Corte costituzionale

Ordinanza n. 208/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1985 · relatore Livio Paladin

Norme in gioco

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 554, n. 3,

576 e 578 cod. proc. pen. promosso con ordinanza emessa il 27 febbraio

1978 dal Pretore di Milano nell'incidente di esecuzione proposto da

Galli Franco, iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1978 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 228 dell'anno

1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice

relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Milano, con l'ordinanza in epigrafe

emessa nel corso di un incidente di esecuzione di una sentenza penale

di condanna - dopo aver precisato che il reato in parola si era

prescritto nelle more tra la pronunzia della detta sentenza ed il suo

passaggio in giudicato ed essersi doluto che tale prescrizione non

fosse da lui accertabile, alla stregua del combinato disposto degli

artt. 554 n. 3, 576, 578 c.p.p. come pacificamente interpretati dalla

Corte cassazione, nel senso della rilevabilità in sede di esecuzione

delle sole cause estintive sopravvenute al giudicato, per quelle

anteriori residuando l'unico possibile rimedio della revisione - ha

sollevato questione di legittimità delle predette norme procedurali,

nella parte appunto in cui non impediscono la formazione del giudicato

e l'esecuzione della condanna anche nel caso in cui il reato (come

nella specie) sia venuto meno per prescrizione verificatasi dopo la

pronuncia, ma prima che sia divenuta irrevocabile la sentenza;

che, secondo il giudice a quo, risulterebbe violato il precetto

costituzionale dell'art. 3 sotto il duplice profilo della

irragionevolezza di una disciplina che consente il realizzarsi di una

pretesa punitiva statuale in forza delle regole di rito (e dei relativi

atti processuali) che costituiscono il cosiddetto giudicato e la sua

intangibilità in relazione ad un fatto-reato che da un punto di vista

sostanziale non esiste più, e della disparità di trattamento che si

verificherebbe tra imputato e imputato, "a seconda che la causa

estintiva del reato sia rilevata o meno dal giudice (di cognizione) e,

quindi, sia dichiarata o meno prima che si costituisca il giudicato

(art. 152 comma primo c.p.p.)";

e che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, eccependo l'inammissibilità e,

in subordine, l'infondatezza della sollevata questione.

Considerato che va respinta l'eccezione preliminare di

inammissibilità - formulata dall'Avvocatura sul rilievo che quelli

lamentati dal Pretore siano "inconvenienti... riflettentisi sul

giudizio di cognizione ed attinenti al merito, che è sottratto al

controllo del giudice dell'esecuzione" - in quanto è proprio tale

controllo in sede di esecuzione che l'eventuale accoglimento della

questione dovrebbe rendere attuabile: per cui, sotto tale profilo, ne

è innegabile la rilevanza;

che, tuttavia, la questione stessa è manifestamente infondata

poiché, attraverso l'incongruo riferimento al precetto costituzionale

dell'eguaglianza, il Pretore ha di mira una radicale modificazione

della disciplina dell'accertamento delle cause di estinzione del reato

(in contraddizione con il principio dell'intangibilità del giudicato),

per introdurre in sede di esecuzione un rimedio (declaratoria della

prescrizione del reato maturata e non fatta valere nel giudizio di

cognizione) che - secondo l'interpretazione accolta dallo stesso

giudice a quo (in dichiarata aderenza alla giurisprudenza della

Cassazione) - sarebbe pur sempre allo stato già attuabile nella sede

più appropriata, del giudizio di revisione ex art. 554 n. 3 c.p.p.; e

che, d'altronde, si mira con ciò ad eliminare inconvenienti relativi

al solo momento applicativo delle disposizioni denunciate: i quali

possono, al più, dar luogo a diseguaglianze di mero fatto, che non

vengono come tali in rilievo ai fini del sindacato di costituzionalità

(cfr. - da ultimo - la sent. n. 22 del 1982).

Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 554 n. 3, 576, 578 del codice di procedura

penale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione con

l'ordinanza in epigrafe del Pretore di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte