Sentenza n. 208/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/05/1992 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 56/1987
- art. 1legge 56/1987
usata come parametro
citata
- art. 4-bislegge 160/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma primo,
della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62 (I
controlli sugli enti locali), come modificato dall'art. 1 della legge
regionale 26 gennaio 1989, n. 6 e dall'art. 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del
lavoro), come modificato dagli artt. 4 bis, ter, quater, quinquies e
sexties della legge 20 maggio 1988 n. 160 promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa l'11 aprile 1990 dal Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna nel ricorso proposto da Soro
Sebastiano contro la Regione autonoma della Sardegna ed altri
iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 36, prima serie speciale,
dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1991 dal Tribunale
amministrativo regionale della Sardegna su ricorso proposto dalla
Provincia di Cagliari contro il Co.re.co. ed altra iscritta al n. 566
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione della Provincia di Cagliari nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1992 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Udito l'Avvocato Giovanni Cossu per la Provincia di Cagliari e
l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Nel corso di due giudizi amministrativi, nei quali veniva
in discussione la competenza temporale del Comitato regionale di
controllo ad annullare atti degli enti locali (in un caso, la
delibera di un consiglio comunale, e, nell'altro, la delibera di una
giunta provinciale), il Tribunale amministrativo regionale per la
Sardegna con due ordinanze di analogo contenuto, emesse la prima l'11
aprile 1990, ma pervenuta alla Corte il 2 settembre 1991 (reg. ord.
n. 556 del 1991) e la seconda il 13 febbraio 1991 (reg. ord. n. 566
del 1991), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 9, primo comma, della legge della regione Sardegna
23 ottobre 1978 n. 62 (I controlli sugli enti locali), come
modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1989 n. 6,
nella parte in cui "dispone la decadenza degli organi di controllo
non rinnovati entro sessanta giorni dalla loro scadenza", in
riferimento all'art. 46 dello statuto speciale per la regione
Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3);
b) dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 (Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro), modificato dagli artt. 4
bis, ter, quater, quinquies e sexties della legge 20 maggio 1988 n.
160, in riferimento all'art. 97, primo e terzo comma, della
Costituzione.
1.2. - Con riferimento alla prima questione il Tribunale
rimettente - ritenutane la rilevanza in quanto la norma attiene alla
regolare costituzione dell'organo di controllo e l'oggetto dei
giudizi a quibus ha riguardo ad annullamenti disposti in entrambi i
casi quando esso era già decaduto - osserva che la norma regionale
impugnata impedisce all'organo di controllo di funzionare dopo la sua
decadenza. La norma è perciò sospettata di incostituzionalità
perché, impedendo la prorogatio dei Comitati, renderebbe possibile,
ove il loro rinnovo non fosse tempestivo, il mancato esercizio della
funzione del controllo per una durata illimitata e imprevedibile,
quando invece la funzione stessa è necessaria e indefettibile ai
sensi del parametro statutario invocato - che è in armonia con
l'analoga prescrizione contenuta nell'art. 130 della Costituzione -
il quale imporrebbe, invece, la prorogatio oltre il predetto termine
decadenziale.
1.3. - Con riferimento alla seconda questione, proposta in via
subordinata - che è attinente solo al giudizio di cui al reg. ord.
n. 556 del 1991, e non invece all'altro, essendo stata riprodotta nel
dispositivo della relativa ordinanza di rimessione senza che trovi
riscontro nella motivazione di questa - il giudice del rinvio osserva
che, nell'ipotesi di una dichiarazione di incostituzionalità della
norma regionale ostativa della prorogatio dell'organo di controllo
(prima questione), la controversia dovrebbe essere risolta valutando
le ragioni dell'annullamento disposto in applicazione dell'art. 16
della legge n. 56 del 1987 e successive modifiche, che disciplina
l'assunzione in servizio del personale pubblico delle qualifiche
inferiori. Ma la norma richiamata, limitando la partecipazione alle
procedure di assunzione solo agli iscritti nelle liste di
collocamento ed escludendo invece altri che, essendo già occupati,
non vi sono iscritti, si porrebbe in violazione dell'art. 97, primo e
terzo comma, della Costituzione, perché penalizzerebbe coloro che
hanno dimostrato le proprie capacità lavorative in diverse occasioni
e vantano perciò maggiori titoli di professionalità.
2. - È intervenuto in entrambi i giudizi il Presidente del
consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello
Stato, rilevando in primo luogo che la questione relativa all'art. 16
della legge n. 56 del 1987 è proposta in via meramente ipotetica,
per l'eventualità dell'accoglimento dell'altra questione, relativa
all'art. 9 della legge della regione Sardegna n. 62 del 1978 e successive modifiche, circa i limiti della prorogatio del comitato
regionale di controllo sugli atti degli enti locali, onde il (doppio)
giudizio di rilevanza sarebbe reciprocamente condizionato.
Nel merito, quanto alla questione proposta in via subordinata, la
difesa dello Stato ne sostiene, in ogni caso, l'infondatezza perché
l'art. 97, terzo comma, della Costituzione consente al legislatore di
prevedere ipotesi in cui agli impieghi nella pubblica amministrazione
può accedersi senza concorso, e perché la norma denunciata dispone
che le assunzioni di personale, per le quali non è richiesto titolo
di studio superiore alla scuola d'obbligo, avvengano sulla base di
selezioni effettuate tra gli iscritti sia nelle liste di collocamento
(per il primo avviamento al lavoro) sia "in quelle di mobilità", in
cui, ai sensi dell'art. 10 della stessa legge n. 56, possono
iscriversi coloro che sono già occupati e aspirano a diverso
impiego.
3. - Si è costituita, nel giudizio promosso con l'ordinanza
iscritta al n. 566 del 1991, la provincia di Cagliari (ricorrente nel
giudizio principale) sostenendo l'infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, della citata
legge della Regione Sardegna. Considerato in diritto
1. - Nel corso di due diversi giudizi, con due distinte ordinanze,
è stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale della
Sardegna, in riferimento all'art. 46 dello Statuto speciale della
Regione stessa, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,
primo comma, della legge regionale 23 ottobre 1978 n. 62, come
modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1989 n. 6,
perché dispone che i Comitati di controllo "decadono" se non
rinnovati entro sessanta giorni dalla loro scadenza - che coincide
con l'insediamento del Consiglio regionale - termine entro il quale
il Consiglio stesso deve "obbligatoriamente" provvedere alla loro
ricostituzione. Si assume nelle ordinanze di rinvio che la norma
denunciata, escludendo in tal modo la prorogatio - principio di
carattere generale, tale da vincolare il legislatore regionale - fino
alla rinnovazione dei nuovi organi, impedirebbe durante la vacanza
l'esercizio della funzione di controllo, necessaria e indefettibile
secondo l'invocato parametro statutario che, ad avviso del giudice
rimettente, è "in armonia con l'analoga prescrizione contenuta
nell'art. 130 della Costituzione".
2. - In via ulteriore, nella eventualità dell'accoglimento della
questione illustrata nel punto precedente, con le ordinanze predette
è stata sollevata, in riferimento all'art. 97, primo e terzo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 16 della legge dello Stato n. 56 del 1987 e successive
modifiche, il quale disciplina le assunzioni nel pubblico impiego di
personale delle qualifiche inferiori (per le quali è richiesto il
solo titolo della scuola d'obbligo), limitando la partecipazione alle
selezioni ai soli iscritti alle liste di collocamento ed escludendo
così coloro che, già occupati, non vi possono essere iscritti. La
norma denunciata sarebbe perciò contraria ai principi di buon
andamento e di imparzialità, impedendo di poter accedere ai pubblici
impieghi a coloro che hanno già acquisito in precedenti occupazioni
capacità lavorative e titoli di professionalità.
3. - Poiché i giudizi concernono le medesime questioni, essi
possono essere riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.
4.1. - La questione di costituzionalità sollevata nei confronti
dell'art. 9, primo comma, della legge regionale n. 62 del 1978,
modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 6 del 1989, non è
fondata.
Come si è ricordato, la norma impugnata prevede che i Comitati
regionali di controllo "scadono con l'insediamento del Consiglio
regionale" e "decadono il sessantesimo giorno dalla predetta
scadenza: entro tale termine il Consiglio regionale deve
obbligatoriamente provvedere alla loro ricostituzione".
Ciò premesso, osserva la Corte che deve essere condiviso il
presupposto da cui muovono le ordinanze di rinvio le quali ritengono
che, dall'interpretazione della norma impugnata, si desuma che i
Comitati, una volta decorso il sessantesimo giorno dall'insediamento
del Consiglio regionale, non possano continuare, in prorogatio di
fatto, ad esercitare le loro funzioni fino alla ricostituzione dei
nuovi organi.
La norma è difatti formulata in modo da non lasciare dubbi sul
preciso intento del legislatore di non far sopravvivere i Comitati di
controllo oltre il termine di sessanta giorni, assegnato al Consiglio
regionale per provvedere obbligatoriamente alla loro ricostituzione.
Se fosse vero il contrario, non avrebbe senso la previsione della
scadenza dei Comitati con l'insediamento del Consiglio e poi della
loro decadenza, per l'inutile decorso di sessanta giorni da
quest'ultimo evento che segna il dies a quo da cui scatta
l'obbligatorietà dell'adempimento da parte del Consiglio regionale.
4.2. - Una volta escluso, conformemente alla premessa da cui
muovono le ordinanze di rinvio, che il legislatore regionale abbia
attribuito carattere meramente ordinatorio al termine di sessanta
giorni previsto per la ricostituzione dell'organo di controllo, non
ha fondamento la conseguenza che se ne fa derivare. Quella, cioè,
dell'illegittimità costituzionale della norma impugnata sol perché
questa renderebbe inapplicabile la regola della c.d. prorogatio a
tempo indeterminato, ritenuta nelle ordinanze di rinvio rispondente
ad un principio di carattere generale insito nell'ordinamento, cui
sembrerebbe addirittura attribuirsi valore costituzionale in
relazione all'indefettibilità di certe funzioni pubbliche per
assicurare la continuità dell'esercizio di queste, come nella specie
quella di controllo sugli atti degli enti locali.
In proposito osserva la Corte che, diversamente da quanto spesso
si ritiene con opinione tralatizia, dal complesso normativo vigente
non è possibile desumere che quella della c.d. prorogatio di fatto,
incerta nella sua durata, costituisca regola valevole in generale per
gli organi amministrativi.
Non sfugge alla Corte che l'indirizzo della giurisprudenza
amministrativa è nel senso che la generalità della regola si
desuma, oltre che dall'ordinamento nel suo complesso, dalle norme in
materia di enti locali territoriali, ed in particolare, risalendo a
ritroso, da quella più recente dell'art. 31, terzo comma, della
legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento degli enti locali, a quelle
dell'art. 14 del testo unico delle leggi comunali e provinciali n.
383 del 1934, dell'art. 283 del testo unico n. 148 del 1915,
dell'art. 231 del testo unico n. 5921 del 1889, e dell'art. 205 della
legge n. 2248, all.A, del 1865. Tutte norme, quelle citate, che pur
con diversità lessicali, dovute all'evolversi del linguaggio,
dispongono per i predetti enti che coloro che sono nominati a tempo a
coprire uffici rimangono in carica, ancorché scaduti, fino
all'insediamento dei successori; previsione, questa, che è anche
ripetuta nel regolamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (art. 16 regio decreto 5 febbraio 1981 n. 99).
4.3. - Come è stato sottolineato da chi nega la generalità
dell'istituto, il richiamo alle leggi che disciplinano l'ordinamento
degli enti locali non può valere per qualsivoglia organo, perché
tali leggi si riferiscono agli enti territoriali, enti politici
esponenziali di comunità (sentenza n.876 del 1988) e quindi
necessari, proprio a causa della peculiare rilevanza della
territorialità, che qualifica la struttura stessa dello Stato.
Quindi anche se a dette norme potesse attribuirsi il significato di
prevedere la prorogatio a tempo indeterminato onde assicurare la
continuità funzionale degli organi degli enti locali, esse
fonderebbero la propria giustificazione sul peculiare carattere di
quegli enti, e, quindi, la stessa regola non potrebbe estendersi ad
altri organi ed uffici che non presentino uguali caratteristiche.
Si deve però parimenti considerare che il rinnovo degli organi
degli enti locali territoriali è legato a precise scansioni
temporali, previste dalle leggi che ne disciplinano l'ordinamento e da
quelle per l'elezione di detti organi, la cui osservanza è
assicurata sia dal controllo politico della comunità che da quello
dello Stato sugli organi stessi, che ne impediscono l'elusione,
mentre in relazione alle ipotesi di un anomalo protrarsi, per
qualsivoglia ragione, della vacanza di quegli organi, è prevista la
supplenza da parte di organi straordinari, peraltro nominati per
periodi estremamente limitati nel tempo.
La norma contenuta fin dal 1865 nelle varie leggi comunali e
provinciali succedutesi nel tempo e tramandata fino alla legge n. 142
del 1990, sull'"ordinamento delle autonomie locali", non può perciò
per il contesto in cui è inserita ritenersi espressiva di un
principio generale valevole per tutti gli enti ed organi pubblici
avulsi da quel contesto.
4.4. - Ma in ogni caso la norma in parola non ha il significato
che solitamente le si attribuisce, perché essa, neppure per gli
organi cui direttamente si riferisce, prevede la prorogatio a tempo
indeterminato. Si deve difatti considerare che, per quel che riguarda
i Consigli comunali, l'art. 8 del testo unico delle relative leggi
elettorali (approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) dispone che
essi esercitino le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla
data delle elezioni per la loro rinnovazione (secondo comma, non
innovato sul punto dall'art. 2, secondo comma, della legge 10 agosto
1964, n. 663), escludendo così la possibilità della proroga delle
loro funzioni oltre tale termine, mentre solo per il sindaco e la
Giunta prevede che essi restino in carica fino alla nomina dei
successori (ultimo comma). Analoghe previsioni riguardano i Consigli
provinciali, il presidente della giunta provinciale e la giunta
stessa, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 marzo 1951, n. 121 per
l'elezione di questi Consigli, come modificato dall'art. 2 della
legge 10 agosto 1964, n. 663.
Le leggi per le elezioni dei Consigli comunali e provinciali
riservano, dunque, soltanto al Sindaco ed alla giunta comunale,
nonché al presidente della giunta provinciale ed alla giunta stessa,
la previsione che ora l'art. 31 dell'ordinamento delle autonomie
locali (innovando sul punto rispetto alle precedenti norme delle
leggi comunali e provinciali ed a quelle elettorali) estende ai
Consigli comunali e provinciali, ma limitandone durante la proroga la
competenza soltanto per "adottare gli atti urgenti ed improrogabili".
Ne deriva che le norme cui solitamente si fa riferimento, già
all'interno degli stessi enti locali territoriali, non hanno un
contenuto così esteso da farle ritenere, come è invece opinione
corrente, espressione del principio generale della prorogatio a tempo
indefinito e con pieni poteri, perché da quelle stesse leggi risulta
non solo che i Consigli comunali e provinciali decadono ad una
precisa data, ma che restano in carica - secondo il richiamato art.
31 della legge n. 142 del 1990 - fino "all'elezione dei nuovi", con
poteri limitati ai soli affari urgenti. Elezione quest'ultima che
deve essere indetta dagli organi dello Stato entro termini ben
definiti i quali - essendo, come si è detto, soggetti al controllo
politico della comunità e dando la loro inosservanza luogo a sicure
sanzioni - è assolutamente inimmaginabile che non siano rispettati.
Analoghe considerazioni debbono formularsi anche per il
riferimento, talvolta operato per sostenere la generalità di quel
principio, alla disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza. La norma invocata (art. 16, primo comma, del regio
decreto 5 febbraio 1891, n. 99), modellata sulla legge comunale e
provinciale all'epoca vigente per la contiguità delle istituzioni
con gli enti regolati da detta legge e circondata da analoghe cautele
dirette a prevenire abusi (art. 16, cit., secondo comma), non può
comunque assumere valore esemplare per tutti gli altri enti ed uffici
pubblici, sia per la sua natura regolamentare, sia per il regime
giuridico delle istituzioni stesse "caratterizzato dall'intrecciarsi
di una disciplina pubblicistica in funzione di controllo, con una
notevole permanenza di elementi privatistici, il che conferisce ad
esse un'impronta assai peculiare rispetto agli altri enti pubblici"
(sentt. nn. 396 del 1988 e 195 del 1987).
4.5. - Quanto poi alle norme, talvolta richiamate a sostegno della
generalità del principio, che dispongono espressamente in tema di
proroga degli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale per
ammetterla, limitarla o escluderla, nemmeno da esse potrebbero trarsi
argomenti valevoli per gli organi amministrativi, sia perché le loro
previsioni, nell'uno o nell'altro senso, sono tassative e
diversificate e, quindi, non significative di una regola uniforme,
sia perché l'organizzazione amministrativa è regolata non con
riferimento alla disciplina degli organi costituzionali, bensì sulla
base dei principi dettati dall'art. 97 della Costituzione, con i
quali, come si vedrà in prosieguo, la regola della prorogatio a
tempo indefinito, ove ritenuta vigente, apparirebbe contrastare.
4.6. - È quindi priva di fondamento la distinzione talvolta
operata fra proroga, come risultato di una espressa previsione
legislativa, e prorogatio (di fatto) come vicenda automaticamente
collegata ad una anomala vacanza. Infatti poiché, in base alle
conclusioni cui si è pervenuti, è da escludersi l'esistenza di norme
dalle quali possa trarsi la generalità del principio, deve arguirsi
che ogni proroga, in virtù dei principi desumibili dal citato art.
97 della Costituzione, può aversi soltanto se prevista espressamente
dalla legge e nei limiti da questa indicati, per cui la distinzione
perde ogni significativo valore.
Neppure quindi la tesi, secondo cui la regola della prorogatio di
fatto, a tempo indefinito, sia da considerarsi vigente in quanto
inscindibilmente legata all'essenza stessa degli ordinamenti e quindi
di applicazione automatica e generale, può dirsi sorretta da
argomenti plausibili ma, anzi, qualora la predetta regola risultasse
di generale applicazione, senza le cautele idonee ad impedirne
l'abuso - analoghe a quelle che sono insite nei sistemi di
rinnovazione degli organi elettivi degli enti territoriali - è
rispetto ad essa che verrebbe a profilarsi un contrasto con la
Costituzione. Un'organizzazione caratterizzata da un abituale ricorso
alla prorogatio sarebbe difatti ben lontana dal modello
costituzionale. Se è previsto per legge che gli organi
amministrativi abbiano una certa durata e che quindi la loro
competenza sia temporalmente circoscritta, un'eventuale prorogatio di
fatto sine die - demandando all'arbitrio di chi debba provvedere alla
sostituzione di determinarne la durata pur prevista a termine dal
legislatore ordinario - violerebbe il principio della riserva di
legge in materia di organizzazione amministrativa, nonché quelli
dell'imparzialità e del buon andamento.
4.7. - Né potrebbe condividersi la tesi intermedia, talvolta
avanzata, che, pur escludendo il carattere di regola generale della
prorogatio a tempo indeterminato, sostiene che, se la legge non
preveda proroghe, la durata dell'organo possa ritenersi protratta,
oltre la scadenza, per un termine congruo a consentire la nomina dei
successori.
Tale tesi fa leva su di un criterio, quello della "congruità",
utilizzato a posteriori per valutare la ragionevolezza di un termine
fissato dalla legge nella sua durata (come nel caso della norma
regionale impugnata) per il compimento di atti obbligatori da parte
di organi pubblici, o indicato ad altri soggetti per proporre
un'azione o un ricorso (sentenze nn. 284 del 1985, 31 del 1977, 138
del 1975, 106 del 1973, 10 del 1970 e 57 del 1962) o ancora per
valutare la sufficienza del termine assegnato da una delle parti di
un rapporto all'altra per certi adempimenti. Ma il criterio è
inidoneo, perché estremamente fluido, per verificare se sussista o
meno la competenza temporale di un organo, cioè un aspetto che deve
essere ben definito nel momento dell'esercizio della funzione,
derivando dalla verifica la possibilità stessa di quell'esercizio,
che dipenderebbe altrimenti da valutazioni non ancorate ad elementi
certi.
In ogni caso il criterio, ipotizzato per evitare che la prorogatio
possa durare a tempo indefinito, appare inutile in relazione
all'esigenza su cui si vuole giustificare l'istituto e cioè quella
di assicurare la continuità delle funzioni pubbliche proprie
dell'organo o dell'ufficio scaduti. Difatti, anche ammesso che sia
possibile determinare, nel modo il più plausibile ed obbiettivo, il
momento a partire dal quale la prorogatio di fatto sia divenuta
incongrua perdurando l'inadempienza di chi deve provvedere alla
ricostituzione dell'organo, da quel momento ugualmente questo
dovrebbe cessare dal funzionare, onde l'inconveniente cui si vorrebbe
ovviare sarebbe solo protratto ad un momento successivo, ma non
risolto.
5. - Una volta pervenuti alla conclusione secondo cui non è
possibile desumere dalle norme, che espressamente prevedono la
proroga di organi oltre la loro scadenza naturale, il principio
generale della prorogatio di fatto degli organi amministrativi
scaduti, a tempo indefinito e con pieni poteri, viene meno ogni
dubbio circa la legittimità costituzionale della impugnata norma
della Regione Sardegna che, prevedendo dopo la naturale scadenza dei
Comitati regionali di controllo la loro proroga a termine, non
contrasta con l'invocato art. 46 dello Statuto regionale che affida
alla legge regionale di disciplinare la funzione di controllo sugli
atti degli enti locali "in armonia con i principi delle leggi dello
Stato".
La norma censurata è proprio diretta ad assicurare la continuità
di quella funzione, fissando in primo luogo il momento della scadenza
degli organi deputati ad essa, indi la loro proroga per un tempo
ragionevole (sessanta giorni), onde consentire al nuovo Consiglio
regionale di provvedere obbligatoriamente alla loro ricostituzione,
ed infine la loro decadenza.
L'esigenza di continuità è stata quindi risolta con
l'indicazione di precise scansioni temporali e con il rendere
obbligatorio per il Consiglio regionale l'adempimento di provvedere
alle nuove nomine entro un termine ben precisato. Difatti l'espressa
previsione della obbligatorietà dell'adempimento entro un certo
termine, con le inevitabili sanzioni connesse alla violazione di un
comportamento definito obbligatorio, appare in armonia con le leggi
dello Stato e quindi idonea a soddisfare le richiamate esigenze
funzionali cui fanno riferimento le ordinanze di rinvio.
6. - Una volta dichiarata non fondata la questione di legittimità
costituzionale proposta nell'ordine per prima e relativa a norma
attinente alla competenza temporale del Comitato regionale di
controllo ad esercitare le sue funzioni (art. 9, primo comma, della
legge regionale n. 62 del 1978 e successive modifiche), è di
conseguenza inammissibile (sentt. nn. 231 del 1984, 53 del 1982, 140
del 1980) - rimanendo così assorbita l'eccezione dell'Avvocatura
generale dello Stato - la seconda questione di legittimità
costituzionale (conferente soltanto alla prima ordinanza - reg. ord.
n. 556 del 1991 - nonostante sia riportata nel dispositivo anche
della seconda ordinanza - reg. ord. n. 566 del 1991) proposta in via
ulteriore nell'eventualità dell'accoglimento dell'altra (v. ordd.
nn. 231 del 1988, 533, 528 e 406 del 1987) e relativa alle norme
(art. 16 della legge n. 56 del 1987 e successive modifiche) che
l'organo di controllo aveva applicato negli atti di annullamento
oggetto dei giudizi a quibus.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 9, primo comma, della legge della Regione
Sardegna 23 ottobre 1978 n. 62 (I controlli sugli enti locali), come
modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1989 n. 6
sollevate, in riferimento all'art. 46 dello Statuto speciale per la
Regione Sardegna, dal Tribunale amministrativo regionale della
Sardegna, con le ordinanze indicate in epigrafe;
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56
(Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), e successive
modifiche, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale della
Sardegna, in riferimento all'art. 97, primo e terzo comma, della
Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 4 maggio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte