Sentenza n. 207/1996
Altra decisione · depositata il 21/06/1996 · relatore Riccardo Chieppa
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della regione Sardegna, notificato
il 10 agosto 1995, depositato in cancelleria l'11 successivo, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro,
del 27 maggio 1995, nella parte in cui con esso è stato disposto il
collocamento fuori ruolo presso il Dipartimento per i servizi tecnici
nazionali della Presidenza del Consiglio dell'ing. Antonio Trombetti,
dirigente della regione Sardegna; nonché, per quanto possa
occorrere, del conseguente telegramma del Segretario Generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 1995, con il
quale il suddetto decreto è stato comunicato alla regione Sardegna;
iscritto al n. 27 del registro conflitti 1995;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 1996 il giudice relatore
Riccardo Chieppa;
Udito l'avvocato Sergio Panunzio per la regione Sardegna.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato in data 10 agosto 1995, la regione
Sardegna ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 maggio 1995 - nonché per quanto possa occorrere, al
successivo provvedimento rappresentato dal telegramma del 15 giugno
1995, della stessa Presidenza del Consiglio, con il quale il suddetto
decreto è stato comunicato alla regione Sardegna - nella parte in
cui viene disposto il collocamento fuori ruolo, presso il
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del
Consiglio, dell'ing. A. Trombetti, dirigente della regione Sardegna.
La ricorrente, richiamate le proprie attribuzioni in materia di
ordinamento degli uffici regionali e di stato giuridico ed economico
del relativo personale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
3), garantite dagli artt. 3 e 6 dello statuto di autonomia e relative
disposizioni di attuazione, sottolinea che l'ordinamento degli uffici
e lo stato giuridico del personale regionale sono stati organicamente
disciplinati con legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 e successive
modificazioni. Tanto premesso, la ricorrente espone di aver ricevuto
in data 19 giugno 1995 un telegramma della Presidenza del Consiglio
con il quale le veniva comunicato che - in applicazione dell'art. 7,
secondo comma, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito
nella legge 21 ottobre 1994, n. 584 - l'ing. A. Trombetti, dipendente
della regione Sardegna, era stato - con d.P.C.M. 27 maggio 1995 -
collocato fuori ruolo presso il Dipartimento servizi tecnici
nazionali della Presidenza del Consiglio, per tre anni, a partire dal
26 giugno 1995. La ricorrente aggiunge di avere dato corso alla
richiesta inoltrata dalla Presidenza del Consiglio, anche in
considerazione del fatto che la normativa da quest'ultima invocata
attiene ad "esigenze di pubblica incolumità", sottolineando
contestualmente, con fonogramma del 23 giugno 1995, che il detto
d.P.C.M. era lesivo delle proprie competenze e che, pertanto, si
riservava di proporre ricorso per conflitto di attribuzioni. Si
aggiunge, altresì, nel ricorso, che con successiva nota del 4 luglio
1995, la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicava alla
Regione la presa di servizio dell'ing. Trombetti presso il
Dipartimento predetto, trasmettendo, altresì, copia del d.P.C.M. 27
maggio 1995.
Ciò premesso, la ricorrente ritiene che il d.P.C.M. 27 maggio 1995
violi la propria competenza esclusiva in materia di ordinamento degli
uffici e dello stato economico e giuridico del proprio personale
garantita dagli artt. 3 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna
(legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme di
attuazione, nonché gli artt. 115 e 116 della Costituzione.
Si rileva, infatti, nel ricorso che in virtù delle predette norme
statutarie i dipendenti dell'Amministrazione regionale sono
sottoposti "esclusivamente" al potere organizzativo della Regione, la
quale soltanto può adottare provvedimenti modificativi del rapporto
di servizio dei propri dipendenti, quali i provvedimenti di
"comando", di "distacco" e di "collocamento fuori ruolo", del resto,
compiutamente disciplinati dagli artt. 28 e ss. della legge della
regione Sardegna n. 51 del 1978 succitata.
Si osserva, inoltre, che il collocamento fuori ruolo, determinando
una vacanza temporanea nel ruolo, incide "in modo particolarmente
rilevante" sull'organizzazione amministrativa della Regione,
configurandosi, peraltro, nella specie, come retaggio di concezioni
dell'amministrazione pubblica superate e certamente non in linea con
la Costituzione che garantisce le autonomie.
La ricorrente evidenzia, altresì, che il decreto dispone
autoritativamente ed unilateralmente del rapporto di servizio di
dipendente della Regione ed ha un contenuto "assolutamente specifico
e puntuale" e, pertanto, preclusivo di qualsivoglia spazio di
intervento regionale in ordine alla attuazione del provvedimento
statale. Ne consegue - ad avviso della ricorrente - l'assoluta
inidoneità del predetto decreto a porsi come atto di indirizzo e di
coordinamento, come tale costituzionalmente idoneo a condizionare
l'esercizio della potestà esclusiva della Regione in ordine alla
organizzazione dei propri uffici e del proprio personale. Al
riguardo mancherebbero, del resto, anche i requisiti formali propri
degli atti amministrativi di indirizzo e coordinamento. Infatti la
disposizione legislativa su cui risulta fondato (art. 7, secondo
comma, del decreto-legge n. 507 del 1994) configurerebbe il decreto
del Presidente del Consiglio come un atto immediatamente dispositivo
del collocamento fuori ruolo del personale e non già come atto che
indirizzi a disporre in tal senso gli enti diversi dallo Stato ai cui
ruoli il personale appartiene.
Sotto quest'ultimo profilo, peraltro, si osserva che la
collocazione fuori ruolo del personale regionale disposta dal decreto
impugnato non troverebbe fondamento nella disciplina legislativa cui
la Presidenza del Consiglio dei Ministri afferma di dare esecuzione.
L'art. 7, secondo comma, del d.-l. n. 507 del 1994, come convertito e
modificato dalla legge n. 584 del 1994, attribuendo al Presidente del
Consiglio il potere di individuare cento unità di personale
"appartenenti alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo e ad enti pubblici inclusi quelli economici" al fine di
disporne il collocamento in posizione di fuori ruolo presso il
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, non concernerebbe
affatto le Regioni, ma solo gli enti pubblici "strumentali" (o
dipendenti) dello Stato, fra cui anche quelli "economici". La lettura
in tal senso dell'art. 7 succitato sarebbe confermata dal successivo
art. 8 del decreto-legge n. 507 del 1994 il quale, disciplinando il
comando del personale dei servizi tecnici nazionali, dispone che lo
stesso può riguardare anche personale proveniente dalle Regioni.
Tutto ciò dimostrerebbe, secondo la ricorrente, che quando il
decreto-legge n. 507 del 1994 ha inteso comprendere anche le Regioni
fra gli enti pubblici - del cui personale la Presidenza del Consiglio
può avvalersi per i propri uffici - lo ha fatto in modo espresso e
inequivoco.
D'altro canto, la circostanza che il collocamento fuori ruolo non
concerna il personale regionale, a differenza di quanto previsto in
ordine al comando, risponderebbe - secondo la regione Sardegna - ad
un criterio del tutto razionale. Invero, il collocamento fuori ruolo
avrebbe, rispetto al comando, una maggiore incidenza sulla
organizzazione degli uffici regionali, non senza considerare la
maggiore onerosità del primo rispetto al secondo, posto che, in
virtù del secondo comma del succitato art. 7 del d.-l. n. 507 del
1994, il trattamento economico del personale collocato fuori ruolo
continua ad essere corrisposto dalle amministrazioni di appartenenza.
Nel caso del comando presso altri enti pubblici, invece, opererebbe,
secondo la ricorrente, la statuizione contenuta nell'art. 57, terzo
comma, del d.P.R. n. 3 del 1957 per la quale alla spesa del personale
comandato provvede direttamente l'ente presso cui tale personale
presta servizio.
Da ultimo la ricorrente rileva che il d.P.C.M. impugnato stabilisce
(art. 3) che la spesa relativa al trattamento economico fondamentale
del personale di cui all'art. 1, e quindi anche del personale
proveniente dalle Regioni, resta a carico delle amministrazioni di
appartenenza.
Secondo la regione Sardegna detta statuizione sarebbe derogatoria
della disciplina generale del collocamento fuori ruolo in virtù
della quale il trattamento economico per il personale fuori ruolo
ricadrebbe sull'ente presso cui detto personale presta servizio.
Inoltre la statuizione di cui all'art. 3 dell'impugnato d.P.C.M.
sarebbe, altresì, gravemente lesiva della autonomia finanziaria
regionale, costituzionalmente garantita (artt. 116 e 119 della
Costituzione, e 7 e 8 dello statuto speciale). Infatti, porre a
carico della finanza regionale l'organizzazione ed il funzionamento
di uffici statali, significherebbe sottrarre alla Regione le risorse
economiche necessarie all'adempimento delle proprie funzioni e quindi
equivarrebbe in concreto a limitare l'esercizio delle funzioni
regionali.
Infine, ed in via "del tutto subordinata", si deduce la violazione
del principio di leale collaborazione in quanto sarebbe mancata nella
fattispecie qualsivoglia procedura atta a richiedere il consenso o
comunque la partecipazione della ricorrente. La Presidenza del
Consiglio avrebbe, infatti, comunicato il suddetto collocamento fuori
ruolo con telegramma 15 giugno 1995 "a cose fatte", oltre due
settimane dopo avere emanato il d.P.C.M. 27 maggio 1995.
2. - Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per la inammissibilità e l'infondatezza del
ricorso.
Nell'imminenza dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha
presentato una memoria con la quale illustra le ragioni a sostegno
delle conclusioni formulate nell'atto di costituzione.
In particolare l'Avvocatura ritiene che - nella specie - non
sussistano gli estremi per configurare un conflitto di competenze, in
quanto non sarebbe "in gioco" né la potestà legislativa esclusiva
della Regione in materia di ordinamento degli uffici regionali e di
stato giuridico ed economico del personale, né la connessa potestà
amministrativa.
Ciò premesso, ad avviso dell'Avvocatura, il provvedimento di
collocamento fuori ruolo, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di un dipendente regionale, non inciderebbe
sull'ordinamento degli uffici regionali, né lederebbe lo stato
giuridico ed economico del funzionario interessato, limitandosi a
determinare una vacanza temporanea nei ruoli del personale, colmabile
con il corrispondente soprannumero.
Sotto altro profilo, l'Avvocatura osserva che il provvedimento
impugnato è del tutto conforme al disposto contenuto nell'art. 7,
secondo comma, del d.-l. n. 507 del 1994, con riguardo al quale la
ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente sollevare questione di
legittimità costituzionale.
Quanto all'ambito di operatività dell'art. 7 succitato che,
secondo la ricorrente, escluderebbe il personale delle
amministrazioni regionali, l'Avvocatura sostiene che trattandosi di
una questione meramente interpretativa avrebbe dovuto essere
sottoposta alla cognizione del giudice amministrativo al quale
avrebbero potuto essere pure proposti i profili di illegittimità
costituzionale della norma non tempestivamente impugnata ai fini di
una eventuale rimessione a questa Corte.
Al riguardo, l'Avvocatura ritiene, tuttavia, che l'art. 7, più
volte citato, comprenda nel proprio ambito di applicazione anche le
amministrazioni regionali, in quanto l'espressione del legislatore
"amministrazioni ed enti pubblici" comprenderebbe anche le Regioni.
Ciò sarebbe confermato anche dall'art. 1, secondo comma, del
decreto legislativo n. 29 del 1993, dove l'espressione
"amministrazioni pubbliche" contemplerebbe anche le Regioni, e così
pure dalla legge 29 marzo 1983, n. 93. Da ultimo l'Avvocatura rileva
che le funzioni della Regione devono comunque svolgersi in armonia
con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto
degli interessi regionali sicché il succitato art. 7, secondo comma,
anche se potesse considerarsi attinente a materie di competenza
regionale, sarebbe comunque costituzionalmente legittimo in quanto
volto al perseguimento di interessi di carattere nazionale e,
pertanto, riconducibile al limite che caratterizza la potestà
legislativa e amministrativa regionale, posto dalle stesse norme
statutarie. Considerato in diritto
1. - Il conflitto sollevato dalla regione Sardegna pone all'esame
della Corte costituzionale le seguenti questioni: a) se violi la
potestà esclusiva della regione Sardegna, in materia di ordinamento
degli uffici (artt. 3 e 6 dello statuto speciale e relative norme di
attuazione, nonché artt. 115 e 116 della Costituzione), il d.P.C.M.
27 maggio 1995, comunicato alla regione Sardegna con telegramma del
15 giugno 1995, avente per oggetto l'individuazione del personale
dipendente della regione Sardegna (ing. A. Trombetti) da adibire alle
necessità dei servizi tecnici nazionali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e contenente il relativo collocamento fuori
ruolo; b) se il detto d.P.C.M. sia, altresì, lesivo della autonomia
finanziaria della Regione (garantita dagli artt. 7 ed 8 dello statuto
speciale - legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 - e relative
norme di attuazione, e dagli artt. 116 e 119 della Costituzione),
considerato che l'atto impugnato prevede (art. 3) che la spesa
relativa al trattamento economico del personale collocato fuori ruolo
resti a carico delle amministrazioni di appartenenza; c) se in via
del tutto subordinata, ove si ritenesse ammissibile il collocamento
fuori ruolo di personale regionale, non sia, altresì, violato il
principio di leale collaborazione, posto che il provvedimento
impugnato è stato assunto senza il consenso o comunque la
partecipazione della ricorrente.
2. - Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di
inammissibilità del ricorso sollevata dalla Avvocatura generale
dello Stato, in quanto dalla stessa enunciazione dell'oggetto del
ricorso e del contenuto delle questioni sottoposte risulta evidente
che viene in gioco un disconoscimento dell'ambito della competenza
amministrativa della Regione sul proprio personale, contestandosi in
radice il potere dello Stato di disporre il collocamento fuori ruolo
di personale regionale e la utilizzazione da parte dello stesso
Stato, indipendentemente dal concorso della volontà dell'ente
Regione ed anzi contro la sua volontà, con effetti economici a
carico della stessa Regione ed in mancanza di suo consenso od intesa.
In realtà il decreto contenente il collocamento fuori ruolo, oggetto
del ricorso, non "determina semplicemente, in via conseguenziale, una
vacanza temporanea" nei ruoli del personale regionale, ma viene ad
incidere sul potere della Regione di disporre del proprio personale,
stabilendo una utilizzazione per finalità istituzionali statali e un
onere retributivo che permane a carico della Regione, nonostante che
il rapporto di servizio venga mutato. Infatti, le prestazioni
effettuate in virtù del predetto collocamento fuori ruolo sono
destinate, in via esclusiva, al Dipartimento per i servizi tecnici
nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio, ed in
particolare nell'ambito di necessità urgenti in materia di dighe
(d.-l. 8 agosto 1994, n. 507, preambolo e art. 7). Né può
sostenersi - come afferma l'Avvocatura generale dello Stato - sul
piano della ammissibilità del ricorso che la Regione avrebbe dovuto
tempestivamente impugnare il d.-l. n. 507 del 1994 insieme alla legge
di conversione 21 ottobre 1994, n. 584, in quanto il provvedimento
censurato non rappresentava affatto una scelta obbligata ed univoca,
per cui la lesione delle attribuzioni regionali si è prodotta solo
in sede di concreta applicazione della predetta legge, avendo la
Presidenza del Consiglio adottato, con il decreto impugnato, una
interpretazione non conforme ai principi sui rapporti Stato-Regioni
ed in lesione della competenza amministrativa regionale
costituzionalmente garantita.
È vero che la determinazione dell'ambito di operatività dell'art.
7 succitato in ordine alla possibilità di comprendere anche
personale regionale tra i dipendenti suscettibili di collocamento
fuori ruolo (e si può aggiungere anche la procedura relativa con
l'intervento adesivo della Regione) costituisce una questione
interpretativa, ma è proprio attraverso una distorta interpretazione
ed applicazione concreta con un atto amministrativo che si può
configurare la lesione della sfera di competenza regionale, come tale
suscettibile di essere tutelata avanti a questa Corte in sede di
confitto di attribuzione (sentenza n. 153 del 1986).
3. - Da un esame globale del citato art. 7, secondo comma, del
d.-l. n. 507 del 1994, può trarsi il convincimento che non si può
escludere che anche personale regionale possa essere oggetto di
provvedimento di collocamento fuori ruolo presso il Dipartimento per
i servizi tecnici nazionali (in base alle dichiarate esigenze del
decreto-legge), in quanto il legislatore ha fatto riferimento ad
appartenenti ad amministrazione, sia statale (ivi comprese quelle ad
ordinamento autonomo) sia di enti (compresi quelli economici) purché
pubblici con riferimento al c.d. settore pubblico allargato, e quindi
con possibilità di ricomprendere tutta l'amministrazione pubblica.
Né può valere il richiamo effettuato dalla difesa della Regione
alla diversa formulazione esplicita e puntuale dell'art. 8, primo
comma, del citato d.-l. n. 507 del 1994, in quanto trattasi di un
chiarimento con funzione interpretativa di altre ipotesi, per di più
inserito in un testo legislativo disomogeneo.
Sul piano della razionalità della norma dell'art. 7 citato non
può essere trascurata né la finalità complessiva dell'intervento
legislativo ("rischio per le popolazioni" "urgenti necessità
operative", esigenza di personale "con professionalità
specialistiche"), né la presenza di personale prevalentemente delle
Regioni qualificato alle funzioni in materia di dighe, in relazione
all'espletamento di competenze regionali specifiche nel settore degli
sbarramenti ed invasi minori (v., ad esempio, art. 10, quarto comma,
della legge 18 maggio 1989, n. 183, sostituito poi, con ampliamento
della competenza, dall' art. 1, quarto comma, del d.-l. 8 agosto
1994, n. 507, convertito nella legge 21 ottobre 1994, n. 584; art.
24, primo comma, lettera e) del d.P.R. 24 gennaio 1991, n. 85).
4. - Il ricorso è fondato sotto il profilo della mancata intesa
con la regione Sardegna.
Infatti la prevista deroga agli ordinamenti delle amministrazioni e
degli enti di appartenenza deve logicamente (su di un piano anche di
scelta dovuta di interpretazione conforme a Costituzione) intendersi
limitata alle previsioni dei casi di collocamento fuori ruolo e alle
procedure interne previste nei singoli ordinamenti (intervento di
particolari organi, come il consiglio di amministrazione ecc.); non
può invece avere valore di deroga generale, estesa anche alle
procedure esterne relative ai rapporti tra Stato ed enti dotati di
autonomia e titolari di competenze costituzionalmente garantite,
quali le Regioni. Infatti la deroga anzidetta, come formulata, non
può arrivare fino a consentire allo Stato di disporre
unilateralmente (a parte l'assenso dell'interessato) di personale
regionale, indipendentemente e senza il consenso o, comunque, senza
la partecipazione della Regione interessata.
Deve, pertanto, essere affermato che l'utilizzazione da parte dello
Stato di personale regionale, ancorché per un triennio, (sia pure,
come nella fattispecie, per urgenti esigenze "di pubblica
incolumità", tali ritenute con intervento legislativo di urgenza e
non contestate dalla Regione che, con senso di responsabilità, pur
esternando la volontà contraria e la riserva di sollevare conflitto
di attribuzione, autorizzò il dipendente ad ottemperare all'invito
della Presidenza del Consiglio), non può avvenire unilateralmente,
ma solo con l'accordo della Regione. Tale accordo può esplicarsi
nelle forme dell'intesa, sia mediante partecipazione attiva al
procedimento come, ad esempio, con la indicazione del personale
disponibile, sia con la formale messa a disposizione incondizionata e
senza riserve di personale.
In altri termini occorre una partecipazione di volontà regionale
nell'ambito del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione
(sentenza n. 351 del 1991) e quindi vi è esigenza di una vera e
propria intesa (c.d. "intesa forte") quando lo Stato vuole
utilizzare, in posizione di fuori ruolo con esclusivo servizio, o in
equivalente posizione, personale regionale.
5. - Il ricorso è fondato anche sotto l'ulteriore profilo che
l'atto impugnato dispone che l'onere della spesa relativa al
trattamento economico del dipendente della regione Sardegna collocato
fuori ruolo debba restare a carico della stessa Regione, anche senza
alcun suo assenso, con ciò violando i principi di autonomia
finanziaria e dei rapporti tra Stato e Regione garantiti dallo
statuto speciale (artt. 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3; artt. 116 e 119 della Costituzione).
È vero che l'art. 7 del d.-l. n. 507 del 1994, convertito nella
legge 21 ottobre 1994, n. 584, prevede il mantenimento dell'onere a
carico delle amministrazioni di provenienza, ma questa previsione
deve essere interpretata in modo conforme a Costituzione, cioè nel
senso che può riferirsi in via normale all'ambito delle
amministrazioni statali e di quelle gravanti sul bilancio statale
(come del resto il sistema della copertura dell'onere finanziario del
personale che verrà "inquadrato" in ruolo "anche in soprannumero"
con "corrispondente riduzione degli organici"). Invece la previsione
non può applicarsi alle ipotesi in cui il collocamento fuori ruolo
riguarda personale dipendente dalla Regione, cioè da un ente con
bilancio e finanza autonomi (garantiti costituzionalmente) rispetto
allo Stato, in mancanza di intesa anche sull'accollo dell'onere da
parte dell'ente stesso.
In conclusione il ricorso deve essere accolto nei termini
precisati, con conseguente annullamento dell'atto impugnato
limitatamente all'unica unità del personale della regione Sardegna
(ing. Antonio Trombetti) oggetto di individuazione e di collocamento
fuori ruolo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato, in mancanza di intesa con la
Regione, individuare nominativamente personale dipendente dalla
regione Sardegna "per le urgenti necessità operative dei Servizi
tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e
disporne il collocamento fuori ruolo, mantenendo a carico della
Regione l'onere relativo;
Annulla di conseguenza, il d.P.C.M. 27 maggio 1995 nella parte
relativa a personale della regione Sardegna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 giugno 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte