Sentenza n. 209/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1986 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 76legge 270/1982
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge
20 maggio 1982, n. 270 ("Revisione della disciplina del reclutamento
del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale
precario esistente"), promossi con le seguenti ordinanze:
1) numero due ordinanze emesse il 26 novembre 1983 dal T.A.R. per
la Puglia - Sezione di Lecce - sui ricorsi proposti da Battisti
Mariagnese ed altre c/ Provveditore agli Studi di Lecce ed altro e da
De Pascalis Sante c/ Sovrintendente Scolastico Interregionale per la
Puglia e la Basilicata ed altro, iscritte ai nn. 942 e 943 del registro
ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 341 e 335 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 31 gennaio 1985 dal T.A.R. per la Sicilia -
Sezione di Catania - sul ricorso proposto da Quartararo Antonello c/
Sovrintendenza scolastica regionale per la Sicilia ed altro, iscritta
al n. 381 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 273 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1986 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
udito l'Avvocato dello Stato Mario Imponente per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il T.A.R. per la Puglia, Sezione di Lecce, con due ordinanze
del 26 novembre 1983, e il T.A.R. per la Sicilia, Sezione di Catania,
con ordinanza del 31 gennaio 1985, sollevavano questione di
legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982,
n. 270, il primo in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, il
secondo anche in relazione all'art. 33.
La norma impugnata ammette a sessioni riservate di esami di
abilitazione gli insegnanti supplenti nelle scuole materne e negli
istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, statali, ovvero nominati per durata
almeno annuale nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole
della Regione siciliana, o, rispettivamente negli istituti e scuole di
istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti
d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti, in servizio nel biennio
scolastico 1980 - 81 e 1981 - 82.
2. - Il T.A.R. Puglia ritiene che il legislatore, nell'intento di
sistemare il personale precario docente in dette scuole ed istituti,
selezionando i beneficiari delle sessioni riservate di esami di
abilitazione con il criterio del servizio nel biennio indicato, viola
"i fondamentali principi della uguaglianza e della imparzialità",
senza ragionevole e plausibile giustificacazione. Se infatti si fosse
adottato il criterio della anzianità, maggior servizio prestato, o
della durata e qualità del servizio, maggior servizio in un arco
temporale "sufficientemente e congruamente stabilito", non ne
nascerebbe la discriminazione illogica a danno di chi, pur avendo
insegnato per assai più di un biennio, per mera accidentalità non
coprendo con il suo servizio il biennio tassativamente indicato, è
escluso dall'ammissione agli esami riservati di abilitazione.
Identiche considerazioni svolge il T.A.R. Sicilia.
3. - L'Avvocatura dello Stato, per respingere la censura di norma
irragionevolmente discriminatoria indicizzata all'art. 76, confronta la
norma impugnata con i precedenti artt. 27, primo comma, e 38, primo
comma, che rispettivamente agli insegnanti supplenti privi di
abilitazione della scuola materna e della scuola secondaria che abbiano
svolto due anni di servizio nel sessennio antecedente all'inizio
dell'anno scolastico 1981 - 82 (oltre a quelli che avendo conseguito in
precedenti concorsi una votazione media non inferiore a 7/10, abbiano
un servizio di almeno 180 giorni, anche non continuativi, nel medesimo
sessennio) riservano il 50% dei posti nel primo concorso ordinario dopo
l'entrata in vigore della legge. Il concorso ordinario, ai sensi
dell'art. 2, ottavo comma, della stessa legge ha effetto abilitante,
sicché la riserva dei posti si pone come beneficio aggiuntivo.
L'art. 76, attribuisce un beneficio ulteriore od alternativo alle
categorie di docenti individuate dagli artt. 27 e 38; nonché un
beneficio unico e minore - la sola abilitazione - ai supplenti nel
biennio 1980 - 81 e 1981 - 82 privi di servizio con durata approvabile
nel sessennio precedente l'inizio dell'anno scolastico 1981 - 82.
Nella sequenza di tali disposizioni il legislatore appare avere
utilizzato "un criterio molto graduato nel dare rilievo alla dimensione
temporale delle varie situazioni prese in considerazione".
Per l'Avvocatura dello Stato dunque l'art. 76 non dà luogo a
disparità di trattamento in presenza di uguali posizioni giuridiche. Considerato in diritto :
1. - L'impugnato art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, come
risulta documentalmente dai lavori parlamentari della T Commissione
Istruzione del Senato della Repubblica in sede deliberante, deriva da
emendamento aggiuntivo all'art. 23 del disegno di legge originario, per
il quale il rappresentante del Governo intervenuto nella commissione
suddetta, suggerì opportuna collocazione in autonomo articolo "al fine
di esplicitare che gli insegnanti supplenti nelle scuole statali e gli
insegnanti delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute (prese in
considerazione da tali commi) siano ammessi ad apposite sessioni
riservate di esami, da indire entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge e da svolgere con le stesse modalità previste dagli
artt. 23 e 25" - Senato della Repubblica, Giunte e Commissioni - 420,
Istruzione (7ª) venerdì 23 aprile 1982, pag. 81.
La norma impugnata integra il sistema di cui agli artt. 27, primo
comma, e 38, primo comma, i quali provvedono all'assorbimento in ruolo
degli insegnanti precari mediante riserva del 50% dei posti da
conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in
vigore della legge. L'integrazione consiste nell'ammettere a sessioni
riservate di esami di abilitazione gli insegnanti sprovvisti di
abilitazione ma in servizio in qualità di supplenti nel biennio
scolastico 1980 - 81 e 1981 - 82.
La diversità delle situazioni: a) degli insegnanti da ammettere a
concorso per l'immissione in ruolo; e b) di quelli da ammettere agli
esami per il conseguimento della sola abilitazione, giustifica
pienamente il diverso requisito del servizio prestato nel sessennio
antecedente l'anno scolastico 1981 - 82 per i primi, e del servizio nel
biennio 1980 - 81 e 1981 - 82 per i secondi.
È costante indirizzo di questa Corte (sent. 3 marzo 1966, n. 22)
che quando a situazioni diverse si provveda non con unica e identica
disciplina, non può profilarsi censura in ordine alla violazione
dell'art. 3 della Costituzione.
Nel caso di specie non ricorrono peraltro profili di confligenza
con altri precetti costituzionali richiamati, né con l'art. 33 Cost.,
non essendo precluso agli insegnanti non ammessi alle sessioni
abilitanti riservate di partecipare a quelle ordinarie, né con l'art.
97 Cost. non risultando dalla norma impugnata pregiudizio alla
razionale organizzazione e al buon andamento delle strutture
scolastiche né criteri incompatibili con il dovere di imparzialità
dell'Amministrazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi in epigrafe,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata nei confronti dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n.
270, con riferimento agli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE
- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO
CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte