Corte costituzionale

Ordinanza n. 207/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 49 del

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle

disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e

sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali), promosso

con ordinanza emessa il 3 febbraio 1998 dal giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Bolzano, iscritta al n. 298 del

registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 18 - prima serie speciale - dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Bolzano, in sede di udienza preliminare nel procedimento

a carico di una persona imputata del reato di cui agli artt. 40 e 49

del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle

disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e

sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali), per aver

trasportato sulla propria autovettura 115 litri di olio da gas senza

la specifica documentazione prevista in relazione all'accisa e

comunque con modalità atipiche ai sensi dell'art. 11 del citato

decreto legislativo, prima di pronunciarsi sulla istanza di

patteggiamento avanzata dall'imputato, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504, nella parte in cui punisce il trasporto di oli minerali senza

la specifica documentazione con la stessa pena prevista per la

sottrazione del prodotto all'accertamento e al pagamento

dell'imposta, e cioè con la pena minima di sei mesi di reclusione e

di quindici milioni di multa stabilita dall'art. 40 dello stesso

decreto legislativo;

che, ad avviso del giudice a quo la previsione di una sanzione

minima così elevata potrebbe risultare del tutto sproporzionata

rispetto al disvalore sociale della condotta, perché non

consentirebbe di tenere conto delle minime violazioni di imposta (nel

caso di specie l'imposta evasa ammonterebbe a lire 85.959) e della

realtà sociale del fenomeno (che il più delle volte riguarderebbe

persone di modeste condizioni economiche che si recherebbero nella

vicina Austria per acquistare a un minor prezzo pochi litri di

gasolio da riscaldamento);

che, prosegue il remittente, il legislatore avrebbe previsto,

apparentemente senza motivo, un'attenuante per il solo gas metano

qualora la quantità sottratta al pagamento dell'imposta sia

inferiore a 5.000 metri cubi (art. 40, comma 5, del citato decreto

legislativo), mentre per gli oli minerali la possibilità di irrogare

solo una sanzione amministrativa, stabilita nel caso in cui venga

sottratta al pagamento dell'accisa una quantità di prodotto

inferiore a 100 chilogrammi, sarebbe limitata alle sole ipotesi

contemplate dall'art. 40, comma 1, lettera c) (usi soggetti ad

imposta o a maggiore imposta di prodotti esenti o ammessi ad aliquote

agevolate);

che, pertanto, conclude il remittente, la disposizione censurata

contrasterebbe sia con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo

della disparità di trattamento in casi assolutamente analoghi, sia

con l'art. 27 della Costituzione, per la violazione del fine

rieducativo che non potrebbe essere realizzato da una pena

"eccessiva".

Considerato che l'art. 1, comma 4, della legge 29 ottobre 1993, n.

427, ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo

contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le

disposizioni vigenti in materia di imposte di fabbricazione e di

consumo e le relative sanzioni penali e amministrative, apportando le

necessarie modificazioni al fine del loro coordinamento ed

aggiornamento, anche in relazione alle esigenze derivanti dal

processo di integrazione europea;

che l'art. 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

approvato dal Governo nell'esercizio della delega suddetta,

stabilisce che "i prodotti sottoposti ad accisa (...) trasportati

senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta

imposta () si presumono di illecita provenienza. In tali casi si

applicano al trasportatore e allo speditore le sanzioni previste per

la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento

dell'imposta";

che l'art. 40 punisce con la pena della reclusione da sei mesi a

tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non

inferiore in ogni caso a lire quindici milioni, chiunque, tra

l'altro, sottrae con qualsiasi mezzo gli oli minerali, compreso il

gas metano, all'accertamento o al pagamento dell'accisa;

che il medesimo art. 40 stabilisce, al comma 5, che se la

quantità di gas metano sottratto all'accertamento o al pagamento

dell'accisa è inferiore a 5.000 metri cubi la pena è della sola

multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni

caso a lire un milione e, al comma 6, che per le violazioni

concernenti la destinazione ad usi soggetti ad imposta o a maggiore

imposta di prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate, in

quantità inferiore a 100 chilogrammi, si applica esclusivamente la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal

doppio al decuplo dell'imposta evasa;

che, come questa Corte ha più volte affermato, la configurazione

delle fattispecie criminose e la determinazione delle pene

appartengono alla politica legislativa e, quindi, alla

discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di

manifesta irragionevolezza (v. ordinanze nn. 456 del 1997 e 435 del

1998);

che, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo tanto la

qualificazione come illecito penale del trasporto dei prodotti

sottoposti ad accisa senza la specifica documentazione prevista,

quanto la sua equiparazione, quoad penam alla sottrazione di prodotti

petroliferi all'accertamento o al pagamento dell'imposta ineriscono

ad una condotta volta ad eludere le esigenze fiscali dello Stato,

caratterizzata, quindi, nel non arbitrario apprezzamento del

legislatore, da rilevante disvalore sociale, sicché non appare

manifestamente irragionevole il fatto che sia per la sanzione

detentiva che per quella pecuniaria, stabilita in misura

proporzionale al valore delle imposte evase, sia previsto un limite

minimo elevato;

che, se la scelta di assoggettare tale condotta ad una sanzione

penale non può essere censurata e se non appare manifestamente

irragionevole né sproporzionato al disvalore della condotta il

minimo edittale, non vi è ragione di discostarsi dall'orientamento

consolidato della giurisprudenza costituzionale secondo il quale non

spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive effettuate dal

legislatore, né stabilire quantificazioni sanzionatorie (sentenze

nn. 370 e 217 del 1996, ordinanze nn. 190, 165 e 89 del 1997);

che, quanto alla denunciata disparità di trattamento tra chi

sottrae all'accertamento o al pagamento dell'imposta oli minerali e

chi destina ad usi diversi prodotti petroliferi esenti da imposta o

sottoposti ad imposta inferiore (condotta, quest'ultima, punita solo

con una sanzione amministrativa qualora il quantitativo del prodotto

non sia superiore a 100 chilogrammi), appare evidente la diversità

delle fattispecie, posto che nel secondo caso non si tratta di

trasporto illecito, ma di impropria utilizzazione di prodotto esente

da imposta o assoggettato ad imposta agevolata, sicché non vi è

luogo ad una utile comparazione ai fini del giudizio di eguaglianza;

che, quanto alla ulteriore censura di violazione dell'art. 3,

primo comma, della Costituzione, per avere il legislatore previsto

una ipotesi delittuosa attenuata solo per la sottrazione del gas

metano all'accertamento o al pagamento dell'imposta, qualora il

quantitativo non sia superiore a 5.000 metri cubi, si deve rilevare

che tale scelta rinviene il proprio fondamento giustificativo non

solo nel diverso importo dell'imposta su tale prodotto rispetto a

quello, sensibilmente superiore, dovuto sugli oli minerali, ma anche

nella più agevole occultabilità di questi ultimi e, quindi, nella

più elevata difficoltà nei controlli;

che, conclusivamente, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, deve

essere dichiarata manifestamente infondata sotto tutti i profili

prospettati dal giudice a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 49 del decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504 (Testo unico delle disposizioni concernenti imposte sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e

penali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Bolzano, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.

Presidente Renato Granata

Redattore Carlo Mezzanotte

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:207 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte