Sentenza n. 21/1985
Altra decisione · depositata il 30/01/1985 · relatore Francesco Saja
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Giunta
regionale delle Marche, notificato il 25 maggio 1982, depositato in
cancelleria il 3 giugno successivo ed iscritto al n. 7 del registro
conflitti 1982, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della
delibera della Commissione di controllo sull'Amministrazione della
Regione Marche n. 8069 del 26 marzo 1982, con la quale sono state
annullate le deliberazioni della Giunta regionale n. 3251 del 9
settembre 1981 e n. 816 del 12 marzo 1982 e dichiarata l'inefficacia
della delibera della Giunta regionale del 13 luglio 1981 relativa
all'Ente di Sviluppo nelle Marche.
Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1984 il Giudice
relatore Francesco Saja;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino per la Regione Marche e l'avvocato
dello Stato Dante Corti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con deliberazione n. 36 del 22 giugno 1981, il Consiglio di
amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche dava il proprio
assenso alla nomina del dott. Federico Ferroni a direttore generale
dell'ente.
La deliberazione veniva tempestivamente trasmessa, ai sensi
dell'art. 16 l. reg. 24 novembre 1979 n. 41, alla Giunta regionale, che
l'approvava con atto del 13 luglio 1981.
Avendo il presidente dell'ente dato esecuzione all'indicata
deliberazione, procedendo alla nomina, la Giunta mediante deliberazione
n. 3251 del 9 settembre 1981 attribuiva al dott. Ferroni il relativo
trattamento economico con decorrenza 1 luglio 1981.
Soltanto quest'ultima deliberazione veniva inviata, ai sensi degli
artt. 125 Cost. e 45 l. 10 febbraio 1953 n. 62, alla Commissione
governativa di controllo sull'amministrazione regionale e questa, dopo
aver chiesto ed ottenuto chiarimenti, con atto 26 marzo 1982 n. 8069
l'annullava (insieme a quella successiva n. 816 del 12 marzo 1982) sul
rilievo che la mancata sottoposizione a controllo dell'atto
presupposto, ossia del citato atto di approvazione della nomina in data
13 luglio 1981, rendeva la successiva delibera illegittima per eccesso
di potere e per violazione di legge.
Contro tale atto la Regione ricorre per conflitto di attribuzione,
lamentando la violazione degli artt. 125 Cost., 45 l. n. 62 del 1953,
16 l. reg. n. 41 del 1979.
Rileva la ricorrente che gli atti dell'Ente di sviluppo nelle
Marche, come quelli di tutti i consimili enti locali, debbono essere
sottoposti solo alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 l. reg. n.
41 del 1979. Il controllo effettuato da quest'ultima, in quanto analogo
a quello svolto dal Comitato regionale previsto dall'art. 130 Cost.,
è, secondo la ricorrente, sottratto all'ulteriore controllo della
Commissione statale, dandosi luogo, diversamente, ad una duplicazione
lesiva del riparto delle competenze tra Stato e Regione.
2. - La Presidenza del Consiglio dei ministri si costituiva
tardivamente, ossia oltre il termine previsto dall'art. 27, terzo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, onde
l'atto di costituzione veniva dichiarato inammissibile con ordinanza
del 29 aprile 1983 n. 121 (va peraltro osservato che l'inammissibilità
dell'atto di costituzione non limita affatto l'esame della problematica
relativa alla materia in oggetto, emergendo a sufficienza dagli atti di
causa tutti gli elementi necessari). Con la stessa ordinanza la Corte
respingeva l'istanza di sospensione dell'atto impugnato, proposta dalla
Regione ricorrente.
3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica del 10 luglio 1984 la
Regione depositava una memoria, ulteriormente argomentando la tesi
della non sottoponibilità dell'atto della Giunta regionale - con cui
era stata approvata la nomina del direttore generale dell'ente in
questione - al controllo della Commissione governativa.
La Presidenza del Consiglio dei ministri si doleva della
dichiarazione di inammissibilità della sua costituzione, ma la Corte
con ordinanza pronunciata nella stessa udienza confermava il suo
precedente provvedimento.
Essendo successivamente deceduto il Giudice costituzionale Arnaldo
Maccarone, che faceva parte del collegio giudicante, la causa è stata
nuovamente discussa nell'udienza del 12 dicembre 1984. Considerato in diritto :
1. - Con il conflitto di attribuzione che viene all'esame della
Corte, la Regione Marche deduce che l'approvazione da parte della
Giunta regionale, in data 13 luglio 1981, della deliberazione adottata
il 22 giugno 1981 n. 36 dal Consiglio di amministrazione dell'"Ente di
sviluppo nelle Marche" e relativa alla nomina del direttore generale
(cui diede successivamente esecuzione il presidente dell'Ente
medesimo), non è soggetta al controllo della Commissione governativa
di cui agli artt. 125 della Costituzione e 45 l. 10 febbraio 1953 n.
62. Da ciò consegue, secondo la Regione, che, essendo la
deliberazione de qua pienamente efficace per effetto della ricordata
approvazione, legittimamente, con l'altra e successiva deliberazione 9
settembre 1981 n. 3251, venne determinato dalla stessa Giunta regionale
il trattamento economico del predetto direttore generale. Illegittimo,
per contro, perché invasivo della competenza regionale, sarebbe l'atto
della predetta Commissione governativa in data 26 marzo 1982 n. 8069,
con cui fu annullata la deliberazione da ultimo indicata nonché quella
n. 816 del 12 marzo 1982 (che l'aveva confermata), sul rilievo che non
era stato trasmesso il sopra detto provvedimento relativo alla nomina,
ossia quello del 13 luglio 1981, il quale costituiva l'indispensabile
presupposto dell'attribuzione del trattamento economico.
Riconosce la Regione che gli atti di amministrazione attiva emessi
dai suoi organi - come quello, ora indicato, della Giunta regionale,
relativo alla retribuzione del direttore generale - sono soggetti a
controllo statale; deve invece ritenersi che il controllo sugli atti
dell'Ente di sviluppo si esaurisce nell'ambito regionale in base al
disposto dell'art. 16 l. reg. 24 novembre 1979 n. 41 (contenente la
ristrutturazione del predetto Ente), il quale sottopone le relative
deliberazioni all'approvazione di organi regionali: in particolare le
deliberazioni di maggior rilievo, previste nel primo comma (e
concernenti il regolamento di amministrazione e di contabilità, quello
organico del personale, il bilancio di previsione e di rendiconto) sono
devolute al Consiglio regionale; mentre alla Giunta sono devolute le
altre considerate nel secondo comma, tra le quali rientrano quelle in
esame. Pertanto - prosegue la ricorrente - lo Stato, con il suddetto
atto 26 marzo 1982 n. 8069 della Commissione governativa, ha invaso la
sfera di competenza regionale, pretendendo di esercitare il controllo
sulla nomina del direttore generale dell'Ente.
In conclusione, la ricorrente chiede che sia riconosciuta la
propria competenza in subiecta materia e venga annullata la ricordata
deliberazione 26 marzo 1982 della Commissione di controllo
sull'Amministrazione regionale delle Marche.
2. - La risoluzione del conflitto esige che la Corte
preliminarmente esamini la funzione della indicata approvazione,
nell'ambito della serie procedimentale in cui essa è inserita, e
precisamente stabilisca se essa vada considerata come atto di
amministrazione attiva ovvero come esercizio del potere di controllo.
In linea di principio, conformemente ad un autorevole e ormai quasi
generale orientamento, ritiene la Corte di dover propendere per la
seconda delle qualificazioni prospettate, in quanto l'approvazione non
si collega intrinsecamente con l'attività dell'organo o dell'ente
soggetto a controllo, in modo da dar vita ad un atto complesso, ma
rimane fuori dalla fattispecie costitutiva e ne condiziona soltanto
l'efficacia. Com'è noto, nel nostro ordinamento non mancano casi, ad
es. in materia urbanistica, in cui il legislatore si esprime
impropriamente, indicando con l'espressione "approvazione" un'attività
di positiva ingerenza nella sfera del soggetto passivo; ma nel caso in
esame non par dubbio che il termine sia stato impiegato correttamente
dal cit. art. 16 l. reg. n. 41/1979, in quanto il controllo è
circoscritto al mero accertamento della conformità alla legge
dell'atto controllato, e il potere della Regione, se l'approvazione non
è accordata, si esaurisce nel mero annullamento dell'atto, senza
alcuna possibilità di interferenza nell'esercizio dell'azione
amministrativa, neppure impartendo direttive ovvero indirizzi di
gestione. Tale ingerenza è invece indispensabile perché sia
configurabile un'attività di amministrazione attiva, la quale in
effetti è prevista, con evidente contrapposizione, successivo art. 17:
in questo sono infatti elencati gli atti con cui la regione può
positivamente interferire, con il proprio intervento, nell'azione
dell'ente sottordinato, emettendo provvedimenti diretti alla
realizzazione dei fini del medesimo.
Dai superiori rilievi discende che il potere devoluto all'organo
regionale rientra in questo caso nell'ambito dell'attività di
controllo propriamente detto.
Né, può essere omesso di ricordare come la norma dell'art. 16
cit. è completata dalla previsione di automatica esecutività delle
deliberazioni dell'Ente, se l'annullamento non è pronunciato entro il
termine di venti giorni dal loro ricevimento. Ciò rende anche
concretamente impossibile un successivo controllo statale, il quale ha
sempre carattere preventivo e non è quindi ammissibile se l'atto in
questione sia già divenuto esecutivo a causa dell'inerzia dell'organo
regionale.
3. - La soluzione prospettata si trova peraltro in linea con la
giurisprudenza di questa Corte.
In proposito giova premettere che l'art. 117 Cost., nell'elencare
le materie attribuite alla potestà regionale, indica per prima
"l'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti
dalla Regione". In relazione a tale previsione normativa la Corte
ritenne in un primo momento che la competenza regionale non si
estendesse alla materia dei controlli, riservata in ogni caso allo
Stato (cfr. sentt. nn. 24 del 1957, 40 e 164 del 1972 e 62 del 1973).
Ma successivamente ha considerato che non è possibile separare la
funzione di controllo da quella concernente l'"ordinamento" dell'ente,
in quanto la prima inerisce strettamente alla seconda: pertanto
l'"ordinamento" comprende l'intero procedimento relativo agli atti
emessi dagli enti preposti alla cura delle materie di cui all'art. 117,
senza la possibilità di limitazioni e frazionamenti, che sarebbero
ingiustificati e irrazionali. Tale nuovo orientamento, iniziato con la
sent. 19 dicembre 1973 n. 178 e più esplicitamente ribadito con la
sent. 9 dicembre 1976 n. 244, trova ora altresì conforto nel d.P.R.
24 luglio 1977 n. 616, il quale nell'art. 13 espressamente dispone che
l'"ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione"
concerne anche la materia dei "controlli". Anzi, la formula legislativa
è talmente comprensiva da dissipare gli eventuali dubbi rispetto ai
provvedimenti dei c.d. enti strumentali (come quelli di sviluppo
agricolo), che una parte della dottrina vorrebbe considerare
diversamente dagli altri enti regionali, quali rami staccati ma pur
sempre appartenenti all'apparato amministrativo della regione, con la
conseguenza che i loro atti sarebbero soggetti, al pari di quelli degli
organi della regione stessa, al controllo ex art. 125 della
Costituzione.
Né in contrario vale obiettare, come pur è stato fatto, che in
tal modo le regioni, creando degli enti strumentali e trasferendo ad
essi alcune delle proprie funzioni, si sottraggono in definitiva alla
regola del controllo statale. Questa regola infatti non è assoluta,
come si evince direttamente dalla stessa Costituzione, secondo cui il
controllo sui provvedimenti degli enti territoriali minori (comuni,
province e loro consorzi) si esauriscono nell'ambito regionale -
mediante attribuzione delle relative funzioni al CO.RE.CO. - e non sono
soggetti alla verifica di alcun organo statale, nemmeno quando
deliberano nelle materie ad essi delegate dalle Regioni (artt. 130
Cost. e 4 l. n. 382 del 1975).
Perciò non può ritenersi contrastare con la previsione
costituzionale il fatto che l'esclusione del controllo statale si
riscontri anche per gli enti che operano nelle materie devolute alle
regioni: invero per essi può essere sufficiente, ai fini della tutela
del pubblico interesse, il controllo dalle medesime effettuato.
4. - In base alle superiori osservazioni non sembra dubbio nella
specie che il controllo sulla deliberazione del Consiglio di
amministrazione dell'Ente, n. 36 del 22 giugno 1981, legittimamente sia
avvenuto e si sia esaurito nell'ambito regionale con l'atto della
Giunta in data 13 luglio 1981. La pretesa della Commissione governativa
di un ulteriore controllo in proposito risulta dunque illegittima
perché invasiva della competenza regionale e l'illegittimità si
comunica al rifiuto di approvazione della successiva deliberazione
della Giunta regionale n. 3251 del 1981 nonché del ricordato atto 12
marzo 1982 n. 816. Conclusivamente, pertanto, il conflitto va risolto
nel senso sostenuto dalla Regione Marche.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) Dichiara che spetta esclusivamente alla Regione Marche il
potere, previsto dall'art. 16, secondo comma, l. reg. 24 novembre 1979
n. 41, di effettuare il controllo sulla deliberazione 22 giugno 1981 n.
36 del Consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo nelle Marche
relativa alla nomina del direttore generale dell'Ente.
2) Annulla, per l'effetto, la deliberazione 26 marzo 1982 n. 8069,
con cui la Commissione governativa di controllo sull'Amministrazione
della Regione Marche ha annullato gli atti della Giunta regionale n.
3251 del 9 settembre 1981 e 816 del 12 marzo 1982.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte