Sentenza n. 208/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/05/1995 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 2-novieslegge 30/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-novies del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di
alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali), promosso con
ordinanza emessa il 14 luglio 1994 dal Pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Paolo Perazzo e l'I.N.P.S., iscritta
al n. 553 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno
1994;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice
relatore Fernando Santosuosso;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Perazzo Paolo
e l'I.N.P.S., il Pretore di Torino ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2-novies del decreto-legge 2
marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti
previdenziali ed assistenziali), convertito nella legge 16 aprile
1974, n. 114, nella parte in cui, non consentendo il riscatto del
periodo legale del corso di studio per ottenere il diploma di tecnico
di audiometria e fonologopedia rilasciato dalla Scuola diretta a fini
speciali, discrimina i possessori di tale diploma rispetto ai
titolari dei diplomi di laurea, con conseguente violazione dell'art.
3 della Costituzione.
Nel motivare la non manifesta infondatezza della questione, il
giudice a quo rileva come il diploma di audiometria venga rilasciato
al termine di un corso della durata di tre anni per accedere al quale
è necessario il possesso di un diploma di scuola media superiore.
Rileva altresì come il ricorrente svolga un'attività lavorativa per
il cui esercizio è necessario il diploma di tecnico di audiometria.
Sulla base di questi elementi, ritiene il giudice rimettente che la
disposizione impugnata sia irrazionale, in quanto discrimina
immotivatamente sotto il profilo pensionistico i soggetti sopra
indicati (titolari del diploma di tecnico di audiometria) rispetto ai
titolari del diploma di laurea: vengono richiamate in proposito le
numerose pronunce di questa Corte tendenti a riconoscere "alla
preparazione professionale ogni migliore e considerazione".
2. - Con memoria depositata fuori termine si è costituito
l'I.N.P.S., rimettendosi, in considerazione dei precedenti
giurisprudenziali in materia (da ultimo, la sentenza n. 275 del
1993), alla decisione di questa Corte. Considerato in diritto
1. - Viene sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art.
2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il
miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali),
convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 14, nella parte in cui, non
consentendo il riscatto del periodo legale del corso di studio per
ottenere il diploma di tecnico di audiometria e fonologopedia
rilasciato dalla Scuola diretta a fini speciali, discrimina i
possessori di tale diploma rispetto ai titolari dei diplomi di
laurea.
2. - Preliminarmente deve essere dichiarata l'inammissibilità
della costituzione dell'I.N.P.S., avvenuta oltre i termini perentori
stabiliti dagli artt. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle
Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
3. - Nel merito la questione è fondata.
È opportuno premettere che le espressioni "periodi di studio
universitario e corsi speciali di perfezionamento" risultano aver
trovato un ampio chiarimento legislativo nel d.P.R. 10 marzo 1982, n.
162, che prevede un'analitica disciplina dei vari tipi di scuola che
possono essere costituiti presso le Università. In particolare, ai
sensi dell'art. 1 del citato decreto, oltre alle scuole di
specializzazione per il conseguimento di diplomi successivi alla
laurea ed ai corsi di perfezionamento cui possono iscriversi "coloro
che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario"
per "esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di
studio, di aggiornamento o di qualificazione", è prevista
l'istituzione di "scuole dirette a fini speciali per il conseguimento
di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni per
i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta
ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito
universitario". L'art. 6 del citato decreto ha inoltre previsto che
per l'ammissione a tale ultimo tipo di scuola, "si applicano le
disposizioni previste per l'ammissione ai corsi di laurea", mentre
più recentemente la legge 8 agosto 1991, n. 274, ha ricompreso (art.
8), fra i periodi riscattabili ai fini previdenziali, anche "gli anni
di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole
universitarie dirette a fini speciali".
4. - Ciò premesso, va rilevato che questa Corte ha reiteratamente
affermato il principio secondo cui va riconosciuta una sempre
maggiore considerazione alla preparazione professionale acquisita
anteriormente all'ammissione in servizio e richiesta per
quest'ultima.
Più volte, infatti, è stata dichiarata la illegittimità
costituzionale delle norme che non consentivano la riscattabilità
del periodo corrispondente ai corsi relativi a numerose categorie
professionali.
In particolare, con le sentenze nn. 27 del 1992 e 275 del 1993,
questa Corte ha affermato la illegittimità costituzionale dello
stesso art. 2-novies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non
prevedeva la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla
durata dei corsi di studi per il conseguimento dei diplomi di
educazione fisica, e di assistente sociale, rilasciati da una scuola
universitaria diretta a fini speciali. La citata sentenza n. 27 del
1992, emessa a seguito di ordinanza sollevata nel corso di un
giudizio nel quale parte era un insegnante di educazione fisica
presso il Centro Professionale "Città del ragazzo" di Ferrara, si
muove nell'ottica della non penalizzazione dei lavoratori che hanno
dovuto ritardare l'inizio della loro attività per acquisire il
titolo necessario ad essere ammessi all'impiego e, quindi, sarebbe
irrazionale discriminarli rispetto ai possessori del diploma di
laurea ai quali è invece consentita la facoltà di riscattare il
periodo necessario al conseguimento dello stesso.
5. - La questione odierna, che si prospetta su casi analoghi,
comporta pertanto, tenuto conto dei principi già affermati in
precedenza, una declaratoria di illegittimità costituzionale della
norma impugnata nella parte in cui non prevede la facoltà di
riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi per
il conseguimento dei diplomi di tecnico in audiometria, di tecnico di
fonologopedia e di tecnico in audioprotesi. Tali diplomi, due dei
quali (il primo e il terzo) disciplinati congiuntamente da atti
ministeriali (Decreto 2 aprile 1992 del Ministero dell'Università e
della ricerca scientifica e tecnologica), devono essere considerati
unitariamente, date le particolari affinità che li
contraddistinguono. Si tratta infatti di diplomi che i decreti
ministeriali 14 settembre 1994, nn. 667 e 668, qualificano
espressamente di tipo universitario ed il cui possesso viene ritenuto
dagli stessi decreti indispensabile perché detti "operatori
sanitari" svolgano le attività professionali previste. Sono diplomi
che vengono rilasciati dalle medesime facoltà universitarie a
seguito di corsi di uguale durata e relativi a materie in parte
identiche. Sulla base di tali motivi, essi devono pertanto essere
equiparati anche in ordine alle conseguenze previdenziali e
assistenziali.
Ricorrono quindi le condizioni perché la durata legale dei corsi
universitari necessari per il conseguimento dei diplomi in questione
abbia lo stesso trattamento previsto dalla norma impugnata per i
corsi di laurea;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2-novies del
d.-l. 2 marzo 1974, n. 30 (Norme per il miglioramento di alcuni
trattamenti previdenziali ed assistenziali), introdotto dalla legge
di conversione 16 aprile 1974, n. 114, nella parte in cui non prevede
la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata degli
studi per il conseguimento del diploma di tecnico in audiometria,
fonologopedia e audioprotesi rilasciato da una scuola universitaria
diretta a fini speciali, quando il titolo sia richiesto quale
condizione necessaria per lo svolgimento di una determinata
attività.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: SANTOSUOSSO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte