Sentenza n. 210/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1983 · relatore Oronzo Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 44d.P.R. 636/1972
- art. 10d.P.R. 636/1972
- art. 15d.P.R. 636/1972
- art. 42d.P.R. 636/1972
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 44 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della discipina del
contenzioso tributario), degli artt. 10 e 15 della lgge 9 ottobre 1971,
n. 825 (legge di delegazione) e del combinato disposto degli artt. 42 e
44 del suddetto d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, promossi con le
ordinanze emesse il 14 marzo 1977 dalla Commissione tributaria di
secondo grado di Napoli, il 25 febbraio 1978 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Matera e il 24 marzo 1979 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Pescara (due ordinanze),
rispettivamente iscritte ai nn. 120 e 369 del registro ordinanze 1978
ed ai nn. 558 e 559 del registro ordinanze 1980 e pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 138 e 293 del 1978 e n. 277 del
1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con due ordinanze, identiche quanto alla motivazione ed emesse
entrambe in data 24 marzo 1979 (nn. 558 e 559 del reg. ord. 1980), la
Commissione tributaria di primo grado di Pescara sollevava questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui impone anche all'erede
dell'originario ricorrente di presentare istanza di trattazione, a pena
di estinzione della procedura. Preso atto di quanto deciso dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 63 del 1967, il collegio rimettente
rileva come il caso di specie prospetti un profilo nuovo e diverso
rispetto a quelli della ricordata pronuncia della Corte in quanto
l'applicazione all'erede del contribuente dello stesso onere violerebbe
l'art. 24 della Costituzione, atteso che questi potrebbe addirittura
ignorare la pendenza del ricorso proposta dal de cuius.
Non si aveva costituzione di parti; spiegava intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la proposta questione fosse
dichiarata infondata. Si osservava all'uopo che, con riferimento alle
situazioni di fatto e di diritto esistenti nella fattispecie in esame,
la posizione processuale dell'erede, alla data di entrata in vigore del
d.P.R. n. 636 del 1972, sarebbe perfettamente identica a quella
dell'originario ricorrente.
2. - Con l'ordinanza in data 25 febbraio 1978, (n. 369 del reg.
ord. 1978), la Commissione tributaria di primo grado di Matera
sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale degli
artt. 10 e 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e dell'art. 44 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, per preteso contrasto con l'art. 76
della Costituzione.
Rilevava al riguardo il collegio a quo come, relativamente alle
norme della legge delega, queste contrasterebbero con l'art. 76 della
Costituzione per non aver dettato principi direttivi ben definiti in
materia; e, per contro, che l'art. 44 del citato d.P.R. n. 636 del
1972 violerebbe lo stesso parametro costituzionale, nella parte in cui
prevede l'onere di presentare istanza di trattazione del ricorso a pena
di estinzione della procedura, in quanto si sarebbe legiferato in
materia non delegata, atteso che tale norma avrebbe "esorbitato i
confini previsti anche se genericamente, dalla legge di delegazione".
Non si aveva costituzione di parti; spiegava intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la proposta
questione fosse dichiarata infondata, essendo i criteri direttivi di
cui alla legge delega sufficientemente individuati e precisi e, per
contro, perfettamente adeguata agli stessi la disposizione di cui
all'art. 44 più volte citato.
3. - Con ordinanza in data 14 marzo 1977 (n. 120 del reg. ord.
1978), la Commissione tributaria di secondo grado di Napoli, a seguito
di ricorso dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette della stessa
città, sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 44 e 42 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636, nella parte in cui dette norme, secondo la interpretazione
accolta dal giudice rimettente, imporrebbero al privato l'onere di
presentare l'istanza di trattazione del ricorso anche ove il ricorrente
avesse adito le commissioni di nuova istituzione, pur avendo presentato
il ricorso al competente ufficio impositore, in quanto le predette
commissioni non si erano ancora insediate.
Ad avviso della commissione, tale disciplina contrasterebbe con
l'art. 24 della Costituzione, atteso che in una ipotesi quale quella
regolata dall'art. 42, terzo comma, ci si troverebbe di fronte ad un
comportamento concludente, da parte del contribuente, nel senso di una
precisa volontà di richiedere con caratteristiche di attualità la
trattazione del ricorso; donde la prospettata violazione del diritto di
difesa, scaturente dall'imposizione dell'onere di presentare un'istanza
di trattazione a pena di estinzione della procedura.
Si rileva anche che l'applicazione di una disciplina quale quella
testé descritta sarebbe in contrasto con i principi contenuti nella
legge delega 9 ottobre 1971, n. 825; infatti, in ispecie, l'art. 10, n.
14, della detta legge prescriveva al legislatore delegato, tra l'altro,
di semplificare i rapporti tributari, donde la possibile violazione
dell'art. 76 della Costituzione.
Non si aveva costituzione di parti; spiegava intervento il
Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura
generale dello Stato.
Nell'atto di intervento si formulava preliminarmente una eccezione
di inammissibilità, fondata sul rilievo che l'interpretazione adottata
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli sarebbe
inesatta, atteso che, nel caso di applicazione del terzo comma
dell'art. 42 del d.P.R. n. 636 del 1972, non sarebbe richiesta alcuna
ulteriore istanza di trattazione a norma dell'art. 44 della stessa
disposizione legislativa.
Nel merito, si chiedeva che le proposte questioni fossero
dichiarate infondate; ad avviso dell'Avvocatura le precedenti decisioni
della Corte in subiecta materia avrebbero ampiamente chiarito che
l'onere dell'istanza di trattazione non contrasta per sua natura con la
garanzia costituzionale del diritto di difesa e, per contro, si
inquadra nei principi e criteri direttivi enunciati nella normativa
delegante; né sarebbe possibile alcuna distinzione fra le diverse
fattispecie cui la norma è applicabile. Considerato in diritto :
1. - Le quattro ordinanze di cui in narrativa sollevano tutte
questioni di legittimità costituzionale identiche o attinenti alla
stessa materia. Vanno pertanto riunite e decise con unica sentenza.
2. - Con le ordinanze nn. 558 e 559 del reg. ord. 1980 la
Commissione tributaria di primo grado di Pescara ripropone alla Corte,
in relazione all'art. 24 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
636, nella parte in cui detta norma impone anche all'erede
dell'originario ricorrente di presentare, a pena di estinzione del
procedimento, istanza di trattazione del ricorso proposto dal de cuius
prima della entrata in funzione delle Commissioni tributarie. Tale
questione è stata già esaminata dalla Corte in relazione all'art. 24
(oltre che all'art. 3) della Costituzione e dichiarata non fondata con
la sentenza n. 243 del 1982.
Non essendo proposti profili o motivi nuovi, la questione va
dichiarata manifestamente infondata.
3. - Con l'ordinanza n. 369 del reg. ord. 1978 la Commissione
tributaria di primo grado di Matera sollevava questione di legittimità
costituzionale dello stesso sopra citato art. 44 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636 nonché degli artt. 10 e 15 della legge delega 9 ottobre
1971, n. 825, in relazione all'art. 76 della Costituzione, sostenendo
che le dette norme della legge delega non avrebbero dettato principi
direttivi chiari e ben definiti e che la disposizione dell'art. 44 del
d.P.R. n. 636 si riferirebbe a materia non delegata.
Tale questione, con riferimento all'art. 44 del d.P.R. n. 636 del
1972, è stata dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n.
243 del 1982, mentre con riferimento agli artt. 10 e 15 della legge n.
825 del 1971 è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza
n. 85 del 1980 e con riferimento al solo art. 10 è stata dichiarata
manifestamente infondata con ordinanza n. 203 del 1983.
Essa è dunque manifestamente infondata.
4. - Con l'ordinanza n. 120 del reg. ord. 1978 la Commissione
tributaria di secondo grado di Napoli ha proposto questione incidentale
di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 42 e
44 del più volte citato d.P.R. n. 636 del 1972 nella parte in cui
l'obbligo del contribuente di presentare alla Commissione istanza di
fissazione del ricorso sussiste - sempre a pena di estinzione della
procedura - anche nell'ipotesi in cui, a termine dell'art. 42, terzo
comma, i ricorsi diretti alle commissioni non ancora insediate siano
stati presentati ai competenti uffici giudiziari.
Assume il giudice a quo che in questo caso il contribuente avrebbe
già espresso senza equivoci la propria volontà di trattazione del
ricorso, sicché il pretendere - a pena di estinzione della procedura -
una nuova istanza di fissazione diretta alla Commissione comporterebbe
una violazione del diritto di difesa. Inoltre ne deriverebbe una
complicazione inutile dei rapporti tributari in contrasto con l'art.10
della legge delega n.825 del 1971 che imponeva al legislatore delegato
il criterio della semplificazione dei rapporti tributari nelle varie
fasi. Da ciò la violazione degli artt. 24 e 76 della Costituzione.
Sotto quest'ultimo profilo la questione non è stata affrontata
dalla Corte, e non consente una decisione di manifesta infondatezza.
5. - La Corte ritiene di poter procedere all'esame della questione
in camera di consiglio, ancorché si sia verificato l'intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura
genrale dello Stato. E ciò a norma dell'art. 26, comma secondo, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale dispone che "qualora non si
costituisca alcuna parte... la Corte può decidere in camera di
consiglio".
Il presupposto dell'applicazione nel senso detto di tale norma è
costituito dalla negazione della qualità di "parte" nel Presidente del
Consiglio (non quando esso sia stato parte nel giudizio principale, ma)
quando esso interviene nel giudizio incidentale di legittimità
costituzionale.
La Corte ritiene che la questione possa essere decisa utilizzando
un elemento di giudizio testuale e uno desunto dal sistema.
In primo luogo il testo della legge. Il citato art. 26 della legge
n. 87 del 1953 che esclude la necessità dell'udienza quando non vi sia
alcuna parte costituita segue immediatamente l'art. 25 il quale in due
commi distinti tratta separatamente della facoltà delle "parti" e di
quella del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della
Giunta Regionale. La netta distinzione e separazione indica che i
Presidenti del Consiglio dei ministri e della Giunta Regionale non
appartengono alla categoria delle "parti".
Vero è che l'art. 8 delle Norme integrative 16 marzo 1956 per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, a proposito della
convocazione della Corte in udienza pubblica, stabilisce che il decreto
di fissazione dell'udienza è comunicato in copia alle "parti
costituite", considerando unitariamente le parti in senso proprio e gli
intervenienti, e che l'art. 17, comma secondo, stabilisce, senza
distinguere tra parti ed intervenienti, che "dopo la relazione, i
difensori delle parti svolgono succintamente i motivi delle loro
conclusioni (al quale riguardo deve però ricordarsi che la dottrina
non ha mancato di sottolineare il rilievo che assume la prassi costante
secondo la quale l'Avvocatura parla sempre per ultima dopo i difensori
delle parti). Ma è vero anche che gli artt. 3 e 4 trattano
distintamente (come fa l'art. 25 della legge n. 87) della "costituzione
delle parti" e dell'"intervento in giudizio del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Presidente della Giunta Regionale"; mentre
l'art. 9 contiene una disposizione ripetitiva dell'art. 26 della legge
n. 87.
Pertanto le non univoche enunciazioni delle Norme integrative
(tuttavia destinate ad assicurare sia alle parti, sia agli
intervenienti, la comunicazione della data di trattazione della causa,
in udienza o in camera di consiglio, e conseguentemente la facoltà di
presentare memoria illustrativa anche in questo secondo caso) non
possono invalidare, anche per la loro natura, la chiara distinzione che
la legge n. 87 ha posto tra parti ed intervenienti.
La quale - ed è questo il secondo fondamentale elemento di
giudizio - è conseguente e coerente alla natura incidentale del
giudizio costituzionale. Costituendo il giudizio di legittimità un
incidente del giudizio di merito, è a questo, necessariamente, che
bisogna far capo per stabilire quali siano le parti "in causa", cioè,
secondo la definizione della dottrina processualistica, quelle che
propongono la domanda o in nome delle quali la domanda è proposta e
quelle contro le quali è diretta la domanda medesima.
La Corte non ignora le controversie e discussioni della dottrina
intorno al difficile problema dell'inquadramento dommatico
dell'intervento del Presidente del Consiglio nel giudizio
costituzionale e delle critiche che all'istituto così come organizzato
vengono mosse per le sue anomalie.
Ma anche in dottrina è prevalente l'opinione che esclude la
qualità di parte nel Presidente del Consiglio che interviene innanzi
la Corte, proprio perché come è stato osservato, le "parti" in senso
tecnico-giuridico sono soltanto quelle stesse che erano parti nel
processo da cui la questione proviene. Conclusione coincidente con
quella che la Corte trae dalla natura incidentale del giudizio di
costituzionalità e dal testo della legge n. 87 del 1953.
6. - Pertanto la Corte passa ad esaminare nel merito la questione
proposta dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli.
Va innanzi tutto respinta la eccezione di inammissibilità
formulata dall'Avvocatura dello Stato nel suo atto di intervento,
fondata su un'interpretazione della norma opposta a quella che ne ha
fatto il giudice a quo.
Sostiene l'Avvocatura che la Commissione tributaria di secondo
grado di Napoli ha errato nell'applicare il regime transitorio
dell'art. 44 a tutti i ricorsi presentati prima dell'insediamento delle
nuove commissioni.
Senonché alla interpretazione della legge fatta dalla Commissione
l'Avvocatura non può opporre alcuna diversa manifestazione
giurisprudenziale; e, al contrario, la Commissione Tributaria Centrale
ha più volte avuto occasione di affermare che a norma del d.P.R. n.
636 del 1972, l'istanza di trattazione del ricorso doveva essere
presentata per tutte le controversie pendenti davanti alle commissioni
tributarie e per quelle che insorgessero dopo l'entrata in vigore del
decreto presidenziale fino alla data di insediamento delle nuove
commissioni.
7. - La questione è, dunque, ammissibile, ma non è fondata.
Le ragioni più volte esposte nelle precedenti ricordate pronunce
della Corte per respingere la censura di incostituzionalità rivolta
all'art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972 e all'art. 10 della legge delega
n. 825 del 1971, in relazione agli artt. 24 e 76 della Costituzione,
valgono anche a dimostrare la infondatezza della censura ora estesa
all'art. 42 del d.P.R. n. 636 del 1972.
Per quanto riguarda la pretesa inosservanza, da parte del
legislatore delegato, del criterio della semplificazione dei rapporti
tributari, è sufficiente osservare che la norma dell'art. 44 e quella
connessa dell'art. 42 del d.P.R. n. 636 del 1972, appaiono dirette a
realizzare, e in ogni caso non ad ostacolare, la semplificazione dei
rapporti tributari, accertando, mediante la richiesta domanda di
fissazione della trattazione dei ricorsi, quanti e quali di questi
corrispondessero all'attuale volontà di definizione dei presentatori,
in modo da consentire un chiarimento necessario nella situazione creata
dalla riforma del contenzioso tributario.
Quanto alla denunciata violazione dell'art. 24, essa, come non
esiste - ed è stato più volte dichiarato dalla Corte - a causa
dell'art. 44, così non esiste a causa dell'art. 42, terzo comma, il
quale si limita a stabilire a quali uffici (appunto gli uffici
finanziari) andavano presentati i ricorsi diretti alle commissioni non
ancora insediate, ma nulla dispone né aveva ragione di disporre circa
l'istanza di fissazione di udienza ed il suo termine di presentazione
decorrente in ogni caso dalla data di insediamento delle commissioni.
Si tratta di un onere per i ricorrenti la cui opportunità e necessità
possono essere e sono state discusse in sede politica, ma la cui
determinazione da parte del legislatore, quale uno degli strumenti del
passaggio al nuovo regime del contenzioso tributario, non può
costituire oggetto di pronunzia di incostituzionalità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636,
sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Pescara in
relazione all'art. 24 della Costituzione con le ordinanze n. 558 e 559
del reg. ord. 1980;
b) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nonché
degli artt. 10 e 15 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825,
sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Matera in
relazione all'art. 76 della Costituzione con l'ordinanza n. 369 del
reg. ord. 1978;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto degli artt. 42 e 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 636, sollevata in relazione agli artt. 24 e 76 della Costituzione
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Napoli con l'ordinanza
n. 120 del reg. ord. 1978.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte