Sentenza n. 208/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 58r.d. 148/1931
- art. 53r.d. 148/1931
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma
secondo, all. A, e art. 53, commi ottavo e nono, all. A, del r.d. 8
gennaio 1931, n. 148 ("Coordinamento delle norme sulla disciplina
giuridica dei rapporti di lavoro con quelle sul trattamento
giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di
navigazione interna in regime di concessione") promosso con l'ordinanza
emessa il 15 ottobre 1976 dal pretore di Potenza nel procedimento
civile vertente tra Santarsiero Angelo e S.p.A. SITA iscritta al n. 103
del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 107 dell'anno 1977.
Visto l'atto di costituzione della S.p.a. SITA nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1983 il Giudice relatore
Guglielmo Roehrssen.
Uditi l'avvocato Rosario Flammia per la Società SITA e l'Avvocato
dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 15 ottobre 1976 il pretore di Potenza ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
Cost., dell'art. 58, comma secondo, all. A. al R.D. 8 gennaio 1931, n.
148, nella parte in cui devolve alla cognizione del giudice
amministrativo il sindacato sulla legittimità del procedimento di
irrogazione delle sanzioni disciplinari per i dipendenti da aziende
autoferrotranviarie, in quanto tale normativa determinerebbe una
ingiustificata disparità di trattamento fra i dipendenti delle aziende
autoferrotranviarie in concessione e quelli degli enti pubblici
economici, sottoposti, anche relativamente al sindacato sulla
irrogazione delle sanzioni disciplinari, alla giurisdizione ordinaria
In via subordinata, per ipotesi che detta questione sia dichiarata
non fondata, il pretore ha sollevato poi questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 113, primo
e secondo comma, Cost. dell'art. 53, comma nono, all. A al R.D. n. 148
del 1931, nella parte in cui non prevede, in relazione alla ipotesi di
mancata o tardiva presentazione da parte del dipendente delle
giustificazioni la possibilità di impugnativa del provvedimento di
"opinamento" delle sanzioni disciplinari.
Secondo il giudice a quo l'art. 53, comma nono suddetto, escludendo
la possibilità d'impugnare dinanzi al Consiglio di disciplina i
provvedimenti di "opinamento" di sanzioni disciplinari del direttore
dell'azienda, divenuti definitivi a norma del comma ottavo dello stesso
articolo, escluderebbe anche l'impugnativa di tali provvedimenti
dinanzi al giudice amministrativo, presupponendo tale impugnativa, la
decisione del Consiglio di disciplina. Ciò comporterebbe la violazione
"dell'art. 113, primo e secondo comma, Cost., ove all'atto di
opinamento voglia attribuirsi natura di atto amministrativo in senso
lato", ovvero dell'art. 24, primo comma, "ove al medesimo voglia
attribuirsi natura di atto privato: infatti per il semplice decorso di
un termine brevissimo (5 gg.) e prescindendo dalla congruità o meno
del medesimo al fine di approntare delle valide giustificazioni, la
mancata e tardiva presentazione di queste ultime preclude alla parte la
possibilità di far valere qualsiasi impugnativa avverso il
provvedimento di opinamento".
Il pretore, infine, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost.
dell'art. 53, comma ottavo, all. A al R.D. n. 148 del 1931, "nella
parte in cui prevede che il provvedimento di opinamento della sanzione
disciplinare diventi definitivo e conseguentemente non impugnabile
anche per la mancata presentazione delle giustificazioni da parte
dell'interessato nel termine di gg. 5 per causa a lui non imputabile".
Tale norma violerebbe il diritto di difesa, nella parte anzidetta e
la questione di costituzionalità di essa sarebbe rilevante giacché
l'attore del giudizio a quo, nel momento in cui gli fu irrogata la
sanzione, era in stato di custodia preventiva.
E intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri deducendo
l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
58, comma secondo, all. A, R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, sotto il
profilo che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire
forme diverse di tutela giurisdizionale in relazione alla varietà dei
rapporti giuridici e determinare a quali "organi di giurisdizione
spetti di annullare gli atti della P.A. nonché le modalità e gli
effetti dell'esercizio del potere giurisdizionale".
Quanto alla questione relativa all'art. 53, commi ottavo e nono,
del suddetto R.D., l'Avvocatura dello Stato ha dedotto l'infondatezza,
dovendosi ritenere che la mancata impugnazione del provvedimento
irrogativo della sanzione disciplinare in sede amministrativa, lo renda
definitivo ma pur sempre impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.
Dinanzi a questa Corte si è costituita pure la SITA, chiedendo
parimenti che le questioni siano dichiarate infondate. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di cui in epigrafe sottopone a questa Corte, in
sostanza, due questioni di legittimità costituzionale.
Ad avviso del giudice a quo, infatti:
a) - l'art. 58, secondo comma, dell'All. A al r.d. 8 gennaio 1931,
n. 148 ("Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei
rapporti di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del
personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in
regime di concessione"), violerebbe l'art. 3, primo comma, Cost., in
quanto, devolvendo al giudice amministrativo la giurisdizione in tema
di sanzioni disciplinari a carico del personale delle ferrovie, tranvie
e linee di navigazione interna in regime di concessione, porrebbe in
essere una disparità di trattamento fra questi dipendenti ed i
lavoratori alle dipendenze di enti pubblici economici, i quali sono
soggetti invece alla giurisdizione del giudice ordinario, con tutte le
conseguenze di maggior vantaggio per l'attore che il relativo
procedimento comporta;
b) - l'art. 53, commi ottavo e nono - nella parte in cui non
prevede la possibilità di ricorrere al consiglio di disciplina contro
il provvedimento di "opinamento" del direttore della azienda divenuto
esecutivo, mentre prevede la definitività del provvedimento di
"opinamento", pur quando l'interessato non abbia presentato le sue
difese nei termini di legge per causa a lui non imputabile - violerebbe
gli artt. 24, primo comma, e 113, primo comma, Cost.: in tal modo
sarebbe vietato al dipendente di rivolgersi al giudice amministrativo,
giacché tale impugnativa si può svolgere soltanto nei confronti di un
provvedimento del consiglio di disciplina.
Le questioni non sono fondate.
2. - Quanto alla prima delle riferite questioni, premesso che,
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte si ha violazione
del principio di uguaglianza solo quando ci si trovi dinanzi a
situazioni analoghe, nel caso di dipendenti delle aziende di ferrovie,
tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione non
può ravvisarsi una situazione di omogeneità con i dipendenti di enti
pubblici economici.
Si tratta, infatti, di aziende le quali operano nel settore dei
trasporti pubblici a proposito dei quali il legislatore, in
considerazione del particolare rilievo che essi hanno per la vita della
intera Nazione e della necessità che il loro esercizio sia garantito
nel miglior modo possibile ha adottato il regime pubblicistico della
concessione, il quale comporta particolari forme di ingerenza della
pubblica Amministrazione nel funzionamento delle aziende
concessionarie, che operano per il soddisfacimento di interessi
pubblici di primaria importanza e, quindi, per conto del soggetto
pubblico concedente.
Come conseguenza di questo regime, il legislatore ha ritenuto
anche, con il r.d. n. 148 del 1931, di dare allo stato giuridico e, in
particolare, alla materia disciplinare del personale delle aziende
predette una regolamentazione del tutto speciale, che, per quanto
attiene alla parte disciplinare, viene incentrata su un procedimento di
carattere amministrativo, il quale, per le sanzioni più rilevanti,
sfocia nel giudizio di un organo amministrativo di nomina ministeriale
(il consiglio di disciplina).
In specifica connessione con questo regime e con il carattere di
atti amministrativi che assumono le pronunce del detto consiglio di
disciplina, lo stesso legislatore, dopo avere con il r.d. 30 dicembre
1923, n. 2840, affidato le controversie in tema di rapporto d'impiego
alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, nel 1931, con il
r.d. n. 148, ha operato una ripartizione: ha, infatti, affidato (art.
10 del r.d.) al giudice ordinario le controversie in genere sul
rapporto, ma ha affidato alla giurisdizione generale di legittimità
del giudice amministrativo (art. 53 dell'All. al medesimo r.d.) le
controversie che possono nascere dalle pronunce del collegio
disciplinare.
La giurisdizione del giudice amministrativo pertanto, trova
spiegazione nei peculiari caratteri della materia de qua, caratteri i
quali hanno indotto il legislatore, nella sua discrezionalità, a
preferire la giurisdizione stessa per quel che attiene alle
controversie disciplinari.
Una volta prescelta la giurisdizione amministrativa, consegue
necessariamente che il procedimento deve seguire le regole proprie di
questo tipo di processo, a proposito di che la Corte ritiene opportuno
ricordare la propria giurisprudenza, secondo la quale non si può
affermare in via di principio che dinanzi al giudice amministrativo il
dipendente abbia una tutela meno vantaggiosa di quella che avrebbe
dinanzi al giudice ordinario (Sent. n. 140 del 1980; Sent. n. 43 del
1977; Sent. n. 47 del 1976).
3. - Quanto all'altra questione, prospettata dal giudice a quo in
via subordinata, la Corte deve rilevare che essa poggia sul presupposto
che la pronuncia del consiglio di disciplina costituisca presupposto
necessario per poter adire il giudice amministrativo, con la
conseguenza che il dipendente rimarrebbe privo di tutela
giurisdizionale ove una pronuncia del genere mancasse. Pertanto il
giudice a quo è indotto a ritenere illegittime le norme denunciate per
non avere introdotto in tutti i casi il ricorso al consiglio di
disciplina.
Ma questo presupposto non sussiste.
La giurisprudenza della Corte di cassazione, infatti, è ormai
orientata nel senso che l'art. 53 dell'All. A al r.d. n. 148 del 1931
debba essere interpretato nel senso che la giurisdizione del giudice
amministrativo sussiste per tutte indistintamente le sanzioni di
carattere disciplinare irrogate ai dipendenti in parola, quale che sia
l'organo che le ha inflitte e, quindi, anche se non sia intervenuto il
consiglio di disciplina. In tal modo ai dipendenti predetti è
pienamente assicurata la tutela giudisdizionale, così come è
prescritto dagli artt. 24, primo comma, e 113, primo comma, Cost.
disposizioni alle quali, del resto, la cennata giurisprudenza si è
richiamata.
Ovviamente in queste condizioni non può dirsi che l'intervento del
consiglio di disciplina sia indispensabile e che la sua mancanza
comporti violazione delle citate norme costituzionali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 58, comma secondo, All. A al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148
("Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di
lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione ") sollevata con ordinanza 15 ottobre 1976 del pretore di
Potenza in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, commi ottavo e
nono, All. A, al r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, sollevata con la stessa
ordinanza del pretore di Potenza in riferimento agli artt. 24 e 113
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte