Sentenza n. 209/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 31/05/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 9d.lgs. 509/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del
decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione
delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei
benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime
categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio
1988, numero 291), promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1994
dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Moni
Nica e il Ministero dell'interno iscritta al n. 797 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del procedimento civile instaurato da Nica Moni
contro il Ministero dell'interno per ottenere l'assegno di
invalidità civile, il Pretore di Grosseto, con ordinanza del 17
novembre 1994, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9,
comma 2, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, "nella parte in cui,
facendo salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano già
ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento dei
requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni, comporta
l'applicazione retroattiva della nuova percentuale di invalidità a
domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui all'art. 2, comma 1, inoltre scriminando tra
domande presentate nello stesso periodo a seconda della maggiore o
minore laboriosità delle commissioni mediche".
Nella specie, alla ricorrente, che aveva presentato la domanda di
assegno in data 26 settembre 1989, il 1 settembre 1992, nella visita
della Commissione medica di prima istanza, è stato riconosciuto un
grado di invalidità del settanta per cento con decorrenza dalla
domanda amministrativa (non essendo indicata nel verbale una diversa
decorrenza). Tuttavia, pur non avendo redditi incompatibili e non
essendo occupata, la sua domanda è stata respinta in applicazione
dell'art. 9 impugnato, essendo la visita medica intervenuta dopo la
data di entrata in vigore (12 marzo 1992) del decreto del Ministro
della sanità 5 febbraio 1992, indicata dall'art. 9, comma 1, del
d.lgs. n. 509 del 1988 quale dies a quo di efficacia del nuovo
requisito minimo di riduzione della capacità lavorativa (74 per
cento).
Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione impugnata, nel
far salvi i diritti acquisiti dai cittadini che abbiano già
ottenuto, alla data indicata, "il riconoscimento dei requisiti
sanitari da parte delle competenti commissioni", con conseguente
applicabilità della percentuale più severa anche alle domande
presentate antecedentemente quando la visita medica intervenga
successivamente viola il principio di razionalità-equità di cui
all'art. 3 della Costituzione.
In primo luogo, essa comporta che, a parità di tempo di
presentazione della domanda, l'ottenimento dell'assegno da parte di
coloro ai quali sia accertato un grado di invalidità tra il 66,66 e
73,99 per cento della capacità di lavoro, dipende dalla condizione
fortuita dalla maggiore o minore prontezza della visita medica, cioè
dalla maggiore o minore efficienza della pubblica amministrazione
nella varie zone del Paese. In secondo luogo, poiché l'assegno
d'invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda, la norma censurata attribuisce
efficacia retroattiva alle nuove tabelle.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
Secondo l'interveniente, la questione si incentra sulla
valutazione di ragionevolezza - in assoluto e nel raffronto con la
legge n. 118 del 1971 - del limite temporale posto dal legislatore
per la decorrenza del diritto, tenendo conto che la disposizione
denunciata, a differenza degli artt. 12 e 13 della legge n. 118 del
1971, non è norma a regime, ma ha carattere transitorio. In tema di
ragionevolezza delle discipline transitorie la giurisprudenza di
questa Corte riconosce al legislatore un'ampia discrezionalità nel
regolare il passaggio da una disciplina più favorevole a una meno
favorevole, con salvezza dei diritti quesiti. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Grosseto ha sollevato, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509, "nella
parte in cui, facendo salvi i diritti acquisiti dai cittadini che
abbiano già ottenuto, alla data di cui al comma 1, il riconoscimento
dei requisiti sanitari da parte delle competenti commissioni,
comporta l'applicazione retroattiva della nuova percentuale di
invalidità a domande presentate prima dell'entrata in vigore del
decreto ministeriale di cui all'art. 2, comma 1, inoltre scriminando
tra domande presentate nello stesso periodo a seconda della maggiore
o minore laboriosità delle commissioni mediche".
L'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 509 del 1988, eleva al 74 per
cento il minimo di riduzione della capacità lavorativa -
precedentemente fissato in due terzi dalla legge 30 marzo 1971, n.
118 - richiesto per il diritto all'assegno di invalidità, rinviando
peraltro la decorrenza della nuova regola alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro della sanità, di cui all'art. 2,
comma 1, recante la nuova tabella indicativa delle percentuali di
invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti. Il comma 2
dispone la salvezza dei "diritti acquisiti dai cittadini che già
beneficiano dell'assegno mensile o che abbiano già ottenuto, alla
data di cui al comma 1, il riconoscimento dei requisiti sanitari da
parte delle competenti commissioni".
Il decreto ministeriale, che avrebbe dovuto essere approvato entro
due mesi dalla data di entrata in vigore del d.lgs n. 509 del 1988,
cioè entro l'11 febbraio 1989, è stato in effetti approvato
soltanto in data 5 febbraio 1992 ed è entrato in vigore il 12 marzo
1992, essendo stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 47 della
Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 1992.
2. - La questione è fondata, ma la violazione del principio di
razionalità si prospetta compiutamente sul piano sistematico, non
sul piano delle differenze di fatto indicate dal giudice a quo con
l'occhio al caso di specie, alla stregua delle quali si dovrebbe
distinguere a seconda che la domanda di assegno sia stata o no
presentata con largo anticipo rispetto alla data di entrata in vigore
del decreto ministeriale, in guisa da rendere ragionevolmente
possibile l'intervento della visita medica prima di tale data.
La disparità di trattamento prevista dall'art. 9, comma 2, in
funzione dell'anteriorità o posteriorità dell'accertamento medico
alla data di cui al comma 1, è irrazionale perché implica,
limitatamente al diritto transitorio, l'attribuzione all'atto di
accertamento di rilevanza costitutiva del diritto all'assegno, mentre
nella disciplina a regime - come si argomenta dagli artt. 12 e 13
della legge n. 118 del 1971, che fissano la decorrenza della
prestazione previdenziale dal primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda - l'accertamento è
meramente dichiarativo della fattispecie del diritto, in relazione
all'elemento centrale costituito da uno stato di invalidità non
inferiore a una certa misura.
Perciò la discriminazione degli assicurati, operata dalla norma
transitoria in funzione della data di accertamento dell'invalidità,
anziché in funzione della sola data di presentazione della domanda,
si pone in contraddizione col sistema della legge del 1971, al quale
il d.lgs. n. 509 del 1988 intende derogare esclusivamente in ordine
al requisito della percentuale minima di invalidità. Se la domanda
di assegno è stata presentata anteriormente alla data di entrata in
vigore del decreto ministeriale, la ratio sistematica vuole che sia
applicata la regola (più favorevole) dell'art. 13 della legge del
1971 quando una diminuzione della capacità di guadagno in misura non
inferiore a due terzi sia riconosciuta esistente all'epoca della
domanda o comunque anteriormente al 12 marzo 1992, mentre è
irrilevante che l'accertamento sia intervenuto posteriormente a tale
data (per un caso che presenta qualche analogia cfr. sent. n. 270 del
1994).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma
secondo, del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 (Norme per la revisione
delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei
benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime
categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge 26
luglio 1988, numero 291), nella parte in cui non prevede che restino
salvi anche i diritti dei cittadini per i quali il riconoscimento
dell'esistenza dei requisiti sanitari all'epoca della domanda,
presentata anteriormente alla data di cui al comma primo, sia
intervenuto, da parte della competente commissione medica,
posteriormente a tale data.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:209 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte