Sentenza n. 21/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/04/1968 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3legge 613/1967
- art. 2legge 613/1967
- art. 43legge 613/1967
- art. 45legge 613/1967
- art. 53legge 613/1967
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 21
luglio 1967, n. 613, concernente ricerche e coltivazioni degli
idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla
ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, promossi
con i seguenti ricorsi:
1) ricorso del Presidente della Regione siciliana notificato il 30
agosto ed il 1 settembre 1967, depositato in cancelleria il 7 settembre
1967 ed iscritto al n. 24 del Registro ricorsi 1967;
2) ricorso del Presidente della Regione autonoma della Sardegna
notificato il 30 agosto 1967, depositato in cancelleria l'8 settembre
1967 ed iscritto al n. 25 del Registro ricorsi 1967.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 31 gennaio 1968 la relazione del
Giudice Michele Fragali;
uditi gli avvocati Antonio Sorrentino, Vittorio Ottaviano e Pietro
Virga, per la Regione siciliana; gli avvocati Pietro Gasparri, Alberto
Montel e Feliciano Benvenuti, per la Regione sarda, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - La Regione siciliana e quella sarda, con distinti ricorsi del
30 agosto - 1 settembre 1967 e 30 agosto 1967, hanno impugnato la legge
21 luglio 1967, n. 613, concernente ricerche e coltivazioni degli
idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla
ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.
La Regione siciliana ha contestato la legge in quanto riserva allo
Stato il diritto di esplorare la piattaforma continentale, di
sfruttarne le risorse naturali, di rilasciare le relative concessioni,
e ha chiarito che l'impugnativa è stata proposta con particolare
riguardo agli artt. 2, 43, 45, 53 e 54 e agli ultimi sei commi della
tabella A (recte: B) della sopra citata legge; la Regione sarda si è
riferita esclusivamente al comma primo dell'art. 2, ai commi 2, 3 e 4
dell'art. 5, all'art. 11, ai commi 1 e 2 dell'art. 17, al terzo comma
dell'art. 20, al primo comma dell'art. 23, ai commi 4 e 5 dell'art. 27,
al comma primo dell'art. 32, ai commi 1 e 5 dell'art. 33, al comma
primo dell'art. 35, agli artt. 40, 41, 42, 49, 53, 54 e ogni altra
disposizione che risulti connessa con le precedenti, salvo, per quanto
possa essere ritenuto un tutto logicamente inscindibile, la
dichiarazione di illegittimità dell'intera legge.
2. - La Regione siciliana ha rilevato che i giacimenti di
idrocarburi appartengono al suo patrimonio indisponibile, come ha anche
deciso l'Alta Corte per la Sicilia nella sua sentenza 18 marzo - 4
luglio 1950, e che, sulla materia, ha quindi potere di legislazione
esclusiva ai sensi dell'art. 14 lett. h dello Statuto e potestà
amministrativa in virtù del successivo art. 20 parte prima; tale
duplice potestà essa ha esercitato anche per le zone sottomarine
adiacenti alle coste dell'isola senza che da parte dello Stato fosse
stata sollevata eccezione alcuna.
Lo Stato, secondo la dottrina moderna, ha, sul mare territoriale e
sulla piattaforma continentale, alcune potestà giustificate da ragioni
di continuità, contiguità o accessorietà; e tali ragioni possono
spiegare efficacia unicamente a favore della Regione, che è l'ente
titolare di poteri in materia di ricerca o sfruttamento di giacimenti
minerari e dato che i giacimenti che si rinvengono sulla piattaforma
sono il più delle volte continuazione di quelli esistenti sulla
terraferma.
Fra i beni rientranti nella sfera della Regione siciliana vi è
anche il demanio marittimo, il quale è escluso dalla sfera della
Regione sarda per espressa disposizione statutaria, mentre lo Statuto
siciliano mantiene allo Stato solo i beni che ne interessano la difesa;
alla Regione siciliana è stata attribuita la competenza legislativa in
materia di pesca senza la limitazione alle acque interne posta
dall'art. 117 della Costituzione, in modo che vi sono potestà
regionali che si esercitano sul mare territoriale, come ha riconosciuto
la Corte con la sentenza 26 gennaio 1957, n. 23, relativa
all'estensione della potestà di pesca della Regione sarda alle acque
territoriali.
Nemmeno un interesse nazionale potrebbe prospettarsi perché, a
prescindere dalla circostanza che non si presentano per la Sicilia
fasce costiere contigue a quelle di altri Stati, va distinto
l'esercizio delle facoltà di dare concessioni da quello del rispetto
degli obblighi internazionali assunti dallo Stato. Dalla ratifica della
convenzione internazionale sulla piattaforma sarebbe disceso
automaticamente l'obbligo per la Regione di rispettare le clausole di
tale convenzione, non già il trasferimento allo Stato della competenza
spettante alla Regione.
Non vale nemmeno il profilo relativo alla tutela sanitaria contro
l'inquinamento delle acque: essa è attribuita all'autorità locale non
a quella centrale, e in materia sanitaria la Regione siciliana possiede
una sua competenza nei limiti dei principi a cui si informa la
legislazione statale. La legge impugnata non detta principi generali
nuovi; e, comunque, l'introduzione di principi del genere non farebbe
argomentare il trasferimento della competenza dallo Stato alla Regione.
Non va infine che la ricerca di idrocarburi nel mare territoriale
avrebbe un carattere strumentale per la ricerca di un bene (giacimento)
che ancora non si sa se esiste: la potestà legislativa ed
amministrativa della Regione non può essere ristretta ai giacimenti
minerari scoperti.
In ogni caso è da considerarsi incostituzionale l'art. 54 della
legge il quale devolve alle Regioni a statuto speciale una terza parte
dell'aliquota in natura corrisposta per le concessioni relative a
giacimenti siti nel sottofondo del mare territoriale adiacente alle
coste delle Regioni stesse. La norma implicitamente riconosce
l'appartenza alla Regione di una parte delle risorse del mare
territoriale; ma la ripartizione fra Stato e Regione dell'utilizzazione
di tali risorse, comportando una modificazione delle norme in materia
finanziaria, avrebbe richiesto le preventive determinazioni della
commissione di cui all'art. 43 dello Statuto.
3. - La Regione sarda ha osservato che le due disposizioni
fondamentali della legge, l'art. 2 e l'art. 49, disconoscono il diritto
reale della stessa sui giacimenti minerari della piattaforma, la
competenza che la medesima ha in tema di esercizio industriale delle
miniere e in materia di agricoltura, di pesca, di turismo.
La sentenza della Corte 26 gennaio 1957, n. 23, ha stabilito che la
competenza regionale in materia di pesca si estende alle acque
territoriali ed anche oltre, fino all'estremo margine dello spazio
marittimo che circonda il territorio e sul quale, sia pure a titolo
accessorio, si esercita il potere dello Stato. Questo principio è
stato accolto, con estensione alla materia delle saline e, per certo
aspetto, anche a quella dell'igiene e sanità, con l'art. 1 delle norme
di attuazione dello Statuto sardo approvato con D.P.R. 24 novembre
1965, n. 1627; e niente osta che analogo criterio di estensione valga
riguardo alle attività di sfruttamento minerario ed eventualmente
anche di coltivazione vegetale del fondo marino, salvi i limiti di
estensione posti dal diritto internazionale. A tale estensione non si
oppongono le disposizioni statutarie che riservano allo Stato la
titolarità del demanio marittimo: si può ammettere che esse
riguardano non solo le acque ma anche il fondo in quanto alveo che le
contiene; tuttavia i giacimenti minerari, anche quando si trovino nel
perimetro di aree demaniali costituiscono oggetto di patrimonio
indisponibile, che è una situazione la quale può coesistere con la
proprietà demaniale dello Stato sul suolo marino, allo stesso modo in
cui coesiste con la proprietà privata del suolo terrestre.
D'altronde, per quanto attiene al mare e al suolo marino
estendentesi oltre la spiaggia e fuori del porti e delle rade, si parla
impropriamente di proprietà demaniale, trattandosi di aree sottratte a
qualsiasi regime di appartenenza (res communes omnium); e la legge
impugnata le sottopone invece a tale regime. Il quale, in mancanza di
disposizioni costituzionali in contrario, non potrebbe essere se non
quello determinato dalla consistenza delle aree stesse; quindi, nella
specie, nella misura in cui la piattaforma continentale sia costituita
da giacimenti minerari, non potrebbe essere se non il regime della
patrimonialità indisponibile delle Regioni insulari autonome, in
quanto adiacente ai loro territori.
La circostanza che il mare territoriale e la piattaforma
continentale sono oggetto di interessi propriamente statali non esclude
affatto la competenza della Regione per quanto concerne i giacimenti
minerari esistenti nell'area della piattaforma. Il problema sarà, se
mai, quello di coordinare, con norme di attuazione, le competenze
regionali e quelle statali, mediante un sistema di consultazione e,
all'occorrenza, di concerti, come si è fatto con il ricordato D.P.R.
24 novembre 1965, n. 1627, riguardo alla pesca.
4. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha rilevato che
l'esistenza di un qualche potere delle Regioni, certamente da escludere
per la piattaforma posta fuori dai limiti del mare territoriale, è
stata negata in un parere del Consiglio di Stato del 12 agosto 1948,
sia per l'impossibilità di assimilare il territorio dello Stato al
mare territoriale, soggetto alla sovranità dello Stato, ma non
costituente suo territorio, sia per le implicazioni di ordine interno
ed internazionale (sicurezza, difesa, rapporti con altri Stati, ecc.)
che la prospezione e lo sfruttamento del fondo e del sottofondo marino
comportano, considerati unitariamente e senza soluzioni di continuità.
A queste ragioni potrebbero aggiungersi la novità e l'autonomia del
diritto attribuito allo Stato con la legge impugnata; le quali
escludono che esso possa considerarsi trasferito alle Regioni
ricorrenti con gli artt. 14 lett. h, 20 e 23 Statuto siciliano e con
gli artt. 3, 4 e segg. Statuto sardo: codesti articoli concernono, e
non potevano concernere altro, le miniere esistenti nel territorio
dello Stato; le quali soltanto, per altro, costituiscono patrimonio
indisponibile dello Stato o delle Regioni. Con riferimento al ricorso
della Regione sarda, il Presidente del Consiglio ha osservato che le
funzioni ad essa trasferite in materia di agricoltura, pesca, miniere,
turismo, sanità dagli articoli 3 e seguenti dello Statuto, ed i
conseguenti diritti patrimoniali, riguardano poteri e diritti già
spettanti allo Stato; e comunque sono limitati al territorio
dell'isola, che non comprende la piattaforma continentale, né termina
con il lido del mare.
5. - La Regione sarda e il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rispettivamente il 16 gennaio e il 12 gennaio 1968, hanno depositato
memoria illustrativa delle proprie deduzioni.
La Regione siciliana ha depositato la sua memoria il 19 gennaio
1968, quindi fuori termine.
All'udienza del 31 gennaio 1968 i difensori delle parti hanno
illustrato e ribadito le proprie tesi. Considerato in diritto :
1. - Le due cause possono essere decise con unica sentenza.
Esse concernono la medesima legge statale, che viene impugnata
nella sua integrità. Infatti la Regione siciliana domanda
esplicitamente la dichiarazione di illegittimità di tutte le
disposizioni che la compongono, e solo a titolo indicativo ne elenca
alcune; a sua volta la Regione sarda fa riferimento a singole norme, ma
chiede, nel contempo, la dichiarazione di illegittimità delle altre
non indicate, in quanto la legge possa essere ritenuta un tutto
logicamente inscindibile. I motivi dell'impugnazione poi, o sono
identici per entrambi i ricorsi, o hanno attinenze reciproche.
2. - La proposta questione sostanzialmente concerne la pretesa
delle due suddette Regioni alle risorse del fondo e del sottofondo
marino che circonda le rispettive isole. Giova ricordare, a tal
riguardo, che, al tempo della promulgazione dello Statuto siciliano e
di quello sardo, l'esistenza a favore dello Stato del diritto inerente
a tali risorse era internazionalmente oggetto di serie discussioni. Non
è supponibile perciò che lo Stato abbia attribuito alle Regioni
ricorrenti una potestà legislativa e amministrativa su una materia che
nemmeno esso poteva ritenere certamente ed indiscutibilmente nella sua
sfera, e che comunque internazionalmente, neanche entro un minimo di
utilizzabilità, era geograficamente e giuridicamente definita. Le
manifestazioni che si erano avute ad opera di Stati stranieri non
avevano prodotto una norma internazionale di valore generale; e fino ad
oggi, del resto, nemmeno la convenzione di Ginevra 28 aprile 1958 sulla
piattaforma continentale, alla quale l'Italia non ha ancora aderito,
per quanto predisposta sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite, ha ricevuto la ratifica di tutti gli Stati che la posero in
essere.
Comunque, quello sulla piattaforma continentale è un diritto che
è condizionato dall'utilizzabilità economica del suo oggetto, tanto
vero che l'art. 1 primo comma della legge impugnata, oltre i duecento
metri di profondità, genericamente lo estende fino al limite della
possibilità di sfruttamento; e lo Stato italiano fu in grado di
esercitare quel diritto soltanto in tempo recente. La prima
manifestazione di tale esercizio è infatti quella con cui fu affidato
all'Ente nazionale idrocarburi il compito di eseguire ricerche su
alcune zone marine dell'Adriatico, in base alla legge 10 febbraio 1953,
n. 136, posteriore alla promulgazione degli Statuti delle regioni
ricorrenti; solo dopo tale promulgazione perciò la piattaforma
continentale assunse, nell'ordinamento interno, ma parzialmente, il
carattere di bene giuridico, perché solo allora acquistò il requisito
dell'appropriabilità, che è essenziale per la qualifica di una cosa
come bene.
Al di sotto dell'isobata dei duecento metri nemmeno oggi si sa fino
a qual punto il diritto statale in discorso si potrebbe esplicare con
effettività; e per potersi sostenere che esso sia stato trasferito
alle Regioni ricorrenti, dovrebbe affermarsi che si possa ritenere
passata ad esse anche la competenza a determinarne il limite, vale a
dire la competenza a fissare l'ambito della sfera dello Stato con
effetti nell'ordinamento internazionale, che attiene invece a quello
che si suol designare potere estero, di spettanza esclusiva dello
Stato. Indiscutibile è che la Sardegna ha piattaforma in comune con la
Corsica; ma del pari non è discutibile, nonostante le contestazioni
mosse al riguardo dalla Regione, che la Sicilia è in una stessa
piattaforma con l'isola maltese. E, se è esatto l'assunto che le
Regioni, ricorrendo avverso la legge del 1967, non hanno inteso
affermare che avrebbero potuto sostituirsi allo Stato nell'ambito
internazionale, è anche vero che internazionalmente allo Stato sarebbe
imputata la azione autonoma delle Regioni sulla piattaforma adiacente
al loro territorio, se ne avessero diritto, con l'effetto, non solo di
determinare in concreto i termini del rapporto interstatuale, ma anche
di coinvolgere la responsabilità internazionale dello Stato circa il
modo di esercizio di quell'azione.
3. - Si è opposto che la piattaforma predetta è un accessorio o
una pertinenza della terraferma: ma essa non è al servizio di questa
ultima ai fini dell'esercizio del diritto di sfruttamento, e, al
contrario, è la terraferma che condiziona tale esercizio (art. 31
legge impugnata). Non basta inoltre rilevare che talora i giacimenti
sottomarini sono continuazione di quelli del sottosuolo: l'osservazione
fa arguire che può esservi unità fra taluni adunamenti minerari e,
quando v'è tale unità, che v'è convergenza di interessi fra Stato e
Regione, non certo potrebbe giustificare l'assorbimento della
competenza dello Stato in quella della Regione, talora financo
sproporzionata nel fatto, ove la porzione terrestre del sedimenti fosse
minima.
La ricerca sottomarina può organizzarsi e svolgersi unitariamente
dalla zona che corrisponde al sovrastante mare territoriale fino a
quella che sottostà all'alto mare; e per ciò solo non potrebbe essere
oggetto di potestà regionali, sicuramente non estensibili al mare
libero. Non si potrebbe dividere il fondo e il sottofondo marino fra
zona territoriale, zona contigua e zona d'alto mare, per riconoscere
alle regioni una competenza unicamente riguardo alle attività che
possono esercitarsi sulla porzione di fondo e di sottofondo sottostante
al mare territoriale, perché la corrispondente differenziazione del
mare si rifà ad una varia natura e ad una diversa intensità dei
poteri dello Stato, che attengono alla difesa, alla polizia della
navigazione, alla vigilanza doganale, e via enumerando, mentre sul
fondo e sul sottofondo marino si esplicano poteri di contenuto e di
intensità uguali per tutta la fascia che va dalla linea della bassa
marea fino al limite esterno della piattaforma. In altre parole, la
condizione giuridica differenziata del mare trova fondamento in una
diversità di funzione del suoi vari tratti, là dove una sola è la
funzione del fondo e del sottofondo marino; e la distinzione del mare
territoriale della zona contigua e dell'alto mare è rilevante soltanto
nella misura in cui lo è secondo il diritto internazionale, il quale
non fa prevedere, per la piattaforma continentale, l'instaurazione di
trattamenti diversi a seconda della sua posizione geografica.
Impedisce una ripartizione fra Stato e Regione della competenza
sulla materia anche la subordinazione del relativo diritto al libero
esercizio degli interessi garantiti, sul mare, agli Stati terzi,
secondo l'ordinamento internazionale (art. 2, comma terzo, della
legge), e quindi secondo ciò che può essere determinato
dall'evoluzione dei rapporti interstatuali.
La valutazione della situazione di tali rapporti è pure estranea
alla competenza regionale; e nemmeno a tal proposito si può obiettare
che le regioni ricorrenti non intendono esimersi dal dovere di
osservare gli obblighi internazionali nell'esercizio della rispettiva
competenza perché, nella specie, se il diritto reclamato dalle Regioni
ricorrenti non è scindibile dal limite posto a tutela dell'interesse
degli Stati terzi, esso dovrebbe comportare l'esplicazione di potestà
efficaci ad impedire che quegli Stati terzi eccedano nell'esercizio del
loro diritti e che questi diritti siano violati da coloro ai quali si
attribuisce il compito di ricercare e di coltivare quelle risorse: sono
potestà codeste che non si possono definire di competenza regionale
senza che resti indebolita la posizione internazionale dello Stato, la
quale richiede pienezza, assolutezza ed immediatezza di interventi.
diritti degli Stati terzi possono trovare restrizione solo
nell'esigenza di soddisfare interessi inerenti alla vita della
comunità statale nella sua unità e nella sua inscindibilità, non
interessi appartenenti soltanto ad una parte di quella comunità,
com'è la regione.
4. - Non convince nemmeno l'asserto che, essendo lo Stato
articolato in Regioni, per le materie statutarie la competenza statale
si risolve in una competenza regionale. A parte l'ipotesi di competenza
concorrente, si può rilevare in contrario che le stesse materie di
competenza esclusiva ricevono restrizioni naturali dai motivi che hanno
determinato la istituzione delle Regioni, consistenti nella cura
dell'interesse esclusivamente o almeno prevalentemente localizzato
nella sfera regionale (sentenza 1 aprile 1958, n. 28), sempre che si
ponga sul piano di quell'unità dello Stato in cui le Regioni si
sistemano e vivono, e sul piano delle esigenze fondamentali che
informano la vita dello Stato (sentenze 22 gennaio 1960 n. 2 e 6 aprile
1965 n. 26); in modo che questa Corte ha potuto decidere che, non
ostante la generica dizione degli Statuti, di regola, la cerchia delle
materie che essi affidano alle Regioni non contiene anche il
regolamento degli inerenti rapporti di diritto privato (sentenza 24
gennaio 1957 n. 35, 27 giugno 1957 n. 109, 8 luglio 1958 n. 49, 5
giugno 1962 n. 63) e che il rispetto degli obblighi internazionali
dello Stato è, per la competenza regionale, un limite indefettibile,
pur se il singolo Statuto non lo segni in modo espresso (sentenza 4
aprile 1963 n. 49).
Non ha pregio neanche l'obiezione che i medesimi motivi che
giustificano l'estensione delle potestà statali sulla piattaforma
continentale impongono di portarvi la competenza regionale: tale
estensione fu determinata, come ricorda la relazione alla legge
impugnata, dal riflettersi dell'esercizio del diritto in questione
sulla sicurezza dello Stato, sulla conservazione del litorale, delle
spiagge, delle rade, e dei porti, e sull'attuazione di un programma
produttivo efficace a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti
degli idrocarburi e a ridurre il ricorso all'approvvigionamento estero,
fino a dare al Paese una autonomia di settore: tutte finalità che non
attengono all'interesse esclusivo o prevalente delle regioni. Gli
idrocarburi sono fonti di energia, e le fonti di energia (giova
ricordarlo) sono beni che, ex art. 43 della Costituzione, a fini di
utilità generale, possono formare oggetto di riserva a favore dello
Stato: ed è da notare che, negli Stati Uniti di America, con l'Outer
continental shelf land act (7 agosto 1953), le aree sottomarine furono
dichiarate di proprietà federale, rimanendo sottratte al potere degli
Stati federati.
Quello dell'esistenza di un mare territoriale regionale altro non
è se non problema di esistenza, fra le competenze regionali, di
singole materie aventi un oggetto che implica l'utilizzazione di quel
mare: e non è perciò invocabile a favore dell'accoglimento dei
ricorsi la sentenza di questa Corte del 21 gennaio 1957 n. 23. Questa
riconobbe alla Regione sarda una competenza in materia di pesca
marittima, ma non giudicò che la Regione stessa ha un suo mare
territoriale o che può esercitare poteri su quel mare, sia pure
limitatamente alla pesca. La sentenza ammise, è vero, che la potestà
spettanti allo Stato riguardo al mare territoriale non sono
pregiudicate dall'esercizio di quella competenza; ma lo ammise per una
materia, come la pesca, che il D.P.R. 13 luglio 1954, n. 744, aveva
riconosciuto di poter decentrare presso le amministrazioni provinciali
riguardo al territorio dello Stato non ancora organizzato a Regioni con
statuto ordinario, mediante un apprezzamento che non è stato ripetuto
a proposito della piattaforma continentale, dato quanto si è sopra
esposto.
La legge impugnata ha mantenuto fermo il diritto della Regione
siciliana al controllo dell'attività di coloro ai quali essa aveva
accordato permessi e concessioni, non perché ha ammesso che le
relative potestà erano state esercitate legittimamente, ma volendo
prendere atto di una situazione di fatto e regolarla in via
transitoria; tanto vero che ha prescritto il rinnovamento del permesso
o della concessione da parte dell'amministrazione statale. Atti
amministrativi, come sono i permessi di ricerca e le concessioni di
coltivazione accordati dalle Regioni, non hanno la forza di
pregiudicare le competenze costituzionali; neppure se hanno efficacia
definitiva, per non avere formato oggetto di denuncia in sede di
conflitto di attribuzione.
5. - A riprova che gli Statuti non hanno attribuito alle Regioni
alcun diritto sulla piattaforma continentale sta la nozione di miniera
da essi accolta.
Questa nozione non può coincidere se non con quella che si desume
dal R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, dato il tempo in cui gli Statuti
iniziarono la loro vita. Ma nel citato decreto appare chiaramente
presente un concetto di miniera collegato unicamente ed essenzialmente
al sottosuolo; tanto vero che il suo art. 1 pone ad oggetto della
normativa degli articoli successivi la ricerca e la coltivazione di
sostanze minerali e di energie "del sottosuolo" sotto qualsiasi forma e
condizione fisica. In correlazione a ciò, l'art. 5, secondo comma,
l'art. 15, quarto comma, e l'art. 27, quarto comma, del citato decreto,
per i permessi di ricerca, per le concessioni di coltivazione e per
l'autorizzazione al trasferimento delle concessioni, dispongono che
deve essere previamente sentita l'amministrazione militare, ove si
tratti di miniere esistenti in zone interessanti la difesa, ma nulla
statuiscono per la tutela dell'interesse della navigazione, come
avrebbero dovuto fare se il permesso, la concessione o l'autorizzazione
avesse potuto concernere le miniere sottomarine. E sempre in coerenza
alla nozione esclusivamente terrestre di miniera, le leggi di polizia
mineraria, fino al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, emesso in esecuzione
della delegazione contenuta nella legge 4 marzo 1958, n. 198, non
avevano norme idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni
sottomarine e la sicurezza e la salute del lavoratori in esse
impegnati. Anche il Codice civile, all'art. 840, fa parola delle
miniere in un rapporto con il sottosuolo; e pertanto identica deve
ritenersi la nozione che delle medesime ha il precedente art. 826 come
beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato. Alla
figura della miniera sottomarina non si pensava quindi al tempo della
promulgazione degli statuti regionali per la Sicilia e per la Sardegna;
e perciò solo alle miniere di sottosuolo poterono, riferirsi tali
Statuti.
Quando affiorò nel nostro ordinamento giuridico, e cioè con la
citata legge 10 febbraio 1953, n. 136. quella figura fu delineata come
attinente a materia di esclusiva competenza statale, e quindi come bene
di patrimonio indisponibile dello Stato, dato il carattere dell'ente
cui veniva affidato il compito estrattivo nelle zone marittime che la
stessa legge indicava.
6. - Sotto una varietà di profili resta perciò escluso che la
legge 21 luglio 1967, n. 613, abbia leso una competenza attribuita alle
Regioni ricorrenti dai rispettivi Statuti. Se l'applicazione di tale
legge causasse interferenze statali su alcune competenze regionali (la
Regione sarda parla di agricoltura, di pesca, di turismo, di industria
e commercio, di produzione di energia elettrica e di linee marittime ed
aeree di piccolo cabotaggio e la Regione siciliana di sanità pubblica
e di pesca), sarebbe da ripetere quanto la Corte considerò nella
ricordata sentenza del 21 gennaio 1957 n. 23, a proposito della pesca
marittima nel mare sardo; che cioè le singole competenze regionali
debbono intendersi rigorosamente limitate, così da escludere ogni
esorbitanza in materie connesse di competenza statale, e senza
pregiudizio delle implicazioni di questa competenza, la quale tutela
interessi pubblici estranei alla sfera regionale.
E nemmeno per ciò che dispongono gli artt. 53 e 54 della legge è
configurabile una lesione della competenza regionale.
Quanto al primo, la Regione sarda non ha motivo di dolersi che non
le furono attribuiti poteri di controllo sull'attività del titolari di
suoi permessi di ricerca sottomarina. Questi permessi sono stati
accordati il 16 luglio 1967, e quindi posteriormente al perfezionamento
della legge impugnata, avvenuto, con l'approvazione della IX
commissione del Senato, il 13 luglio 1967: la legge non poteva regolare
la situazione conseguitane, perché ne ignorava l'esistenza. Pertanto
non può aver inteso di recare lesione ad una disciplina transitoria
della situazione di fatto che gli atti regionali avevano determinato,
ove essa avesse meritato la medesima tutela accordata alla Regione
siciliana, e si fosse ravvisato privo di importanza il fatto che era
stata prodotta nella scienza del suo contrasto con la legge già
approvata dalle camere.
Quanto all'art. 54 della legge, non è sostenibile, come fa la
Regione siciliana, che esso avrebbe fissato la quota della Regione sul
prodotto della coltivazione delle miniere di idrocarburi senza le forme
prescritte per le norme di attuazione degli statuti. La disposizione
predetta ha infatti voluto attribuire alle Regioni a statuto speciale,
non una compartecipazione al risultato economico della coltivazione
delle miniere sottomarine o una indennità a compenso di diritti che ad
esse venivano sottratti, ma un contributo speciale ai sensi dell'art.
119, terzo comma, della Costituzione. Lo si desume dalla limitazione
posta alla disponibilità della quota assegnata, che, secondo la norma
impugnata, deve essere destinata allo sviluppo delle attività
economiche regionali ed al loro incremento industriale, e che
palesemente si rifà al disposto del suddetto comma dell'art. 119; dal
quale si trae l'esigenza che sia determinata la destinazione del
contributo, e che si abbia riguardo particolare alla valorizzazione del
Mezzogiorno e delle isole. Per escludere la norma impugnata dal
suddetto schema costituzionale non basterebbe certo opporre che l'art.
54 della legge in esame accorda un contributo in natura e non in
danaro.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
proposte dalla Regione siciliana in riferimento agli artt. 14, lett. h,
20, prima parte, 33, 36 e 43 del suo Statuto, nonché dalla Regione
sarda in riferimento agli artt. 3, lett. d, m, p, 4, lett. a, e, f, e 6
del suo Statuto, e in ordine alla legge 21 luglio 1967, n. 613, che
regola le ricerche e coltivazioni degli idrocarburi liquidi e gassosi,
con particolare riguardo, per la Regione siciliana, agli artt. 2, 43,
45, 53, 54, e ultimi sei commi della tabella B della citata legge e,
per la Regione sarda, l'art. 2 comma 1, l'art. 5 commi 2, 3 e 4, l'art.
11, l'art. 17 commi 1 e 2, l'art. 20 comma 3, l'art. 23 comma 1, l'art.
27 commi 4 e 5, l'art. 32 comma 1, l'art. 33 commi 1 e 5, l'art. 35
comma 1, gli artt. 40, 41, 42, 49, 53, 54 della legge stessa e ogni
altra sua disposizione che risulti connessa con le precedenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI
ECLI:IT:COST:1968:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte