Sentenza n. 209/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1983 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha emesso la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 519
e 539 cod. pen. (Violenza carnale - Età della persona offesa) promossi
con le ordinanze emesse il 12 novembre 1976 dal tribunale di Bologna e
il 16 settembre 1980 dal giudice istruttore del tribunale di Milano
rispettivamente iscritte al n. 731 del registro ordinanze 1976 e al n.
126 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 31 del 1977 e n. 151 del 1981.
Visti l'atto di costituzione di Bianchi Gianluigi e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 12 aprile 1983 il Giudice relatore
Oronzo Reale;
udito l'avvocato dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza in data 12 novembre 1976 (n. 731 del reg. ord.
1976), emessa nel corso di procedimento penale per violenza carnale
presunta a carico di Bianchi Pierluigi, il giudice istruttore del
tribunale di Bologna ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 539 del codice penale con riferimento agli
artt. 3, primo comma, e 27, primo comma, della Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo il contrasto dell'art. 539 c.p. con
l'art. 3 della Costituzione consisterebbe nel fatto che sarebbero
trattati alla stessa stregua colui che abbia dato corso a rapporto
sessuale con un minore degli anni 14 nella consapevolezza dell'età del
predetto e chi invece, relativamente al dato dell'età, sia stato
tratto in inganno dalle mendaci dichiarazioni del minore stesso al
riguardo.
Del pari, il citato art. 539 c.p. sarebbe in contrasto con l'art.
27, primo comma, della Costituzione, in quanto la previsione
sanzionatoria ivi contenuta si estenderebbe a comportamenti dolosi in
cui il momento conoscitivo non si è esteso a tutti gli elementi
concreti della fattispecie. Da ciò deriverebbe l'inapplicabilità del
fondamentale precetto di cui all'art. 47 c.p., che impone la
valutazione dell'elemento psicologico del reato ai fini della
configurabilità della responsabilità penale e, conseguentemente, la
violazione della norma costituzionale di cui all'art. 27, relativa alla
personalità della responsabilità penale, sotto il profilo della
necessaria valutazione dell'atteggiamento psicologico del reo all'atto
della realizzazione del fatto criminoso.
Si è costituito l'imputato Pierluigi Bianchi, chiedendo che la
questione sollevata dal giudice istruttore sia accolta e rifacendosi,
quanto alle argomentazioni, alla memoria presentata nel corso del
giudizio a quo. In essa, si rileva sostanzialmente che la presunzione
assoluta di conoscenza dell'età del soggetto passivo implica la
equiparazione sotto una identica disciplina di casi che eguali non sono
non potendo attribuirsi il medesimo disvalore al fatto di chi si
congiunga carnalmente con un soggetto minore degli anni 14 ignorandone,
in ipotesi in maniera scusabile, l'età e "la fragilità psichica che
ne segue", e il fatto di chi di tale elemento sia perfettamente
cosciente. Da ciò la violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Con riferimento alla prospettata violazione dell'art. 27 della
Costituzione, si osserva che dal principio della personalità della
responsabilità penale discende che il soggetto deve essere conscio del
fatto che l'azione che sta per commettere è da considerarsi illecita
penalmente, con riferimento a tutte le componenti della condotta. Se il
soggetto, sotto il profilo psicologico, non è in condizione di
conoscere l'antigiuridicità del fatto, nei suoi confronti verrebbe
necessariamente a mancare il fine rieducativo della pena atteso che
l'agente non sarebbe stato mai conscio di porre in essere un fatto
penalmente rilevante; ne conseguirebbe quindi la violazione del terzo
comma dell'art. 27 della Costituzione.
Nell'atto di intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiede che
le proposte questioni siano dichiarate infondate. Si osserva che non
diversa sarebbe la posizione del soggetto tratto in inganno dal minore
circa l'età rispetto a chi di tale requisito sia ben conscio. Infatti,
si rileva, se una più rigorosa tutela è dovuta ai minori degli anni
14, per i quali la legge presume l'incapacità di intendere e di
volere, tale incapacità comporta che nessuna credibilità può essere
attribuita alle dichiarazioni che il detto minore faccia circa la sua
età. Poiché la stessa legge penale considera inattendibili in modo
assoluto le affermazioni dell'infraquattordicenne, solo apparentemente
le due situazioni sono diverse.
Per le restanti questioni ci si riporta alla giurisprudenza della
Corte ed in particolare alle sentenze nn. 107 del 1957 e 20 del 1971,
che darebbero adeguata risposta ai dubbi di costituzionalità
prospettati dal giudice a quo.
Con ordinanza datata 16 settembre 1980, il giudice istruttore del
tribunale di Milano, nel corso del procedimento penale a carico di Aldo
Parla', sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale
degli artt. 519 e 539 del codice penale per preteso contrasto con gli
artt. 2, 3 e 27, primo comma, della Costituzione.
Preso atto della giurisprudenza costituzionale che afferma la
legittimità dell'art. 539 c.p., il giudice a quo evidenzia come il
costume sociale si sia evoluto, nel senso di una maggiore capacità
delle giovani generazioni di autodeterminarsi, sia pure entro
ragionevoli limiti. Tale aumentata capacità avrebbe trovato
riconoscimento normativo nell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n.
194, che prevede la facoltà della donna minorenne (senza distinzioni
ulteriori di età) di chiedere personalmente l'interruzione della
gravidanza.
Se tale diritto viene dalla legge riconosciuto in ordine ad un atto
ben più seriamente incidente di un rapporto sessuale sulla sfera
psico-fisica del minore, la norma che di fatto esclude la rilevanza del
consenso da parte dell'infraquattordicenne violerebbe l'art. 2 della
Costituzione, essendo la sessualità un aspetto fondamentale della
personalità e pertanto compresa tra i diritti inviolabili di cui alla
citata norma costituzionale.
Si osserva altresì che la stessa legge n. 194 del 1978 prevede
l'intervento decisivo del giudice tutelare al quale è demandato di
valutare discrezionalmente le ragioni addotte per interrompere la
gravidanza "non solo considerandone le condizioni psichiche e
ambientali, ma anche evidentemente valutandone la maturità".
Poiché invece l'art. 519 c.p. non tiene in alcun conto la
maturità psichica della donna coinvolta e non prevede conseguentemente
il potere discrezionale del giudice di valutarla, sarebbe altresì
violato l'art. 3 della Costituzione, in quanto di fronte a differenti
condizioni di maturità psico-fisica del soggetto passivo non sarebbe
consentito un differente trattamento giuridico, in quanto il giudice
non può che accertare l'oggettività dei fatti, senza compiere alcun
ulteriore accertamento.
Se dal soggetto passivo si passa a valutare la posizione del
soggetto attivo, si deve sottolineare come sia differente la posizione
psicologica di chi sia conscio dell'età della persona offesa e di chi
invece ignori tale elemento, in ipotesi di difficile valutazione
immediata. Anche tale uniformità di trattamento sarebbe in contrasto
con l'art. 3 della Costituzione.
Ancora, il combinato disposto degli artt. 519 e 539 c.p. sarebbe
in contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto le dette norme
non distinguono tra ignoranza ed errore, equiparando così il fatto di
chi colpevolmente ignori il dato obiettivo dell'età a quello di chi,
al riguardo, sia stato indotto in errore. In ogni caso, sostiene il
magistrato rimettente, la presunzione di responsabilità iuris et de
iure prevista dalla legge andrebbe temperata quanto meno introducendo
la facoltà di addurre la prova contraria.
Le stesse norme contrasterebbero altresì con il primo comma
dell'art. 27 della Costituzione, atteso che la detta disposizione
costituzionale deve essere interpretata nel senso che "nessuno deve
rispondere di un fatto che non sia attribuibile alla sua volontà e
consapevolezza".
L'ordinanza è ampiamente motivata in punto di rilevanza; non si è
avuta costituzione di parti né l'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze riassunte in narrativa propongono questione
di legittimità costituzionale della stessa disciplina normativa e in
parte in relazione agli stessi parametri. I due giudizi vanno perciò
riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Il giudice istruttore di Bologna ripropone alla Corte la
questione di legittimità costituzionale dell art. 539 c.p., per
contrasto con gli artt. 3 e 27, primo comma, della Costituzione.
La violazione dell'art. 3 deriverebbe dall'eguale trattamento che
l'art. 539 c.p. (in correlazione con l'art. 519, comma secondo, n. 1)
riserva a chi si congiunge carnalmente con persona che non ha compiuto
gli anni quattordici, tanto nella ipotesi che egli conosca l'età del
minore, quanto nell'ipotesi che questi lo abbia tratto in inganno con
mendaci dichiarazioni.
La violazione dell'art. 27, primo comma, deriverebbe da ciò: che,
in contrasto con l'art. 47 c.p., "in virtù del quale vengono
attribuiti effetti discriminatori all'errore di fatto", l'art. 539 c.p.
"ha l'abnorme conseguenza di punire comportamenti dolosi il cui momento
conoscitivo non si è esteso a tutti gli elementi concreti della
fattispecie", fra cui l'età della persona offesa.
La questione con riferimento all'art. 27 è stata già dichiarata
non fondata dalla Corte (sentenze numeri 107/1957 e 20/1971) e
manifestamente infondata (ordinanza numero 70/1973).
È stata anche dichiarata non fondata in relazione all'art. 3 della
Costituzione (sentenza n. 19/1971), ma sotto il profilo della
disparità di trattamento fra chi può essere ammesso a provare
l'ignoranza dell'età o dell'inferiorità fisica o psichica del
soggetto passivo (art. 519, n. 2 e 3, c.p.) e chi non può invocare
l'ignoranza dell'età dell'offeso (art. 519, n. 1, c.p.).
E per quanto riguarda la eguaglianza di trattamento fra chi
conosceva l'età inferiore agli anni quattordici del soggetto passivo e
chi invece la ignorava per essere stato tratto in inganno con mendaci
dichiarazioni di esso (eguaglianza di trattamento che secondo il
giudice istruttore di Bologna violerebbe l'art. 3 della Costituzione),
la Corte in materia affine, cioè, essendo stata denunciata l'offesa al
principio di eguaglianza derivante dall'eguale trattamento previsto per
chi nei reati di cui agli artt. 519, n. 1, 521 e 524 c.p., ha usato la
violenza e chi senza violenza o minaccia ha compiuto il fatto in danno
di minore degli anni quattordici, e ciò senza "consentire al giudice
l'accertamento della personalità e del diverso sviluppo psico- fisico
del soggetto se minore di quattordici anni e, quindi, con uniformità
di disciplina penale, ancorché le fattispecie medesime possano in
concreto risultare diverse... per diversità di maturazione della
personalità del singolo minore", ha negato la violazione dell'art. 3
della Costituzione per il fatto che ai sensi dell'art. 539 c.p. sia
esclusa "la possibilità che l'imputato invochi a propria scusa
l'ignoranza dell'età dell'offeso".
L'affermazione del giudice istruttore di Bologna "che in base
all'art. 539 c.p. vengono ad equipararsi due situazioni assolutamente
distinte, meritevoli, per conseguenza, di un differente trattamento",
trascura l'elemento essenziale che costituisce il fondamento della
disposizione dell'art. 539 c.p.. Quale che sia la natura giuridica da
attribuirle, quella disposizione corrisponde ab antiquo nella
legislazione italiana al fine di una accentuata tutela del minore degli
anni quattordici, ritenuto incapace di consenso valido alla
congiunzione carnale.
E come essa, ancorché non espressa nel codice Zanardelli in cui
mancava una norma corrispondente all'attuale art. 539 (e, peraltro,
l'età della persona offesa presa in considerazione era di dodici
anni), era però costantemente applicata in giurisprudenza, così nel
codice vigente essa trova il suo equivalente nell'art. 60, terzo comma,
c.p..
Pertanto va dichiarata l'infondatezza della questione.
3. - Il giudice istruttore del tribunale di Milano riconosce che la
questione "è stata più volte sollevata e respinta dalla Corte", ma
"ritiene necessario riproporla nuovamente" basandola su argomentazioni
giuridiche anche in relazione alla modificazione del costume sociale
nel senso di una maggiore maturità e consapevolezza... per quanto
riguarda la capacità delle giovani generazioni di autodeterminarsi",
la quale "ha trovato un riconoscimento esplicito nell'ordinamento
giuridico vigente - in particolare nella legge 22 maggio 1978, n. 194 -
ove si consideri la norma contenuta nell'art. 12 che attribuisce alla
donna minore di età il diritto di chiedere personalmente
l'interruzione della gravidanza (nonostante sia poi necessario per
integrarne la volontà l'assenso di chi esercita su di lei la potestà
o la tutela)".
L'argomentazione non è decisiva per due motivi. In primo luogo,
proprio questa prevista necessità di integrare la volontà della
minore, integrazione derivante o dall'assenso dei genitori esercenti la
relativa potestà o dall'autorizzazione del giudice tutelare, dimostra
(a prescindere dal fatto della eccezionalità di istanza di aborto di
infraquattordicenni) l'insufficienza del consenso personale e quindi
l'inapplicabilità dell'esempio al consenso al congiungimento carnale,
che è certamente solo personale.
In secondo luogo, per quanto concerne l'asserito mutamento della
situazione sociale ai fini della normativa penale, premesso che il suo
apprezzamento spetta in via primaria al legislatore, la Corte ritiene
che esso non sia da considerare così rilevante da comportare la
conseguenza che ne vorrebbe trarre il giudice a quo.
In proposito giova ricordare che la norma dell'art. 539 c.p. è
stata mantenuta nel testo unificato del disegno di legge "Nuove norme a
tutela della libertà sessuale" approvato dalla Commissione Giustizia
della Camera dei Deputati, e sottoposto all'approvazione dell'Aula (che
non è avvenuta prima della fine della ottava legislatura).
Pertanto la Corte non ritiene che la argomentazione del giudice
istruttore di Milano sia sufficiente a sorreggere la censura di
violazione dell'art. 2 e dell'art. 3 della Costituzione.
L'art. 3 viene nuovamente invocato nell'ordinanza di rimessione per
denunciarne non solo la violazione derivante dall'eguale trattamento
riservato dall'art. 539 c.p. a chi conosceva e a chi ignorava l'età
del soggetto passivo (questione già più sopra esaminata), ma anche la
mancata distinzione, negli artt. 519 e 539 c.p., fra ignoranza ed
errore.
L'ordinanza afferma che la differenza fra ignoranza ed errore
"risulta ben chiara dal confronto fra l'art. 5 e l'art. 47 c.p.". Ma in
realtà è arbitrario ravvisare una differenza concettuale fra
l'ignoranza della legge penale considerata nello art. 5 c.p. (alla
quale è certamente equiparato l'errore) e l'errore (al quale è
certamente equiparata l'ignoranza) su una legge diversa da una legge
penale, considerato nell'ultimo comma dell'art. 47 c.p..
Del resto la giurisprudenza consolidata della Cassazione attraverso
una compiuta analisi dei due concetti è pervenuta ad escludere ogni
rilevante differenza ontologica fra errore e ignoranza.
Pertanto anche sotto tale profilo la denunciata violazione
dell'art. 3 non sussiste.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 539 c.p. sollevata, con riferimento agli artt. 3, primo
comma, e 27, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore
del tribunale di Bologna con l'ordinanza n. 731 del reg. ord. 1976;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 519 e 539 c.p. sollevata, con riferimento agli artt. 2, 3 e
27, primo comma, della Costituzione, dal giudice istruttore del
tribunale di Milano con l'ordinanza n. 126 del reg. ord. 1981.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte