Corte costituzionale

Ordinanza n. 21/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/02/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 621 del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30

settembre 1996 dal pretore di Reggio Calabria nel procedimento di

esecuzione nei confronti di Bartolo Orlando, iscritta al n. 100 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso di un processo di esecuzione nel quale il

padre del debitore aveva proposto opposizione al pignoramento di beni

presso la comune casa di abitazione, pretendendo di esserne

proprietario, il pretore di Reggio Calabria, in funzione di giudice

dell'esecuzione, con ordinanza emessa il 30 settembre 1996 ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 621 del

codice di procedura civile;

che le disposizioni denunciate stabiliscono la presunzione di

appartenenza al debitore dei beni mobili esistenti nella sua casa di

abitazione ed escludono che il terzo opponente possa provare per

testimoni il suo diritto di proprietà, tranne che ciò sia reso

verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal debitore

o dal terzo;

che il giudice rimettente, nel sollevare la questione di

legittimità costituzionale, ha, con separata e contestuale

ordinanza, sospeso l'esecuzione, fissando l'udienza per il merito del

procedimento di opposizione;

che il titolo esecutivo si riferirebbe a somme dovute allo Stato

per pena pecuniaria e spese di giustizia, sicché, coinvolgendo il

pignoramento beni rivendicati dal terzo, potrebbe valere il principio

che la responsabilità penale è solo personale (art. 27 della

Costituzione), intendendosi tale principio riferito anche alle

sanzioni pecuniarie;

che il limite posto alla prova testimoniale dall'art. 621 cod.

proc. civ., che non distingue il terzo opponente in genere dal terzo

opponente convivente con il debitore, violerebbe il principio di

eguaglianza (art. 3 della Costituzione) ed il diritto di agire in

giudizio a tutela dei propri diritti (art. 24 della Costituzione),

giacché la presunzione di appartenenza dei beni mobili dovrebbe

valere anche per le altre persone che convivono con il debitore nella

stessa casa;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, sottolineando che identiche questioni di legittimità

costituzionale sono state più volte giudicate dalla Corte non

fondate (da ultimo con ordinanza n. 307 del 1995), sicché, in

mancanza di profili o argomenti nuovi, la questione sollevata dal

pretore di Reggio Calabria dovrebbe essere dichiarata manifestamente

infondata o, comunque, non fondata;

Considerato che dalle due ordinanze collegate e congiuntamente

trasmesse dal pretore di Reggio Calabria alla Corte - l'una di

sospensione dell'esecuzione in attesa del giudizio sulla opposizione,

l'altra che solleva la questione di legittimità costituzionale nello

stesso processo di esecuzione - risulta che il pretore, in funzione

di giudice dell'esecuzione, ha già ritenuto che sussistessero giusti

motivi per sospendere il processo esecutivo (art. 624 cod. proc.

civ.): sicché, rispetto al provvedimento adottato, la questione di

legittimità costituzionale non è più rilevante (cfr. ordinanze nn.

301 e 300 del 1997), mentre, con riferimento alla cognizione del

merito dell'opposizione, la stessa questione è egualmente

irrilevante, essendo anticipata (cfr. sentenza n. 336 del 1995)

rispetto al relativo giudizio, che non risulta neppure sospeso;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 513 e 621 del codice di

procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal pretore di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:21 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte