Corte costituzionale

Ordinanza n. 209/1982

Altra decisione · depositata il 09/12/1982 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

citata

  • art. 121legge 38/1982
  • art. 12legge 38/1982

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 121,

comma terzo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato

dall'art. 5 della legge 5 maggio 1976, n. 313 (Nuove norme sugli

autoveicoli industriali) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 7 maggio 1981 dal Tribunale di Caltanissetta

nel procedimento penale a carico di Impallaria Mario, iscritta al n. 53

del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 137 del 20 maggio 1982;

2) ordinanza emessa il 25 marzo 1981 dal Pretore di Riesi nel

procedimento penale a carico di Cannella Ciro, iscritta al n. 195 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 234 del 25 agosto 1982.

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il giudice

relatore Alberto Malagugini.

Ritenuto che le ordinanze del Tribunale di Caltanissetta e del

Pretore di Riesi indicate in epigrafe propongono, in relazione agli

artt. 3 e 27 primo e terzo comma, Cost., le medesime questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 121, terzo comma del T.U. delle

norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato

con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 nel testo sostituito dall'art. 5

della legge 5 maggio 1976, n. 313, nella parte in cui punisce con

l'ammenda di L.800.000 e con quindici giorni di arresto chiunque

circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso

complessivo consentito, già dichiarate non fondate da questa Corte con

sentenza n. 50 del 1980 e manifestamente infondate con ordinanze nn.

147, 167, 169 e 195 del 1980, 66, 82, 83, 84, 135, 136 e 158 del 1981,

4 del 1982;

considerato che, peraltro, dopo l'emanazione delle suindicate

ordinanze, il predetto testo dell'art. 121 del T.U. delle norme sulla

circolazione stradale è stato integralmente sostituito dall'art. 12

della legge 10 febbraio 1982, n. 38 il quale tra l'altro: prevede

l'applicazione della sanzione amministrativa, in luogo di quella

penale, per la circolazione con veicoli che superino di oltre il 5 per

cento il peso complessivo consentito; commina sanzioni distinte e di

importo gradualmente crescente per diverse fasce di eccedenza di peso,

a seconda, cioè, che questo ecceda di 10, di 20, di 30 o di oltre 30

quintali quello indicato sul documento di circolazione; consente,

infine, di graduare tali sanzioni stabilendo per ciascuna un limite

minimo ed uno massimo;

che di conseguenza, si rende necessario che i giudici a quibus

procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni di

legittimità costituzionale sollevate, tenendo conto delle norme

sopravvenute.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti, rispettivamente al Tribunale di

Caltanissetta ed al Pretore di Riesi.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte