Sentenza n. 21/1970
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1970 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1058/1947
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 3
della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente disposizioni per
l'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1969 dalla
commissione elettorale mandamentale di Pistoia sui ricorsi di Tronci
David ed altri, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 dell'11
giugno 1969
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 28 gennaio 1970 il Giudice relatore
Michele Fragali;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco
Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La commissione elettorale mandamentale di Pistoia, il 3 marzo 1969,
ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 3
della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente disposizioni per
l'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, in relazione all'art. 48 della Costituzione: l'ordinanza
considera quanto meno opinabile che non sussista contrasto tra l'art. 1
n. 3 della legge predetta e l'art. 48 della Costituzione.
Comparso in giudizio innanzi a questa Corte, il Presidente del
Consiglio rilevò che l'articolo denunciato non esiste, che le
commissioni elettorali mandamentali non sono organi giurisdizionali,
che la motivazione dell'ordinanza è insufficiente, che, se la
commissione si fosse riferita all'art. 2 n. 2 della legge predetta, la
questione sarebbe infondata: infatti l'art. 48 terzo comma della
Costituzione ha rimesso al legislatore ordinario la determinazione dei
casi di incapacità civile o d'indegnità morale e la legge del 1947 vi
ha provveduto.
All'udienza del 28 gennaio 1970 il rappresentanze della Avvocatura
generale dello Stato ha confermato le tesi è le conclusioni
prospettate nell'atto d'intervento. Considerato in diritto :
L'ordinanza non è idonea a promuovere un giudizio di legittimità
costituzionale.
Vi manca l'indicazione della disposizione impugnata, perché non
esiste l'art. 1 n. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058; né si può
discorrere di errore materiale, nel senso che l'ordinanza si intendeva
riferire all'art. 2 n. 2, perché, pur avendo esposto che dei nominati
Tronci e Tesi era stato dichiarato il fallimento, la commissione non
dice se la cancellazione dei medesimi dalle liste elettorali era stata
disposta con riguardo a tale circostanza o non anche per altra delle
cause indicate nell'art. 2 n. 2 predetto. Infine non si precisa quale
sia il profilo sotto il quale andava considerato quello che la
commissione giudica un quanto meno opinabile contrasto fra la norma
denunciata e la norma costituzionale invocata; specie perché questa fa
riferimento a tre distinte categorie di fattispecie, tutte ipotizzabili
in concreto, e ciascuna valutabile sotto prospettive diverse.
Restano assorbite tutte le altre ragioni proposte dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, compresa quella concernente l'assunto che
la commissione elettorale non sia organo giurisdizionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 n. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente
disposizioni per l'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali, promossa dalla commissione elettorale
mandamentale di Pistoia con ordinanza 3 marzo 1969, in riferimento
all'art. 48 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE -
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO - MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte