Corte costituzionale

Ordinanza n. 208/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 81/1987
  • art. 7legge 81/1987

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 12, della

legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della

Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e

dell'art. 7, comma 2, lettera g), del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1996 dal pretore di

Enna, sezione distaccata di Piazza Armerina, nel procedimento penale

a carico di Giuseppe Messina ed altri, iscritta al n. 904 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 settembre 1996 (pervenuta

alla Corte costituzionale il 19 dicembre 1997) nel corso di un

procedimento penale promosso con l'imputazione di rissa aggravata, il

pretore di Enna, sezione distaccata di Piazza Armerina, ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale della disciplina della competenza del

pretore dettata dall'art. 2, n. 12, della legge 16 febbraio 1987, n.

81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione

del nuovo codice di procedura penale), e dall'art. 7, comma 2,

lettera g), del codice di procedura penale, che attribuisce al

pretore la competenza per il reato di rissa aggravata;

che il giudice rimettente osserva che la legge di delega

legislativa ed il codice di procedura penale che la attua hanno

adottato, per determinare la competenza per materia, un criterio

misto, basato in via generale sulla quantità della pena, mentre per

determinati reati, specificamente indicati, la competenza è

attribuita indipendentemente dalla pena edittale, in base ad una

valutazione qualitativa. In tal modo al pretore, competente secondo

il criterio quantitativo per i reati puniti con una pena detentiva

non superiore nel massimo a quattro anni di reclusione, è stata

attribuita la competenza, tra l'altro, per il reato di rissa

aggravata (art. 588, secondo comma, cod. pen.), che è punito con la

pena della reclusione fino a cinque anni;

che, ad avviso del pretore di Enna, sezione distaccata di Piazza

Armerina, la determinazione della competenza del giudice secondo un

criterio qualitativo, accanto a quello quantitativo, darebbe luogo ad

una disparità di trattamento in contrasto con l'art. 3 Cost.,

giacché la monocraticità dell'organo e la semplificazione della

procedura, che non prevede l'udienza preliminare, attribuirebbero

minori garanzie all'imputato giudicato dal pretore rispetto a chi,

essendo imputato per un reato da considerare di pari gravità in base

alla pena edittale, è invece sottoposto al giudizio del tribunale;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione, analoga ad altre sollevate dal

medesimo pretore e già dichiarate manifestamente infondate

(ordinanza n. 139 del 1997), sia egualmente dichiarata

manifestamente infondata;

Considerato che la delega legislativa per l'emanazione del nuovo

codice di procedura penale ha previsto, nella determinazione della

competenza per materia, l'adozione di un criterio che tenga conto sia

della quantità della pena edittale sia della qualità del reato

(art. 2, numero 12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81),

comprendendo nella competenza del pretore, oltre ai delitti per i

quali la legge stabilisce una pena detentiva, sola o congiunta con

una pena pecuniaria, non superiore nel massimo a quattro anni, anche

altri delitti da indicare specificamente, tra i quali il codice di

procedura penale (art. 7, comma 2) ha compreso il reato di rissa

aggravata (art. 588, secondo comma, cod. pen.);

che la asserita disparità di trattamento, prospettata

dall'ordinanza di rimessione senza indicare rispetto a quali altri

delitti attribuiti alla competenza del tribunale si affermi la pari

gravità, tenderebbe in realtà ad escludere la compatibilità con il

principio di eguaglianza della deroga, in base alla qualità del

reato, al criterio della pena edittale per determinare la competenza

per materia;

che, come ha già affermato questa Corte nel dichiarare la

manifesta infondatezza di un'identica questione di legittimità

costituzionale (ordinanza n. 423 del 1997; per analoghe questioni,

relative ad altre ipotesi di reato, ordinanze n. 257 del 1995 e n.

139 del 1997), rientra nelle valutazioni discrezionali del

legislatore la ripartizione, effettuata nei limiti della

ragionevolezza, della competenza per materia tra i diversi giudici,

senza che la differente composizione dell'organo giudicante per i

diversi reati o la semplificazione del procedimento determini una

disparità di trattamento tra cittadini;

che non sono stati prospettati profili o argomenti nuovi rispetto

a quelli già esaminati dalla Corte e pertanto la questione di

legittimità costituzionale ora riproposta deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, n. 12, della legge 16 febbraio 1987, n.

81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione

del nuovo codice di procedura penale), e dell'art. 7, comma 2,

lettera g), del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Enna, sezione

distaccata di Piazza Armerina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte