Sentenza n. 208/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/06/1994 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 207, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 1 aprile 1993 dal Pretore di Firenze - Sezione distaccata di
Pontassieve nel procedimento penale a carico di Iaiunese Armando,
iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,
dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Il Pretore di Firenze - Sezione distaccata di Pontassieve,
premesso che nel corso del dibattimento il pubblico ministero ha
richiesto la trasmissione degli atti al proprio ufficio per le
valutazioni di competenza in ordine alla posizione di taluni
testimoni nei confronti dei quali erano emersi sospetti di falsità,
osserva che l'art. 207, secondo comma, del codice di procedura
penale, mentre stabilisce l'obbligo di trasmissione degli atti al
pubblico ministero, ove il giudice ravvisi indizi del reato previsto
dall'art. 372 del codice penale, non prevede la possibilità di
sospendere il procedimento onde consentire l'accertamento del reato
di falsa testimonianza, cosicché il giudice è "costretto" a fondare
la propria decisione su dichiarazioni ritenute non veritiere.
Nel riportarsi alle considerazioni svolte dal Tribunale di Savona
in analoga ordinanza rimessiva (R.O. 674 del 1991), il giudice a quo
rileva come nella specie la restituzione atti disposta in quella
occasione dalla Corte (ord. 108 del 1993) - fondata sulle modifiche
nel frattempo subite dall'art. 500 del codice di procedura penale ad
opera della sentenza n. 24 (recte: 255) del 1992 e del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 1992, n. 356 - non possa essere utilmente invocata, giacché
sulla rilevanza della questione non interferiscono le segnalate
modifiche normative non sussistendo i presupposti per ritenere
pienamente utilizzabili, ai fini della decisione, le dichiarazioni
precedentemente rese dai testimoni sospettati di falsità.
Nel merito, il giudice a quo, dopo aver rilevato come fosse consona
al principio del libero convincimento del giudice la disciplina
dettata dall'art. 458 del codice abrogato, osserva che
l'impossibilità di sospendere il dibattimento impedisce al giudice
di porre a fondamento della propria decisione una serena
ricostruzione dei fatti sulla base di prove ritenute attendibili,
così compromettendosi il principio di soggezione del giudice
soltanto alla legge in quanto si finisce per imporre l'obbligo di
definire il giudizio sulla base non di una prova, ma di un fatto
penalmente illecito, quale è la falsa testimonianza.
2. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, la quale si è limitata a richiamare l'ordinanza di questa
Corte n. 108 del 1993. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Firenze - Sezione distaccata di Pontassieve
solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 207,
secondo comma, del codice di procedura penale nella parte in cui non
prevede la possibilità, ove il giudice ravvisi indizi del reato
previsto dall'art. 372 del codice penale, di disporre la immediata
trasmissione del verbale di udienza al pubblico ministero e di
sospendere il dibattimento in attesa del giudizio sulla falsa
testimonianza, ove ciò sia ritenuto necessario per la definizione
del giudizio in corso. Al fondo della dedotta censura il giudice a
quo pone il rilievo che la norma impugnata, omettendo di risolvere il
problema della incidenza del reato di falsa testimonianza sul
giudizio in corso analogamente a ciò che prevedeva l'art. 458 del
codice di procedura penale del 1930, finisce per imporre al giudice
di adottare la propria decisione sulla base della ricostruzione dei
fatti forniti dal testimone che appare "falso", "senza alcuna
possibilità di incidere su di essa". Da ciò, quindi, deriverebbe la
violazione del principio di soggezione del giudice soltanto alla
legge, in quanto tale principio risulterebbe "travolto dall'obbligo
per il giudicante di definire il giudizio sulla base non di una
prova, ma di un fatto penalmente illecito (falsa testimonianza)".
2. - La questione non è fondata. Il giudice a quo parte, infatti,
dalla erronea premessa di ritenere che l'eventuale sospensione del
dibattimento in attesa del giudizio sulla falsa testimonianza
rappresenti, in sé e per sé, lo strumento costituzionalmente
imposto per consentire al giudice del procedimento sospeso di
pervenire ad una decisione svincolata dall'ipoteca di falsità che lo
stesso giudice ritiene di ipotizzare, quasi che tra le due sedi
processuali sia intravedibile un raccordo tale da rendere la
decisione sulla falsa testimonianza immediatamente "utilizzabile"
come prova del contrario nel procedimento, per così dire,
pregiudicato. È lo stesso rimettente, d'altra parte, a rammentare
come anche sotto la vigenza del codice abrogato la giurisprudenza
fosse consolidata nel ritenere che tra il procedimento per il reato
di falsa testimonianza e quello nel corso del quale il reato era
stato in ipotesi commesso non sussistesse rapporto di
pregiudizialità e che al giudicato sulla falsità non potesse
comunque annettersi efficacia vincolante nel giudizio relativo al
procedimento principale.
Se, dunque, nel precedente come nell'attuale sistema la
delibazione sulla falsità delle dichiarazioni testimoniali deve
comunque formare oggetto di apprezzamento incidenter tantum da parte
del giudice chiamato a celebrare il dibattimento nel corso del quale
la testimonianza è resa, e se, ancora, l'eventuale giudicato sulla
falsità non può in ogni caso fare stato in quel procedimento,
nessun tipo di compressione subisce l'invocato parametro, proprio
perché il giudice non è tenuto in alcun modo a decidere sulla base
di prove da lui per avventura ritenute false, ma a provvedere in
conformità alle regole di utilizzazione e valutazione probatoria che
il codice di rito puntualmente traccia. Ritenuta dunque
"inattendibile" una determinata ricostruzione dei fatti, il giudice
non potrà che trarne le relative conclusioni, senza che queste
possano in alcun modo ritenersi "assoggettate" ad una prospettazione
contraria al vero.
Ciò che il rimettente sollecita è, quindi, una pronuncia volta a
consentire null'altro che la riproduzione del potere sospensivo che
l'abrogato codice prevedeva in caso di falsa testimonianza: un
potere, questo, che peraltro il giudice a quo esalta sul limitato
presupposto che lo stesso rappresenterebbe strumento idoneo a
consentire, "proprio sotto il profilo, per così dire psicologico",
la formazione di un corretto giudizio. Un profilo, dunque,
metagiuridico, e come tale estraneo non soltanto al tessuto del
sistema, ma, ciò che più conta, al parametro costituzionale di cui
si assume la lesione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 207, secondo comma, del codice di procedura penale, dal
Pretore di Firenze - Sezione distaccata di Pontassieve, con ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 2 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte