Sentenza n. 208/1976
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/1976 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 390 del
codice di procedura penale, in relazione all'art. 225 dello stesso
codice, promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1975 dal pretore
di Torino nel procedimento penale a carico di Canavero Luigi, iscritta
al n. 206 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 15 giugno 1976 Il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale iniziato a seguito di un rapporto
dell'ispettore del lavoro, il pretore di Torino, ritenuto che
quest'ultimo aveva posto in essere veri e propri atti di polizia
giudiziaria senza l'osservanza delle garanzie difensive, con ordinanza
24 febbraio 1975 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24,
secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 390 del codice di procedura penale, in
relazione all'art. 225 dello stesso codice, nella parte in cui non è
previsto, per gli atti di istruzione preliminare compiuti, di propria
iniziativa, dalla polizia giudiziaria, l'obbligo della comunicazione
giudiziaria, che è imposto per i medesimi atti allorché siano
effettuati a richiesta del magistrato.
Nell'ordinanza si adducono argomenti per indurre questa Corte a
modificare il suo indirizzo già espresso nella sentenza n. 29 del
1974, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di
legittimità dell'art. 9 della legge 5 dicembre 1969, n. 932 (avviso di
procedimento), in riferimento ai medesimi precetti costituzionali.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Questa Corte è chiamata a decidere se violi gli articoli 24,
secondo comma, e 3 della Costituzione l'art. 390 del codice di
procedura penale, in relazione all'art. 225 dello stesso codice, in
quanto non prescrive la previa comunicazione giudiziaria (art. 3 della
legge 15 dicembre 1972, n. 773), allorché la polizia giudiziaria
proceda, di propria iniziativa, alle sommarie indagini.
2. - Secondo il giudice a quo, la mancata comunicazione
toglierebbe, almeno in parte, all'inquisito la possibilità di
predisporre tempestiva ed idonea difesa, sia personale, sia tecnica;
né varrebbero ad eliminare la violazione dell'art. 24, secondo comma,
Cost. gli avvisi previsti negli artt. 304 bis, 304 ter e 304 quater -
preceduti, com'è noto, dall'invito a nominare un difensore di fiducia
e, in difetto, dalla nomina di ufficio; e prescritti pure
nell'istruzione sommaria (art. 390 cod. proc. pen.) e nelle operazioni
preliminari della polizia giudiziaria (art. 225 cod. proc. pen.).
3. - Lo stesso giudice a quo ravvisa, inoltre, la violazione
dell'art. 3 Cost. nella diversità di trattamento tra l'inquisito nei
cui confronti gli atti siano compiuti dal magistrato, o per sua delega,
e l'inquisito nei cui confronti la medesima categoria di atti sia posta
in essere, ex art. 225 cod. proc. pen., di propria iniziativa, dalla
polizia giudiziaria.
4. - La questione non è fondata in riferimento ad entrambe le
indicate censure, d'altronde strettamente connesse e compenetrate.
5. - Premesso che la comunicazione giudiziaria (già avviso di
procedimento: artt. 8 e 9 della legge 5 dicembre 1969, n. 932) è
dovuta solo allorquando il giudice abbia ad attendere ad atti
istruttori (sentenze n. 197 del 1972, n. 155 del 1973; ordinanza n. 6
del 1974 di questa Corte), è da precisare che il contrasto con l'art.
24, secondo comma, Cost. non sussiste, dappoiché i "rilievi", le
"sommarie informazioni testimoniali", il "sommario interrogatorio
dell'indiziato", gli "atti di ricognizione, ispezione o confronto",
elencati nell'art. 225 cod. proc. pen., sotto il titolo sintetico e
comprensivo di "sommarie informazioni", affidati agli ufficiali di
polizia giudiziaria "quando vi è urgenza di raccogliere le prove del
reato", non sono, di per sé, delle prove, bensì mezzi di ricerca
delle prove, che la polizia giudiziaria offre e propone al magistrato:
sono, in altre parole, elementi che il magistrato controlla, valuta ed
elabora.
In sostanza, gli atti preliminari della polizia giudiziaria
anticipano il procedimento, ma non sono fase di esso e, pertanto,
esulano stricto sensu dagli stati e gradi del procedimento presidiati
dal diritto inviolabile della difesa (sentenza n. 197 del 1973 e n. 29
del 1974).
E se questa Corte, con la sua sentenza n. 86 del 1968, ha esteso le
garanzie proprie dell'istruzione (introdotte con la riforma di cui alla
legge 18 giugno 1955, n. 517) agli atti compiuti dalla polizia
giudiziaria, ciò non implica che la comunicazione giudiziaria debba
andare oltre i confini fissati dalla legge ordinaria.
Come la comunicazione giudiziaria non è imposta dalla Costituzione
e risponde solo ad esigenze che il legislatore ordinario ha - ritenuto,
nella sua discrezionalità, di dover soddisfare in favore di tutti
coloro che possono avere interesse nel processo e possono assumere la
qualità di parti; così rientra nella discrezionalità del legislatore
ordinario determinare la sfera di applicazione della comunicazione
stessa.
E la sua estraneità agli atti preliminari d'iniziativa della
polizia giudiziaria non viola i diritti della difesa, che sono
adeguatamente protetti dal combinato disposto degli artt. 225, 304 bis,
304 ter e 304 quater.
6. - È esatto il rilievo, contenuto nell'ordinanza di rimessione,
che la difesa, nella sua globalità, non si esaurisca in ciò che
prevedono gli articoli ora menzionati, ma se si dà ingresso ad atti
che richiedono l'avviso al difensore, il prevenuto ne riceve notizia e,
con ciò stesso, viene a conoscenza delle indagini in corso a suo
carico e può prendere tutte quelle misure difensive che ritiene a lui
giovevoli, con particolare riguardo alle memorie e istanze (artt. 145,
304 bis, terzo comma, cod. proc. pen.), ché è logico siano
ammissibili ora anche in sede di sommarie informazioni della polizia
giudiziaria, ivi compresa la richiesta di audizione di testimoni a
discarico.
Né va dimenticato che i testimoni vengono intesi dalla polizia
giudiziaria senza giuramento (art. 225, primo comma, ultima parte, cod.
proc. pen.) e, perciò, con assai scarso peso nel successivo
procedimento giudiziale che il magistrato debba eventualmente
instaurare.
7. - Neppure v'è violazione dell'art. 3 Cost. sia sotto il profilo
della diversità di trattamento, sia sotto il profilo della
irragionevolezza.
Invero, l'escussione di testimoni e gli altri atti elencati
nell'art. 304 bis cod. proc. pen. non postulano l'avviso al difensore
(sentenza n. 63 del 1972 di questa Corte che, peraltro, ha munito delle
garanzie dell'assistenza tecnica le ispezioni giudiziali di cui
all'art. 309 cod. proc. pen.), per cui l'inquisito non ne ha
preventivamente formale notizia neppure se vengono effettuati ad opera
e per impulso del magistrato: cade, di conseguenza, la censura relativa
alla diversità di trattamento. La quale cade, altresì, perché, per
quanto detto sub paragr. 5, la posizione di chi è direttamente
inquisito dalla polizia giudiziaria non è eguale a quella di chi è
direttamente o indirettamente inquisito dal magistrato.
8. - Infine, l'esclusione della comunicazione giudiziaria non è
irragionevole: potrebbe, se mai, apparire abnorme la disposizione che
prevedesse l'indiscriminato e generalizzato avvertimento circa le
indagini preliminari, sia per la difficoltà di tenere sullo stesso
piano dell'inquisito gli altri interessati (cui pure spetta la
comunicazione: artt. 8 e 9 della legge 5 dicembre 1969, n. 932; art. 3
della legge 15 dicembre 1972, n. 773), spesso del tutto ignoti, specie
all'inizio delle indagini stesse; sia perché la comunicazione (che,
per l'ora citato articolo 3 della legge n. 773 del 1972, deve essere
dettagliata e circostanziata con indicazione delle disposizioni che si
pretendono violate e della data del fatto), sarebbe di remora e di
ostacolo, in una fase cosi delicata e discreta, a che la polizia
giudiziaria, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali (art.
219 cod. proc. pen.), assicurasse le prove e ne evitasse
l'inquinamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 390 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 225
dello stesso codice, sollevata dal pretore di Torino, in riferimento
agli artt. 24, secondo comma, e 3 della Costituzione, con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte