Corte costituzionale

Ordinanza n. 210/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/12/1982 · relatore Leopoldo Elia

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 28

della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), degli

artt. 29, n. 1, e 39 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del

testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), degli artt. 2, 7,

comma secondo, 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034

(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) e degli artt. 2 e

4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E (Abolizione del

contenzioso amministrativo), promossi con due ordinanze emesse il 6

ottobre 1981 della Corte di cassazione - Sezioni unite civili - e con

ordinanza emessa il 13 febbraio 1982 dal Pretore di Viterbo,

rispettivamente iscritte ai nn. 69, 70 e 223 del registro ordinanze

1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 157,

164 e 255 del 1982.

Visti gli atti di costituzione del Sindacato Nazionale Autonomo

Lavoratori Banca d'Italia - SNALBI -' dell'Unione Sindacale tra il

Personale dell'Istituto di Emissione - USPIE - e della Banca d'Italia;

udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice

relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che la Corte di cassazione e il Pretore di Viterbo hanno

sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 28 della

legge 20 maggio 1970, n. 300; 29, n. 1, e 39 del r.d. 26 giugno 1924,

n. 1054; 2, 7, secondo comma, 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n.

1034; 2 e 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione.

Considerato che tali questioni, già dichiarate inammissibili con

sentenza n. 169 del 1982, sono state formulate - pur col nuovo richiamo

alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E - in modo da non

consentire l'esatta individuazione del thema decidendi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 29,

n. 1, e 39 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; 2, 7, secondo comma, 19 e

21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 2 e 4 della legge 20 marzo

1865, n. 2248, allegato E, promosse con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.

F.to LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

ANTONINO DE STEFANO - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte