Sentenza n. 208/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1975 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 17d.P.R. 1133/1952
- art. 1d.P.R. 1133/1952
- art. 2d.P.R. 1133/1952
- art. 10d.P.R. 1133/1952
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo
comma, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 21
dicembre 1974, concernente "Integrazioni e modifiche di norme
finanziarie", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana, notificato il 30 dicembre 1974, depositato in
cancelleria il 7 gennaio 1975 ed iscritto al n. 2 del registro ricorsi
1975.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione
siciliana;
udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1975 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il ricorrente, e l'avv. Salvatore Villari, per la Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nella seduta del 21 dicembre 1974, l'Assemblea regionale siciliana
approvava il disegno di legge n. 531 bis in tema di "Integrazioni e
modifiche di norme finanziarie", che dispone una serie di interventi e
provvidenze diretti alla realizzazione di opere di pubblico interesse,
alla incentivazione ed al miglioramento di strutture fondiarie nei
settori dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, e del
credito alle aziende artigiane.
Il Commissario dello Stato, cui veniva trasmesso il provvedimento
legislativo ai sensi dell'art. 28 dello Statuto della Regione
siciliana, impugnava dinanzi a questa Corte, per violazione dell'art.
17 dello Statuto, la norma contenuta nell'art. 9, terzo comma, la quale
demanda al Comitato regionale per il credito e il risparmio il compito
di determinare periodicamente la misura del tasso di interesse per le
operazioni di prestito indicate nei comma precedenti.
Secondo il Commissario dello Stato, dall'esame coordinato della
normativa statutaria e delle disposizioni di attuazione in materia di
credito e risparmio contenute nel d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133,
risulterebbe che la funzione di determinare il tasso di interesse non
è stata devoluta agli organi regionali, ma è stata riservata,
implicitamente ma sicuramente, allo Stato allo scopo di garantire,
nello specifico settore, l'uniformità degli indirizzi e l'armonica
disciplina della politica creditizia nell'ambito di tutto il territorio
nazionale.
Conseguentemente, il provvedimento legislativo impugnato, in quanto
non si conforma ai principi e agli interessi cui si ispira la
legislazione dello Stato nella disciplina del credito e del risparmio,
esorbiterebbe dai poteri attribuiti alla Regione dall'art. 17 dello
Statuto speciale e dalle norme di attuazione, contenute nel citato
decreto n. 1133 del 1952.
Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Presidente
della Regione siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore
Villari, che, con deduzioni del 15 gennaio 1975, sostiene la
infondatezza della questione proposta dal Commissario dello Stato,
chiedendo il rigetto del ricorso.
Secondo la difesa della Regione, la ricostruzione del sistema
legislativo delineato dal Commissario ricorrente pretende di dedurre
una delimitazione della competenza legislativa regionale dalla semplice
indicazione delle competenze amministrative trasferite con le norme di
attuazione in materia di credito e risparmio alle autorità regionali.
Tra le due normative, invece, non sussisterebbe una necessaria
coincidenza, in quanto i contenuti possibili della legislazione
regionale non dipenderebbero dalla elencazione di cui alle norme di
attuazione, ma troverebbero la loro disciplina e i loro limiti
unicamente nell'art. 17 dello Statuto.
Ciò posto, la Regione ritiene che la norma impugnata non sia
censurabile sotto alcun aspetto; questa conclusione varrebbe sia nel
caso che la norma in esame venga inquadrata nella disciplina relativa
ai così detti crediti speciali, i cui tassi, essendo forme tecniche di
finanziamento, attengono in realtà alla materia sulla quale incidono e
rispetto alla quale si pongono in funzione servente; sia nella ipotesi
in cui essa venga ricondotta alla materia disciplinata dalla legge
bancaria. Ed invero, il terzo comma dell'art. 9 non stabilisce né il
limite entro cui va determinato il così detto tasso di interesse, né
la misura del tasso spettante all'istituto di credito, ma stabilisce
soltanto il criterio di ripartizione, tra il bilancio della Regione e
il beneficiario del finanziamento, dell'onere complessivo
corrispondente al tasso di interesse dovuto all'istituto di credito per
la operazione di finanziamento prevista dalla legge.
All'udienza di discussione le parti hanno ulteriormente illustrato
le loro deduzioni e difese. Considerato in diritto :
1. - Con la legge approvata dall'Assemblea il 21 dicembre 1974,
recante il titolo "Integrazione e modifiche di norme finanziarie", la
Regione siciliana adottava una serie di interventi in vari settori
dell'economia e specialmente in quelli dell'agricoltura.
Nell'art. 9, commi primo e secondo, della detta legge veniva
disposto un ampliamento dell'ambito di applicazione degli interventi e
delle garanzie previsti dagli artt. 9 e 10 della precedente legge
regionale 9 maggio 1974, n. 9, mentre nel terzo comma si stabiliva che
"per la determinazione della misura del tasso di interesse per le
operazioni di cui ai commi precedenti (e quindi per quelle ivi
richiamate e di cui agli artt. 9 e 10 della anzidetta legge n. 9 del
1974) si provvede periodicamente con determinazione del comitato
regionale per il credito e il risparmio".
2. - Con ricorso notificato il 30 dicembre 1974, il Commissario
dello Stato per la Regione siciliana impugnava il sopra trascritto
terzo comma dell'art. 9 denunziando la violazione dell'art. 17, lettera
e, dello Statuto speciale e degli artt. 1, 2 e 10 delle norme di
attuazione approvate con d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133.
Deduceva al riguardo il Commissario che, essendo la competenza
legislativa regionale relativa alla "disciplina del credito" prevista
soltanto come concorrente con quella statale, essa importava il
rispetto dei principi ed interessi generali cui si informa la
legislazione dello Stato e quindi escludeva ogni intervento della
Regione nella determinazione dei tassi nelle operazioni bancarie, la
cui materia, incidendo in quella della manovra del credito, doveva
intendersi come strettamente riservata allo Stato, ai sensi dell'art.
32 della legge bancaria (leggi 7 marzo 1938, n. 141, e 7 aprile stesso,
n. 36).
Aggiungeva il Commissario ricorrente che le norme di attuazione di
cui al citato decreto presidenziale, le quali avevano istituito presso
la Regione un Comitato regionale per il credito e il risparmio (art.
1), ne avevano limitata la competenza ad attività di ordinamento e di
organizzazione (art. 2) sotto la stretta vigilanza della Banca d'Italia
(art. 3), sì che doveva escludersi ogni sua ingerenza in materia di
determinazione dei tassi, rimasta affidata alla competenza dello Stato
e regolata dalle "disposizioni" da esso emanate (art. 10).
3. - Replicava la Regione, con l'atto di costituzione in giudizio
15 gennaio 1975, che la norma impugnata riguardava non la generale
materia del credito e dei relativi tassi, bensì quella particolare dei
crediti speciali da inquadrare, non sotto il paradigma del credito di
cui all'art. 17 dello Statuto, ma nelle singole materie cui i crediti
speciali ineriscono. Ed aggiungeva la Regione che, con la norma
impugnata, essa non intendeva modificare i tassi dovuti agli istituti
di credito (così detti tassi di riferimento o tassi base) bensì
quelli (agevolati) posti a carico del beneficiario, mediante la cui
manovra, in aumento o in diminuzione, essa intendeva determinare (per
differenza), i limiti di concorso della Regione nel pagamento degli
interessi dovuti per l'operazione.
4. - Come si evince dalla impostazione delle tesi contrastanti,
premessa alla risoluzione delle questioni di costituzionalità sulle
quali la controversia si fonda è la interpretazione da attribuire alla
disposizione impugnata, perché, se dovesse ritenersi esatta quella del
Commissario, nessun dubbio potrebbe aversi circa la illegittimità
della norma. Se, infatti, per tasso di interesse da regolarsi
periodicamente dal Comitato regionale per il credito, dovesse
intendersi quello globale della operazione, sarebbe certa l'invasione
della competenza statale da parte della Regione perché la manovra dei
tassi bancari, anche relativa ai crediti speciali (legge 2 giugno 1961,
n. 454, art. 34, legge 17 agosto 1974, n. 397, decreto legge 24
febbraio 1975, n. 26, e legge di conversione 23 aprile 1975, numero
125), è compito esclusivo dello Stato, in quanto incidente sulla
circolazione creditizia e il mercato monetario e quindi sullo sviluppo
economico e la vita stessa del Paese (Corte costituzionale, sentenza n.
58 del 1958).
5. - Non pare tuttavia che la interpretazione della norma impugnata
fornita dal Commissario dello Stato nel suo ricorso possa essere
ritenuta esatta.
Ciò perché l'ultimo comma dell'art. 9 che affida al Comitato
regionale per il credito e il risparmio la manovra dei tassi, si
riferisce alle "operazioni di cui ai commi precedenti" e cioè a quelle
indicate negli artt. 9 e 10 della legge regionale 9 maggio 1974, n. 9.
Ora, in tali articoli si prevedono operazioni "a tasso agevolato"
fissati rispettivamente nella misura del 3 e del 2%, e nel primo di
essi si aggiunge la precisazione (non ripetuta nell'articolo successivo
perché ovviamente ritenuta superflua) che trattavasi del "tasso di
interesse da porre a carico del beneficiario".
Perciò, quando, nel terzo comma dell'art. 9 impugnato, si parla di
misura del tasso di interesse da determinarsi dal Comitato
periodicamente, deve intendersi per tasso quello agevolato, da
corrispondersi dal beneficiario.
6. - Né mancano apprezzabili motivi atti a giustificare l'intento
del legislatore regionale, volto a determinare periodicamente i tassi,
e cioè variare in più o in meno, quelli che nella legge base n. 9 del
1974 erano stabiliti in misura fissa del 2 e del 3%. Tali motivi si
rinvengono nella situazione economico-finanziaria del momento in cui la
legge impugnata è stata emanata. Va infatti ricordato che alla fine
del 1974 i tassi bancari crescevano oltre ogni limite conosciuto nella
esperienza del passato e quelli dei crediti speciali, e cioè i tassi
base o di riferimento, li seguivano a non grande distanza. Il carico
che gli enti pubblici si erano addossati per assicurare al beneficiario
un tasso fisso, ordinariamente assai modesto, e cioè la somma
stanziata a tale scopo in bilancio, diveniva largamente insufficiente,
perché l'onere differenziale cui dovevasi far fronte cresceva in modo
rilevante con il crescere del tasso di riferimento.
Per ovviare a tali conseguenze non vi erano che tre vie: lasciare
invariata la somma stanziata, riducendo l'importo globale delle
operazioni; aumentare, e rilevantemente, la somma stanziata, lasciando
invariato l'importo globale delle operazioni; ovvero lasciare invariata
la somma stanziata - o aumentarla di quanto possibile - pur lasciando
invariato l'importo globale delle operazioni, ma, in tal caso, variando
in aumento il tasso dell'interesse posto a carico del beneficiario,
salvo poi a diminuirlo quando il tasso globale delle operazioni, e
cioè quello di riferimento, si fosse ridotto.
La norma impugnata ha prescelto la terza soluzione, facendo ricorso
a un meccanismo di variabilità dei tassi agevolati, analogo a quello
che lo Stato aveva già adottato, con la legge 17 agosto 1974, n. 397,
nella quale (art. 1, comma secondo) è appunto disposto che: "la misura
dei tassi agevolati (fissati dal Ministero del tesoro di concerto con
quelli competenti per la materia, sentito il Comitato interministeriale
per il credito e il risparmio) sarà stabilita in modo che sia
conservata rispetto al tasso base di riferimento, deliberato dal
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la stessa
proporzione prima esistente tra tali tassi e i tassi base vigenti
anteriormente al 18 luglio 1974". Tale normativa è stata poi
confermata e completata con decreto legge n. 26 del 1975 e la legge di
conversione 125 del 1975, citati.
7. - In sostanza, si è portati a ritenere che la Regione abbia
inteso, con la norma impugnata, di assumere un provvedimento analogo a
quello già adottato dallo Stato. Il che non significa ancora che la
Regione avesse il potere di farlo - questione che sarà esaminata più
avanti - ma apporta alla tesi della interpretazione della norma
impugnata, nel senso che essa si riferisca, per attuarne la variazione,
ai tassi agevolati e non a quelli di riferimento, un notevole
contributo.
E non va trascurato che alla stessa soluzione, in tema di
interpretazione della norma, conduce il principio ermeneutico secondo
il quale, tra più interpretazioni possibili, deve prescegliersi quella
più conforme a Costituzione, dopo che, per quanto s'è visto innanzi,
la norma, ove si intendesse volta alla variazione dei tassi di
riferimento, sarebbe certamente ad essa contraria.
8. - Deve pertanto accogliersi, per il significato da conferirsi
alla norma impugnata, la interpretazione fornita dalla Regione e
ritenersi, così come essa afferma nelle sue difese, che i tassi,
rispetto ai quali si conferiva al Comitato regionale per il credito e
il risparmio il compito di variarli, non erano già quelli base o di
riferimento, bensì quelli agevolati posti a carico del beneficiario
nelle operazioni autorizzate dalle leggi richiamate e, ovviamente, non
ancora concluse.
9. - A questo punto due profili di costituzionalità devono essere
esaminati: il primo attinente al potere della Regione di variare i
tassi agevolati, già fissati in una legge regionale, e il secondo
relativo alla competenza e legittimazione dell'organo (il Comitato
regionale del credito) prescelto per procedere alle relative
variazioni.
Quanto al primo profilo, la risposta si ritiene debba essere
favorevole alla Regione la quale, se aveva il potere di fissare con una
sua legge quei tassi, non si comprenderebbe perché non potesse
variarli con un procedimento che trovava in altra legge regionale il
suo fondamento e la sua strutturazione.
Quanto al secondo profilo, nessun dubbio che il Comitato regionale
del credito, istituito con le norme di attuazione, non abbia tra le sue
competenze previste, quella di variare i tassi la cui ordinaria
determinazione spetti alla Regione.
Ma tale carenza in ordine alla materia de qua non sembra ragione
sufficiente per escludere che la Regione potesse utilizzare
quell'organo per affidargli un compito nuovo, non estraneo agli
interessi a salvaguardia dei quali esso è stato creato con norme di
raccordo dei poteri statali e regionali, come sono appunto quelle di
attuazione.
Ammesso e dimostrato infatti che la Regione aveva il potere di
variare i tassi a carico dei beneficiari, deve anche ritenersi che, per
provvedervi, essa potesse giovarsi di taluno dei suoi organi, previo
parere di un organo tecnico consultivo.
Nel caso, l'organo designato a provvedere deve ritenersi sia
l'Assessore alle finanze e quello chiamato ad esprimere un parere, che
la terminologia usata concernente la "determinazione" dei tassi, induce
a ritenere vincolante, è appunto il Comitato regionale per il credito
e il risparmio. Ciò in conformità di quanto previsto nell'art. 1
delle norme di attuazione citate, nelle quali è stabilito che al
Comitato regionale sono demandate le attribuzioni (entro i limiti di
competenza) spettanti al Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio e all'Assessore alle finanze, ed entro gli stessi limiti,
quelli spettanti al Ministro del tesoro e al Governatore della Banca
d'Italia.
10. - Tutto ciò, Con riferimento alla normativa del tempo in cui
la legge regionale è stata adottata e il ricorso è stato proposto,
importa che il ricorso stesso debba essere dichiarato non fondato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge
approvata dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del 21
dicembre 1974, concernente a Integrazioni e modifiche di norme
finanziarie"; questione proposta dal Commissario dello Stato, col
ricorso in epigrafe, in riferimento all'art. 17, lettera e, dello
Statuto speciale e agli artt. 1, 2 e 10 delle norme di attuazione
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952,
n. 1133.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte