Sentenza n. 21/1956
Altra decisione · depositata il 18/07/1956 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
citata
- art. 2legge 703/1952
- art. 26legge 703/1952
- art. 26legge 603/1954
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dalla Regione autonoma della Sardegna, in persona
del Presidente della Giunta regionale, previe le deliberazioni della
Giunta regionale in data 24 gennaio, 3 e 15 febbraio 1956,
rappresentata e difesa dagli avv. Egidio Tosato, Achille Donato
Giannini e Pietro Gasparri, per la dichiarazione di illegittimità
costituzionale delle seguenti disposizioni:
1) legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (Istituzione di una imposta
unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati
dal D.L. 14 aprile 1948, n. 496) - Registro ricorsi 1956, n. 15;
2) legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 2, ultimo comma (Disposizioni
in materia di finanza locale) - Registro ricorsi 1956, n. 16;
3) legge 27 dicembre 1952, n. 3596 e D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342
(Nuove norme sulla imposta di pubblicità) - Registro ricorsi 1956, n.
17;
4) art. 26 della legge 6 agosto 1954, n. 603 (Istituzione di una
imposta sulle Società e modificazioni in materia di imposte indirette
sugli affari) - Registro ricorsi 1956, n. 18;
5) legge 31 luglio 1954, n. 608 (Abolizione della imposta sulle
rendite degli Enti di mano morta) - Registro ricorsi 1956, n. 19:
Vista la costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio dei
Ministri, avvenuta con il deposito delle deduzioni in cancelleria il 9
e il 12 marzo 1956;
Udita all'udienza pubblica del 13 giugno 1956 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
Uditi gli avv. Achille Donato Giannini, Egidio Tosato e Pietro
Gasparri per la Regione autonoma della Sardegna e il sostituto avvocato
generale dello Stato Luigi Tavassi La Greca:
Motivazione
Ritenuto, in fatto:
Con deliberazioni in data 24 gennaio, 3 e 15 febbraio 1956 la
Giunta regionale sarda decideva di impugnare davanti alla Corte
costituzionale, fra gli altri, i provvedimenti legislativi della
Repubblica indicati in epigrafe, tutti diretti a disciplinare materia
tributaria.
In esecuzione delle deliberazioni ricordate venivano notificati
cinque ricorsi, tutti in data 20 febbraio 1956, tutti depositati in
cancelleria il 28 successivo ed annotati nel registro dei ricorsi sotto
i nn. 15, 16, 17, 18 e 19. In tutti i procedimenti relativi si
costituiva il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, depositando le proprie
deduzioni il 9 marzo 1956 in risposta ai ricorsi registrati ai nn. 16,
18 e 19 e il 12 marzo in risposta ai ricorsi nn. 15 e 17, e
concludendo, in tutti, per la deliberazione di inammissibilità, o
quanto meno per il rigetto del ricorso della Regione.
Le conclusioni delle parti erano ribadite nelle memorie di replica,
depositate nei termini stabiliti, e nella discussione orale. Nel corso
di questa, il patrocinio della Regione ricorrente formulava un'istanza
subordinata, nella ipotesi che la Corte costituzionale non si ritenesse
competente a risolvere la questione sulla ripartizione fra lo Stato e
la Regione dei proventi di alcune imposte in discussione, e sosteneva
che in tal caso i principi generali del sistema processuale avrebbero
imposto la sospensione necessaria del giudizio (arg. ex art. 295 Cod.
proc. civ.) fino a che la controversia pregiudiziale insorta non fosse
stata decisa dal giudice competente. Replicava l'Avvocatura generale
dello Stato, contestando che vi siano giudici competenti a giudicare
una simile questione, da risolvere invece sul terreno amministrativo e
politico.
Gli elementi comuni a tutte, le cinque cause consistono nella
materia più o meno affine, che forma oggetto delle disposizioni
legislative denunciate, e nella identità delle norme dello Statuto
speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3)
che la Regione assume essere state violate dallo Stato, il quale
avrebbe con ciò invaso la sfera di competenza legislativa ad essa
attribuita. Vengono richiamate a questo proposito le norme contenute
nell'art. 8 e nell'art. 54, 4 comma, dello Statuto speciale; l'art. 8,
il quale determina le fonti delle entrate della Regione, attribuendo a
questa una quota (di regola del 90%) del gettito di diverse imposte
erariali riscosse nel territorio della Regione, ed è contenuto nel
titolo III dello Statuto; l'art. 54, che al 4 comma stabilisce: "Le
disposizioni del titolo III del presente Statuto possono essere
modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo
o della Regione, in ogni caso sentita la Regione".
Si lamenta dalla ricorrente che i provvedimenti legislativi
denunciati abbiano soppresso o sostituito o diversamente regolato
imposte, rispetto alle quali l'art. 8 citato attribuiva alla Regione
una quota sul rispettivo gettito, privando in tal modo la Regione
stessa di una parte delle entrate ad essa assicurate dallo Statuto; si
osserva poi che su tali modificazioni del contenuto dell'art. 8 non è
stata in alcun caso "sentita la Regione". Questo punto di fatto non
risulta contestato.
Si oppone da parte dell'Avvocatura dello Stato che l'art. 8 non
attribuisce alla Regione una competenza legislativa se non per
eventuali tributi propri, non già nei confronti di quelli di spettanza
dello Stato, che ne è il solo soggetto attivo di imposizione; che il 4
comma dell'art. 54 riguarda solo le leggi che tendono a modificare
direttamente le norme dello Statuto e che "possano essere rese
necessarie da esigenze di carattere regionale"; che, d'altronde, nella
omissione del previsto parere (non vincolante) della Regione non può
ravvisarsi una invasione della sfera della sua competenza; che, di
conseguenza, i ricorsi proposti non sono ammissibili, ai sensi della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, perché non riguardano
leggi o atti aventi forza di legge che invadano la sfera di competenza
della Regione ricorrente.
I due ricorsi annotati nel registro ricorsi ai nn. 15 e 17 sono
qualificati dalla ricorrente stessa come meramente eventuali, nel senso
che essi sarebbero condizionati ad una interpretazione delle norme
denunciate, tale da sottrarre alla Regione una parte dei cespiti ad
essa assegnati con l'art. 8 dello Statuto, mentre se si accogliesse una
interpretazione più favorevole alla Regione delle stesse norme, che le
attribuisse un'eguale quota sul gettito della nuova imposizione
sostituita a quella precedente, la Regione non avrebbe motivo di
dolersi ed il ricorso proposto verrebbe a "perdere ogni ragion
d'essere".
L'Avvocatura dello Stato ha decisamente contestato tanto la
esattezza della interpretazione più favorevole alla Regione quanto la
competenza della Corte costituzionale a dare essa interpretazione alle
norme stesse, mentre la ricorrente ha replicato che la precisazione del
significato e degli effetti delle norme ha nella specie carattere di
questione pregiudiziale, o incidentale, che è necessario risolvere per
decidete sull'accoglimento o la reiezione dei ricorsi e che quindi, per
i principi generali, rientra nella competenza del giudice della causa
principale o, al più, può determinare la sospensione del giudizio
principale fino a che essa non sia stata risolta dall'autorità
giudiziaria competente.
Nei riguardi delle singole cause è da rilevare che:
1) Il ricorso registrato col n. 15 è stato proposto contro la
legge 22 dicembre 1951, n. 1379, che ha istituito un'imposta unica sui
giuochi di abilità e sui concorsi pronostici; ed è motivato con la
considerazione che l'art. 5 di detta legge dispone che "l'imposta unica
è sostitutiva... di ogni imposta sugli affari... relativa alla
organizzazione e all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi
pronostici, di ogni imposta diretta sui redditi derivanti dalle
attività di cui sopra, nonché di qualunque altro tributo diretto o
indiretto, a favore dello Stato e degli enti minori connessi con le
attività medesime... nonché della imposta di ricchezza mobile e
dell'imposta complementare afferenti i premi corrisposti ai vincitori".
E uno dei due ricorsi definiti meramente eventuali, di cui si è detto.
2) Il ricorso n. 16 concerne l'art. 2, ultimo comma della legge 2
luglio 1952, n. 703, contenente disposizioni in materia di finanza
locale. Il comma denunciato dispone: "per le carni consumate in Comuni
diversi da quelli di macellazione, l'imposta generale sull'entrata si
riscuote nel Comune di consumo". L'Avvocatura dello Stato fa presente
che nessun danno può derivare dalla innovazione alla Regione, anche
rispetto alle carni macellate in Sardegna e consumate nella penisola,
perché su questa entrata erariale spetta ad essa una quota variabile,
annualmente stabilita d'accordo fra lo Stato e la Regione, così che
difetterebbe anche l'interesse di questa alla proposizione e
all'accoglimento del ricorso.
3) Con il ricorso n. 17 si denunciano la legge 27 dicembre 1952, n.
3596, ed il D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342 (rispettivamente, una legge
di delegazione ed il decreto legislativo conseguente), contenente nuove
norme sull'imposta di pubblicità. Con queste norme si è istituita una
nuova imposizione su tutte le forme di pubblicità, abrogando (art. 30
D.P.R.) le disposizioni, ai sensi delle quali alcune forme di
pubblicità erano soggette alla imposta di bollo. Anche questo ricorso
è definito dalla ricorrente come meramente eventuale, e cioè privo di
ragion d'essere ove fosse riconosciuta l'attribuzione alla Regione dei
nove decimi del gettito della nuova imposta. Ma l'Avvocatura dello
Stato non condivide questa interpretazione e sostiene trattarsi di un
tributo autonomo, nettamente diverso, segnatamente per l'oggetto
imponibile, mentre contesta - anche qui - la competenza della Corte
costituzionale a stabilire eventuali analogie fra vecchi e nuovi
tributi. La Regione replica ancora che si tratta di una questione
pregiudiziale, da risolvere in via incidentale.
4) Il ricorso n. 18 investe l'art. 26 della legge 6 agosto 1954, n.
603, che abolisce l'imposta di negoziazione e l'imposta sul capitale
delle società straniere, perché dette imposte rientravano fra quelle
per le quali spettano alla Regione i nove decimi del gettito
complessivo (art. 8 dello Statuto) e la Regione non è stata sentita.
5) Infine, col ricorso n. 19, viene impugnata la legge 31 luglio
1954, n. 608, che ha abolito l'imposta sulle rendite degli enti di
manomorta, perché i nove decimi del gettito di questa imposta erano
attribuiti dall'art. 8 dello Statuto alla Regione e questa non è stata
sentita preventivamente.Considerato, in diritto:
Poiché, come si è detto, la decisione delle cause promosse dalla
Regione sarda dipende dalla soluzione di questioni in gran parte
identiche, la Corte ritiene opportuno che tale decisione abbia luogo
con unica sentenza.
Il quesito che si pone come preliminare, per l'esame di tutte le
altre questioni tanto processuali quanto di merito, concerne la natura
e l'oggetto e di conseguenza i limiti del diritto, di cui la Regione si
afferma titolare, ai proventi derivanti dal gettito delle imposte
riscosse nel territorio di essa.
In base alle norme contenute nell'art. 119, 20 comma, della
Costituzione della Repubblica e nell'art. 8 dello Statuto speciale per
la Sardegna la Corte ritiene che la Regione abbia un vero e proprio
diritto costituzionalmente garantito a disporre dei mezzi finanziari
occorrenti per le spese necessarie ad adempiere le sue normali
funzioni. Per la soddisfazione in concreto di tale diritto sono
previste dalle norme costituzionali due vie: quella dei tributi propri,
rispetto ai quali la Regione è soggetto di imposizione, e quella della
partecipazione della Regione a quote dei tributi erariali.
Riguardo alla seconda, che forma oggetto dei ricorsi in esame,
l'art. 8 dello Statuto dispone che alla Regione sarda spettano i nove
decimi del gettito delle imposte elencate, nonché, "una quota
dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato, riscossa
nella Regione, da determinarsi preventivamente per ciascun anno
finanziario d'accordo fra lo Stato e la Regione, in relazione alle
spese necessarie ad adempire le funzioni normali della Regione". Dai
lavori preparatori risulta che l'Assemblea costituente esaminò
attentamente il problema del finanziamento della Regione, considerò
anche l'eventualità di una riforma generale dell'ordinamento
tributario dello Stato e le sue possibili ripercussioni sulla finanza
regionale, e che lo scopo della disposizione riferita fu essenzialmente
quello di togliere al sistema una eccessiva rigidità: la variabilità
della quota sul gettito della I.G.E. funziona da volano, in quanto essa
è destinata ad aumentare ove diminuisca il gettito complessivo delle
altre entrate regionali e a diminuire nel caso inverso (Atti
dell'Assemblea costituente, vol. XI, pag. 4122, 28, 29 gennaio 1948).
Le conseguenze che si debbono trarre sul piano giuridico da tali
premesse importano il riconoscimento di un diritto costituzionalmente
protetto della Regione alla titolarità della quota stabilita nell'art.
8 dello Statuto sul gettito delle imposte erariali ed alla
conservazione del sistema della determinazione paritetica della quota
annuale sul gettito della I.G.E.: una modificazione alle norme
relative a questi punti, che fosse disposta con legge ordinaria dello
Stato senza il preventivo parere della Regione, sarebbe da ritenere
costituzionalmente illegittima e costituirebbe invasione nella sfera
della competenza, se pur meramente consultiva, della Regione, in quanto
importerebbe revisione del titolo III dello Statuto ai termini del 4
comma dell'art. 54 dello Statuto stesso.
Non ritiene invece la Corte che ricorra l'ipotesi prevista da
questa norma ogni qual volta lo Stato, con provvedimento legislativo di
portata generale, proceda a modificare il proprio ordinamento
tributario, anche se taluna delle modificazioni introdotte, avendo
quale effetto la sostituzione od eventualmente la soppressione dell'una
o dell'altra imposta, possa per avventura determinare ripercussioni sui
proventi relativi a ciascuna, spettanti alla Regione.
Non può essere questo il significato da attribuire alla norma
dell'art. 54, 4 comma, perché non è concepibile che si sia voluto
subordinare ad un parere preventivo della Regione ancorché non
vincolante, l'adozione di qualunque provvedimento legislativo dello
Stato capace di provocare ripercussioni dirette o indirette sulle
finanze regionali; non è possibile accogliere un principio di questa
portata, anche perché sarebbe difficile trovare un provvedimento, su
qualunque materia, rispetto al quale si possa escludere a priori la
eventualità di effetti indiretti sul gettito dell'una o dell'altra
imposta.
D'altra parte, fino a tanto che sia conservata la norma contenuta
nell'art. 8 dello Statuto, sopra riportata, le esigenze della finanza
regionale risultano sufficientemente garantite, nei limiti del sistema
adottato dalla Costituente, dalla determinazione paritetica annuale
della quota sul gettito della I.G.E.
Le norme impugnate con i ricorsi registrati ai nn. 16, 18 e 19 non
sono pertanto in contrasto con le norme costituzionali e non possono
conseguentemente essere dichiarate illegittime. Si potrebbe, anzi,
dubitare della proponibilità e della ammissibilità dei ricorsi
stessi, in considerazione del fatto che l'esame compiuto ha condotto ad
escludere la sussistenza di un diritto della Regione alla conservazione
delle imposte sostituite o soppresse e, con questa, la esistenza di un
diritto di azione per far valere il primo. Poiché, però, non sarebbe
stato possibile pervenire a tale conclusione senza esprimere un
giudizio sul merito, e nella specie diritto sostanziale e diritto
processuale non possono non coincidere, la Corte ritiene di dover
dichiarare infondati i ricorsi stessi.
In quanto agli altri due ricorsi, registrati ai nn. 15 e 17
definiti: "meramente eventuali" dalla Regione ricorrente, si può
invece senza perplessità dichiararli improponibili, considerato che
con essi si pretenderebbe ottenere dalla Corte una specie di
applicazione concreta delle norme, tradotta in comandi rivolti alla
amministrazione finanziaria dello Stato: risultato questo, che non è
sicuramente conseguibile a mezzo di una sentenza della Corte
costituzionale. La stessa difesa della Regione ha creduto opportuno
prospettare una tesi subordinata, dedotta dall'art. 295 Cod. prov. civ.
secondo la quale la Corte dovrebbe sospendere il proprio giudizio fino
a quando il giudice competente non abbia deciso sul punto controverso.
Ma, indipendentemente da ogni indagine diretta a determinare se e quale
possa essere l'organo giurisdizionale competente a giudicare, e dai
dubbi sulla applicabilità della norma sulla sospensione necessaria ai
giudizi di legittimità costituzionale, le considerazioni esposte sopra
sono sufficienti a chiarire che la soluzione della questione accennata
non costituisce un antecedente logico necessario per la decisione
principale, perché, in qualunque modo venga risolta la questione, la
domanda rimane improponibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Pronunciando con unica sentenza sui giudizi riuniti relativi ai
ricorsi proposti dalla Regione autonoma della Sardegna indicati in
epigrafe ed iscritti nel Registro dei ricorsi 1956 ai nn. 15, 16, 17,
18 e 19;
Dichiara improponibili i ricorsi registrati ai nn. 15 e 17, con
cernenti rispettivamente la legge 22 dicembre 1951, n. 1379 e la legge
27 dicembre 1952, n. 3596, e il D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342;
Respinge i ricorsi registrati ai nn. 16, 18 e 19, concernenti
rispettivamente l'art. 2, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952, n.
703, l'art 26 della legge 6 agosto 1954, n. 603 e la legge 31 luglio
1954, n. 608.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 giugno 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI.
ECLI:IT:COST:1956:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte