Sentenza n. 210/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1972 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12
della legge regionale della Valle d'Aosta 8 novembre 1956, n. 6 (norme
per la protezione della flora spontanea nel territorio della Valle
d'Aosta), promossi con quattro ordinanze emesse il 27 novembre 1970 dal
pretore di Aosta nei procedimenti penali rispettivamente a carico di
Ciolino Giuseppe, Politano Francesco ed altro, Semenzin Luigi e Conte
Giovanni ed altri, iscritte ai nn. 23, 24, 25 e 26 del registro
ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 87 del 7 aprile 1971 e nel Bollettino Ufficiale della Valle d'Aosta
n. 2 del 27 febbraio 1971.
Udita nella camera di consiglio del 24 ottobre 1972 la relazione
del Presidente Giuseppe Chiarelli.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento penale in corso davanti al pretore di Aosta a
carico di tale Giuseppe Ciolino, imputato della contravvenzione di cui
all'art. 12 della legge della Regione Val d'Aosta 8 novembre 1956, n.
6, per essere stato sorpreso a estirpare piante spontanee dichiarate
protette ai sensi della detta legge, il difensore d'ufficio sollevava
questione di legittimità costituzionale, in quanto con tale legge la
Regione avrebbe legiferato in materia penale.
Il pretore, ritenutane la non manifesta infondatezza, con ordinanza
27 novembre 1970 rimetteva a questa Corte la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12 della legge citata per contrasto con gli
artt. 3, 5 e 25, secondo comma, della Costituzione.
La stessa questione il pretore sollevava d'ufficio, con ordinanze
di pari data e di identico contenuto, nei giudizi penali a carico di
Francesco Politano e Giuseppe Sabatino, di Giovanni Conte e altri e di
Luigi Semenzin.
Non essendosi costituita nel presente giudizio nessuna delle parti,
le cause sono state decise in camera di consiglio, ai sensi dell'art.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :
1. - Data l'identità delle questioni, le cause possono essere
decise con unica sentenza.
2. - Oggetto dell'impugnativa è l'art. 12 della legge regionale 8
novembre 1956, n. 6 (Norme per la protezione della flora spontanea nel
territorio della Valle d'Aosta), il quale stabilisce nel primo comma
che i contravventori alle norme della legge stessa "sono puniti a mente
delle sanzioni previste dal codice penale".
L'ordinanza del pretore di Aosta si richiama preliminarmente al
principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che le
Regioni non sono legittimate a emettere norme penali. Da tale principio
deduce l'affermazione che è necessario che la norma penale statuale si
riconnetta a norme regionali già entrate in vigore, perché
l'intervento legislativo dello Stato è legittimo solo se opera in
vista delle esigenze di garanzia dell'unità dello Stato (art. 5 Cost.)
e dell'eguaglianza dei cittadini (art. 3, primo comma, Cost.), così da
ottemperare al principio della irretroattività della legge penale
(art. 25, secondo comma, Cost.); conseguentemente essa non potrebbe
assumere i requisiti della norma in bianco.
Nella specie, prosegue l'ordinanza, la normativa in questione si
inquadra nel più ampio contesto dell'art. 734 cod. pen., che, com'è
noto, stabilisce la pena dell'ammenda per "chiunque, mediante
costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera
le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione
dell'autorità": tale norma va configurata come norma penale in bianco,
in quanto, per la sua applicabilità, presuppone un atto amministrativo
con cui l'autorità riconosce in un immobile una bellezza della natura
e, come tale, lo sottopone alla speciale protezione giuridica.
La Regione Valle d'Aosta, sempre secondo l'ordinanza, ha il potere
di effettuare il riconoscimento, penalmente rilevante, delle bellezze
naturali; ma ad essa non spettano le valutazioni concrete che, a
integrazione e specificazione di quel riconoscimento, accertano quali
azioni penalmente illecite debbano impedirsi in quanto lesioni della
bellezza naturale.
La norma impugnata sarebbe illegittima, non soltanto perché
difetterebbe del presupposto del provvedimento istitutivo del vincolo,
ma perché, operando una valutazione di una specifica condotta
deturpatrice delle bellezze paesaggistiche, che dovrebbe essere
affidata al libero apprezzamento giudiziale, integrerebbe una autonoma
fattispecie di reato. Essa pertanto contrasterebbe col principio della
esclusiva appartenenza allo Stato della potestà penale, quale si
desume dai citati articoli 3, 5 e 25 della Costituzione.
3. - La questione non è fondata.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare, per quanto
riguarda il collegamento della competenza legislativa regionale con la
potestà penale riservata allo Stato, che non è esatto che la norma
penale statuale si debba riconnettere a norme legislative già entrate
in vigore (sent. n. 142 del 1969). Il principio della riserva penale
dello Stato non richiede che questo intervenga di volta in volta sulla
produzione legislativa regionale per integrarla, ove occorra, con la
disciplina penale; il che, oltre tutto, renderebbe inoperante la legge
regionale fino all'emanazione della legge statale. Il principio,
invece, è osservato quando la Regione, nel regolare una materia di sua
competenza, rimanda alla preesistente disciplina penale statale ad essa
applicabile. In tal modo l'autonomia legislativa attribuita dalla
Costituzione alle Regioni si armonizza col principio dell'unità dello
Stato, nel suo aspetto di unità dell'ordinamento penale, e col
principio dell'eguaglianza dei cittadini, ed è ottemperato il
principio della irretroattività della legge penale, giacché la legge
regionale, nel richiamarsi alla norma statale, disponendo per il futuro
non attribuisce a questa alcuna efficacia retroattiva.
Né gli accennati principi escludono che la legge regionale possa
richiamare una norma penale in bianco, la quale, com'è proprio della
sua natura, sarà applicabile in quanto integrata nella sua parte
precettiva.
Sulla base di queste precisazioni, che dimostrano l'infondatezza
delle premesse da cui muove l'ordinanza, va esaminata la questione se
l'art. 12 impugnato, col richiamare le norme del codice penale, e
implicitamente l'art. 734 di esso, abbia violato il principio della
riserva statale in materia penale.
4. - L'art. 734 cod. pen. rientra, come l'ordinanza afferma, nella
categoria delle c.d. norme in bianca, non solo in quanto la sua
applicazione richiede un atto dell'autorità che abbia dichiarato la
bellezza naturale di un luogo, ma in quanto il suo contenuto precettivo
si integra con le disposizioni che stabiliscono la "speciale
protezione" delle bellezze naturali. Il precetto in esso racchiuso
colpisce pertanto l'opera di distruzione, o comunque di alterazione
dello stato di un luogo, compiuta in violazione delle norme che
assicurano tale protezione: in sostanza, in violazione della
legislazione protettiva delle bellezze naturali.
Nel caso in esame la Regione, con suo atto legislativo, ha
dichiarato bene da tutelare, sottoponendolo a speciale protezione, la
flora spontanea della Valle d'Aosta, "in quanto concorre a creare la
bellezza naturale dei luoghi e l'aspetto e le caratteristiche naturali
ed ambientali di particolari zone e località alpine" (art. 1).
È fuori contestazione la competenza esclusiva della Regione in
materia di "tutela del paesaggio", ai sensi dell'art. 2, lett. q),
dello Statuto. Ed è anche fuori dubbio che il campo della protezione
delle bellezze naturali si estende alla vegetazione, com'è confermato
dall'art. 9, secondo comma, n. 1, Reg. 3 giugno 1940, n. 1357 (di
applicazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497), che del
resto è aderente all'art. 812 del codice civile.
Ma la tutela della vegetazione spontanea come bellezza naturale, e
in particolare di quella aperta alla disponibilità del pubblico,
richiede che siano determinati i modi di protezione di essa. Vale a
dire, richiede che, nello stabilirne la protezione, siano determinate
le condizioni perché ad essa sia conservato il carattere di elemento
costitutivo della bellezza naturale, e, conseguentemente, richiede la
individuazione dei fatti che, secondo le valutazioni della legge che ne
stabilisce la speciale protezione, possono produrre l'alterazione o la
distruzione di tale carattere.
Pertanto, con lo stabilire la protezione della flora spontanea
alpina e col vietare atti valutati come produttivi di distruzione o
alterazione del suo carattere di bellezza naturale, riportandosi alle
sanzioni previste dal codice penale, la legge regionale non ha creato
una nuova fattispecie di reato in aggiunta a quella prevista dall'art.
734, ma ha individuato una serie di comportamenti che in essa
rientrano, specificando il contenuto precettivo della norma, in
relazione a quella speciale protezione a cui essa stessa rinvia.
Né, così operando, il legislatore regionale ha invaso il campo di
apprezzamenti riservati al potere giurisdizionale, come lamenta
l'ordinanza, giacché al potere giurisdizionale appartiene
l'applicazione della norma completa nel suo contenuto.
Può aggiungersi a questo proposito che la determinazione
legislativa dei comportamenti che cadono sotto le sanzioni del codice
penale, in quanto contrastanti con la speciale protezione della
bellezza naturale a cui l'art. 734 fa riferimento, assicura, con la sua
efficacia generale, l'eguale applicazione della disciplina protettiva,
nell'ambito del territorio regionale, sottraendola a valutazioni caso
per caso, ed eventualmente fra loro difformi, della idoneità dei
singoli atti a costituire lesione della bellezza naturale protetta.
Dalle esposte considerazioni deriva che la norma impugnata non
viola il principio della esclusiva competenza dello Stato in materia
penale, né contraddice alle norme della Costituzione invocate
nell'ordinanza a fondamento di tale principio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12 della legge regionale della Valle d'Aosta 8 novembre 1956,
n. 6 (Norme per la protezione della flora spontanea nel territorio
della Valle d'Aosta), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 25,
secondo comma, della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe
indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte