Sentenza n. 21/1966
Altra decisione · depositata il 10/03/1966 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
citata
- art. 7d.P.R. 968/1954
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con
ricorso notificato il 13 luglio 1965, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 19 successivo ed iscritto al n. 16 del
Registro ricorsi 1965, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la
Regione autonoma della Sardegna sorto a seguito del decreto
dell'Assessore agli enti locali della Regione n. 21 dell'11 maggio
1965, nonché di atti connessi, in materia di organico e trattamento
economico del personale impiegato e salariato del Comune di Cagliari.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione autonoma
della Sardegna;
udita nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1965 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giovanni
Albisinni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv.
Pietro Casparri, per la Regione autonoma della Sardegna.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Il Comune di Cagliari, con deliberazioni nn. 156 e 329 del
1963 e n. 135 del 1964, stabilì la riforma dell'organico del personale
impiegatizio e salariato, e con deliberazione n. 181 del 1963
procedette alla riforma dell'organico del personale operaio. Con tali
provvedimenti si apportava un aumento nei posti dei detti organici e
una revisione nel trattamento tabellare. Su di essi espresse parere
favorevole il Comitato regionale di controllo degli enti locali, il
quale trasmise le dette deliberazioni alla Commissione centrale per la
finanza locale. Quest'ultima, nella seduta del 22 settembre 1964 in
sede di organici, tenuta presente la situazione finanziaria del Comune
e richiamandosi alle direttive del Governo per il contenimento del
disavanzo degli enti locali, decise di rinviare le predette
deliberazioni al Comune, perché l'Amministrazione le riesaminasse alla
stregua delle considerazioni da essa svolte.
Il Consiglio comunale di Cagliari, con deliberazioni del 2 ottobre
1964, nn. 307 e 308, pur rilevando le aumentate esigenze dei servizi
comunali, aderì all'invito della Commissione centrale e procedette a
una revisione delle precedenti deliberazioni. Il Comitato regionale di
controllo, nella seduta del 23 ottobre 1964, espresse parere favorevole
anche su questi nuovi provvedimenti, che vennero trasmessi al Ministero
dell'interno con nota dell'Assessorato regionale agli enti locali del
27 ottobre 1964.
La Commissione centrale per le finanze locali, con decisione
adottata nelle sedute del 10 e 14 dicembre 1964, approvò le dette
deliberazioni nn. 307 e 308 del 1964, ma alle condizioni e con le
limitazioni poste nella stessa decisione e subordinatamente
all'adozione, nel termine di sessanta giorni, di apposito atto di
adesione ad essa.
Il Consiglio comunale di Cagliari, nella seduta del 9 aprile 1965,
con deliberazione n. 131, premesso che il Comitato di controllo aveva a
suo tempo trasmesso all'esame della Commissione centrale le
deliberazioni nn. 156, 181, 329 del 1963 e 135 del 1964, ritenendo
detto organismo competente all'approvazione degli organici in quanto il
bilancio del Comune di Cagliari pareggia con mutuo, respinse
l'approvazione condizionata data dalla Commissione centrale alle
deliberazioni nn. 307 e 308 del 1964, perché lesive delle necessità
del Comune e perché non si riconosceva a detta Commissione il potere
di intervenire in materia di organici, per quanto attiene ai Comuni
della Sardegna, essendo tale materia attribuita dall'art. 14 della
legge regionale 31 gennaio 1956' n. 36, agli Assessori regionali
competenti. Si chiedeva quindi all'Assessore agli enti locali di
emettere decreto di approvazione, in conformità al parere favorevole
espresso dal Comitato regionale di controllo.
L'Assessore, con decreto n. 21 dell'11 maggio 1965, ritenuta la
propria competenza, prese atto, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto degli artt. 7 del D.P.R. 18 agosto 1954, n. 968, e
14 della legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, delle deliberazioni
del Consiglio comunale di Cagliari nn. 307 e 308 del 2 ottobre 1964.
2. - In relazione a tale decreto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, con ricorso notificato al Presidente della Regione sarda il
13 luglio 1965, ha sollevato conflitto di attribuzione, chiedendo, in
via pregiudiziale, la sospensione dell'esecuzione del decreto
assessorale, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87; in
via principale, che sia dichiarata la competenza, nella materia in
discussione, della Commissione centrale per la finanza locale e che sia
annullato il detto decreto assessorato n. 21 dell'11 maggio 1965,
nonché, per quanto occorra, che siano annullate le deliberazioni del
Comitato di controllo di Cagliari del 27 febbraio e 13 marzo 1964; in
via subordinata, che sia sospesa la decisione del ricorso e sia rimessa
alla stessa Corte costituzionale la decisione in via incidentale della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge
regionale sarda 31 gennaio 1956, n. 36, in relazione all'art. 56 dello
Statuto speciale per la Sardegna.
Nel ricorso si sostiene che il detto art. 14, nell'attribuire agli
Assessori regionali funzioni di controllo, non ha inteso demandare ad
essi le funzioni esercitate da organi collegiali a composizione mista,
quale la Commissione centrale per la finanza locale, in cui sono
rappresentati interessi nazionali che fanno capo a varie
Amministrazioni statali: l'Assessore non può quindi assumere le
attribuzioni, tutte particolari, della Commissione centrale, senza che
siano state emanate apposite puntuali norme di attuazione che le
stabiliscano. Si soggiunge che, poiché, nella specie, le deliberazioni
del Comune di Cagliari furono trasmesse al Comitato di controllo, il
quale ne prendeva atto, nell'ipotesi che con tale provvedimento,
ignorato nel suo preciso contenuto dalla Presidenza del Consiglio, il
Comitato avesse voluto non esprimere un parere, ma attribuirsi una
competenza dell'organo statale, il conflitto di attribuzione viene
sollevato anche in relazione al detto provvedimento.
Ove poi l'art. 14 della legge regionale citata dovesse
interpretarsi nel senso di aver attribuito al Comitato anche le
funzioni di controllo della Commissione centrale, sarebbe stato in
contrasto, sempre secondo la tesi della Presidenza del Consiglio, con
l'art. 56 dello Statuto sardo: onde la questione di legittimità
costituzionale di esso, subordinatamente proposta.
3. - La Regione sarda, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro
Gasparri, si è costituita in giudizio con atto depositato il 30 luglio
1965.
Con esso si solleva, in via preliminare, eccezione di
inammissibilità del ricorso sotto il profilo della completezza del
contraddittorio, per la mancata notifica al Comune di Cagliari. Quanto
all'atto del Comitato di controllo, si precisa che era consistito in un
semplice parere.
Nel merito, la difesa della Regione nega che, per trasferire
all'Assessore regionale i poteri della Commissione centrale per la
finanza locale fosse necessaria un'apposita norma di attuazione,
essendo sufficiente una legge regionale, come la citata legge 7 marzo
1956, n. 37, che fu integrata dal Regolamento regionale 17 luglio 1959,
n. 24, concordato tra le autorità della Regione e le statali. Poiché
l'art. 14 di tale legge stabilisce che gli Assessori regionali
esercitano i controlli sugli atti delle Provincie e dei Comuni
attribuiti dalle norme vigenti agli organi governativi centrali, tra
questi organi è da considerare compresa la Commissione centrale per la
finanza locale. Alle funzioni di questa si riferisce anche l'art. 4 del
Regolamento regionale citato, ove dice che gli organi regionali
esercitano le attribuzioni di controllo sulle deliberazioni in materia
di bilancio. Le diverse modalità di contratto corrispondono al
criterio dell'autonomia degli enti locali.
La difesa della Regione chiede pertanto il rigetto del ricorso.
4. - Le ragioni hinc et inde dedotte venivano sviluppate in
successive memorie, anche con riferimento all'istanza di sospensione,
che veniva presa in esame dalla Corte in camera di consiglio, con
l'intervento dei rappresentanti delle parti, il 18 novembre 1965.
Con ordinanza in tale data, n. 74, depositata il giorno successivo,
la Corte, riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso,
accoglieva l'istanza di sospensione e fissava la trattazione del
ricorso per l'udienza del 15 dicembre 1965.
L'Avvocatura generale dello Stato presentava quindi una memoria
riassuntiva in data 2 dicembre 1965.
Nell'udienza del 15 dicembre di tale anno le difese delle parti
hanno svolto le rispettive argomentazioni. Considerato in diritto :
1. - Sull'eccezione, sollevata dalla Regione, di inammissibilità
del ricorso per omessa notifica al Comune di Cagliari, va ricordato che
questa Corte ha già avuto occasione di affermare che nel giudizio
davanti ad essa non sono applicabili le norme del procedimento
amministrativo relative alla notificazione del ricorso al
controinteressato, data la particolare natura del processo
costituzionale (ordinanza 30 maggio 1956; sentenza 19 gennaio 1957, n.
18).
Poiché nel presente giudizio non sono stati addotti argomenti per
indurre la Corte a modificare il suo avviso, la eccezione è da
respingere.
2. - Nel merito, è da premettere che con gli artt. 2, 3 e 10 della
legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, emanata in relazione all'art.
46 dello Statuto speciale per la Sardegna, veniva istituito un Comitato
di controllo in Cagliari, con sezioni in Sassari e Nuoro, con il
compito di esplicare i controlli di legittimità e di merito attribuiti
dalle leggi in vigore al Prefetto e alla Giunta provinciale
amministrativa.
L'art. 14, inoltre, stabiliva: "Gli Assessori regionali competenti
per materia esercitano i controlli sugli atti delle Provincie e dei
Comuni attribuiti dalle norme vigenti agli organi amministrativi
centrali. I provvedimenti relativi sono adottati con decreto
dell'Assessore competente, udito il parere degli organi di controllo di
cui agli artt. 2 e 3".
In mancanza delle norme di attuazione circa il trasferimento delle
dette funzioni di controllo dagli organi statali ai regionali, fu
emanato, sulla base di precedenti accordi tra la Regione e il Ministero
degli interni, il regolamento regionale 17 luglio 1959, n. 24, per
l'esecuzione della legge 31 gennaio 1956, n. 36. L'art. 4 di tale
regolamento disponeva che "gli organi regionali esercitano le
attribuzioni di controllo sulle deliberazioni in materia di bilancio e
di applicazione dei tributi, ferme restando le altre attribuzioni che,
in materia di finanza locale, spettano, in base alle leggi vigenti,
agli organi statali".
Successivamente, una circolare del Ministero dell'interno in data
19 novembre 1959, anch'essa concordata tra rappresentanti della Regione
e del Ministero, e una circolare dell'Assessore regionale agli enti
locali 22 agosto 1960, precisavano che, con le predette norme, erano
rimaste salve le attribuzioni, in materia di controllo sugli enti
locali, della Commissione centrale per le finanze locali.
Nel presente conflitto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
impugnato il decreto 11 maggio 1965, n. 21, dell'Assessore agli enti
locali, col quale questi ha ritenuto la propria competenza nella
materia attribuita alla Commissione centrale per le finanze locali
dall'art. 7 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968 (approvazione riforma di
organici di Comuni con bilancio deficitario). La Regione da parte sua
sostiene l'avvenuto passaggio delle dette funzioni all'Assessore per
gli enti locali, per effetto dell'art. 14 della legge regionale n. 36,
innanzi riportato.
3. - A giudizio di questa Corte, non può ritenersi che, nella
descritta situazione, si sia verificato il trasferimento all'Assessore
regionale delle funzioni di controllo attribuite dalle vigenti leggi
dello Stato alla Commissione centrale per la finanza locale; in
particolare, delle funzioni di cui al citato art. 7 del D.P.R. 19
agosto 1954, n. 968.
A tal proposito, va osservato che, a prescindere dalla mancanza di
norme di attuazione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto speciale, la
norma contenuta nell'art. 14 della legge regionale 31 gennaio 1956 -
sulla quale si sono accentrate le discussioni delle parti in conflitto
- non può comunque essere intesa come comprensiva delle dette
attribuzioni.
In questo convincimento si è indotti dalle particolari
caratteristiche del controllo sugli enti locali, attribuito alla
Commissione centrale dall'ordinamento vigente.
È da considerare in proposito che le funzioni di controllo della
Commissione centrale rientrano fra le "attribuzioni previste da
speciali disposizioni di legge", a cui si richiamava l'art. 328 della
legge comunale e provinciale del 1934, istitutivo della Commissione. La
stessa legge comunale e provinciale aveva previsto particolari atti di
controllo sui Comuni e le Provincie che non si trovassero in grado di
assicurare ai propri bilanci il pareggio economico (approvazione dei
bilanci, con particolari poteri per assicurarne il pareggio e garantire
l'andamento dei servizi obbligatori, art. 332, modificato dall'art. 23
della legge 16 settembre 1960, n. 1014, e art. 306 ivi richiamato;
autorizzazione di eccedenze sulle imposte, art. 332, comma quinto;
approvazione delle assunzioni di mutuo, artt. 299 e 300, ecc.).
Successivamente, il D.L.Lgt. 18 gennaio 1945, n. 48 (art. 2, primo
e secondo comma) aggiunse alle ricordate attribuzioni quella di
approvare, sentita la G.P.A., le deliberazioni dei Comuni e delle
Provincie concernenti modificazioni dei ruoli organici del personale e
delle relative norme regolamentari, che avessero importato aumenti alla
spesa globale di organico fissata all'atto di entrata in vigore del
decreto medesimo. In seguito questa competenza della Commissione venne
limitata ai Comuni con una popolazione superiore a un certo numero di
abitanti (da ultimo, superiore a 20 mila), mentre per gli altri Comuni
venne attribuita alla Giunta provinciale amministrativa. Finalmente, in
applicazione della legge sul decentramento, il decreto legislativo 19
agosto 1954, n. 968, art. 7, modificando l'art. 2 del decreto
legislativo 1945, n. 48 citato, mantenne la competenza della
Commissione soltanto per l'approvazione delle riforme di organico
adottate da quelle Amministrazioni locali deficitarie per le quali
sussisteva la competenza della Commissione stessa riguardo ai
provvedimenti diretti al pareggio economico; vale a dire, per i casi
contemplati dal primo comma dell'art. 332 e dall'art. 336 della legge
comunale e provinciale 1934.
Alle peculiarità tecniche delle indicate funzioni, e alla loro
incidenza in varie sfere di pubblici interessi, corrisponde la
composizione della Commissione, di cui fanno parte, sotto la presidenza
del Ministro per l'interno, in sede ordinaria, un consigliere di Stato
e uno della Corte dei conti, i dirigenti di vari rami
dell'Amministrazione statale, i rappresentanti delle Amministrazioni
provinciali e comunali, alcuni esperti e alcuni rappresentanti di
organizzazioni professionali (art. 329), e, in sede di approvazione di
organici, tre funzionari designati dai Ministeri dell'interno, delle
finanze e del tesoro, nonché un presidente di Giunta provinciale o un
sindaco, in relazione alla materia trattata.
Se ora si considera che, come questa Corte ha ripetutamente
affermato, la sostituzione degli organi regionali a quelli statali non
è possibile se non sia puntualmente prevista dallo Statuto o da norma
di attuazione o da altre leggi (v. sentenza n. 6 del 1957, e successive
che hanno ribadito tale necessità), una simile previsione non si può
ravvisare nell'art. 14 della legge regionale citata, riguardo a un
controllo che speciali disposizioni di leggi statali configurano con
caratteri particolari troppo difformi, dal punto di vista soggettivo e
oggettivo, dal controllo previsto dal detto art. 14, per poter ritenere
che, mancando una espressa disposizione, con l'articolo stesso si sia
voluto operare il trasferimento di funzioni di cui trattasi. Una
interpretazione in tal senso dell'art. 14 non sarebbe neanche in
armonia con i principi delle leggi dello Stato, com'è richiesto
dall'art. 46 dello Statuto regionale sardo.
Quanto precede trova conferma nel fatto che, accogliendo la tesi
della Regione, si avrebbe che, mentre per i Comuni che non si trovino
nella situazione di cui agli artt. 332 e 336 della legge comunale e
provinciale del 1934, il controllo spetterebbe al Comitato regionale e
alle sue sezioni, a composizione mista, di cui all'art. 2 della legge
regionale n. 36 del 1956, per i Comuni che invece si trovino in quelle
condizioni (e quindi in una situazione di maggiore delicatezza,
incidente in un più largo raggio di interessi pubblici) il controllo
sarebbe accentrato in un organo regionale individuale: l'Assessore agli
enti locali, il quale, sulle deliberazioni "non soggette a speciale
approvazione" (art. 9 della stessa legge n. 36 del 1956), esplica, come
presidente del Comitato, le funzioni di controllo di pura legittimità,
deferito dall'ordinamento generale al Prefetto, mentre sulle
deliberazioni soggette alla speciale approvazione della Commissione
centrale per la finanza locale esplicherebbe, come Assessore, funzioni
di controllo di merito.
L'interpretazione che si vorrebbe dare all'art. 14 della legge
regionale citata, non si accorda, pertanto, non solo con l'ordinamento
giuridico generale, ma con lo stesso sistema dell'ordinamento
regionale.
È del resto, da tenere anche presente che per la Regione siciliana
è stato previsto, dalle norme di attuazione dello Statuto in materia
di enti locali (D.P.R. 19 luglio 1956, n. 977, art. 8), il passaggio
delle funzioni della Commissione centrale a un organo regionale, la
Commissione regionale per la finanza locale, ma questa presenta una
composizione mista analoga a quella della Commissione centrale ed
esercita le funzioni di controllo negli stessi modi previsti dalle
leggi che riguardano quest'ultima, così che non si è avuta alcuna
alterazione nella natura e nei modi di esercizio del controllo. E può
anche ricordarsi il recente D.P.R. 26 giugno 1965, n. 960, contenente
le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
Friuli-Venezia Giulia in materia di controllo sugli atti delle
Provincie, dei Comuni e dei consorzi, il quale all'art. 6 espressamente
stabilisce che restano ferme le attribuzioni che le leggi vigenti
demandano, in materia di bilancio, di ruoli organici e di assunzione di
mutui, alla Commissione centrale per la finanza locale.
4. - Un argomento a favore della tesi dell'avvenuto passaggio di
funzioni, nel caso presente, non può trarsi, come tenta di fare la
difesa della Regione, dall'art. 4 del regolamento regionale 17 luglio
1959, innanzi riportato.
Infatti, in primo luogo, l'affermazione ivi contenuta secondo cui
"gli organi regionali esercitano le attribuzioni di controllo sulle
deliberazioni in materia di bilancio e di applicazione dei tributi",
non può essere considerata comprensiva delle deliberazioni in materia
di riforma di organici e di regolamenti relativi, senza forzare e
alterare il significato delle parole. In secondo luogo, l'intero
articolo va inteso nel suo unitario contenuto, che è quello di
distinguere le attribuzioni di controllo in materia di bilancio e di
tributi, passate agli organi regionali, da quelle altre che, in materia
di finanza locale, spettano, secondo le norme vigenti, agli organi
statali, ai quali sono state mantenute.
E che tra questi organi rientrasse la Commissione centrale per la
finanza locale fu esplicitamente detto nelle circolari del Ministero
dell'interno e della stessa Regione, innanzi ria cordate.
D'altronde, anche nel procedimento che ha dato luogo al presente
giudizio, organi della Regione, e precisamente il Comitato di controllo
e lo stesso Assessore agli enti locali, per due volte implicitamente
riconobbero la competenza della Commissione centrale, trasmettendo ad
essa, come si è esposto in narrativa, le deliberazioni del Comune di
Cagliari, e solo dopo la resistenza del Comune all'approvazione
condizionata data dalla Commissione centrale, l'Assessore regionale
affermò la propria competenza, con l'atto impugnato nell'attuale
conflitto.
Nel contraddittorio comportamento della Regione è pertanto da
scorgere una ulteriore prova che nella disposizione dell'art. 14 non
può ravvisarsi una puntuale ed univoca previsione del trasferimerito
all'Assessore regionale delle funzioni di controllo della Commissione
centrale.
5. - Le considerazioni innanzi esposte portano a ritenere che nel
caso presente non si è avuta una previsione legislativa del passaggio
all'Assessore regionale delle funzioni di controllo della Commissione
centrale per la finanza locale.
Va, pertanto, affermato il permanere della competenza di
quest'ultima nella materia in discussione, e va conseguentemente
annullato il decreto dell'Assessore agli enti locali, impugnato
nell'attuale conflitto.
Non si fa luogo, invece, ad annullamento delle deliberazioni del
Comitato di controllo di Cagliari, che precedettero l'atto
dell'Assessore, avendo esse avuto carattere di semplici pareri.
L'accoglimento della domanda principale dispensa dallo scendere
all'esame della domanda subordinata di sospendere il giudizio, per
rimettere alla stessa Corte in via incidentale la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14 più volte citato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinge l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla Regione sarda;
accoglie il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri
contro il Presidente della Giunta regionale sarda in data 8 luglio 1965
per la risoluzione del conflitto di attribuzione tra lo Stato e la
Regione sarda, sorto per effetto del decreto dell'Assessore agli enti
locali della Regione sarda n. 21 EE. LL. dell'11 maggio 1965 e atti
connessi;
dichiara che spetta allo Stato (Commissione centrale finanza
locale) il controllo sulle deliberazioni dei Comuni e delle Provincie
di cui all'art. 7 del D. P. R 19 agosto 1954, n. 968;
annulla il decreto dell'Assessore agli enti locali della Regione
sarda 11 maggio 1965, n. 21, EE. LL.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 marzo 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte