Sentenza n. 21/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/02/1982 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 544, terzo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
23 settembre 1975 dal Tribunale di Firenze, nel procedimento penale a
carico di Chimenti Ario, iscritta al n. 631 del registro ordinanze 1975
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 25
febbraio 1976.
Visto l'atto di costituzione di Chimenti Ario, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1981 il Giudice
relatore Alberto Malagugini;
uditi l'avv. Paolo Luciani, per Chimenti Ario e l'avvocato dello
Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento penale celebrato innanzi al Tribunale
di Firenze - giudice di rinvio designato dalla Corte di Cassazione a
seguito dell'annullamento della precedente sentenza di appello - il
difensore dell'imputato Chimenti Ario, avv. Paolo Luciani, eccepiva che
nel giudizio di Cassazione si era omesso di dare ad esso difensore - la
cui nomina risultava dagli atti - i prescritti avvisi per il deposito
degli atti e per la partecipazione all'udienza di discussione, avvisi
che erano stati invece inviati ad altro difensore non nominato.
Decidendo con ordinanza del 23 settembre 1975 sulla questione di
nullità (assoluta) così proposta, il Tribunale rilevava che all'esame
di essa si opponeva la preclusione contenuta nell'art. 544, terzo
comma, c.p.p., a termini del quale "non possono proporsi nel giudizio
di rinvio nullità che si affermano incorse nei precedenti giudizi o
nell'istruzione".
Escluso, per il carattere netto e comprensivo della formula, che la
preclusione in questione possa essere intesa in senso limitato (in modo
cioè da non comprendervi le nullità assolute o quelle verificatesi
nel giudizio di cassazione) il Tribunale riteneva peraltro tale
preclusione "in insanabile contrasto" col diritto inviolabile di difesa
garantito "in ogni stato e grado del procedimento" dall'art. 24,
secondo comma della Costituzione. Non vi è infatti, secondo il giudice
a quo, ragione alcuna per cui simili violazioni non possano essere
rilevate nel giudizio di rinvio, "prima cioè che col giudicato la
pronuncia diventi intangibile".
Dichiarata perciò non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale del citato art. 544, terzo comma, c.p.p.,
il Tribunale sospendeva il giudizio in corso, trasmettendo gli atti a
questa Corte.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, veniva pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 25 febbraio 1976.
Nel giudizio così instaurato interveniva l'imputato Chimenti Ario,
che, aderendo alla tesi svolta nell'ordinanza, osservava che
all'accoglimento di essa non ostava la precedente sentenza di questa
Corte n. 136/1972, con la quale è stata dichiarata non fondata, in
riferimento all'art. 24 Cost., la questione di costituzionalità
dell'art. 552 c.p.p.
In tale occasione, infatti, la fattispecie era ben diversa, in
quanto concerneva una nullità verificatasi nel giudizio di cassazione
che era stata eccepita in sede di incidente di esecuzione, e quindi a
giudizio ormai esaurito. Anzi, dalla stessa motivazione della sentenza
si doveva - ad avviso dell'interveniente - dedurre che quando - come
nel caso di specie - si è "ancora nell'arco complessivo in cui le
varie fasi del processo penale si possono ancora svolgere" deve essere
garantita la possibilità di eccepire e dichiarare le nullità che
costituiscono violazione del diritto di difesa.
D'altra parte anche rispetto al disposto dell'art. 552 c.p.p. la
Corte si era preoccupata di segnalare al legislatore l'esigenza di
prevedere rimedi per ovviare alle conseguenze del possibile verificarsi
di violazioni del diritto di difesa.
A tali argomentazioni l'Avvocatura dello Stato - intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri - opponeva
che, avendo il giudizio di cassazione la funzione di estrema e
definitiva garanzia dei diritti oggetto di contestazione, la relativa
sentenza non può non essere assistita, anche in caso di annullamento
con rinvio, dalla stessa efficacia preclusiva in ordine alle questioni
da essa espressamente decise o comunque implicitamente assorbite nel
suo giudicato, già affermata dalla Corte nella sentenza n. 136/1972.
Il giudizio di rinvio, infatti, "non costituisce un ulteriore mezzo
di impugnazione, bensì soltanto prosecuzione, per il rescissorium e
nei limiti del rescissum, dello stesso giudizio di cassazione. Ciò
comporta che tutto il dedotto e il deducibile dinanzi alla Corte di
cassazione, sia in quanto relativo agli errores in iudicando come in
quanto dipendente dagli errores in procedendo anche nel giudizio di
Cassazione, è coperto dal relativo giudicato e non può essere
riproposto in una qualsiasi ed ulteriore fase del procedimento,
necessariamente dipendente, sia come esecuzione della pronuncia di
merito sia come giudizio di rinvio, da quel giudicato ormai
irretrattabile". Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale di Firenze dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 544, comma terzo, del codice di procedura
penale "rispetto all'art. 24, comma secondo Cost., nella parte in cui
impedisce al giudice di rinvio la declaratoria di nullità assolute
derivate da violazioni del diritto di difesa incorse nei precedenti
giudizi".
Come risulta dalla premessa narrativa, la eccepita nullità, ex
art. 185 n. 3 del codice di procedura penale, si sarebbe verificata nel
giudizio di cassazione, per essere stati omessi gli avvisi, di cui agli
artt. 533 e 534, ultimo comma, del medesimo codice, al difensore
dell'imputato, la cui nomina risultava agli atti; avvisi inviati ad
altro professionista non nominato.
2. - Questa Corte ha già avuto modo di osservare, in più
occasioni, che l'art. 24, secondo comma, Cost., se garantisce, con la
solenne proclamazione della sua inviolabilità, il diritto di difesa in
ogni stato e grado del procedimento, non ne disciplina, però, i modi
di esercizio, che, quindi, il legislatore ben può regolare variamente,
purché in forme idonee e su un piano di uguaglianza, tenendo conto
delle peculiarità strutturali e funzionari e dei diversi interessi in
gioco nei vari stati e gradi dei procedimenti.
D'altra parte, è insito nella nozione stessa di procedimento che
il complesso di operazioni in cui si articola sia preordinato al fine
di conseguire un accertamento definitivo che costituisce lo scopo
medesimo dell'attività giurisdizionale (sent. n. 50 del 1970).
In questo schema logico si colloca l'ordinario procedimento penale
il cui momento terminale, ove siano esperiti i normali mezzi di
impugnazione, è costituito dal giudizio e dalla pronunzia della Corte
di Cassazione che, per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad
essa affidato dalla stessa Costituzione (art. 111, secondo comma), non
può soffrire ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso.
Ora, il giudice a quo, nel momento in cui denunzia come lesiva del
diritto di difesa la improponibilità, nel giudizio di rinvio, di
nullità che assume incorse nel giudizio di cassazione, di questo
appunto si duole: di non poter sindacare la decisione, di annullamento
con rinvio, della cassazione, dichiarandone la nullità ex art. 185 n.
3 del codice di procedura penale.
La questione così posta, pur avendo indubbiamente una sua
specificità, investe una tematica più generale e riguarda la
proponibilità davanti a giudice diverso dalla Cassazione di nullità
assolute che si affermano verificate nel giudizio appunto di
cassazione, non assumendo valore decisivo il fatto che la pronuncia del
supremo giudice di legittimità comporti il rinvio ad altro giudice
oppure no. Una tale questione è già stata dichiarata non fondata da
questa Corte (sent. n. 136 del 1972) con riferimento ad una situazione
processuale nella quale pure veniva denunziata, dal giudice
dell'esecuzione, la violazione del diritto di difesa verificatasi nel
giudizio di cassazione, per l'omessa notifica, al difensore
dell'imputato, dell'avviso di cui all'art. 534, ultimo comma, del
codice di procedura penale.
La motivazione addotta in quella occasione va ulteriormente
sviluppata, riconoscendo che la censura in esame riguarda in realtà le
norme che attribuiscono effetto definitivo a tutte le decisioni della
Cassazione e quindi anche alle decisioni di annullamento con rinvio.
Invero, il principio generale, esplicitato nell'art. 552 del codice di
procedura penale, per cui "tutti i provvedimenti della Corte di
Cassazione in materia penale sono inoppugnabili" non soffre certo
deroga per quanto attiene alle sentenze di annullamento con rinvio,
come si evince dal combinato disposto degli artt. 544, 545 e 546 dello
stesso codice.
In altre parole, la pronuncia della Cassazione di annullamento con
rinvio, costituisce un "atto di valore definitivo" ed opera quindi
sanatoria di tutte le nullità anche assolute verificatesi sino a quel
momento. La improponibilità di siffatte nullità nel giudizio di
rinvio è conseguenza necessaria e coerente con la delimitazione,
operata dalla Cassazione stessa, dell'ambito entro il quale, soltanto,
il giudizio deve proseguire.
La scelta legislativa di rendere improponibile in un determinato
grado del procedimento eccezioni di nullità, che si assumono
verificate in fasi precedenti ed esaurite, non può dirsi irrazionale,
ma appare, al contrario, ispirata dall'intento di evitare la
perpetuazione dei giudizi al fine di garantire la definizione del
procedimento stesso, così realizzando un interesse fondamentale
dell'ordinamento.
Né può ravvisarsi nella disposizione processuale denunziata
violazione del diritto di difesa, consumata, in ipotesi - ma per
inosservanza delle norme all'uopo predisposte - nei precedenti giudizi
o nella istruzione, dal momento che nel giudizio di rinvio l'imputato
può proporre ogni mezzo di difesa, anche nuovo, purché "entro i
limiti fissati dalla Corte di Cassazione per il giudizio stesso" (art.
544, secondo comma, del codice di procedura penale).
Invero, se la difesa "deve necessariamente essere adeguata e
contemperata con le legittime finalità di ciascuno stato e grado del
procedimento" (sent. n. 51 del 1970), è agevole riconoscere che il
mezzo di difesa del quale si lamenta l'improponibilità fuoriesce dai
limiti del giudizio di rinvo, così che ne viene a mancare lo stesso
presupposto. Di contro, in base al medesimo criterio, nel giudizio di
rinvio si possono proporre quei mezzi di difesa che attengono allo ius
superveniens o alla legittimità costituzionale delle norme che il
giudice di rinvio è chiamato ad applicare e dalle quali la cassazione
ha tratto il principio di diritto cui egli deve uniformarsi (sentenze
n. 138 del 1977 e n. 11 del 1981).
La questione sollevata dal Tribunale di Firenze deve, quindi,
dichiararsi non fondata. Episodi come quello che vi ha dato origine (al
pari del precedente di cui alla già citata sentenza n. 136 del 1972) -
di un giudizio, cioè, senza contraddittorio - sono di indubbia
gravità, ma spetta soltanto al legislatore valutare se e con quali
rimedi straordinari, rispettando la coerenza e la funzionalità del
sistema processuale, sia possibile ovviare ad inconvenienti del genere,
connaturali peraltro, per quanto auspicabilmente assai rari, a
qualunque giudizio che si concluda con un provvedimento inoppugnabile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 544, comma terzo, del codice di procedura penale, nella parte
in cui impedisce al giudice di rinvio la declaratoria di nullità
assolute derivate da violazioni del diritto di difesa incorse nei
precedenti giudizi, sollevata, con riferimento all'art. 24, comma
secondo, Cost. dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte