Sentenza n. 21/1975
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/02/1975 · relatore Ercole Rocchetti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Puglia, notificato il 27 maggio 1974, depositato in cancelleria il 31
successivo ed iscritto al n. 7 del registro 1974, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della delibera n. 1270 del 12 marzo 1974
con la quale la Commissione di controllo per la Regione Puglia ha
annullato la deliberazione 4 febbraio 1974, n. 138, della Giunta
regionale e il conseguente decreto del Presidente della Giunta 20
febbraio 1974, n. 498, di scioglimento del Consiglio di amministrazione
e di nomina di un Commissario straordinario per la gestione provvisoria
dell'Ente ospedaliero di Campi Salentina.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 dicembre 1974 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi gli avvocati Antonio Sorrentino e Mario Troccoli, per la
Regione, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele
Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Giunta della Regione Puglia, con deliberazioni 7 e 12 settembre
1973, scioglieva il Consiglio di amministrazione dell'ospedale di zona
di Campi Salentina, ma tali deliberazioni, sottoposte alla Commissione
di controllo di cui all articolo 125 Cost., venivano annullate in data
2 ottobre e 27 novembre stesso anno.
Con nuovo provvedimento in data 4 febbraio 1974, la Giunta,
alligando fatti nuovi, rinnovava la pronuncia di scioglimento di quel
Consiglio ed autorizzava il Presidente regionale a nominare un
Commissario. Ed a tanto il Presidente provvedeva con atto 20 febbraio
1974.
Nella detta deliberazione, la Giunta, fra l'altro, dichiarava che
il relativo atto, come pure quello presidenziale successivo di
esecuzione, non dovevano essere e non sarebbero stati inviati alla
Commissione di controllo di cui all'art. 125 Cost., perché non erano
soggetti al relativo esame, per il motivo che il provvedimento di
Giunta era atto preparatorio senza rilevanza esterna, il provvedimento
presidenziale era atto monocratico, e il complesso degli atti
realizzava una forma di controllo sostitutivo sugli organi.
Quanto sopra la Giunta sosteneva in contrasto con quello che il
Ministero per le Regioni, con circolare 24 novembre 1972, regolarmente
ricevuta dalla Regione Puglia, aveva comunicato agli enti interessati,
che, in conformità del parere dell'Avvocatura, anche gli atti
monocratici dovevano essere sottoposti a controllo.
La Regione, conformandosi a quanto esposto nella deliberazione
della Giunta, non inviava per il controllo né tale delibera, né
l'atto presidenziale di esecuzione e vi provvedeva soltanto, quando il
Commissario ne faceva espressa richiesta, il 21 febbraio 1974.
In data 12 marzo 1974, la Commissione di controllo annullava i due
atti per illegittimità e la Regione impugnava la deliberazione
dell'organo di controllo con ricorso giurisdizionale al Tribunale
amministrativo regionale.
Successivamente, con ricorso 27 maggio 1974, la Regione sollevava
altresì conflitto di attribuzione davanti la Corte, sostenendo che,
con la deliberazione di annullamento della Commissione di controllo,
era stata invasa la sua competenza costituzionalmente garantita; e ciò
per i seguenti motivi:
a) perché l'atto deliberativo della Giunta, come atto non
terminale, non è assoggettabile a controllo se non quando lo è l'atto
terminale, e unitamente ad esso;
b) perché il provvedimento del Presidente, essendo atto
monocratico, non è soggetto a controllo, e ciò in quanto l'articolo
45 della legge 10 febbraio 1963, n. 62, assoggetta ad esso solo le
"deliberazioni";
c) perché l'insieme dei due atti, essendo espressione del potere
di controllo sugli organi ospedalieri, commesso alla Regione dall'art.
17 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, non può essere sottoposto ad
altro controllo da parte dell'organo statale, ex art. 125 Cost.,
perché non è concepibile un controllo sul controllo o controllo di
secondo grado. Diversamente operando, si perverrebbe allo svuotamento
della funzione regionale di controllo, che resterebbe, in ultima
analisi, affidata allo Stato.
L'Avvocatura sostiene la inammissibilità del ricorso per
tardività per i seguenti motivi:
a) perché - circa la questione degli atti monocratici - la Regione
sapeva che doveva sottoporre a controllo anche quegli atti fin da
quando ebbe a ricevere la circolare del Ministro delle Regioni che
così disponeva, circolare cui il Presidente regionale con nota 22
dicembre 1972, replicava, contestando il punto di vista ministeriale;
b) per quanto attiene al secondo motivo, relativo alla
assoggettabilità al controllo della Commissione degli atti di
controllo della Regione dagli enti ospedalieri, l'Avvocatura rileva che
i provvedimenti annullati, i quali in un primo tempo non furono
trasmessi alla Commissione di controllo, furono inviati solo in seguito
ad esplicita richiesta del Commissario del Governo: pertanto, poiché
sin da questa data (21 febbraio 1974) si sarebbe verificata la lesione
della competenza regionale, il ricorso anche sotto questo profilo
dovrebbe ritenersi inammissibile per tardività.
Nel merito, la difesa dello Stato osserva che, alla stregua di una
corretta interpretazione dell'art. 125 della Costituzione, tutti gli
atti amministrativi a rilevanza esterna delle Regioni dovrebbero
ritenersi sottoposti al controllo della apposita Commissione, sia che
si tratti di atti collegiali, sia di atti monocratici.
Né questa conclusione è suscettibile di limitazione in
considerazione della natura della attività regionale sottoposta a
controllo, in quanto non sembra che dalla normativa costituzionale
possa dedursi la esclusione degli atti regionali di controllo dal
sindacato di legittimità della Commissione.
All'udienza di discussione le parti hanno illustrato oralmente le
loro deduzioni e richieste. Considerato in diritto :
La Regione Puglia solleva conflitto di attribuzione nei confronti
dello Stato perché ritiene lesiva della sua competenza
costituzionalmente garantita la deliberazione con la quale la
Commissione di controllo annullava una deliberazione della Giunta
regionale autorizzante il Presidente a sciogliere il Consiglio di
amministrazione dell'ospedale di Campi Salentina e il decreto dello
stesso Presidente che provvedeva in conformità.
Secondo la Regione, la deliberazione della Giunta, come atto
preparatorio, non era di per sé soggetta ad alcun controllo, mentre il
decreto presidenziale non doveva esservi sottoposto, sia perché atto
monocratico e sia perché, essendo esso stesso un atto di controllo
(repressivo sugli organi) non poteva essere suscettivo di altro
controllo (o controllo di secondo grado) da parte dello Stato.
Il Presidente del Consiglio, a mezzo dell'Avvocatura generale, ha
eccepito la tardività del ricorso, notificato il 27 maggio 1974,
perché la invasione della competenza regionale, in rapporto agli atti
da essa assunti e poi annullati, si sarebbe verificata da parte dello
Stato con altri atti di data anteriore a quella della deliberazione di
annullamento adottata il 12 marzo 1974 dalla Commissione di controllo,
e pervenuta alla Regione il 4 aprile stesso.
In particolare, quanto alla pretesa dello Stato di sottoporre a
controllo anche gli atti monocratici, si sostiene che di essa la
Regione avesse avuto piena conoscenza fin dal 22 dicembre 1972,
giacché sotto tale data, accusandone ricevuta, essa ebbe a contestare
la circolare del Ministro per l'attuazione delle Regioni esprimente
l'avviso che anche su quegli atti dovesse esercitarsi il controllo
della competente Commissione.
Quanto poi all'altra pretesa dello Stato di sottoporre a controllo
la deliberazione di Giunta autorizzante il Presidente regionale a
sciogliere l'Amministrazione ospitaliera di Campi Salentina e l'atto
presidenziale che provvedeva in conformità, di tale pretesa la Regione
aveva avuta conoscenza fin dal 21 febbraio 1974, giacché sotto tale
data il Commissario del Governo aveva fatto ad essa richiesta di quegli
atti ai fini dell'esame da parte della detta Commissione, cui la
Regione, in aderenza al suo punto di vista, aveva omesso di effettuarne
l'invio.
La prima eccezione dell'Avvocatura, concernente la intempestività
del ricorso in merito alla contestata questione della sottoponibilità
a controllo degli atti monocratici, non può ritenersi fondata.
La circolare ministeriale, che si esprimeva in favore del controllo
di tali atti, non poteva avere, di per sé, altro contenuto che quello
di un parere, per quanto autorevole, in materia di interpretazione di
ciò che si possa o si debba ritenere le norme di legge dispongano al
riguardo. E poiché il parere del Ministro non ha alcuna efficacia
vincolante né nei confronti della Regione né della Commissione di
controllo, la quale avrebbe anche potuto decidere nel senso della non
assoggettabilità al controllo dell'atto de quo, non può farsi
riferimento alla data di comunicazione della circolare per dedurne la
violazione della competenza regionale in materia.
La seconda eccezione dell'Avvocatura, circa l'atto che avrebbe
consumato l'assunta lesione di competenza e la data sotto la quale essa
si sarebbe verificata, è invece fondata.
Non può infatti apparir dubbio che, di fronte all'atteggiamento
passivo della Regione - la quale ometteva l'invio degli atti in base al
suo manifestato convincimento che essi non dovessero subire l'esame di
controllo - e la richiesta degli stessi atti da parte del Commissario
del Governo, Presidente della Commissione di controllo, organo dello
Stato, diretta a sottoporli a tale esame, vi era un contrasto e una
stridente incompatibilità, espressione di propositi e volontà
confliggenti, idonei a determinare di per sé un'invasione della sfera
di competenza alla quale la Regione afferma si estenda l'ambito dei
propri diritti costituzionalmente protetti.
E poiché la richiesta degli atti da parte del Commissario avvenne
sotto la data del 21 febbraio 1974, non può parimenti esser dubbio che
il ricorso della Regione, notificato il 27 maggio stesso, fu proposto
oltre il termine di sessanta giorni stabilito, a pena di decadenza,
dall'art. 39, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile per tardività il ricorso di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte