoga; e

comunque non impongono che la verbalizzazione sia integrale per tutti

i dibattimenti, avanti qualunque giudice o corte, per qualunque

imputazione ed imputato; e precludono al giudicante di integrare le

deposizioni già assunte e delle quali si rilevi, in esito al

dibattimento e alla discussione finale l'imperfetta documentazione

manuale";

che ad avviso del giudice a quo, poiché gli artt. 140, primo

comma, e 567, terzo comma, del codice di procedura penale consentono

ed anzi, sull'accordo delle parti, impongono al pretore (e solo a

tale giudice) di procedere a verbalizzazione in forma soltanto

riassuntiva del dibattimento, potrebbe verificarsi il caso che il

teste chiarisca una circostanza che al momento non appare rilevante

per il processo e di cui non si ritiene quindi necessaria la

verbalizzazione, ma che in seguito diviene rilevante dopo che, per la

prima volta durante l'arringa, il difensore prospetti la medesima

circostanza "pretermettendo le considerazioni .. svolte oralmente dal

teste";

che lo stesso organo giudicante considera che le norme impugnate

gli impediscono, in caso di verbalizzazione riassuntiva concordata,

"di integrare ex post il contenuto del riassunto" ovvero la

deposizione del teste, laddove la necessità di integrazione

deriverebbe proprio dalla mancata verbalizzazione integrale; e ciò

porrebbe "alternativamente dubbi di legittimità costituzionale";

che difatti, da un canto, l'art. 507 del codice di procedura

penale, limitando i poteri istruttori del giudice e non

consentendogli di disporre l'assunzione di mezzi di prova "anche

prima che sia terminata l'acquisizione delle prove e comunque

indipendentemente dai casi di assoluta necessità", si porrebbe in

contrasto con l'art. 76 della Costituzione, perché non rispetterebbe

la direttiva 73 della legge di delega (legge n. 81 del 1987, art. 2)

che prevede "semplicemente e senza restrizioni che il giudice possa

disporre (evidentemente d'ufficio) l'assunzione di mezzi di prova", e

la direttiva 1 che impone la semplificazione nello svolgimento del

processo e che sarebbe contraddetta se la verbalizzazione riassuntiva

"deve riprodurre integralmente tutto il contenuto delle deposizioni";

che qualora invece "si ritenesse che il limite all'integrazione

.. discenda non dall'art. 507 del codice di procedura penale, bensì

dalla mancata verbalizzazione integrale (che avrebbe .. prevenuto

l'insorgere della questione processuale)", il giudice a quo denuncia

che gli artt. 140, primo comma - consentendo la verbalizzazione

riassuntiva in taluni casi - e 567, terzo comma - imponendola nel

processo pretorile col solo presupposto dell'accordo delle parti -

violerebbero:

a) l'art. 3 della Costituzione: per ingiustificata disparità

tra imputati di reati di competenza pretorile e imputati di reati di

competenza del tribunale, essendo solo per i primi e non anche per i

secondi prevista la verbalizzazione sintetica in base al mero accordo

delle parti; (il solo art. 567, terzo comma) essendo solo gli

imputati con difese più agguerrite in grado di esigere la

verbalizzazione integrale manuale, mentre altri imputati, non muniti

delle stesse difese, sarebbero "giudicati con materiale probatorio

dibattimentale solo sommariamente descritto nei verbali"; (il solo

art. 140, primo comma) sembrando irragionevole l'attribuzione al

giudice di decidere "insindacabilmente" se gli atti da verbalizzare

abbiano o meno contenuto semplice o limitata rilevanza e di

dichiarare la contingente indisponibilità degli strumenti di

riproduzione e di personale specializzato per il loro uso, così

determinando disparità di trattamento per imputati degli stessi

reati, "a seconda che il loro processo si svolga in sedi ove tali

strumenti e personale specializzato esistano, ovvero in altre sedi

giudiziarie";

b) l'art. 24 della Costituzione: per l'inidoneità della

verbalizzazione sommaria a garantire il diritto di difesa in giudizio

di imputati giudicati sulla scorta di "particolari di dichiarazioni

(solo sinteticamente verbalizzate) che, prima facie marginali, ..

potrebbero assumere rilevanza e significatività, ma solo dopo

l'esame di altri testi, e dei quali non rimarrebbe traccia nel

verbale"; perché inoltre, le norme denunciate permetterebbero che il

giudice, dovendo badare alla genuinità delle verbalizzazioni, possa

senza colpa "perdersi qualche battuta del teste e che il teste, nelle

pause tra la verbalizzazione manuale di una domanda e della

successiva risposta, prenda tempo e mediti sulla versione da

fornire";

c) l'art. 76 della Costituzione: (in relazione alla direttiva

1 della legge di delega) non corrispondendo al principio di massima

semplificazione degli atti processuali l'obbligatorio ricorso, nel

processo pretorile, alla forma manuale di verbalizzazione "integrale"

in caso di indisponibilità contingente di mezzi meccanici, potendo

così il dibattimento avere una durata anormale; (in relazione alle

direttive 73 e 66), non essendo assicurate né la lealtà e la

genuinità dell'esame, ove si consenta al teste di "prendere tempo"

durante l'integrale verbalizzazione manuale, né l'immediatezza e la

concentrazione del dibattimento in cui operi tale forma di

verbalizzazione; (il solo art. 567, terzo comma, in relazione alle

direttive 8 e 103) prevedendosi la possibilità che alla

verbalizzazione riassuntiva si pervenga con il solo accordo delle

parti;

d) l'art. 97 della Costituzione, perché "l'obbligatorio

ricorso alla manualità della verbalizzazione integrale" imporrebbe

di "impiegare per molto più tempo del necessario le (già esigue)

risorse umane disponibili nelle cancellerie", distogliendole da altre

rilevanti incombenze;

che nell'ordinanza di rimessione si sostiene, altresì, che

"preliminare alla prospettata illegittimità dell'art. 140/1 c.p.p.

risulta l'illegittimità dell'art. 2, punto 8, della legge delega per

gli stessi argomenti sopra enucleati" ed infine che "ove si optasse

per la verbalizzazione integrale manuale, oltre a presentarsi i

pericoli di progressiva perdita di genuinità delle deposizioni ..,

ci si scontrerebbe con una durata del dibattimento difficilmente

compatibile con la prescrizione dell'art. 6, comma 1, parte prima,

della convenzione ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955 n.

848";

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per la inammissibilità o l'infondatezza delle questioni,

richiamando i precedenti giurisprudenziali della Corte (tra i quali

da ultimo, l'ordinanza n. 23/1993);

Considerato che le questioni, rispettivamente, dell'art. 507 e,

congiuntamente, degli artt. 140, primo comma, 567, terzo comma, del

codice di procedura penale e 2, primo comma, n. 8 della legge 16

febbraio 1987 n. 81, sono sollevate in via alternativa e con

motivazione equivoca, non avendo il giudice rimettente individuato la

norma (o il complesso delle norme) dalla quale deriverebbe l'

inconveniente lamentato, indicativo del denunciato contrasto con i

parametri costituzionali invocati e, cioè, il limite per il giudice

del dibattimento (nella specie, il Pretore) circa la possibilità di

integrare la prova pur ritenuta necessaria;

che in tal modo la questione si risolve in realtà in un quesito

interpretativo rivolto alla Corte circa la norma (o le norme)

applicabile alla fattispecie, mentre, secondo la costante

giurisprudenza costituzionale, è compito del giudice rimettente di

individuare con esattezza l'oggetto della questione, effettuare la

scelta interpretativa e quindi proporre il quesito di

costituzionalità in modo non alternativo (v. sentenze nn. 187/1992,

473 e 472 del 1989, 1146, 1091 e 638 del 1988);

che, invece, nella specie il giudice a quo dapprima ha sollevato

dubbio di costituzionalità dell'art. 507 c.p.p., sostenendo che da

esso deriverebbero le lamentate limitazioni al potere d'ufficio

d'integrazione della prova, e, in via alternativa, qualora,

nell'ipotesi di una diversa interpretazione, si dovesse escludere che

la limitazione derivi da tale norma, ha denunciato gli artt. 140,

primo comma, e 567, terzo comma, del codice di procedura penale e 2,

primo comma, numero 8, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, che

considerano soddisfacente la verbalizzazione riassuntiva, mentre

quella integrale eviterebbe le lacune probatorie riscontrate;

che, di fronte a tale alternativa, rimane affidato a questa

Corte di individuare fra due questioni proposte contemporaneamente

quale sia la norma applicabile nel giudizio a quo, senza che risulti

preventivamente risolto il problema della rilevanza dell'una o

dell'altra questione, di cui l'ordinanza di rimessione non si fa

carico;

che, pertanto, le questioni così proposte sono manifestamente

inammissibili;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo

comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 507, 140, primo comma, 567,

terzo comma, del codice di procedura penale, e 2, primo comma, numero

8, della legge 16 febbraio 1987 n. 81 (Delega legislativa al Governo

della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura

penale), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 97 della

Costituzione, ed in relazione alle direttive nn. 1, 2, 8, 66, 73 e

103 della predetta legge di delega, dal Pretore di Bergamo con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte