Sentenza n. 209/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
18 ottobre 1974 dal pretore di Montegiorgio nel procedimento civile
vertente tra Paoletti Marco e Capparuccia Rosa, iscritta al n. 541 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975.
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il pretore di Montegiorgio, con ordinanza del 18 ottobre 1974,
emessa nel procedimento civile promosso da Marco Paoletti contro Rosa
Capparuccia, chiamato a provvedere per l'assegnazione delle somme
dovute alla Capparuccia dal terzo (la Nuova Metaltex s.r.l., corrente
in Montegiorgio) a titolo di salario (dall'8 marzo 1974 al 20 detti,
data del recesso della lavoratrice) e di indennità di anzianità (per
il periodo di lavoro, dal luglio 1973 al 20 marzo 1974), ritiene che
sia rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 545, comma quarto, del codice di
procedura civile in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 36, comma
primo, della Costituzione.
Secondo il giudice a quo la norma denunciata violerebbe l'art. 36,
comma primo, perché consente il pignoramento di un quinto del salario
e delle altre indennità per ogni credito diverso da quelli, per
tributi, dello Stato, delle province e dei comuni e nel sostanziale
rispetto del precetto costituzionale la retribuzione (salario ed
indennità varie) "si deve considerare... assolutamente impignorabile"
in quanto "il solo mezzo di sostentamento per un'esistenza libera e
dignitosa del lavoratore e della sua famiglia" ed in quanto "in seguito
al pignoramento di un quinto della retribuzione, i restanti quattro
quinti della retribuzione non sarebbero più sufficienti ad assicurare
al lavoratore e alla sua famiglia quell'esistenza libera e dignitosa
che il precetto costituzionale vuole invece garantire".
L'art. 545, quarto comma, nella parte già indicata, violerebbe
l'art. 3, comma primo, perché detta per i lavoratori subordinati
dipendenti da datori di lavoro privati una disciplina diversa da quella
prevista dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, che
escludono categoricamente la pignorabilità in qualunque misura della
retribuzione dei dipendenti degli enti pubblici per ogni credito,
diverso da quello alimentare, da quello dello Stato e degli altri enti
verso i rispettivi dipendenti e da quello, per tributi, dello Stato,
delle province e dei comuni.
Le situazioni del lavoratore privato e del pubblico dipendente non
sono e non potrebbero razionalmente essere considerate diverse e quindi
la disparità di trattamento tra le due categorie non sarebbe
giustificata soprattutto perché in genere la retribuzione del pubblico
dipendente è superiore a quella del lavoratore privato. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di
Montegiorgio solleva la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, in
riferimento agli artt. 3, comma primo, e 36, comma primo, della
Costituzione.
2. - Assume il giudice a quo che "il salario e le indennità varie
che compongono la retribuzione del lavoratore subordinato sono il solo
mezzo di sostentamento per una esistenza libera e dignitosa del
lavoratore e della sua famiglia" e che, se si vuole rispettare nella
sostanza il precetto costituzionale dell'art. 36, comma primo, "si
deve considerare tale retribuzione assolutamente impignorabile". Ed
osserva, a proposito dell'art. 545, comma quarto, che "parrebbe
conforme al dettato dell'art. 53 della Costituzione la pignorabilità
di 1/5 della retribuzione per i tributi dovuti allo Stato, province e
comuni", e che non sarebbe conforme all'art. 36, comma primo, "la
pignorabilità di un quinto della retribuzione per ogni altro tipo di
credito diverso dai crediti alimentari (art. 545, terzo comma, del
codice di procedura civile)" perché "in seguito al pignoramento di un
quinto della retribuzione, i restanti quattro quinti della retribuzione
non sarebbero sufficienti ad assicurare al lavoratore ed alla sua
famiglia quell'esistenza libera e dignitosa che il precetto
costituzionale vuole invece garantire".
L'assunto del pretore di Montegiorgio non può essere condiviso.
Secondo la lettera e lo spirito dell'art. 36, comma primo, della
Costituzione la retribuzione del lavoratore deve essere proporzionata
alla quantità e qualità del lavoro (e cioè alla prestazione), e deve
in ogni caso essere sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla di
lui famiglia un'esistenza libera e dignitosa; e di conseguenza,
dovrebbe risultare costituzionalmente illegittima la norma che
determini, 0 che fissi i criteri perché sia determinata, una
retribuzione senza il rispetto di quei limiti.
Senonché nella ripetuta disposizione costituzionale non è
affermato, né da essa si può enucleare il principio, che la
retribuzione prevista da una qualsiasi norma di cui non venga
contestata la legittimità costituzionale, sia o debba reputarsi appena
sufficiente.
Appare quindi affatto inaccettabile la tesi che violi l'articolo
36, comma primo, la norma, e nella specie quella denunciata, che, sia
pure in ipotesi particolari e speciali, prevede la possibilità che il
lavoratore riceva in concreto, a titolo di retribuzione, una somma
inferiore a quella fuori di tali ipotesi spettantegli.
D'altronde, che l'assunto precetto o principio non ricorra, trovasi
implicitamente affermato in pronunce di questa Corte e, in tema di
pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o
di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nelle
sentenze nn. 20 del 1968 e 100, 101 e 102 del 1974 nelle quali nella
specifica materia si è riconosciuta la discrezionalità del
legislatore e sono state ammesse le relative scelte ritenute razionali.
3. - Si assume, ancora, dal giudice a quo che la norma denunciata,
nella parte in cui prevede per i lavoratori subordinati dipendenti da
datori di lavoro privati che per qualsiasi credito diverso da quello
alimentare e da quello per tributi dovuti allo Stato, province e
comuni, è consentito il pignoramento della retribuzione (nella misura
sopra indicata), detti una disciplina diversa da quella prevista dagli
artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, che, regolando la
pignorabilità dello stipendio, dei salari, delle retribuzioni e delle
altre indennità dei dipendenti dello Stato e degli altri enti
pubblici, la escludono categoricamente (in qualunque misura) per
qualsiasi credito che sia diverso da quelli per alimenti e per tributi
dovuti allo Stato, province e comuni, nonché da quello dello Stato e
degli altri enti verso il rispettivo dipendente; che le situazioni dei
dipendenti di privati e dei dipendenti della pubblica amministrazione
razionalmente non possano considerarsi diverse; e che quindi risulti
ingiustificata quella disparità di trattamento, "soprattutto se si
consideri che in genere, la retribuzione del pubblico dipendente è
superiore a quella del lavoratore privato".
Messe a raffronto le normative concernenti la pignorabilità delle
retribuzioni dei dipendenti da datori di lavoro privati da un lato, e
dei pubblici dipendenti dall'altro lato, è di certo agevole notare che
esse non sono identiche e che differiscono anche sul punto indicato dal
giudice a quo.
Senonché il (parzialmente) diverso trattamento riservato sopra
quel punto ai dipendenti da datori di lavoro privati non integra
l'assunta violazione del principio di eguaglianza.
Ammesso che due situazioni di fatto e giuridiche siano o possano
essere considerate eguali o equivalenti, non si ha necessariamente che
a causa della previsione di ogni e qualsiasi effetto giuridico nei
confronti di una delle dette situazioni, contenuta nella norma oggetto
di denuncia, codesta norma sia in contrasto con l'art. 3 della
Costituzione.
Al legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale e nel
rispetto dell'esigenza che tutti i cittadini siano eguali davanti alla
legge, è data la possibilità, anche in relazione a situazioni di
fatto e giuridiche astrattamente considerabili eguali o equivalenti, di
prevedere per tali situazioni ulteriori effetti giuridici che non siano
identici o che addirittura siano diversi: in tal caso, esiste solo il
limite invalicabile della razionalità delle scelte, in ordine alla
valutazione delle situazioni ed alla disciplina in concreto dettata.
Nel caso in considerazione, poi, non è da condividersi la tesi che
le situazioni dei dipendenti privati e dei pubblici dipendenti
razionalmente non possano considerarsi diverse: la tendenza a
realizzare per esse un'unica o omogenea disciplina giuridica, è da
tempo e tuttavia esistente, e si è accentuata (specie con l'affermarsi
e l'estendersi del diritto alla stabilità del posto di lavoro, per i
dipendenti privati); e però ricorrono presupposti e condizioni, nella
ineliminabile varietà delle prestazioni (oggetto, tempo, luogo, modi,
ecc.) perché permangano, ancorché sia viva l'esigenza di eguaglianza,
settoriali o puntuali differenze giuridiche.
La denunciata disparità di trattamento si ricollega ad uno di
codesti settori o punti della complessiva materia. È in effetti il
risultato del graduale formarsi ed evolversi di due normative: ma
l'attuale stadio di ciascuna di esse, specie in relazione al profilo
denunciato, non è di per sé arbitrario o ingiustificato perché, come
questa Corte ha più volte riconosciuto (con le sentenze sopra
ricordate), il legislatore, dando vita a quelle normative, ha ricercato
e trovato un adeguato contemperamento tra gli opposti interessi del
creditore e del lavoratore che sia debitore ed in ordine alla
retribuzione ha contenuto in limiti angusti la responsabilità
patrimoniale del debitore.
Conseguentemente, il disposto dell'art. 545, comma quarto del
codice di procedura civile, in parte qua, non va contro l'art. 3, comma
primo, della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 545, comma quarto, del codice di procedura civile, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 36, comma primo, della
Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Montegiorgio indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte