Sentenza n. 208/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/02/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 77/1955
- art. 3legge 349/1973
- art. 12legge 349/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, quarto comma
(aggiunto dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349:
"Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni
bancari") della legge 12 febbraio 1955, n. 77 ("Pubblicazione degli
elenchi dei protesti cambiari"), promosso con ordinanza emessa l'8
maggio 1986 dal Pretore di Forlì nel procedimento civile vertente
tra Brigliadori Giorgio e la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Forlì, iscritta al n. 653 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 54 - Prima Serie Speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - A seguito di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 700
c.p.c., il Pretore di Forlì ha adottato un decreto, con cui ha
sospeso la pubblicazione del protesto di un vaglia cambiario
sull'apposito bollettino edito dalla locale Camera di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura. Nel corso del successivo
giudizio di merito tempestivamente instaurato dal ricorrente, lo
stesso Pretore ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost. (principio di
eguaglianza), dell'art. 3, quarto comma, legge 12 febbraio 1955, n.
77 (comma aggiunto dall'art. 12, legge 12 giugno 1973, n. 349), nella
parte in cui dispone che l'esercizio del diritto del debitore a
chiedere e ad ottenere la cancellazione del proprio nome dall'elenco
dei protesti sia condizionato al pagamento del titolo entro il quinto
giorno dal protesto e alla presentazione della relativa istanza al
presidente del tribunale entro il giorno successivo al pagamento.
Il giudice a quo dubita che sussista una disparità di trattamento
tra il debitore cambiario che, avendo pagato la cambiale entro il
termine previsto dall'art. 12 della legge n. 349 del 1973, presenta
l'istanza di cancellazione entro il giorno successivo a quello del
pagamento ed il debitore cambiario che paga la cambiale dopo il
quinto giorno dal protesto, ma pur sempre in tempo utile per ottenere
la sospensione della pubblicazione del proprio nome sul bollettino
dei protesti o la cancellazione del proprio nome dallo stesso
bollettino.
A tal fine, il giudice rimettente, pur avendo affermato, quale
giudice della fase cautelare, che è sempre ammissibile l'istanza di
sospensione della pubblicazione, ritiene tuttavia che la disposizione
dell'art. 3, terzo comma, possa o, forse, debba essere interpretata
in altro senso, ritenuto non conforme a costituzione: cioè che il
pagamento debba essere effettuato nel termine perentorio di cinque
giorni e l'istanza di cancellazione debba essere presentata entro il
termine perentorio di un giorno, senza che sia possibile accertare se
il pagamento tardivo sia avvenuto in tempo utile ad evitare comunque
la pubblicazione del protesto.
2. - Ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato.
Nell'atto di intervento si eccepisce innanzitutto
l'inammissibilità della questione per irrilevanza. L'Avvocatura
osserva, infatti, che lo stesso giudice a quo dichiara espressamente
che, in sede di giudizio cautelare, ha interpretato la disposizione
impugnata in modo diverso da quello per il quale la disposizione
stessa è stata poi sottoposta all'esame della Corte. La questione
prospettata alla Corte ha quindi ad oggetto, non la norma di diritto
che il giudice ha ritenuto di dover applicare, ma una diversa
possibilità interpretativa della disposizione impugnata.
Nel merito, l'Avvocatura chiede che la questione venga dichiarata
non fondata, in quanto i termini previsti dalla norma impugnata
rispondono ad un criterio di ragionevolezza ed appaiono congrui
rispetto alla materia disciplinata. La ristrettezza dei termini,
infatti, risponde all'esigenza di assicurare che l'elenco dei
protesti rispecchi quanto più fedelmente possibile la realtà e che
non si possano chiedere revisioni dell'elenco stesso ad eccessiva
distanza di tempo. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 3, quarto comma (recte: terzo comma) della legge 12
febbraio 1955, n. 77 (il quale è stato aggiunto dalla legge 12
febbraio 1973, n. 349), nella parte in cui dispone che la facoltà
del debitore cambiario di chiedere la cancellazione del proprio nome
dall'elenco dei protesti è condizionata al pagamento dell'importo
del titolo protestato entro il quinto giorno dal protesto e alla
presentazione della relativa istanza al presidente del tribunale
entro il giorno successivo al pagamento. A suo giudizio, questa
disciplina determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento,
con conseguente violazione dell'articolo 3 Cost., tra il debitore
protestato che adempie la propria obbligazione nel termine di cinque
giorni dal protesto e il debitore che adempie dopo tale termine, ma
pur sempre in tempo utile per evitare la pubblicazione del proprio
nome nell'elenco dei protesti.
Tuttavia, prima di giudicare nel merito tale questione, occorre
esaminare l'eccezione di inammissibilità, formulata dall'Avvocatura
dello Stato sulla base del rilievo che, nella fase cautelare del
giudizio, lo stesso giudice a quo ha interpretato la disposizione
impugnata in un senso diverso da quello per il quale poi, nel
giudizio di merito, ha sottoposto la disposizione medesima al
giudizio di questa Corte.
2. - L'eccezione di inammissibilità va disattesa.
È ben vero che il giudice della fase cautelare ha interpretato la
disposizione impugnata in un senso diverso da quello prospettato con
la ordinanza di rimessione (dando peraltro alla disposizione stessa
un significato ritenuto conforme a Costituzione), allorché ha deciso
il ricorso proposto, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., dal debitore
protestato che aveva adempiuto la propria obbligazione cambiaria
oltre il termine di cinque giorni dal protesto. Ma, poiché con la
adozione del provvedimento di urgenza la fase cautelare di quel
giudizio si è esaurita e poiché nel corso del successivo giudizio
di merito ha ritenuto che quella stessa disposizione potesse essere
interpretata in un senso diverso, ritenuto difforme dalla
Costituzione, non si può negare la piena legittimazione del giudice
a quo a sollevare la questione di costituzionalità in relazione alla
disposizione come interpretata nel giudizio di merito, data
l'autonomia che caratterizza quest'ultimo dal giudizio cautelare.
3. - La questione, peraltro, è infondata nel merito.
3.1. - L'asserita disparità di trattamento tra il debitore
protestato che adempie entro il termine di cinque giorni e quello che
adempie dopo tale termine, quantunque in tempo utile per evitare
l'iscrizione nell'elenco dei protesti, risulta del tutto
insussistente sol che si esaminino le disposizioni che disciplinano
la pubblicazione del bollettino dei protesti e la cancellazione del
nome di un debitore protestato da tale elenco.
L'articolo 1 della legge n. 77 del 1955 prevede che la
pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari venga
effettuata dalle Camere di commercio, industria e agricoltura. Il
secondo comma dello stesso articolo disciplina la periodicità della
pubblicazione degli elenchi, stabilendo per essa una cadenza
quindicinale e disponendo che gli elenchi siano resi pubblici entro
il ventesimo giorno successivo alla quindicina di riferimento.
Al fine di assicurare il rispetto di tali termini, l'art. 2
prevede che i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari
e i procuratori del registro debbono far pervenire al presidente del
tribunale, in duplice esemplare e non oltre il giorno 7 ed il giorno
22 di ogni mese, sia l'elenco dei protesti per mancato pagamento, sia
le dichiarazioni di rifiuto di pagamento. Ai sensi dell'art. 3, primo
comma, uno dei due esemplari pervenuti al presidente del tribunale,
previa attestazione di conformità ad opera del cancelliere, viene
trasmesso dal presidente stesso alla Camera di commercio competente
per territorio entro il giorno successivo a quello della ricezione.
Nel terzo comma dell'art. 3 è contenuta la disposizione
impugnata, relativa alla facoltà del debitore di chiedere la
cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protesti, mentre il
quarto comma dello stesso articolo (aggiunto, al pari dei successivi,
dall'art. 12 della l. n. 349 del 1973) prevede che la stessa
richiesta di cancellazione possa essere presentata, purché in tempo
utile per effettuare la cancellazione, dai pubblici ufficiali
incaricati della levata del protesto ovvero dalle aziende di credito
(nel caso in cui si sia proceduto illegittimamente o erroneamente
alla levata del protesto). Sulla base di tale richiesta il presidente
del tribunale dispone, con provvedimento steso in calce all'istanza,
la cancellazione, dopo aver accertato la regolarità dell'adempimento
o la sussistenza dell'errore o della illegittimità (art. 3, quinto
comma), mentre il cancelliere provvede alla compilazione di un elenco
nominativo dei debitori che abbiano ottenuto la cancellazione (art.
3, sesto comma).
Dal complesso di disposizioni appena descritto appare chiaro che
il termine entro il quale deve avvenire il pagamento dopo il protesto
e quello entro il quale il debitore protestato può presentare
istanza di cancellazione si inseriscono in un sistema che, non
soltanto è finalizzato alla tempestiva pubblicazione degli elenchi a
cura della Camera di commercio, ma è soprattutto vòlto ad
assicurare la maggior rispondenza possibile fra la situazione
effettiva dei protesti in un determinato territorio e la situazione
pubblicizzata attraverso gli elenchi dei protesti stessi.
Pertanto, contrariamente a quanto prospettato dal giudice a quo,
la previsione di un termine perentorio sia per l'adempimento sia per
la presentazione dell'istanza non è affatto irragionevole, ma
costituisce un presupposto essenziale per un corretto espletamento
della procedura di pubblicazione dei protesti e della relativa
cancellazione. D'altronde, ove l'esercizio della facoltà di chiedere
la cancellazione venisse consentito a notevole distanza di tempo
dalla levata del protesto e, quindi, dalla pubblicazione dell'elenco,
l'efficacia dell'eventuale provvedimento di cancellazione
risulterebbe assai limitata e, comunque, inidonea ad eliminare il
danno derivante dalla pubblicazione.
3.2. - Tali considerazioni consentono anche di escludere che la
disposizione impugnata possa contrastare con il principio di
eguaglianza sotto l'altro profilo relativo alla possibilità,
riconosciuta sia ai pubblici ufficiali che abbiano levato il protesto
per errore o illegittimamente, sia alle aziende di credito, di
chiedere la cancellazione dall'elenco del nome del debitore
protestato prescindendo dal rispetto del termine di cinque giorni. In
realtà, nelle ipotesi da ultimo considerate, la richiesta di
cancellazione prescinde del tutto dall'avvenuto pagamento del titolo
protestato, in quanto è finalizzata a rimuovere eventuali errori del
pubblico ufficiale o dell'azienda di credito e, comunque, ad evitare
che un protesto illegittimo per qualsiasi ragione venga pubblicato,
con evidente danno del debitore protestato. Da ciò consegue che non
possono essere equiparate situazioni diverse, caratterizzate, l'una,
dall'interesse del debitore protestato e, l'altra, dall'interesse
dell'ordinamento alla legalità e alla certezza dell'atto di
protesto. Situazioni che, pertanto, richiedono un trattamento
diverso, qual'è, appunto, quello previsto dai commi terzo e quarto
dell'articolo 3 della legge n. 77 del 1955, oggetto della presente
impugnazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, quarto comma (recte: terzo comma) della legge 12
febbraio 1955, n. 77, (aggiunto dalla legge 12 giugno 1973, n. 349)
in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di Forlì, con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte