Sentenza n. 21/1959
Altra decisione · depositata il 18/03/1959 · relatore Tomaso Perassi
Norme in gioco
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 14legge 87/1953
- art. 2legge 1940/1948
- art. 5legge 765/1952
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale delle norme contenute
negli artt. 2 del D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 975; 3 della legge 18
agosto 1948, n. 1940; 1 della legge 3 agosto 1949, n. 476; 3, comma
primo, della legge 15 luglio 1950, n. 505; 1, terzo comma, della legge
16 giugno 1951, n. 435; e 1, terzo comma, della legge 11 luglio 1952,
n. 765; promosso con ordinanza 18 aprile 1958 emessa dal Tribunale di
Palermo nel procedimento civile vertente tra Mauro Giuseppe e Alesi
Giuseppe, iscritta al n. 35 del Registro ordinanze 1958 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 del 18 ottobre 1958.
Udita nella camera di consiglio del 17 febbraio 1959 la relazione
del Giudice Tomaso Perassi.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Giuseppe Alesi, proprietario di un fondo tenuto in affitto da
Giuseppe Mauro, citò quest'ultimo dinanzi al Tribunale di Palermo per
ottenere la condanna al pagamento del canone di locazione. Il Mauro
eccepì in compensazione il suo credito per i premi di coltivazione
relativi alle annate precedenti (1946-52) che l'Alesi non gli aveva
corrisposto. Il Tribunale di Palermo, sezione specializzata per
l'adeguamento dei canoni agrari, con sentenza 12 luglio 1954, accolse
la domanda e respinse l'eccezione del convenuto, ritenendo applicabile
l'art. 5 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 54, secondo il quale
non spetta all'affittuario il premio di coltivazione quando il
concedente possegga (ipotesi che ricorreva nel caso in esame)
un'estensione di terreno inferiore ai dodici ettari.
A seguito di ricorso del Mauro, la Corte di cassazione, con
sentenza 15 ottobre 1955, cassò la sentenza del Tribunale di Palermo,
al quale rinviò la causa per nuovo esame, affermando il principio di
diritto che la legge regionale 14 luglio 1950, n. 54, doveva ritenersi
incostituzionale e che andavano applicate invece le leggi nazionali, le
quali stabiliscono che il premio di coltivazione spetta all'affittuario
senza alcuna limitazione.
Ricomparse le parti dinanzi al Tribunale, il Mauro chiese che la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
regionale 14 luglio 1950, n. 54, fosse deferita alla Corte
costituzionale, che frattanto era entrata in funzione. La questione,
però, era stata già rimessa alla Corte costituzionale con ordinanza
14 giugno 1956 della Corte di appello di Caltanissetta. Il Tribunale
si limitò quindi a sospendere il giudizio, in attesa della pronuncia
della Corte costituzionale.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 35 del 24 gennaio 1957,
dichiarò non fondata la questione di legittimità del suddetto art. 5
della legge regionale 14 luglio 1950, n. 54.
Trovatosi di fronte alle due pronunce, quella della Corte di
cassazione (sentenza 15 ottobre 1955), che ha ritenuto incostituzionale
la legge regionale e applicabili quindi, al caso di specie, le leggi
statali, e quella della Corte costituzionale che ha ritenuto invece
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della
legge regionale, concernente l'esclusione del premio di coltivazione,
il Tribunale di Palermo è stato dell'avviso che spetti in definitiva
alla stessa Corte costituzionale dichiarare, a complemento della sua
precedente pronuncia, che le leggi statali in materia di affitto di
fondi rustici non si applicano alla Regione siciliana.
Le conclusioni dell'ordinanza, con cui il Tribunale di Palermo ha
rimesso gli atti alla Corte costituzionale, sono le seguenti: "Le
considerazioni svolte dimostrano la rilevanza, ai fini della decisione
del presente processo, e la non manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale delle seguenti leggi della Repubblica,
nei riflessi della loro applicabilità nell'ambito della Regione
siciliana: art. 2 D.L.C.P.S. 12 agosto 1947, n. 975; art. 3 legge 18
agosto 1948, n. 1940; art. 1 legge 3 agosto 1949, n. 476; art. 3,
comma primo, legge 15 luglio 1950, n. 505; art. 1 comma terzo, legge
16 giugno 1951, n. 435; art. 1, comma terzo, legge 11 luglio 1952, n.
765".
Il Tribunale di Palermo ha adottato questa soluzione, ritenendo che
solo una pronuncia della Corte costituzionale che, con la sua efficacia
erga omnes, dichiari che le norme di leggi statali, indicate
nell'ordinanza, non sono applicabili nel territorio della Regione
siciliana, potrà esimerlo dall'osservanza del principio di diritto
affermato nella sentenza 15 ottobre 1955 della Corte di cassazione, al
quale, altrimenti, come giudice di rinvio, sarebbe tenuto ad attenersi.
L'ordinanza, debitamente notificata alle parti e al Presidente del
Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del
Senato, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 18
ottobre 1958.
Non essendosi costituita nessuna delle parti, il Presidente,
avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 9, primo comma, delle
Norme integrative, ha sottoposto la causa all'esame della Corte in
camera di consiglio nella seduta del 17 febbraio 1959. Considerato in diritto :
Con l'ordinanza 18 aprile 1958 il Tribunale di Palermo, sezione
specializzata per l'adeguamento dei canoni agrari, ha, d'ufficio,
proposto al giudizio della Corte costituzionale la questione
dell'applicabilità nell'ambito della Regione siciliana di alcune norme
di leggi dello Stato concernenti la riduzione del 30% dei canoni di
affitto di fondi rustici a titolo di premio di coltivazione al
produttore.
L'articolo 35 dello Statuto della Regione siciliana, attribuiva
all'Alta Corte per la Sicilia la competenza di giudicare sull'efficacia
delle leggi dello Stato entro la Regione in riferimento allo Statuto,
su impugnativa del Presidente regionale e del Commissario dello Stato
proposta nei termini stabiliti dagli articoli 28 e 30 dello stesso
Statuto. In conformità ai criteri affermati da questa Corte con la
sentenza n. 38 del 1957, tale competenza dell'Alta Corte per la Sicilia
è da ritenersi assorbita nella competenza generale della Corte
costituzionale, che può esercitarla sia in via principale su ricorso
del Commissario dello Stato o del Presidente regionale, sia in via
incidentale.
Le leggi dello Stato, per le quali è stata posta, in relazione
allo Statuto siciliano, la questione costituzionale della loro
applicabilità nell'ambito della Regione siciliana, rientrano nella
materia dell'agricoltura, rispetto alla quale, secondo l'art. 14, lett.
a, dello Statuto della Regione siciliana (D.L. 15 maggio 1946, n. 455,
convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) la Regione,
nell'ambito del suo territorio e nei limiti delle leggi costituzionali
dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie ed industriali
deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la "legislazione
esclusiva".
È un principio univocamente affermato dalla giurisprudenza che le
leggi dello Stato, comprese quelle relative a materie per le quali la
Regione ha legislazione esclusiva, hanno efficacia di pieno diritto
anche nel territorio della Sicilia senza che occorra un atto di
recezione da parte dell'organo legislativo della Regione. Ma la c.d.
esclusività di legislazione, attribuita dall'art. 14 dello Statuto
della Sicilia all'Assemblea regionale nelle materie in esso elencate,
fra le quali è compresa quella dell'agricoltura e delle foreste (lett.
a), sarebbe priva di valore giuridico se non si intendesse nel senso
che le leggi dello Stato concernenti una di dette materie non hanno
efficacia nell'ambito della Regione siciliana qualora su tale materia
siano state emanate in Sicilia norme legislative che, rispettando i
limiti posti dallo Statuto anche alla potestà di legislazione
esclusiva attribuita alla Regione dall'art. 14 dello Statuto speciale,
abbiano regolato la materia in modo diverso dalle leggi dello Stato. In
quanto non eccedano tali limiti, le leggi regionali relative a materie
attribuite alla legislazione esclusiva della Regione siciliana,
assumono rispetto alle leggi dello Stato sulla stessa materia la
posizione di leggi speciali di fronte a quelle generali, e come tali
prevalgono su queste ultime per le parti in cui ne divergano.
In materia di riduzione degli affitti dei fondi rustici a titolo di
premio di coltivazione al produttore, la Regione siciliana emanò la
legge 14 luglio 1950, n. 54, la quale, dopo aver disposto che i canoni
di affitto relativi all'annata agraria 1949-50 sono ridotti del 30 % a
favore degli affittuari conduttori diretti, degli affittuari
coltivatori diretti e delle cooperative, qualunque sia la forma di
conduzione o di cessione ai propri soci, ha stabilito nell'art. 5 che
"non si applicano le riduzioni stabilite nella presente legge
allorquando il concedente possegga, a qualsiasi titolo,
complessivamente una estensione di terra non superiore ai 12 ettari di
terreno seminativo" e che "per quanto riguarda i terreni
prevalentemente pascolativi, il limite per la esclusione della
riduzione dell'estaglio viene fissato in otto ettari". Con successivi
atti legislativi della Regione (D. Pres. Reg. 30 agosto 1951, n. 26, e
legge reg. 25 luglio 1952, n. 47) l'applicazione delle norme della
legge 14 luglio 1950, n. 54, fu estesa alle annate agrarie 1950-51 e
1951-52 e fino al termine dell'annata agraria in corso al momento della
entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei
contratti agrari, con talune modifiche che non riguardano però l'art.
6 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 54.
L'esclusione dal beneficio della riduzione del canone di affitto
disposta dall'art. 5 della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n.
54, non è, invece, stabilita dalle leggi dello Stato indicate
nell'ordinanza del Tribunale di Palermo, secondo le quali la riduzione
del 30% del canone di affitto dei fondi rustici spetta all'affittuario
senza alcuna limitazione.
Con ordinanza in data 14 giugno 1956 della Corte d'appello di
Caltanissetta, era stata proposta avanti la Corte costituzionale la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge
regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 54.
La Corte costituzionale con sentenza 26 gennaio 1957, n. 35
dichiarò non fondata tale questione, avendo ritenuto che le
disposizioni particolari adottate dalla Regione siciliana siano intese
ad adeguare l'attuazione dei principi stessi posti a base della
legislazione statuale, perseguendo in tal modo proprio le finalità
specifiche assegnate all'Ente regione.
Sulla base di detta pronuncia, con la quale la Corte
costituzionale, dichiarando non fondata la questione sulla legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge regionale siciliana 14 luglio
1950, n. 54, ha riconosciuto che tale norma è stata adottata dalla
Regione nei limiti della sua competenza, la Corte ritiene che, per
conseguenza, in applicazione degli artt. 14, lett. a, e 25 dello
Statuto della Regione siciliana, debbano dichiararsi inefficaci
nell'ambito della Regione siciliana, durante il vigore della legge
regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 54, le norme di leggi dello
Stato, indicate nell'ordinanza del Tribunale di Palermo, per le parti
in cui esse divergono dall'art. 5 della legge regionale siciliana 14
luglio 1950, n. 54, in quanto applicano la riduzione del 30% del canone
di affitto a favore dell'affittuario senza alcuna limitazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, comma primo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
dichiara, in riferimento all'art. 14, lett. a, e 25 dello Statuto
della Regione siciliana, l'inefficacia, nel territorio della Regione
siciliana, delle norme contenute negli artt. 2 del D.L.C.P.S. 18 agosto
1947, n. 975; 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1940; 1 della legge 3
agosto 1949, n. 476; 3, comma primo, della legge 15 luglio 1950, n.
505; 1, terzo comma, della legge 16 giugno 1951, n. 435; e 1, terzo
comma, della legge 11 luglio 1952, n. 765, per le parti in cui
divergono dall'art. 5 della legge regionale siciliana 14 luglio 1950,
n. 54.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1959:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte