Sentenza n. 210/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 25
luglio 1966, n. 603 (Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della
scuola media) e della legge 2 aprile 1968, n. 468 (Immissione degli
insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo
grado), promossi con due ordinanze emesse il 19 gennaio 1977 dal TAR
per il Piemonte sui ricorsi di Ferraris Oddone Alessandra e Antonelli
Giuliana contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altro,
iscritte ai nn. 157 e 158 del registro ordinanze 1977 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 dell'anno 1977.
Visti gli atti di costituzione del Ministero della Pubblica
Istruzione, del Provveditorato, di Ferraris Oddone Alessandra e di
Antonelli Giuliana nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1983 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen;
Uditi l'avv. Santi Cacopardo per Ferraris Oddone Alessandra e
Antonelli Giuliana e l'Avvocato dello Stato Renato Carafa per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento promosso da Antonelli Giuliana,
insegnante inserita tanto nella graduatoria dei professori legittimati
a chiedere l'assunzione nei ruoli della scuola media ai sensi della
legge n. 603 del 1966, quanto nella graduatoria dei professori
legittimati a chiedere l'assunzione nei ruoli della scuola secondaria
di secondo grado, a norma della legge n. 468 del 1968, il TAR per il
Piemonte ha sollevato questione di "legittimità costituzionale della
legge 25 luglio 1966, n. 603 nella parte in cui non prevede che la
nomina in ruolo degli insegnanti da essa contemplati comporti il
depennamento da altre graduatorie ad esaurimento in cui essi siano
ricompresi ovvero, in alternativa, della legge 2 aprile 1968, n. 468
nella parte in cui non prevede che la decorrenza della nomina in ruolo
degli insegnanti da essa contemplati sia quella prevista dalle
graduatorie ad esaurimento compilate in applicazione di precedenti
provvedimenti legislativi, in quanto l'una o l'altra contrastanti con
l'art. 3 della Costituzione".
Nell'ordinanza si espone che l'Antonelli fu, con distinti
provvedimenti, nominata nei ruoli sia della scuola media che di quella
secondaria di secondo grado ed invitata ad assumere servizio, lo stesso
giorno, in entrambe le sedi a lei assegnate. Ciò la costrinse ad una
scelta, che ella effettuò a favore della scuola secondaria di secondo
grado, sia pure dichiarando di voler far salva la decorrenza della
nomina prevista dalla legge n. 603. Per effetto della nomina,
dell'accettazione della stessa e della conseguente assunzione di
servizio presso la scuola secondaria di secondo grado a lei assegnata,
la ricorrente chiese la ricostruzione della carriera, ottenendo la
decorrenza della nomina, ai fini giuridici, dall'1 ottobre 1973, come
previsto dalla legge n. 468/1968, anziché la decorrenza dall'1 ottobre
1966, come le sarebbe spettato in base alla legge n. 603 del 1966, ove
avesse accettato la nomina nella scuola media.
Ciò premesso si sostiene che la normativa anzidetta, relativamente
alla sistemazione di coloro che si erano classificati in entrambe le
graduatorie, è lesiva del principio di eguaglianza, in quanto in base
ad essa, chi ottenne prima la nomina ex lege n. 603 può godere della
retrodatazione della nomina anche quando viene successivamente nominato
ai sensi della legge n. 468, mentre chi ottenne prima la nomina ex lege
n. 468 può godere del beneficio della retrodatazione previsto
dall'art. 8 della legge n. 603 solo ove rinunci alla nomina ex lege n.
468.
Tale risultato si sarebbe potuto evitare o stabilendo che
l'accettazione della nomina ex lege n. 603 avrebbe comportato il
depennamento dalla graduatoria ex lege n. 468, così limitando alla
sola scuola media il beneficio della più favorevole decorrenza
giuridica ed obbligando tutti i nominati a rinunciare per sempre ad
altre successive nomine ex lege n. 468; o stabilendo che tutti coloro
che fossero stati nominati in qualunque momento ex lege n. 468 e
fossero ricompresi anche nella graduatoria ex lege n. 603 avrebbero
goduto della più favorevole decorrenza giuridica prevista dalla legge
n. 603.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo
che la questione sia dichiarata non fondata ed osservando che le leggi
n. 603 del 1966 e n. 468 del 1968 traggono origine da motivazioni e
situazioni completamente diverse: la prima destinata a sistemare il
vasto precariato formatosi nella scuola media a seguito della
trasformazione in scuola d'obbligo; la seconda riguardante un altro
ordine di scuole, con caratteristiche strutturali diverse dalla scuola
media e privo di altrettanto vasto precariato. Con la prima di tali
leggi, gli effetti giuridici delle nomine furono ancorati alla data
dell'1 ottobre 1966 per dare certezza al riguardo, atteso che i tempi
tecnici per l'attuazione dell'immissione in ruolo sarebbero stati
lunghi. Diversa, invece, era la problematica affrontata dal legislatore
nel 1968 quanto alla scuola secondaria superiore.
Fra le due leggi, pertanto, non vi era alcun nesso e il
legislatore, che regolava situazioni diverse, non poteva farsi carico
di evitare conseguenze indirette e imprevedibili nascenti, per di più,
non dal concorso fra le due leggi, ma dal disposto di altra normativa,
il R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, che con l'art. 6, quinto comma, (poi
recepito nell'art. 83 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417) stabiliva, in
via generale, che in caso di passaggio anche a seguito di concorso del
personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed
artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato
nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo.
Si è costituita pure la parte privata, rilevando di non avere
interesse a che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della
legge n. 603 del 1966 "nella parte in cui non prevede che la nomina in
ruolo comporti il depennamento da altre graduatorie in cui il
ricorrente sia compreso". Ha chiesto invece che sia dichiarata
l'illegittimità costituzionale della legge n. 603 del 1966, nella
parte in cui non prevede che il beneficio in essa concesso venga
conservato da chi, pur nominato in base ad essa, non assuma il servizio
corrispondente perché nominato anche in base ad altra graduatoria;
ovvero che sia dichiarata la illegittimità della legge 2 aprile 1968,
n. 468, nella parte in cui non prevede che la decorrenza della nomina
in ruolo degli insegnanti da essa contemplati possa essere, se più
favorevole, quella prevista dalla graduatoria ad esaurimento compilata
in applicazione di precedenti provvedimenti legislativi.
Questione in tutto identica è stata sollevata, nella stessa data,
dal TAR per il Piemonte, in un analogo giudizio promosso da Ferraris
Alessandra.
Anche nel giudizio così promosso è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri e si è costituita la parte privata, proponendo
entrambi richieste e svolgendo argomentazioni analoghe a quelle sopra
riferite. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze di cui in epigrafe sollevano identiche
questioni di legittimità costituzionale concernenti le medesime
disposizioni di legge e pertanto i relativi giudizi vanno riuniti ai
fini di un'unica pronuncia.
2. - Le ordinanze denunciano a questa Corte la legge 25 luglio
1966, n. 603 ("Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della
scuola media") e la legge 2 aprile 1968, n. 468 ("Immissione degli
insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo
grado").
La prima legge viene denunciata, in riferimento all'art. 3 Cost.,
nella parte nella quale non prevede che la nomina in ruolo per effetto
delle disposizioni della medesima legge non comporti il depennamento da
altre graduatorie nelle quali l'interessato sia ricompreso.
La seconda legge, a sua volta, viene denunciata, sempre in
riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che la
decorrenza della nomina in ruolo per effetto delle disposizioni della
medesima legge sia quella preveduta dalle graduatorie ad esaurimento
compilate in applicazione di precedenti provvedimenti legislativi e
nelle quali i concorrenti siano eventualmente inclusi, in quanto ciò
comporta che gli insegnanti inseriti nelle graduatorie delle scuole
medie (cui si riferisce la legge n. 603 del 1966) e della scuola
secondaria superiore (cui si riferisce invece la legge n. 468 del
1968) possano beneficiare di un inquadramento retroattivo solo ove
abbiano accettato preventivamente la nomina per la scuola media e non
possono beneficiarne se abbiano ottenuto ed accettato l'inquadramento
nella scuola secondaria superiore.
3. - La prima questione è inammissibile.
Infatti le due insegnanti alle quali si riferiscono i giudizi
promossi dinanzi al giudice a quo avevano chiesto l'inquadramento ai
sensi di entrambe le leggi più volte citate ma sono state dichiarate
decadute dall'inquadramento conseguito ai sensi della legge n. 603 del
1966 per non avere assunto servizio in tempo utile. I relativi
provvedimenti di decadenza sono stati riconosciuti legittimi dal
giudice amministrativo e pertanto la posizione delle insegnanti nei
riguardi della legge n. 603 è ormai definitiva.
Da questa situazione consegue che l'esame della legittimità
costituzionale della legge del 1966 non potrebbe produrre alcuna
conseguenza nel giudizio che tuttora pende dinanzi al giudice a quo e
che si riferisce esclusivamente alla possibilità o meno di dare
effetto retroattivo all'inquadramento ai sensi della legge del 1968.
4. - La seconda questione è, invece, non fondata.
Con essa si pretende, in sostanza, che la legge n. 468 del 1968
violerebbe il principio di uguaglianza perché essa non prevede, a
differenza di quanto dispone la legge n. 603 del 1966, la decorrenza
retroattiva dell'inquadramento ottenuto.
Denunciando violazione dell'art. 3 Cost., il giudice a quo parte
dal presupposto che il legislatore avrebbe dovuto trattare allo stesso
modo gli insegnanti compresi nelle previsioni della legge n. 603 del
1966 e quelli compresi nella successiva legge del 1968 nel caso che
abbiano partecipato ad entrambi gli inquadramenti da esse disciplinati.
Ma è del tutto evidente che le due leggi si riferiscono a
personali diversi, appartenenti a due distinti ordini di istituti di
istruzione (la legge n. 603 si riferisce alle scuole medie e la legge
n. 468 alle scuole secondarie superiori), con caratteristiche diverse:
e ciò è sufficiente ad escludere che sussista il presupposto per
riconoscere violato il principio di uguaglianza secondo le affermazioni
consolidate nella giurisprudenza di questa Corte.
Ne consegue che la legge del 1968 ben poteva prescindere del tutto
dal prendere in considerazione la posizione dei singoli insegnanti in
seno ad altri e diversi inquadramenti ai quali essi avessero
partecipato sulla base di altre disposizioni di legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale della legge 25 luglio 1966, n. 603 ("Immissione di
insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media") sollevata dal TAR
per il Piemonte con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge 2 aprile 1968, n. 468 ("Immissione degli insegnanti
abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado")
sollevata con le stesse ordinanze, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:210 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte